La normativa comunitaria attribuisce agli acquirenti la facoltà, non più l'obbligo, di effettuare le trattenute sul prezzo dei conferimenti di latte che risultino eccedenti rispetto alle quote assegnate ai produttori

Alla luce della sentenza della Corte di Giustizia delle Comunita' Europee del 29-4-1999, che l'articolo 2, n. 2, del Regolamento del Consiglio CEE n. 3950 del 1992 deve essere interpretato nel senso che, pur avendo gli acquirenti la facolta' di trattenere il prelievo supplementare sul prezzo del latte e dei prodotti lattiero-caseari, tale disposizione non impone alcun obbligo agli acquirenti medesimi; e che, pertanto, la Legge 26 novembre 1992, n. 468, articoli 5 e 11, ove traducono detta facolta' in un obbligo e ne sanzionano l'inosservanza con l'applicazione di una pena pecuniaria, non sono compatibili con la predetta norma comunitaria, nell'interpretazione vincolante resa dalla Corte di Giustizia, e devono quindi essere disapplicati.

Corte di Cassazione Sezione 2 Civile, Sentenza del 28 aprile 2011, n. 9476



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo - Presidente

Dott. BURSESE Gaetano Antonio - Consigliere

Dott. BUCCIANTE Ettore - Consigliere

Dott. MATERA Lina - rel. Consigliere

Dott. CORRENTI Vincenzo - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 29343/2005 proposto da:

VE. GI. , elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUIGI LUCIANI 1, presso lo studio dell'avvocato MANCA BITTI DANIELE, rappresentato e difeso dagli avvocati PODAVITTE ANTONELLA, GRITTI LUIGI;

- ricorrente -

contro

REG LOMBARDIA DIREZIONE GEN AGRICOLTURA ORGANISMO PAGATORE REG, elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO MESSICO 7, presso lo studio dell'avvocato TEDESCHINI FEDERICO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati MORETTI MARIA EMILIA, VIVONE PIO DARIO, GALLONETTO SABRINA;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 922/2005 del TRIBUNALE di BRESCIA, depositata il 29/07/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/03/2011 dal Consigliere Dott. LINA MATERA;

udito l'Avvocato Manca Bitti Daniele con delega depositata in udienza dell'Avv. Luigi Gritti difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso e della memoria;

udito l'Avv. Costantini Alberto con delega depositata in udienza dell'Avv. Federico Tedeschini difensore della resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SGROI Carmelo, che ha concluso per il rigetto del. primo e del secondo motivo del ricorso, l'accoglimento del quarto e del quinto motivo del ricorso, l'assorbimento del terzo motivo del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1) Ve. Gi. , all'epoca presidente della P.A.D. Pr. Ag. De. s.r.l., proponeva opposizione avverso il provvedimento n. 26359 del 26-10-2000, col quale la Direzione Generale Agricoltura della Regione Lombardia aveva ingiunto il pagamento della sanzione amministrativa di lire 15.000,00 per la violazione dell'obbligo di effettuare la trattenuta o di acquisire forme idonee di garanzia nei confronti dei produttori che avevano effettuato consegne in eccesso rispetto alle quote loro assegnate, cosi' come previsto dalla Legge n. 468 del 1992, articolo 5, commi 3 e 4, nonche' dal Decreto Ministeriale 25 ottobre 1995, articolo 1.

La Regione Lombardia si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso.

2) Con sentenza depositata il 29-7-2005 il Tribunale di Brescia rigettava l'opposizione, dichiarando interamente compensate tra le parti le spese di giudizio.

Il giudice di merito disattendeva preliminarmente l'eccezione di carenza di legittimazione passiva di Ve. Gi. , osservando che dall'epigrafe dell'ingiunzione si evinceva chiaramente che il medesimo era destinatario di tale provvedimento nella qualita' di legale rappresentante della cooperativa PA. ; il tutto nel rispetto del principio affermato dalla giurisprudenza, secondo cui, in materia di sanzioni amministrative, la responsabilita' dell'illecito, quale autore materiale della violazione, grava sul legale rappresentante della persona giuridica e non sull'ente rappresentato, soggetto da ritenersi soltanto solidalmente obbligato al pagamento delle somme corrispondenti alle sanzioni irrogate.

Il Tribunale riteneva altresi' infondata l'eccezione mossa in ordine all'avvenuta notifica dell'ordinanza impugnata al solo Ve. e non anche alla societa', evidenziando, comunque, che la proposizione di tempestiva opposizione da parte della persona giuridica destinataria dell'ingiunzione assumeva rilievo sanante e assorbente.

Il giudice territoriale riteneva prive di fondamento anche le censure inerenti alla mancata corrispondenza tra la violazione di legge sanzionata e le violazioni contestate, dando atto che dalla documentazione prodotta dall'Amministrazione regionale si evinceva che la mancata prestazione, da parte dei produttori conferenti la ditta PA. , di forme di garanzia alternative alla trattenuta, era stata adeguatamente contestata all'esito dell'audizione Legge n. 689 del 1981, ex articolo 18.

Nel merito, infine, il Tribunale riteneva infondato, alla luce dell'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 1236 del 30-1-2002, l'assunto dell'opponente, secondo cui l'effettuazione delle trattenute sul prezzo dei conferimenti di latte eccedenti rispetto alle quote assegnate a ciascun produttore avrebbe carattere meramente facoltativo e non obbligatorio.

Per la cassazione di tale sentenza ricorre Ve. Gi. , gia' presidente e legale rappresentante della P.A.D. Pr. Ag. De. s.r.l., sulla base di cinque motivi.

La Regione Lombardia resiste con controricorso.

In prossimita' dell'udienza il ricorrente ha depositato una memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Preliminarmente va esaminata l'eccezione di inammissibilita' del ricorso, sollevata dalla Regione Lombardia.

La resistente sostiene che il Ve. non era legittimato a proporre in proprio il ricorso, non essendo stato parte nel giudizio di opposizione. Evidenzia, infatti, che tale giudizio e' stato promosso da altro soggetto, la Cooperativa PA. , in persona del suo legale rappresentante (all'epoca il Ve. ); e che di cio' e' dato atto nella sentenza impugnata, che in epigrafe identifica quale parte opponente unicamente tale persona giuridica.

L'eccezione e' infondata.

E' pacifico, in giurisprudenza, che, la legittimazione alle impugnazioni diverse dell'opposizione di terzo, e, in particolare, al ricorso per cassazione, spetta in via esclusiva a chi abbia formalmente assunto la qualita' di parte, alla stregua delle risultanze della decisione impugnata, nel giudizio di merito, e, pertanto deve essere negata in favore di altri soggetti, con la consequenziale inammissibilita' dell'impugnazione da essi proposta (Cass. 19-2-1990 n. 115).

Nel caso di specie, e' vero che nell'epigrafe della sentenza impugnata viene indicata quale parte opponente esclusivamente la societa' PA. , in persona del legale rappresentante Ve. Gi. .

Dalla motivazione della stessa sentenza, tuttavia, si evince che l'ordinanza ingiunzione e' stata emessa sia nei confronti della PA. che nei confronti del Ve. in proprio, e che l'opposizione e' stata proposta da quest'ultimo sia in proprio che quale legale rappresentante della societa'. Il Tribunale, infatti, ha da un lato disatteso l'eccezione di difetto di legittimazione del Ve. , dando atto che quest'ultimo risultava destinatario del provvedimento sanzionatorio nella veste di legale rappresentante della PA. e, quindi, di autore materiale dell'illecito e responsabile dell'obbligazione, e dall'altro ha rilevato che l'omessa notifica dell'ordinanza ingiunzione alla persona giuridica, obbligata in solido, doveva considerarsi sanata dalla proposizione di tempestiva opposizione da parte della stessa.

Orbene, e' evidente che con tali statuizioni il giudice di merito ha sostanzialmente riconosciuto la qualita' di parti opponenti sia alla PA. che al Ve. in proprio. Quest'ultimo, pertanto, avendo preso parte al giudizio di merito conclusosi con la sentenza impugnata, e' legittimato a ricorrere per cassazione avverso tale decisione.

2) Col primo motivo il Ve. , denunciando la violazione della Legge n. 689 del 1981, articoli 2, 3, 6 e 7, nonche' l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha disatteso l'eccezione di carenza di legittimazione passiva del Ve. . Sostiene che la responsabilita' dell'illecito amministrativo non puo' gravare sul legale rappresentante della societa' allorche' quest'ultimo, come nel caso di specie, non abbia posto materialmente in essere l'illecito.

Col secondo motivo il ricorrente, lamentando la violazione della Legge n. 689 del 1981, articoli 14, 18, 22 e 23, nonche' l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, censura la sentenza di merito nella parte in cui ha disatteso l'eccezione di nullita' del provvedimento sanzionatorio notificato solo nei suoi confronti e non della persona giuridica da lui rappresentata. Deduce che la motivazione resa dal Tribunale non e' corretta, sia perche' l'opposizione e' stata proposta solo dal Ve. come persona fisica (che all'epoca dei fatti rivestiva la qualifica di presidente della societa' PA. ), unico soggetto al quale e' stata notificata l'ordinanza ingiunzione, sia perche' tale provvedimento non e' stato notificato a nessuno dei soggetti che avrebbero dovuto esserne destinatari, vale a dire il responsabile dell'illecito e la coobbligata PA. . Assume che nella specie non si verte in un'ipotesi di nullita', ma di inesistenza della notifica, e che la mancata notifica dell'ordinanza ingiunzione ad uno dei destinatari invalida tale provvedimento.

Col terzo motivo il Ve. , deducendo la violazione della Legge n. 689 del 1981, articoli 13, 14 e 18, nonche' l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, impugna la sentenza nella parte in cui ha disatteso la censura attinente alla mancata corrispondenza tra le violazioni di legge sanzionate e le violazioni contestate. Fa presente che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, la Regione Lombardia non ha mai contestato ne' al Ve. ne' alla societa' PA. la mancata adozione di forme di garanzia alternative alla trattenuta.

Col quarto motivo il ricorrente, denunciando la violazione dell'articolo 2 n. 2 del regolamento C.E. n. 3950/1992 e l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, si duole del fatto che il Tribunale ha ritenuto sussistere, a carico degli acquirenti, l'obbligo di effettuare le trattenute sul prezzo dei conferimenti di latte che risultino eccedenti rispetto alle quote assegnate a ciascun produttore. Sostiene che, al contrario, alla luce dei principi enunciati dalla Corte Comunitaria Europea con sentenza del 29-4-2009, la trattenuta costituisce una mera facolta' riconosciuta all'acquirente e che, pertanto, la Cooperativa PA. non aveva alcun obbligo di effettuare la trattenuta relativa alle eccedenze relative all'annata 1998-1999.

Col quinto motivo il Ve. , lamentando violazione di legge e vizi di motivazione, assume che, non sussistendo obbligo di trattenuta, non puo' ritenersi obbligatorio nemmeno il ricorso a meccanismi alternativi alla trattenuta dei prelievi. Fa presente, in ogni caso, che nella specie la PA. aveva ottenuto sufficienti garanzie dai suoi conferenti.

3) Per ragioni di ordine logico-giuridico va esaminato in primo luogo il quarto motivo di ricorso.

Con sentenza del 12-12-2006 n. 26434 le Sezioni Unite di questa Corte, mutando un precedente e contrario orientamento giurisprudenziale, hanno affermato, alla luce della sentenza della Corte di Giustizia delle Comunita' Europee del 29-4-1999, che l'articolo 2, n. 2, del Regolamento del Consiglio CEE n. 3950 del 1992 deve essere interpretato nel senso che, pur avendo gli acquirenti la facolta' di trattenere il prelievo supplementare sul prezzo del latte e dei prodotti lattiero-caseari, tale disposizione non impone alcun obbligo agli acquirenti medesimi; e che, pertanto, la Legge 26 novembre 1992, n. 468, articoli 5 e 11, ove traducono detta facolta' in un obbligo e ne sanzionano l'inosservanza con l'applicazione di una pena pecuniaria, non sono compatibili con la predetta norma comunitaria, nell'interpretazione vincolante resa dalla Corte di Giustizia, e devono quindi essere disapplicati.

In applicazione di tale principio, pienamente condivisibile, deve ritenersi la fondatezza del motivo in esame, coi quale si deduce la natura meramente facoltativa e non obbligatoria della trattenuta del prelievo supplementare da parte degli acquirenti.

E' di tutta evidenza, inoltre, che, una volta esclusa l'obbligatorieta' della trattenuta in questione, non puo' ritenersi obbligatoria nemmeno l'acquisizione di idonee forme di garanzia, prevista dalla stessa normativa nazionale in alternativa a tale trattenuta; sicche' risulta fondato anche il quinto motivo di ricorso.

Gli altri motivi di impugnazione sono assorbiti.

3) In accoglimento del ricorso, pertanto, la sentenza impugnata deve essere cassata.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, questa Corte, ai sensi dell'articolo 384 c.p.c., puo' decidere la causa nel merito, accogliendo l'opposizione proposta dal Ve. , in proprio, avverso l'ordinanza ingiunzione emessa nei suoi confronti.

In considerazione del contrasto giurisprudenziale registratosi in materia, sussistono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di merito e di quello di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l'opposizione proposta dal Ve. avverso l'ordinanza ingiunzione. Dichiara integralmente compensate le spese di tutti i gradi del giudizio.

 

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