Mancato superamento prove preselettive

Con sentenza del 2 ottobre 2006 n.5743, il Consiglio di Stato, ha stabilito che il superamento delle prove preselettive informatiche costituisce un requisito di ammissione al seguito della procedura concorsuale e determina, sul piano giuridico, effetti costitutivi suoi propri, con la conseguenza che la sua mancanza non è surrogabile in via ricognitiva a seguito del positivo espletamento delle successive prove scritte e orali. Ne consegue, che il superamento delle prove scritte cui il candidato è stato ammesso con riserva, in ragione di ordinanza cautelare adottata in sede di impugnativa dell’esclusione conseguente a mancato superamento della preselezione, non determina il cosiddetto affetto assorbimento e la declaratoria di improcedibilità del ricorso originario.

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