Non deve essere sanzionato il tassista che preleva il cliente fuori dal Comune che gli ha rilasciato la licenza se la chiamata proveniva dal Comune che aveva provveduto a detto rilascio

In tema di sanzioni amministrative, ai fini della valutazione della sussistenza della violazione, inerente alla disciplina del servizio di piazza con taxi (art. 86, comma 3, del codice della strada), consistita nell'aver prelevato l'utente fuori del Comune di rilascio della licenza, occorre interpretare l'art. 11, comma 2, della legge 15 gennaio 1992, n. 21 - là dove stabilisce, tra l'altro, che "il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del Comune che ha rilasciato la licenza per qualunque destinazione" - nel senso che il servizio può iniziare anche altrimenti che con il prelevamento dell'utente e che per "inizio del servizio" deve intendersi la messa del taxi a disposizione dell'utente, ciò comportando l'onerosità e l'esclusività del servizio medesimo in favore dell'utente. Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza del giudice di pace che aveva accolto l'opposizione avverso il verbale di contestazione dell'infrazione anzidetta, in quanto l'utente del taxi - prelevato in Comune diverso da quello del rilascio della licenza - aveva in precedenza prenotato il servizio e, a tal fine, il taxi era partito dal Comune che aveva provveduto a detto rilascio.

Corte di Cassazione Sezione 2 Civile, Sentenza del 2 novembre 2010, n. 22296



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo - Presidente

Dott. PICCIALLI Luigi - Consigliere

Dott. MAZZACANE Vincenzo - Consigliere

Dott. MIGLIUCCI Emilio - Consigliere

Dott. DE CHIARA Carlo - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI BARI, in persona del Sindaco pro tempore Dott. Mi. Em. , rappresentato e difeso dagli avv.ti VERNA RENATO e Vito Bruno dell'Avvocatura comunale ed elett.te dom.to in Roma, Via Flaminia n. 79, presso lo studio dell'avv. Roberto Ciociola;

- ricorrente -

contro

GR. Ga. , soc. coop. a r.l. TA. DU. MA. , in persona del legale rappresentante pro tempore sig. Va. An. , soc. coop. a r.l. TA. DR. , in persona del legale rappresentante pro tempore sig. Mo. Ma. , rappresentati e difesi dall'avv. RELLEVA PIERO G. ed elett.te dom.ti presso il suo studio in Roma, Viale Giuseppe Mazzini n. 142;

- controricorrenti -

avverso la sentenza del Giudice di pace di Bari n. 2364/05 depositata l'11 maggio 2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14 luglio 2010 dal Consigliere Dott. Carlo DE CHIARA;

udito per il ricorrente l'avv. Roberto Ciociola, per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il (OMESSO) la Polizia Municipale di Bari elevo' verbale di contestazione della violazione dell'articolo 86, comma 3, codice della strada nei confronti del sig. Gr.Ga. , tassista socio della cooperativa a r.l. Ta. Du. Ma. , per avere prelevato due passeggeri presso l'aeroporto di (OMESSO), dunque fuori dal territorio del Comune di (OMESSO), che gli aveva rilasciato la licenza.

Avverso il verbale proposero opposizione il sig. Gr. , la cooperativa cui egli apparteneva Ta. Du. Ma. , quale coobbligata, nonche' la coop. a r.l. Ta. Dr. . Dedussero in particolare (per quanto qui ancora rileva) che, come consentito dalla Legge 15 gennaio 1992, n. 21, articolo 11, comma 2, (che recita: "Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del comune che ha rilasciato la licenza per qualunque destinazione..."), il servizio era iniziato non con il prelevamento dei passeggeri all'aeroporto di (OMESSO), bensi' a (OMESSO) ove il tassista aveva ricevuto la chiamata degli utenti.

Nella contumacia dell'amministrazione comunale, l'adito Giudice di pace di Bari accolse l'opposizione osservando:

che, ai sensi della norma richiamata, il prelevamento dell'utente e l'inizio del servizio possono non coincidere e, in caso di chiamata effettuata da localita' diversa dal comune di rilascio della licenza, l'inizio del servizio coincide con la partenza del taxi dal luogo di sosta nel territorio di detto comune;

che nella specie era incontestato che i due passeggeri avevano effettuato la prenotazione nei giorni precedenti il loro arrivo all'aeroporto di (OMESSO), e il tassista era, appunto, partito da (OMESSO) per prelevarli all'aeroporto.

Il Comune di Bari ha quindi proposto ricorso per cassazione per un motivo, cui hanno resistito con controricorso il sig. Gr. e le due cooperative sopra dette. Le parti hanno anche presentato memorie.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. - Con l'unico motivo di ricorso si denuncia violazione dell'articolo 86 C.d.S., comma 3, e Legge n. 21 del 1992, articoli 2 e 11, nonche' vizio di motivazione. Si sostiene che, diversamente da quanto ritenuto dal giudice di primo grado, solo con il prelevamento dell'utente si ha inizio del servizio di taxi. Altrimenti, si osserva, sarebbe vanificata la ratio dell'articolo 11, comma 2, Legge cit. - di assicurare una omogenea distribuzione territoriale del servizio - in alcune aree urbane periferiche confinanti con il territorio di un diverso comune dal quale sia eventualmente piu' agevole raggiungerle; si assimilerebbero, inoltre, il servizio di taxi e quello di autonoleggio con conducente, che la legge tiene invece distinti.

2. - Il motivo e' infondato, anche se va rettificata la motivazione in diritto della sentenza impugnata.

2.1. - Secondo la legge il servizio di taxi puo' iniziare anche altrimenti che con il prelevamento dell'utente. Tanto deve affermarsi per insuperabili ragioni testuali, gia' individuate da Cons. Stato Sez. 2 11 dicembre 1996, n. 1665.

Tali ragioni consistono in cio', che la Legge n. 21 del 1992, articolo 11, comma 2, (legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea), sopra testualmente riportato in narrativa, collega "il prelevamento dell'utente" e "l'inizio del servizio" con la disgiuntiva "ovvero". Che tale congiunzione sia usata proprio in senso disgiuntivo (come sinonimo di "oppure"), e non esplicativo (come sinonimo di "ossia"), e' rivelato dall'uso del verbo al plurale ("sono effettuati") e confermato dalla considerazione che le norme esplicativo - definitorie sono contenute in altra parte - quella iniziale, articoli da 1 a 3 - della legge in esame.

2.2. - Si tratta, piuttosto, di stabilire cosa debba intendersi per inizio del servizio.

Per inizio del servizio deve intendersi la messa del taxi a disposizione (al "servizio", appunto) del cliente. Il che comporta, in particolare, l'onerosita' e l'esclusivita': non puo' esservi, cioe', inizio del servizio a favore di un cliente se il tratto di strada percorso prima del prelevamento del medesimo e' gratuito o se per quel tratto il taxi e' occupato da un altro cliente. Non basta, dunque, il semplice fatto che il tassista si sia mosso dalla sua citta' per ordine del cliente, come invece ha ritenuto il Giudice di pace.

2.3. - Le obiezioni mosse dal ricorrente alla tesi qui accolta non sono condivisibili. Un potenziamento, infatti, del servizio di taxi nelle zone periferiche delle citta', di solito sfavorite dal trasporto pubblico in generale e dal servizio di taxi in particolare, sarebbe seminai auspicabile. La distinzione, poi, rispetto al servizio di autonoleggio resterebbe comunque intatta, espressa dalle diverse caratteristiche e disciplina dei due servizi previste dalla legge quadro soprattutto agli articoli 2 e 3 (destinazione a un'utenza indifferenziata ovvero specifica; stazionamento in luoghi pubblici o in rimesse private) e 13 (determinazione del corrispettivo e obbligatorieta' o meno del servizio).

2.4. - Va infine aggiunto, per completezza, che la circostanza dell'inizio del servizio (nel senso sopra precisato) nel territorio del comune che ha rilasciato la licenza deve, in quanto fatto impeditivo (dell'illecito di cui trattasi e) del sorgere dell'obbligazione sanzionaroria, essere allegata e provata dall'opponente. Ma il Comune di Bari non ha posto questa questione.

3. - Il ricorso va in conclusione respinto.

Le spese processuali, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna l'amministrazione comunale ricorrente alle spese processuali, liquidate in euro 500,00, di cui 400,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

 

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