La mancata indicazione del provvedimento che legittima il dirigente a sottoscrivere l’ordinanza in sostituzione del Prefetto rende nulla l'ordinanza

In tema di ordinanza-ingiunzione prefettizia di irrogazione delle sanzioni per infrazioni stradali, la mancata sottoscrizione autografa dell'atto da parte del prefetto stesso consente che essa possa essere effettuata da persona abilitata per legge a sostituirlo o da persona a ciò delegata, essendo necessario, ai fini dell'imputabilità dell'atto al prefetto, che sia dichiarata l'esistenza del provvedimento che legittimi la sostituzione e la provenienza del soggetto cui è stato attribuito il relativo potere. Ne consegue che in mancanza di detti elementi di forma ed in presenza della contestazione di controparte, ove la dimostrazione non sia altrimenti acquisita al processo, l'atto non può essere attribuito al prefetto.
(Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza del 1 marzo 2007, n. 4861)



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Mario SPADONE - Presidente

Dott. Ennio MALZONE - Consigliere

Dott. Salvatore BOGNANNI - Consigliere

Dott. Francesca TROMBETTA - Rel. Consigliere

Dott. Emilio MALPICA - Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Va.Di., elettivamente domiciliato in Ro. Via Da. (...), presso lo studio dell'avvocato Ma.Va., che lo difende, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

Ufficio Territoriale Governo Rma già Prefettura di Roma;

- intimato -

avverso la sentenza n. 38426/02 del Giudice di pace di Roma, depositata il 02/12/02;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/03/06 dal Consigliere Dott. Francesca TROMBETTA;

udito l'Avvocato Va.Ma., difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso e deposita nota spese;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 2.12.2002 il Giudice di Pace di Roma respingeva il ricorso proposto da Va.Di. in opposizione all'ordinanza-ingiunzione del Prefetto di Roma n°675 del 13.3.2002 notificata il 23.5.2002, emessa a seguito di accertamento della violazione dell'art. 142 c. 8 del Cod. della Strada, contestata in data 5.8.2001, in ordine alla quale il ricorrente aveva proposto ricorso al Prefetto di Roma chiedendo di essere ascoltato dì persona dal Prefetto che non lo aveva mai convocato.

Sulle eccezioni di nullità o annullabilità dell'ordinanza-ingiunzione per la mancata audizione del ricorrente e per la mancata sottoscrizione di essa da parte del Prefetto, non essendo identificabile il soggetto firmatario del provvedimento, la sua qualifica e da quale atto amministrativo avesse ricevuto il potere di emettere l'ordinanza-ingiunzione, il Giudice di Pace affermava che, secondo espressa menzione contenuta nell'ordinanza il Va., evidentamente convocato, non si presentava all'audizione; e che la mancata sottoscrizione del Prefetto non incideva sulla riferibilità dell'atto all'organo dal quale promanava.

Avverso tale sentenza ricorre in Cassazione il Va. deducendo a motivi di impugnazione:

1) la violazione o falsa applicazione degli artt. 18 comma 2 e artt. 23 L. 689/81 204 DLG. 285/92 in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.

- per avere il Giudice di Pace erroneamente ritenuto che la P.A. abbia provveduto alla convocazione del Va., sulla base della stampigliatura, riportata nell'ordinanza-ingiunzione, secondo cui il Va. "non si presentava all'audizione", NONOSTANTE:

A) a fronte della contestazione sollevata, incombesse alla P.A. l'onere di provare che il ricorrente era stato all'uopo convocato; e che la convocazione fosse pervenuta a conoscenza del medesimo;

B) la P.A. non avesse in alcun modo indicato i motivi che avevano determinato la sua convinzione dell'avvenuta convocazione del Va.;

2) la violazione o falsa applicazione degli artt. 18 L. 689/81 e 203 DLG 285/92 in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.

- per avere il Giudice di Pace erroneamente ritenuto che la mancata sottoscrizione, della ordinanza - ingiunzione, da parte del Prefetto non incida sulla riferibilità dell'atto all'organo dal quale esso promana, NONOSTANTE:

A) l'art. 203 Cod. della Strada prescriva che debba essere il Prefetto ad emettere l'ordinanza-ingiunzione e non l'Ufficio Territoriale del Governo, per cui, al posto del Prefetto, può sottoscrivere solo il vice Prefetto Vicario oppure un funzionario all'uopo delegato;

B) sussistono contestazioni in ordine alla identificazione del sottoscrittore, incombesse alla P.A. l'onere di provare l'identità del sottoscrittore, la qualifica dallo stesso rivestita all'epoca della sottoscrizione, la regolare delega da parte del Prefetto.

Entrambi i motivi di ricorso sono fondati.

Quanto al primo motivo, ha errato il Giudice di Pace nell'affermare che, sulla base della menzione contenuta nell'ordinanza-ingiunzione, del non essersi il Va. presentato all'audizione del Prefetto, fosse evidente che il medesimo era stato convocato dall'autorità amministrativa e che la convocazione era pervenuta a sua conoscenza; circostanze, viceversa, che, essendo state contestate, andavano provate dalla stessa P.A., onere al quale non ha adempiuto.

Quanto al secondo motivo, erra nuovamente il Giudice di Pace quando afferma che la mancata sottoscrizione dell'ordinanza-ingiunzione da parte del Prefetto, non incida sulla riferibilità dell'atto all'organo dal quale esso promana.

Il Giudice di Pace, infatti, non tiene conto che la legge, attribuendo il potere di emettere l'ordinanza-ingiunzione al Prefetto (art. 204 C.D.S.) consente, in caso di mancata sottoscrizione autografa dell'atto da parte dello stesso, che essa possa essere effettuata da persona abilitata per legge a sostituirlo, o da persona a ciò delegata da chi ne ha il potere. E' necessario, perciò, ai fini dell'imputabilità dell'atto al Prefetto che sia dichiarata l'esistenza del provvedimento che legittimi la sostituzione e la provenienza del soggetto cui è stato attribuito il relativo potere.

Di conseguenza, in mancanza di detti elementi di forma ed in presenza della contestazione di controparte, ove la dimostrazione non sia altrimenti acquisita al processo, l'atto non può essere attribuito al Prefetto (V. sent. 4425/94).

Poiché, nella specie, nessuna indagine in tale senso risulta effettuata, il ricorso va accolto e la sentenza cassata, con rinvio, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio, al Giudice di Pace di Roma, nella persona di altro magistrato, che provvedere ad un nuovo esame della controversia in applicazione dei principi esposti.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata; rinvia per nuovo esame al Giudice di Pace di Roma, nella persona di altro magistrato.

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