La cessione di prodotti in omaggio da parte degli artigiani ai clienti è vietata in quanto costituisce un'illecita promozione ed è assimilata alla "vendita al dettaglio"

In tema di sanzioni amministrative per violazioni concernenti la disciplina relativa al settore del commercio, rientra nella nozione di commercio al dettaglio, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. b), del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114, la cessione diretta al consumatore finale di bibite in lattina e di acqua in bottiglia quando essa - ancorché avvenuta a titolo gratuito, senza un diretto pagamento di una somma di denaro - non sia dettata da spirito di liberalità, ma sia diretta a perseguire un obiettivo di natura promozionale e di fidelizzazione della clientela, volta ad incrementare i profitti aziendali derivanti dalla vendita dei prodotti (pollo allo spiedo ed altri alimenti) preparati e cucinati dal cedente. (Fattispecie relativa a violazione riguardante il commercio al minuto su area privata in esercizio di vicinato di merci appartenenti al settore merceologico "alimentare" - bibite in lattina e acqua in bottiglia - senza la prescritta comunicazione al Comune, di cui al combinato disposto degli artt. 7 e 22 del d.lgs. n. 114 del 1998).

Corte di Cassazione Sezione 2 Civile, Sentenza del 29 aprile 2010, n. 10411



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni - Presidente

Dott. PETITTI Stefano - Consigliere

Dott. PARZIALE Ippolisto - Consigliere

Dott. D'ASCOLA Pasquale - Consigliere

Dott. GIUSTI Alberto - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:



SENTENZA

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI BRESCIA, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale a margine del ricorso, dall'Avv. Ramadori Giuseppe, elettivamente domiciliato nel suo studio in Roma, via Marcello Prestinari, n. 13;

- ricorrente -

contro

LA. S. di. Ge. Ma. e C., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Achilli Massimo, elettivamente domiciliata nello studio dell'Avv. Luciano Garatti in Roma, via della Giuliana, n. 63;

- controricorrente -

e sul ricorso proposto da:

LA. S. di. Ge. Ma. e C, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Massimo Achilli, elettivamente domiciliata nello studio dell'Avv. Luciano Garatti in Roma, via della Giuliana, n. 63;

- ricorrente in via incidentale -

contro

COMUNE DI BRESCIA, in persona del Sindaco pro- tempore;

- intimato -

avverso la sentenza del Giudice di pace di Brescia n. 2542 del 21 dicembre 2005.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 26 febbraio 2010 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale per manifesta fondatezza e per l'assorbimento del ricorso incidentale;

sentito, per il ricorrente Comune di Brescia, l'Avv. Fausto Buccellato, per delega dell'Avv. Giuseppe Ramadori;

sentito l'Avvocato Generale Dott. Domenico Iannelli, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale per manifesta fondatezza e per l'assorbimento del ricorso incidentale.

RITENUTO IN FATTO

Che la s.a.s. La. di. Ge. Ma. e C. proponeva opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 128/2005, prot. (OMESSO), emessa dal responsabile del settore vigilanza del Corpo di polizia municipale del Comune di Brescia, con cui era stato ad essa ingiunto il pagamento della somma di euro 5.681,00 a titolo di sanzione amministrativa per violazione del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, articolo 7, comma 1, e articolo 22, commi 1 e 4, (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma della Legge 15 marzo 1997, n. 59, articolo 4, comma 4), per avere esercitato attivita' di commercio al minuto su area privata in esercizio di vicinato delle merci appartenenti al settore merceologico "alimentare" (bibite in lattina e acqua in bottiglia), presso l'attivita' artigianale sita in via (OMESSO) (all'interno del centro commerciale "(OMESSO)"), senza avere effettuato la prescritta comunicazione al Comune;

che si costituiva il Comune, resistendo alla proposta opposizione;

che, con sentenza depositata il 21 dicembre 2005, il Giudice di pace di Brescia ha annullato l'ordinanza-ingiunzione, rilevando, da un lato, che in realta' la societa' La. non aveva mai fatto commercio di bevande, le quali venivano offerte in omaggio ai clienti che acquistavano determinati menu' tra quelli posti in vendita (con conseguente inapplicabilita' del Decreto Legislativo n. 114 del 1998, articolo 7), e, dall'altro, che comunque le disposizioni del richiamato d.lgs. non erano applicabili alla predetta societa', che, svolgendo attivita' artigianale, poteva cedere ai propri clienti, a titolo gratuito ed anche a titolo oneroso, beni accessori rispetto alla propria attivita' principale di produzione e vendita di pollo allo spiedo ed altri alimenti;

che il Giudice di pace nulla ha statuito sulle spese;

che per la cassazione della sentenza del Giudice di pace il Comune di Brescia ha proposto ricorso, con atto notificato il 31 gennaio-9 febbraio 2007, sulla base di due motivi;

che ha resistito, con controricorso, l'intimata societa', la quale ha proposto, a sua volta, ricorso incidentale, affidato ad un motivo.

Considerato che, preliminarmente, il ricorso principale ed il ricorso incidentale devono essere riuniti, essendo entrambe le impugnazioni relative alla stessa sentenza;

che con il primo motivo di ricorso principale il Comune lamenta la violazione e la falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 114 del 1998, articolo 4, comma 1, lettera b), in relazione all'articolo 360 cod. proc. civ., n. 3, sostenendo che l'accertata cessione a titolo gratuito di bevande collegata alla vendita di prodotti di rosticceria costituirebbe attivita' commerciale e, come tale, rientrante nella disciplina di cui al Decreto Legislativo n. 114 del 1998;

che il motivo e' fondato;

che, infatti, rientra nella nozione di commercio al dettaglio, ai sensi del Decreto Legislativo n. 114 del 1998, articolo 4, comma 1, lettera b), la cessione diretta al consumatore finale di bibite in lattina e di acqua in bottiglia quando essa - ancorche' avvenuta a titolo gratuito, senza un diretto pagamento di una somma di danaro -non sia dettata da spirito di liberalita', ma sia diretta a perseguire un obiettivo di natura promozionale e di fidelizzazione della clientela, volta ad incrementare i profitti aziendali derivanti dalla vendita dei prodotti (pollo allo spiedo ed altro) preparati e cucinati dal cedente;

che con il secondo mezzo (violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 114 del 1998, articolo 4, comma 2, lettera f), e della Legge n. 443 del 1985, articolo 3, comma 1, in relazione all'articolo 360 cod. proc. civ., n. 3) il Comune rileva che - poiche' l'attivita' svolta dalla La. consiste nella preparazione di prodotti di rosticceria - tale attivita' di preparazione degli alimenti non potrebbe ontologicamente ritenersi principale rispetto alla vendita di bevande (tanto piu' che la societa' non e' legittimata a svolgere servizio di somministrazione alla stregua di un bar o di una tavola calda), sicche' detta cessione di bevande neppure potrebbe considerarsi meramente accessoria rispetto all'attivita' artigianale di preparazione e vendita di prodotti di rosticceria;

che il motivo e' fondato;

che il Decreto Legislativo n. 114 del 1998, articolo 4, comma 2, lettera f), nel prevedere la non applicabilita' dello stesso decreto agli artigiani iscritti nell'apposito albo "per la vendita nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti dei beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al committente dei beni accessori all'esecuzione delle opere o alla prestazione del servizio", richiede una stretta connessione tra il bene di produzione propria ed il bene ad esso accessorio (come nel caso del falegname che, per consegnare la porta commissionatagli, debba utilizzare ed installare cerniere, maniglie e serrature);

che tale stretta connessione non e' ravvisabile nelle ipotesi di mera complementarita' economica, come nel caso di somministrazione di bibite e bevande che accompagna la preparazione e la vendita per l'asporto di prodotti di rosticceria;

che l'accoglimento del ricorso principale determina l'assorbimento dell'esame dell'unico motivo di ricorso incidentale, con il quale la societa' La. , denunciando violazione e falsa applicazione degli articoli 3 e 5, lamenta che il Giudice di pace, pur avendo integralmente accolto la domanda, abbia disposto la compensazione tra le parti delle spese di lite, senza neppure fare riferimento ai giusti motivi;

che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa puo' essere decisa nel merito, ai sensi dell'articolo 384 cod. proc. civ., con il rigetto della proposta opposizione all'ordinanza-ingiunzione;

che le spese del giudizio di cassazione (le uniche sulle quali occorre provvedere, non constando che nel procedimento dinanzi al Giudice di pace l'Amministrazione si sia avvalsa del patrocinio di un avvocato) seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie il ricorso principale e dichiara assorbito l'incidentale; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la proposta opposizione. Condanna la societa' La. al rimborso delle spese processuali sostenute dal Comune ricorrente, che liquida in complessivi euro 1.400,00 di cui euro 1.200,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori di legge.

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