Le macchine da gioco riproducenti le regole fondamentali del "poker" devono ritenersi vietate a norma del comma 7-bis dell'art. 110 del r.d. n. 773 del 1931 (T.U.L.P.S.)

Il comma 7-bis dell'art. 110 del r.d. n. 773 del 1931 (T.U.L.P.S.), che vieta le macchine da gioco riproducenti le regole fondamentali del "poker", non rientra nel novero delle "regole tecniche" che il legislatore nazionale deve comunicare alla Commissione europea prima della relativa adozione ai sensi dell'art. 8 della Direttiva 98/34/CE e, pertanto, non si pone in contrasto con tale normativa europea a causa dell'omissione, da parte dello Stato italiano, di tale preventivo adempimento. Peraltro, le predette macchine da gioco devono ritenersi vietate a norma del comma 7-bis del suddetto art. 110 anche quando siano conformi alle prescrizioni tecniche dettate dal precedente comma 7 e la violazione di tale divieto è sanzionata dal comma 9, lett. c), del medesimo art. 110.

Corte di Cassazione Sezione 2 Civile, Sentenza del 21 ottobre 2010, n. 21637



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo - Presidente

Dott. PICCIALLI Luigi - rel. Consigliere

Dott. MAZZACANE Vincenzo - Consigliere

Dott. MIGLIUCCI Emilio - Consigliere

Dott. DE CHIARA Carlo - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16898/2009 proposto da:

IN. GA. DI. GA. LU. & C SAS (OMESSO), in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DELLE MUSE 8, presso lo studio dell'avvocato PACE ALESSANDRO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PACE LORENZO FEDERICO;

- ricorrente -

contro

MINISTERO ECONOMIA FINANZE E AMMINISTRAZIONE AUTONOMA MONOPOLI STATO - UFFICIO REGIONALE del Piemonte e Valle D'Aosta, in persona dei legali rappresentanti pro tempore elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 991/2008 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 17/07/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/07/2010 dal Consigliere Dott. PICCIALLI Luigi;

uditi gli Avvocati PACE Alessandro, PACE Lorenzo Federico, difensori del ricorrente che hanno chiesto accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La societa' in epigrafe indicata, in stai lattice presso due pubblici esercizi in (OMESSO) di apparecchi da videogioco, modello "Champion Quiz", a cui carico l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato aveva irrogato, con ordinanze - ingiunzioni n. 9006 e 9014 del 26.5.06, le sanzioni amministrative di euro 12.000, 00 ciascuna, per la violazione di cui al 3, 24, 41 e 10 Cost., per assunte disparita' ed irrazionalita' di trattamento rispetto ad analoghi giochi controllati dallo Stato, contrarieta' ai principi della libera iniziativa economica e della libera circolazione dei beni. Le opposizioni, cui aveva resistito l'amministrazione sopra indicata, vennero riunite ed, all'esito di istruttoria documentale, con sentenza monocratica del 2/14 marzo 2007 del Tribunale di Torino, accolte parzialmente, limitatamente alla misura della sanzione, ridotta nell'uno e nell'altro caso ad euro 2.000,00, previa dichiarazione di manifesta infondatezza delle sollevate questioni di legittimita' costituzionale e conferma dell'illiceita' dei giochi in questione.

All'esito dell'appello della societa', nel primo motivo ribadente le eccezioni d'incostituzionalita' e nel secondo proponente un'interpretazione "costituzionalmente orientata", cui aveva resistito l'amministrazione appellata la Corte di Torino, con sentenza dell'8/17.7.2008, respinse il gravame, condannando la societa' appellante alle spese del grado, confermando sia la manifesta infondatezza delle eccezioni d'incostituzionalita', sia l'illiceita' dei giochi praticabili con le macchine sequestrate, perche', contravvenendo alle prescrizioni di cui ai citati commi del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, articolo 110, gli apparecchi erano muniti di video, non presentavano parti meccaniche ed elettromeccaniche, ad eccezione di quelle per l'inserimento del gettone e per la distribuzione dei gettoni - premio, questi ultimi non erano visibili al giocatore, il funzionamento era totalmente elettronico e la parte principale e preponderante del gioco, essenzialmente basato sulle regole del poker, era affidata all'elemento aleatorio.

Avverso tale sentenza la societa' soccombente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, illustrati con successiva memoria.

Ha resistito l'amministrazione intimata, con controricorso dell'Avvocatura Generale dello Stato.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., n. 3, "l'illegittimita' comunitaria e conseguente disapplicazione del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, articolo 110, comma 7 (cosi' come modificato dalla Legge 27 dicembre 2002, n. 289, articolo 22, comma 3) per violazione dell'articolo 8 dir. 34/98/CE", sostenendosi la contrarieta' della suddetta disposizione nazionale alla disposizione comunitaria citata, imponente agli Stati membri l'obbligo di comunicare alla Commissione qualsiasi progetto di "regola tecnica". L'omissione, da parte dello Stato italiano, di tale preventivo adempimento, imposto da una direttiva di chiaro ed immediato contenuto precettivo, si tradurrebbe nell'insanabile illegittimita' ed inapplicabilita' della norma precettiva, nella specie asseritamente violata, in quanto implicante una regola di carattere tecnico, che avrebbe dovuto essere preventivamente valutata dall'organo comunitario citatoci che non sarebbe avvenuto nella specie, come al riguardo rilevato, con espresso riferimento a "talune leggi e decreti italiani degli apparecchi automatici da divertimento", dal capo unita' dell'ufficio "Politica normativa - Notifiche" della "Direzione generale impresa e industria della Commissione Europea", nella nota esplicativa del 20/9/05, emessa in un procedimento di reclamo.

Con il secondo motivo si deduce, ex articolo 360 c.p.c., n. 3, "illegittimita' comunitaria, e conseguente disapplicazione, del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, articolo 110, comma 7 bis (norma introdotta dal Decreto Legge 30 settembre 2003, n. 269, articolo 39, comma 7 bis convertito con modificazioni in Legge 24 novembre 2003, n. 326) per violazione del principio dell'effetto utile "del diritto comunitario", poiche' anche tale norma, ritenuta pure violata dalla Corte d'Appello nel caso di specie in riferimento alla riproduzione del gioco del poker, richiamando il precedente comma 7, si porrebbe, al pari dello stesso e di riflesso, in contrasto con la prescrizione di cui alla direttiva comunitaria citata nel precedente motivo, risultando pertanto inopponibile ai singoli privati per la sua illegittimita'. La resistente amministrazione ha preliminarmente eccepito l'inammissibilita' di entrambi i motivi di ricorso, perche' deducenti questioni nuove, non sottoposte anche ai giudici di merito. L'eccezione e' infondata, alla luce del costante indirizzo della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui le questioni deducenti il contrasto tra norme del diritto nazionale e norme o principi di diritto comunitario, non diversamente da quelle di legittimita' costituzionale, allorquando (come nella specie) non comportino accertamenti di fatto non compiuti in precedenza, possono essere sollevate per la prima volta in sede di giudizio di cassazione, in quanto, attenendo alla validita' ed efficacia delle norme regolanti la fattispecie, ben potrebbero essere rilevate anche di ufficio in base al principio iura novit curia (tra le altre. v. Cass. 26948/06, 18552/06, 2420/06, 5561/04, 18915/04, 5241/03). I motivi tuttavia non meritano accoglimento.

Come si rileva dalla sentenza impugnata, con accertamento di fatto incensurabile nella presente sede, e dal contenuto dello stesso ricorso, l'illecito amministrativo (gia' di rilevanza penale) nel caso di specie contestato all'odierna ricorrente e ritenuto dalla corte di merito sussistente, in entrambe le ordinanze - ingiunzioni, atteneva alla violazione delle norme precettive dettate dal Legge n. 289 del 2002, articolo 22, comma 3 ed introdotto dal Decreto Legge n. 269 del 2003, articolo 39, comma 7 bis, conv. con modd. nella Legge n. 326 del 2003, entrambe sanzionate con il comma 9, lettera c) del medesimo articolo di legge, perche' gli apparecchi in questione, oltre a non essere conformi ad alcune caratteristiche di funzionamento prescritte (dal comma 7) per il gioco da intrattenimento lecito (segnatamente, funzionamento elettromeccanico ed assenza di monitor), riproducevano essenzialmente, nella tipologia del gioco praticatole regole del poker, cosi' ponendosi in contrasto con i tassativo divieto contenuto nel comma 7 bis.

Tale ultimo profilo di illiceita', derivante dal contrasto con una norma di chiusura o "di sbarramento", che il legislatore del 2003 ha introdotto con palesi finalita' di ordine pubblico (in considerazione della particolare attrattiva esercitata sugli utenti da giochi che, seppur non di azzardo agli effetti degli articoli 718 e 719 c.p., ne evocano comunque le principali regole). imponendo un ulteriore requisito (negativo) ai fini della liceita' dei giochi da intrattenimento, risulta assorbente rispetto a quelli rimanenti ed, a differenza degli stessi, non deriva dalla violazione di una disposizione cui possa attribuirsi la natura di "regola tecnica", come invece potrebbe sostenersi con riferimento alle disposizioni, introdotte - nel 2002, attinenti alle caratteristiche di funzionamento delle macchine da gioco in questione.

In tal senso si e' espressa, inequivocamente, nell'ambito del procedimento di reclamo alla Commissione Europea (N. P/2004/4484 - Italia (SG 2004) 5952), la "nota esplicativa" in data 20.9.05. trascritta nel ricorso (e richiamata anche nelle sentenze n. 44285/07 e 12245/06 della 3 sez. penale di questa Corte), laddove, al punto 4, con riferimento al Decreto Legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modifiche nella Legge 24 novembre 2003, n. 326 (che aveva introdotto il Legge 27 dicembre 2002, n. 289, articolo 22.

Da quanto sopra esposto consegue l'irrilevanza della questione dedotta nel primo motivo di ricorso, considerato che, anche ove dovesse pervenirsi, sulla scorta della citata relazione e delle argomentazioni esposte dalla ricorrente, all'accertamento dell'illegittimita' (per contrasto con una disposizione comunitaria, attinente al procedimento di emanazione della legge nazionale, di natura immediatamente precettiva) e, quindi, alla disapplicazione delle norme "tecniche" contenute nel citato comma 7, i fatti ascritti rimarrebbero comunque illeciti, per la contestata, accertata, ed, in questa sede, ormai incontroversa violazione anche del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, articolo 110, comma 7 bis, il cui divieto, non attinente a caratteristiche strutturali, meccaniche, elettromeccaniche o comunque di funzionamento delle macchine sequestratela soltanto alle modalita' di svolgimento del gioco con le stesse praticabili, non rientra, come pure ritenuto dall'organo comunitario in precedenza menzionato, nel novero delle "regole tecniche", da comunicare preventivamente dal legislatore nazionale, secondo la tesi del ricorrente e la stessa citata relazione, alla Commissione Europea prima della relativa adozione.

Nel secondo motivo di ricorso si sostiene, tuttavia, che l'illegittimita' delle "regole tecniche" contenute nel comma 7 citato comporterebbe, di riflesso anche quella del comma 7 bis, che, facendo riferimento alla precedente disposizione, rimarrebbe priva di un presupposto o antecedente necessario. La tesi e' infondata.

E' vero che il comma 7 bis, richiama il comma 7, ma tale rinvio assolve ad una mera finalita' indicativa, avente ad oggetto gli apparecchi e congegni per il gioco lecito, che, gia' disciplinati, dal punto di vista delle caratteristiche strutturali e tecniche dalla disposizione precedente, si e' ritenuto anche di assoggettare ad un ulteriore e pregiudiziale requisitoci carattere negativo, consistente nella non riproduzione, sia pur parziale, del gioco del poker o delle sue regole fondamentali. In altri terminagli apparecchi da gioco, quand'anche conformi alle prescrizioni di cui al comma 7, ove riproducenti, in tutto in parte le regole fondamentali del poker, sono comunque vietati. Tale divieto, imposto da una tassativa disposizione di "chiusura", non ha alcun nesso di dipendenza dalle disposizioni di cui al comma precedente, poiche' si regge e giustifica da se' e non presuppone, necessariamente, per la sua applicazione, la sussumibilita' del gioco, che recepisca in tutto o in parte le regole del poker, nell'ambito di quelli rispondenti alle caratteristiche tecniche di cui al comma settimo: il legislatore ha infatti ritenuto che qualsiasi apparecchio da gioco, sia a funzionamento elettronico, sia di tipo meccanico o elettromeccanico, munito o meno di "video", ove riproduca quelle regole, debba essere considerato illecito.

Conseguentemente, restando la vigenza ed operativita' della disposizione di cui al comma 7 bis, la cui violazione e' stata contestata nel caso di specie ed accertata dalla corte di merito, insensibile alle vicende di quella contenuta nel comma 7, in particolare all'eventuale disapplicazione proposta con il primo motivo di ricorso, ne' comunque influendo la stessa sulla operativita' delle "regole tecniche" non comunicate dal legislatore nazionale alla Commissione Europea, come pur si sostiene nel mezzo d'impugnazione, trattandosi di precetti distinti, ancorche' accomunati nella sanzione (sicche' la violazione di ciascuno risulta sufficiente di per se' a configurare gli estremi dell'illecito amministrativo de quo), deve escludersi sia l'illegittimita' comunitaria derivata della disposizione, sia la dedotta e non meglio chiarita violazione del principio del c.d. "effetto utile", per la prospettata vanificazione del piu' volte menzionato obbligo di comunicazione. Il ricorso va, conclusivamente, respinto. Le spese, infine, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore dell'amministrazione resistente, delle spese del giudizio, che liquida in euro 1.000,00 per onorari, oltre quelle prenotate e prenotande a debito.
 

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