La motivazione della mozione di sfiducia la sindaco può essere di tipo politico

Con la sentenza sotto riportata il Tar Catania ha stabilito che la mozione di sfiducia al sindaco, adottata dal consiglio comunale, rientra fra i provvedimenti caratterizzati da un'elevatissima discrezionalità, sindacabile solo in caso di manifesta illogicità o evidente travisamento dei fatti, la cui motivazione può essere anche incentrata su una diversità di orientamenti politici fra sindaco e maggioranza consiliare, per cui non deve essere motivata con riferimento a precise inadempienze del sindaco rispetto al programma in base al quale è stato eletto

Tar Sicilia, Catania, sez.III, 12 maggio 2011 n. 1170



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N. 01170/2011 REG.PROV.COLL.

N. 00497/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 497 del 2009, proposto da:

 

contro

Comune di Capoliveri in persona del Sindaco p.t., non costituito in giudizio;
Consiglio Comunale di Oliveri, non costituito in giudizio;
Ass.to Reg.le Famiglia, Politiche Sociali ed Autonomie Locali, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distr.le dello Stato di Catania, presso i cui Uffici è domiciliato per legge in via Vecchia Ognina, 149;

 

nei confronti di


 

per l'annullamento

- della delibera del Consiglio Comunale di Oliveri n. 42/2008, adottata il 29.11.2008, con la quale è stata approvata la mozione di sfiducia al Sindaco;

- di ogni altro atto da considerare antecedente, presupposto, preordinato, preparatorio, conseguenziale o comunque connesso.


 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ass.To Reg.Le Famiglia, Politiche Sociali ed Autonomie Locali e di C

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 aprile 2011 il dott. Maria Stella Boscarino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


 

FATTO

Con il ricorso introduttivo del giudizio il ricorrente espone che nei giorni 13 e 14 di maggio dell’anno 2007 nel Comune di Oliveri si sono tenute le elezioni amministrative, in esito alle quali veniva eletto Sindaco ricorrente.

Trattandosi di Comune con popolazione inferiore a diecimila abitanti, i sette consiglieri costituenti la maggioranza consiliare andavano alla lista “Futuro Insieme”, che aveva conseguito 724 voti ed aveva come candidato sindaco di riferimento il soggetto poi risultato eletto alla carica, mentre i cinque consiglieri di minoranza venivano assegnati ai primi eletti della contrapposta lista “Oliveri nel cuore”.

L’insediamento del Sindaco, espletate le formalità di rito, avveniva il 15.05.2007.

In data 10 novembre 2008, quando non era ancora trascorso un anno e mezzo dallo svolgimento della competizione elettorale, sei consiglieri sui dodici assegnati al Consiglio Comunale, depositavano presso gli uffici del Comune di Oliveri una mozione di sfiducia al Sindaco, proposta ai sensi dell’art. 10 della L.R. 15.09.1997 n. 35, in esito alla quale si chiedeva la convocazione del Consiglio Comunale nei tempi di legge per la tempestiva trattazione dell’atto.

Il Consiglio si riuniva in data 29.11.2008 e con i voti favorevoli di 11 dei dodici consiglieri assegnati veniva adottata la delibera n. 42/2008 di approvazione della mozione di sfiducia.

Avverso la deliberazione il ricorrente formula unico, articolato, motivo di ricorso, lamentando la mancata e/o falsa applicazione della norma di cui all’art. 10, comma 2, della legge regionale 15 settembre 1997 n. 35, nonché l’ eccesso di potere nelle figure sintomatiche del difetto di istruttoria, della manifesta illogicità, del travisamento dei fatti, della violazione del procedimento e della carenza e/o insufficienza di motivazione.

Sotto un primo profilo, il ricorrente lamenta che ai sensi dell’art. 10, comma 2, della L.r. n. 35/97 la mozione di sfiducia deve essere motivata con riferimento a circostanze e fatti effettivamente accaduti o esistenti, riconducibili ad una esistente responsabilità o ascrivibili alla mancanza di un esigibile comportamento del Sindaco, nonché logicamente proporzionati all’effetto della decadenza della carica del Sindaco, con specifica motivazione circa il rigetto delle controdeduzioni presentate dal Sindaco.

Sotto altro profilo, deduce che le ragioni dei consiglieri sono state illustrate in un documento integrativo, sottoscritto solo da uno di essi e depositato il medesimo giorno della seduta di discussione della mozione, in violazione del citato articolo 10, che stabilisce la sottoscrizione di almeno due quinti dei consiglieri eletti e il decorso del termine di dieci giorni dalla presentazione della mozione, prima di accedere alla discussione.

Inoltre, il ricorrente lamenta che la mozione era stata fondata su fatti minuziosamente contestati e controdedotti dal ricorrente medesimo, al momento della discussione.

Ancora, il ricorrente si duole del fatto che gli argomenti utilizzati dalla motivazione della mozione di sfiducia non si riferiscono a fatti seriamente e concretamente rilevanti, attestanti la impossibilità, ovvero la incapacità del signor Bertino ad esercitare il mandato conferito dagli elettori; ma si limitano a riportare accuse generiche, volte, più che a dimostrare la incapacità del ricorrente ad esercitare le funzioni di sindaco, ad esprimere la volontà “politica” di liberarsi del sindaco.

Con memoria depositata in data 6 Marzo 2009, alcuni dei controinteressati consiglieri comunali si costituivano in giudizio, contestando le censure avanzate con il ricorso introduttivo e chiedendone il rigetto.

Con ordinanza n. 442 del 12 Marzo 2009, questo Tribunale respingeva la domanda cautelare.

Con memoria in vista dell’Udienza le parti hanno insistito nelle rispettive deduzioni.

Infine, all'udienza pubblica del giorno 19 aprile 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Il Collegio ritiene il ricorso infondato, dovendosi condividere l’orientamento espresso dalla Sezione in sede cautelare, allorquando si è affermato che “resta sottratta al giudice ogni verifica, in concreto, della compatibilità ideologica tra due liste diverse tra le quali sia transitato un esponente politico dopo le elezioni, per quanto concerne la permanenza del suo rapporto fiduciario con un'assemblea elettiva”.

Infatti, la mozione di sfiducia rientra tra i provvedimenti caratterizzati da una elevatissima discrezionalità, sindacabile solo in caso di manifesta illogicità o evidente travisamento dei fatti, che nella fattispecie non appaiono esistenti nè vengono evidenziati (cfr. Cons.giust.amm. Sicilia , sez. giurisd., 28 settembre 2007, n. 886).

Il Collegio ritiene di adeguarsi, sulla questione di diritto, all’orientamento espresso dal Giudice dell’appello (peraltro in riforma di una precedente decisione di questo Tribunale di segno opposto, nella quale si era sposato la diversa interpretazione della disposizione regionale, riproposta dal ricorrente), secondo il quale, sebbene la ricordata previsione di legge regionale sancisca, come condizione di legittimità della mozione di sfiducia, che essa sia motivata, è giurisprudenzialmente incontroverso che possa anche trattarsi di una motivazione “politica” e non necessariamente di tipo giuridico-amministrativo.

In altri termini, la mozione di sfiducia al sindaco, adottata dal consiglio comunale, rientra fra i provvedimenti caratterizzati da un'elevatissima discrezionalità, la cui motivazione può essere anche incentrata su una diversità di orientamenti politici fra sindaco e maggioranza consiliare, per cui non deve essere motivata con riferimento a precise inadempienze del sindaco rispetto al programma in base al quale è stato eletto (cfr. anche T.A.R. Sicilia Palermo, sez. I, 20 agosto 2007 , n. 1955, nonché, con riferimento alla normativa nazionale, T.A.R. Lombardia Milano, sez. I, 5 febbraio 2009, n. 1145).

Nel caso in questione, la mozione di sfiducia, presentata in data 10 novembre 2008 (allegato 1 alla deliberazione numero 42 del 29 novembre 2008 impugnata), poggia su una sintetica ma esaustiva motivazione circa le ragioni di carattere politico, perciò insindacabili da questo giudice, con riferimento: alle diversità di orientamenti politici tra il sindaco e la maggioranza consiliare; alle ripetute conflittualità tra gli organi comunali con il totale dissenso da parte dell'organo assembleare sulla gestione adottata dal sindaco; alla frantumazione della maggioranza che lo aveva sostenuto alle elezioni; al mancato raggiungimento del consenso della maggioranza dei consiglieri nella valutazione della prima relazione semestrale del sindaco.

La deliberazione fa altresì riferimento ad un ulteriore documento, sottoscritto dai consiglieri comunali, nel quale vengono aggiunte una serie di considerazioni circa specifiche contestazioni di singoli eventi, ma tali contestazioni risultano irrilevanti ai fini della decisione del ricorso, atteso che la sintetica motivazione della mozione di sfiducia, nella quale vengono esplicitate le ragioni politiche della sfiducia stessa, sfugge alla cognizione di questo giudice, alla luce della giurisprudenza sopra richiamata.

Conseguentemente, il ricorso deve essere respinto.

Nella complessità delle questioni trattate si ravvisano, in via eccezionale, giustificati motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio (cfr. Cons.giust.amm. Sicilia , sez. giurisd., Sentenza 25 gennaio 2011 n. 89), avuto riguardo, in particolare, alla circostanza che, al momento della proposizione del ricorso, la giurisprudenza di questo Tribunale risultava altalenante sulla specifica questione oggetto della controversia.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 19 aprile 2011 con l'intervento dei magistrati:

Calogero Ferlisi, Presidente

Gabriella Guzzardi, Consigliere

Maria Stella Boscarino, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 12/05/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)



 


 


 


 


 


 


 

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