Le sanzioni amministrative in campo edilizio debbono essere comminate all'attuale proprietario del manufatto

Con sentenza n. 1608 dell’ 8 marzo 2007 il T.A.R. della Campania, si è pronunciato sul ricorso promosso da A.F. avverso la determinazione del Comune di Napoli che comminava a suo carico una sanzione pecuniaria di euro 1000,00 per la realizzazione di opere abusive consistenti in un soppalco di circa 9 mq impostato a circa mt. 2,70 dal calpestio ed a mt. 1,60 dalla copertura, esponendo come unico motivo di impugnazione, che detto manufatto era di vecchissima fattura e comunque preesistente al 30.12.1974, data egli acquistava lo stesso dai precedenti proprietari. Il T.A.R. rigettava il ricorso sull’assunto che premesso e non concesso che sia possibile evincere dagli atti di causa che la data di realizzazione dell’abuso sia certamente anteriore a quella di acquisto, ciò non vale ad escludere la legittimità della sanzione amministrativa irrogata all’attuale proprietario. Le sanzioni amministrative in campo edilizio infatti, sulla scorta della finalità preminente di ripristino della legalità, vengono applicate sulla base dei principi di obbligatorietà, tipicità e vincolatezza; conseguentemente, la relativa imputazione avviene - contrariamente a quanto sostenuto in memoria da parte ricorrente - in termini di responsabilità oggettiva (tanto che la sanzione segue l'immobile, applicandosi anche al proprietario attuale ed essendo trasmissibile agli eredi), né occorre espressa, specifica o diversa valutazione di ulteriori interessi pubblici contrari. In particolare, con riferimento alle sanzioni pecuniarie, è indifferente ai fini della legittimità della sanzione per un abuso edilizio l'individuazione dell'effettivo responsabile dell'abuso, perché le sanzioni pecuniarie di cui all'art. 10, l. 28 febbraio 1985 n. 47 e all'art. 34 per il loro carattere ripristinatorio.



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T.A.R.
Campania - Napoli
Sezione IV
Sentenza 8 marzo 2007, n. 1608
(Pres. Pugliese, Est. Pisano)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale amministrativo regionale della Campania, sez. IV di Napoli, composto dai signori magistrati:
Dott. Eduardo Pugliese Presidente
Dott.Leonardo Pasanisi Componente
Dott.ssa Ines Simona Immacolata Pisano Componente relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n.11459/2003 proposto da A. U., rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv.Enrico Stassano, presso il cui studio in Napoli, via Nicolardi 59, elettivamente domicilia;
CONTRO
il COMUNE DI NAPOLI, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di mandato in calce al ricorso notificato, dagli avv.ti Giuseppe Tarallo, Barbara Accattatis Chalons d'Oranges e Bruno Crimaldi, dell'Avvocatura Municipale, presso la cui sede in P.zzo S.Giacomo,è elettivamente domiciliato;
PER L'ANNULLAMENTO,
- della disposizione n.1823 del 30/6/2003 – contenzioso amministrativo 2569/99 notificato il 22.9.2003 contenente la sanzione pecuniaria di euro 1000,00 per la realizzazione di opere abusive consistenti in un soppalco di circa 9 mq impostato a circa mt.2,70 dal calpestio ed a mt.1,60 dalla copertura.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione
intimata;
Visti gli atti tutti di causa ed in particolare le memorie conclusionali di parte ricorrente e dell’amministrazione;
Data per letta alla pubblica udienza del 17 gennaio 2007 la relazione
del Referendario Dott.ssa Ines Simona Immacolata Pisano e uditi gli avv.ti
Stassano Enrico per il ricorrente e Gabriele Romano per l’amministrazione;
Considerato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue:
FATTO E DIRITTO
Con ricorso notificato in data 22 ottobre 2003 il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento, l'ordinanza di cui in epigrafe (n.1823 del 30/6/2003), relativa alla sanzione pecuniaria di euro 1000,00 (mille) comminata per la realizzazione di un soppalco di circa 9 mq impostato a circa mt.2,70 dal calpestio ed a mt.1,60 dalla copertura.
In particolare esponeva, come unico motivo di impugnazione, che detto manufatto era di vecchissima fattura e comunque preesistente al 30.12.1974, data in cui i sig.ri De Lieto Giuseppina, Arturo e Francesco nonché Maria alienavano al A. Alfonso il quartierino a piano 2°- piano nobile del fabbricato sito in Vico Storto S.Agostino degli Scalzi 12 ed inoltre che alla data del sopralluogo del 10.10.1999 il ricorrente personalmente stava effettuando lavori di ordinaria manutenzione come comunicato al Sindaco di Napoli con atto del 19.10.1998 n.9102. L'Amministrazione comunale si è costituita in giudizio sostenendo l’infondatezza del ricorso ed all'udienza pubblica del 17 giugno 2007 il ricorso è stato ritenuto per la decisione.
Il ricorso è infondato.
Come unico motivo di censura, parte ricorrente deduce che alla data del sopralluogo del 10.10.1999 il ricorrente personalmente stava effettuando lavori di ordinaria manutenzione (come comunicato al Sindaco di Napoli con atto del 19.10.1998 n. 9102), mentre il soppalco in ordine al quale gli è stata comminata la sanzione era di vecchissima fattura e comunque antecedente al 1974, data di acquisto dell’immobile cui l’abuso si riferisce da parte di A. Alfredo.
Giova premettere che, sebbene non sia specificato in ricorso quale siano i rapporti tra A. Alfredo, nato nel 1915, ed A. U. -odierno ricorrente- può presumersi che il primo sia dante causa del secondo che, in ogni caso, non contesta la sua qualità di proprietario dell’immobile sito in Vico Storto S.Agostino degli Scalzi 12 nel quale è stato realizzato l’abuso.
Né si contesta, con i motivi di ricorso, che il soppalco in contestazione costituisca un abuso edilizio.
La contestazione, invero, attiene esclusivamente alla circostanza che l’abuso sia anteriore all’anno di acquisto dell’immobile (1974) e quindi realizzato dai precedenti proprietari.
Orbene, premesso e non concesso che sia possibile evincere dagli atti di causa che la data di realizzazione dell’abuso sia certamente anteriore al 1974, ciò non vale ad escludere la legittimità della sanzione amministrativa irrogata all’attuale proprietario.
Le sanzioni amministrative in campo edilizio infatti, sulla scorta della finalità preminente di ripristino della legalità, vengono applicate sulla base dei principi di obbligatorietà, tipicità e vincolatezza; conseguentemente, la relativa imputazione avviene- contrariamente a quanto sostenuto in memoria da parte ricorrente- in termini di responsabilità oggettiva (tanto che la sanzione segue l'immobile, applicandosi anche al proprietario attuale ed essendo trasmissibile agli eredi), nè occorre espressa, specifica o diversa valutazione di ulteriori interessi pubblici contrari (T.A.R. Liguria Genova, sez. I, 03 giugno 2005 , n. 851).
In particolare, con riferimento alle sanzioni pecuniarie, è indifferente ai fini della legittimità della sanzione per un abuso edilizio l'individuazione dell'effettivo responsabile dell'abuso, perché le sanzioni pecuniarie di cui all'art. 10, l. 28 febbraio 1985 n. 47 e all'art. 34 per il loro carattere ripristinatorio (e non punitivo) (T.A.R. Toscana Firenze, sez. III, 10 ottobre 2002 , n. 2425).
Tanto premesso, il ricorso deve essere respinto.
Sussistono giustificati motivi per la integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M
Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, Sezione IV di Napoli, definitivamente pronunciandosi sul ricorso n.11459/03 proposto da A. U. lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 17 Gennaio 2007.
Il Presidente
L’estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IN DATA 8 MARZO 2007.

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