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Sospeso il decreto Turco sull'aumento dei limiti quantitativi massimi dell'uso personale di sostenze stupefacenti
Pubblicata il 03/04/2007
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nelle persone dei Signori: MARIO DI GIUSEPPE Presidente CARLO TAGLIENTI Cons. , relatore UMBERTO REALFONZO Cons. ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nella Camera di Consiglio del 14 Marzo 2007
Visto il ricorso 12091/2006 proposto da:
CODACONS ED ALTRI
ARTICOLO 32
ASSOCIAZIONE ITALIANA PER I DIRITTI DEL MALATO AIDMA-ONLUS
rappresentato e difeso da: RIENZI AVV. CARLO con domicilio eletto in ROMA V.LE MAZZINI, 73 presso CODACONS UFF.LEGALE NAZ.LE
contro
MINISTERO DELLA SALUTE rappresentato e difeso da: AVVOCATURA DELLO STATO domiciliataria ex lege in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, 12 presso la sua sede
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
MINISTERO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE
per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,
- del D.M. 4.8.2006 – modificazione del D.M. 11.4.2006 indicante i limiti quantitativi massimi riferibili ad uso esclusivamente personale delle sostanze stupefacenti;
- di ogni altro atto indicato nell’epigrafe del ricorso.
Visto l’art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come integrato dall’art. 3 della legge 21 luglio 2000, n. 205;
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di provvedimento cautelare, presentata in via incidentale da parte ricorrente;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di: MINISTERO DELLA SALUTE
Visti gli atti depositati dall’Amministrazione in esecuzione dell’ordinanza di questa Sezione 17.1.2007 n. 113;
Nominato relatore il Consigliere Carlo Taglienti e uditi alla Camera di Consiglio del 14 marzo 2007 gli avvocati come da verbale;
Ritenuto che sussistono le ragioni richieste dalla legge per l’accoglimento della domanda cautelare;
Considerato che, interpretando in maniera conforme a Costituzione l’art.73 comma 1bis del D.P.R. 309/90 , si ritiene che la norma non conferisca al Decreto Interministeriale un potere politico di scelta in ordine alla individuazione dei limiti massimi delle sostanze stupefacenti o psicotrope che possono essere detenute senza incorrere nelle sanzioni penali di cui al comma 1, bensì un potere di scelta di discrezionalità tecnica, soprattutto per quanto attiene alle competenze del Ministero della Salute;
Ritenuto che nella fattispecie la scelta effettuata con il Decreto impugnato non risulta supportata da alcuna istruttoria tecnica che giustifichi il raddoppio del parametro moltiplicatore;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Terza Quater, accoglie la suindicata domanda cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma, 14 marzo 2007 Il Presidente: Mario Di Giuseppe L’Estensore: Carlo Taglienti Depositata in Segreteria il 15 marzo 2007