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L’esercizio del diritto di accesso è autorizzato solo se sostenuto dall’esigenza di tutelare un interesse giuridicamente rilevante
Pubblicata il 16/11/2015
Consiglio di Stato, Sezione 3, Sentenza 27 ottobre 2015, n. 4903
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL CONSIGLIO DI STATO
IN SEDE GIURISDIZIONALE
SEZIONE TERZA
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6328 del 2015, proposto da:
Ci.To., rappresentato e difeso dall'avv. Ma.Ca., con domicilio eletto presso Studio Li. in Roma, Via (...);
contro
Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, rappresentato e difeso per legge dagli avv. El.La. ed altri, domiciliata in Roma, Via (...);
nei confronti di
An.De.;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE III QUA n. 08139/2015, resa tra le parti, concernente diniego accesso alla documentazione contabile riguardante capitolo di bilancio della retribuzione di risultato dei dirigenti di prima fascia;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2015 il Cons. Carlo Deodato e uditi per le parti gli avvocati Na. ed altri;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con la sentenza impugnata il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio respingeva il ricorso proposto dal dr. Ci.To., dirigente a tempo indeterminato dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (d’ora innanzi INPS), avverso il provvedimento (in data 9 dicembre 2014) con cui l’INPS aveva negato ad esso ricorrente (ed in riscontro alla sua richiesta di accesso del 6 agosto 2015) l’ostensione di tutta la documentazione contabile relativa alla retribuzione di risultato dei dirigenti di prima fascia dell’istituto intimato, relativamente agli anni 2009, 2010, 2011 e 2012.
Il Tribunale di primo grado giudicava, in particolare, inammissibilmente generica l’istanza di accesso del dr. To., reputava, quindi, insussistente un interesse qualificato all’ostensione della documentazione richiesta, riteneva, perciò, legittimo il diniego opposto dall’INPS e respingeva, di conseguenza, il ricorso.
Avverso la predetta decisione proponeva appello il dr. To. contestando, per un verso, la ritenuta insussistenza di un interesse concreto alla conoscenza della documentazione oggetto dell’istanza di accesso e, per un altro, la presunta genericità di quest’ultima, e concludendo per la riforma della statuizione reiettiva gravata e per il conseguente accoglimento del ricorso di primo grado.
Resisteva l’INPS, ribadendo l’eccezione di improcedibilità del ricorso, per la sua omessa notificazione a tutti i dirigenti di prima fascia dipendenti dell’Istituto, e difendendo, nel merito, la gravata statuizione reiettiva, della quale chiedeva la conferma.
Il ricorso veniva trattenuto in decisione alla camera di consiglio dell’8 ottobre 2015.
2.- Può prescindersi dallo scrutinio della fondatezza dell’eccezione di rito ribadita dall’Istituto appellato, in ragione dell’infondatezza, nel merito, dell’appello, per come appresso argomentata.
3.- Prima di esaminare la fondatezza del gravame, appare, tuttavia, necessaria la preliminare definizione dell’oggetto del giudizio, al fine di circoscrivere la disamina del ricorso alla materia effettivamente (e ancora) controversa.
In attuazione ed in coerenza con la decisione assunta in data 28 ottobre 2014 dalla Commissione per l’accesso alla documentazione amministrativa, investita della questione dall’odierno ricorrente, l’INPS provvedeva, con la nota in data 9 dicembre 2014 (qui impugnata), a consentire l’accesso dell’interessato a tutte le informazioni direttamente attinenti alla misura degli importi erogati al richiedente a titolo di retribuzione di risultato e di riparto dei residui del fondo dirigenti di prima fascia, per ciascuno degli anni considerati, nonché, per ognuno dei corrispondenti esercizi di bilancio, agli importi (impegnati ed erogati) del fondo retribuzione di risultato, continuando a negare l’ostensione della residua documentazione richiesta, per la rilavata assenza dei requisiti attinenti alla specificità dell’oggetto ed alla concretezza dell’interesse.
In esito alla predetta determinazione, residua, quindi, quale materia controversa, la sola conoscenza della documentazione contabile afferente all’erogazione della retribuzione di risultato in favore degli altri dirigenti di prima fascia (essendo stato, per il resto, compiutamente soddisfatto l’interesse conoscitivo dell’interessato), con la conseguenza che il presente scrutinio dev’essere limitato alla sola disamina della spettanza dell’accesso ad essa.
4.- Così definito e circoscritto il perimetro della presente indagine, risulta agevole rilevare che, in relazione alla pretesa conoscenza della documentazione relativa alla retribuzione di risultato riconosciuta ad altri dirigenti, non appare configurabile, in capo all’odierno ricorrente, alcun interesse meritevole di tutela, azionabile con il rimedio peculiare apprestato dall’art.116 c.p.a.
E’ sufficiente, al riguardo, rilevare che l’esercizio del diritto di accesso è autorizzato solo se sostenuto dall’esigenza di tutelare un interesse giuridicamente rilevante, intendendosi per tale un interesse serio, effettivo, concreto, attuale e, in definitiva, ricollegabile all’istante da un preciso e ben identificabile nesso funzionale alla realizzazione di esigenze di giustizia (cfr. ex multis Cons. St., sez. V, 23 settembre 2015, n.4452), per concludere che, nel caso di specie, la conoscenza della documentazione rimasta riservata non risulterebbe idonea a soddisfare alcun apprezzabile interesse, tanto meno collegato ad esigenze di difesa giurisdizionale, del Dr. To., attesa l’assoluta irrilevanza, a qualsiasi fine di tutela dei suoi interessi, del mero confronto della sua retribuzione di risultato con quella riconosciuta ai suoi colleghi (in ragione dell’autonomia e dell’indipendenza delle relative posizioni soggettive).
Ne consegue, pertanto, l’assenza, nella fattispecie, dell’indefettibile presupposto della sussistenza di un interesse idoneo a legittimare (secondo la regolazione contenuta negli artt. 22 e seguenti della legge n.241 del 1990) la valida attivazione del rimedio nella specie azionato.
L’INPS risulta, peraltro, adempiente agli obblighi di trasparenza, quanto alla pubblicazione sul sito istituzionale di tutte le componenti della retribuzione dei dirigenti, sanciti dall’art.15, comma 1, d.lgs. n.33 del 2013, sicchè, anche sotto tale profilo, la pretesa del ricorrente deve ritenersi priva di fondamento.
5.- Alla stregua delle considerazioni che precedono, l’appello dev’essere, quindi, respinto.
6.- Le spese del presente grado di appello possono, nondimeno, essere compensate, in ragione della natura della controversia e degli interessi coinvolti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e compensa le spese del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2015 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Romeo - Presidente
Carlo Deodato - Consigliere, Estensore
Salvatore Cacace - Consigliere
Bruno Rosario Polito - Consigliere
Pierfrancesco Ungari - Consigliere
Depositata in Segreteria il 27 ottobre 2015.