La sospensione feriale dei termini non si applica alle opposizioni avverso le contravvenzioni proposte al Prefetto in via amministrativa

La disciplina sulla sospensione dei termini dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno, posta dall'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, riconnettendosi alla necessità della difesa tecnica in giudizio, vale per i soli termini processuali, non potendo così trovare applicazione al termine di sessanta giorni, dalla contestazione o dalla notificazione dell'accertamento di una violazione del codice della strada, stabilito dall'art. 203 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, per proporre ricorso in via amministrativa al prefetto, che ha riguardo ad attività da compiersi nell'ambito di un procedimento amministrativo. Né, in ragione della inapplicabilità della disciplina sulla sospensione feriale all'anzidetto termine di cui all'art. 203 citato, è dato apprezzare un "vulnus" agli artt. 24 e 3 Cost. (donde, la manifesta infondatezza della relativa questione di legittimità costituzionale) posto, rispettivamente, che: 1) il procedimento dinanzi al prefetto è privo del carattere giurisdizionale e, quindi, non richiede l'esplicazione della difesa tecnica; 2) la diversità di situazioni, tra l'impugnazione del verbale dinanzi al prefetto e quella, in via alternativa, dinanzi al giudice di pace, ex art. 204-bis dello stesso codice della strada, che determina l'instaurarsi di un vero proprio giudizio, giustifica il loro differente trattamento in relazione alla sospensione feriale dei termini.

Corte di Cassazione Sezione 2 Civile, Sentenza del 22 febbraio 2010, n. 4170



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni - Presidente

Dott. PETITTI Stefano - Consigliere

Dott. PARZIALE Ippolisto - Consigliere

Dott. D'ASCOLA Pasquale - Consigliere

Dott. GIUSTI Alberto - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:



SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PE. Ce. , rappresentato e difeso, in forza di procura speciale in calce al ricorso, dagli Avv. Rebecchi Pier Giorgio e Giugni Ottorino, elettivamente domiciliato nello studio di quest'ultimo in Roma, viale Napoleone Colajanni, n. 3;

- ricorrente -

contro

PREFETTURA - UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI PARMA, in persona del Prefetto pro-tempore;

- intimato -

avverso la sentenza del Giudice di pace di Fidenza in data 14 febbraio 2006.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15 gennaio 2010 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Uccella Fulvio, che ha concluso per il rigetto del ricorso per manifesta infondatezza, conclusioni alle quali si e' riportato, in camera di consiglio, il Sostituto Procuratore Generale dott. Pratis Pierfelice.

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che contro il verbale di accertamento di una violazione del codice della strada, notificato in data 28 agosto 2004, Pe. Ce. ha proposto ricorso in via amministrativa al Prefetto di Parma, ai sensi dell'articolo 203 C.d.S., in data 15 novembre 2004;

che il Prefetto ha respinto il ricorso, in quanto presentato oltre i termini di legge;

che, proposto ricorso avverso l'ordinanza-ingiunzione del Prefetto, il Giudice di pace, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 14 febbraio 2006, ha rigettato l'opposizione, rilevando che la sospensione dei termini durante il periodo feriale, ai sensi della Legge 7 ottobre 1969, n. 742, non si applica al procedimento amministrativo, e che quindi correttamente il ricorso ex articolo 203 C.d.S. era stato ritenuto tardivo;

che per la cassazione della sentenza del Giudice di pace il Pe. ha proposto ricorso, con atto notificato il 9 gennaio 2007, sulla base di un motivo e di una subordinata eccezione di legittimita' costituzionale, illustrati con memoria in prossimita' della camera di consiglio.

Considerato che l'unico mezzo, con cui il ricorrente lamenta la violazione della 203 C.d.S. per proporre ricorso in via amministrativa al prefetto;

che, difatti, la lettera e la ratio della Legge n. 742 del 1969, che disciplina la detta sospensione e che si riconnette alla necessita' della difesa tecnica in giudizio, impongono di riferire l'istituto della sospensione feriale a tutti i termini processuali, relativi alla giurisdizione sia ordinaria che amministrativa, ed anche al termine entro il quale deve essere proposta l'azione giudiziaria (Corte cost., sentenza n. 268 del 1993; ordinanza n. 296 del 1998), ma non consentono di ampliarne l'applicabilita' al termine per l'impugnazione dinanzi al prefetto del verbale di contestazione o di accertamento dell'infrazione al codice della strada, il quale non e' un termine processuale ne' e' connesso con l'esercizio di un'azione giudiziale, ma attiene ad atti da compiersi nell'ambito di un procedimento amministrativo;

che, del resto, la giurisprudenza di questa Corte e' ferma nel negare l'applicabilita' della Decreto Legge 23 dicembre 1976, n. 857, articolo 3, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1977, n. 39, per i sinistri con soli danni alle cose, l'assicuratore deve comunicare al danneggiato la misura della somma offerta per il risarcimento ovvero indicare i motivi per i quali non ritiene di fare offerta);

che nello stesso senso e' orientato il giudice amministrativo, che esclude l'operativita' della sospensione dei termini nel periodo feriale in materia di ricorsi amministrativi, ivi compreso il ricorso straordinario al Capo dello Stato (Cons. Stato, Sez. 3, 31 gennaio 1984, n. 155; Cons. Stato, Sez. 5, 3 ottobre 1989, n. 577; Cons. Stato, Sez. 6, 3 dicembre 1994, n. 1727; Cons. Stato, Sez. 3, 8 gennaio 2002, n. 1492/2001; Cons. giust. amm. Reg. Siciliana 14 dicembre 1992, n. 539/92);

che e' manifestamente infondata, in riferimento agli articoli Legge n. 742 del 1969, articolo 1, come sopra interpretato;

che occorre ribadire che la sospensione dei termini processuali in periodo feriale nasce dalla necessita' di assicurare un adeguato riposo agli avvocati durante la pausa estiva (Corte cost., sentenza n. 255 del 1987; ordinanza n. 61 del 1992; sentenza n. 380 del 1992) ed e' istituto tipico della giurisdizione, condizionata dalla sussistenza di un requisito soggettivo, consistente nella celebrazione di un processo da parte di un giudice, ordinario od amministrativo (Cass., Sez. 1, 8 gennaio 2008, n. 24866, cit.);

che, tanto premesso, l'esclusione dell'applicabilita' della sospensione feriale al termine di sessanta giorni di cui all'articolo 204-bis C.d.S., promuovendo all'uopo un vero e proprio giudizio, con l'assistenza, volendo, di un avvocato (e con l'applicabilita', quindi, della sospensione feriale: Cass., Sez. 1, 15 luglio 2004, n. 13127), dall'altro - giustifica la differente disciplina prevista nell'uno e nell'altro caso;

che, pertanto, il ricorso deve essere rigettato;

che non vi e' luogo a pronuncia sulle spese, non avendo l'Amministrazione intimata svolto attivita' difensiva in questa sede.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.
 

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