Se la contestazione della violazione principale è pervenuta tardivamente (per superamento del termine di cui all'art. 201 c. 1 Cds), va esclusa la sussistenza dell'obbligo, per il proprietario del veicolo, di comunicare gli estremi del conducente del veicolo al momento del rilevamento dell'infrazione
Pubblicata il 29/05/2011
In relazione alla contestazione della violazione di omessa comunicazione dei dati del conducente di un veicolo di cui all'art. 126 bis del Cds, ove la contestazione della violazione principale sia pervenuta tardivamente (per superamento del termine di cui all'art. 201 c. 1 Cds), va esclusa la sussistenza dell'obbligo, per il proprietario del veicolo, di comunicare gli estremi del conducente del veicolo al momento del rilevamento dell'infrazione; con la conseguenza che risulta illegittima la pretesa sanzionatoria connessa alla violazione per omessa comunicazione, contestata, successivamente alla prima, con apposito verbale di accertamento. Lo sforzo mnemonico del proprietario del veicolo è infatti esigibile solo se contenuto in ragionevoli tempi, pertanto l'obbligo del proprietario - comunicazione entro 60 giorni dalla notificazione del verbale di contestazione - può scattare solo se sorretto da notificazione tempestiva di detto verbale. Neppure rileva che il primo verbale, ove tardivamente notificato, non sia stato oggetto di opposizione. Infatti, solo il verbale ex art. 126 bis Cds - se notificato - può e deve essere opposto, facendo valere la ragione di illegittimità di tale pretesa, costituita dal tardivo inoltro del verbale di contestazione della prima violazione.
Corte di Cassazione Sezione 2 Civile, Sentenza del 20 maggio 2011, n. 11185
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In relazione alla contestazione della violazione di omessa comunicazione dei dati del conducente di un veicolo di cui all'art. 126 bis del Cds, ove la contestazione della violazione principale sia pervenuta tardivamente (per superamento del termine di cui all'art. 201 c. 1 Cds), va esclusa la sussistenza dell'obbligo, per il proprietario del veicolo, di comunicare gli estremi del conducente del veicolo al momento del rilevamento dell'infrazione; con la conseguenza che risulta illegittima la pretesa sanzionatoria connessa alla violazione per omessa comunicazione, contestata, successivamente alla prima, con apposito verbale di accertamento. Lo sforzo mnemonico del proprietario del veicolo è infatti esigibile solo se contenuto in ragionevoli tempi, pertanto l'obbligo del proprietario - comunicazione entro 60 giorni dalla notificazione del verbale di contestazione – può scattare solo se sorretto da notificazione tempestiva di detto verbale. Neppure rileva che il primo verbale, ove tardivamente notificato, non sia stato oggetto di opposizione. Infatti, solo il verbale ex art. 126 bis Cds - se notificato - può e deve essere opposto, facendo valere la ragione di illegittimità di tale pretesa, costituita dal tardivo inoltro del verbale di contestazione della prima violazione.