Tutela di beni di interesse storico-architettonico e ambientale e divieto di installare impianti di distribuzione carburante

Ai sensi dell'art. 3 della legge regione Puglia n. 13/1990 è vietata l'installazione (e la permanenza) di impianti di distribuzione di carburante in siti tali da impedire la visuale anche parziale di beni di interesse storico - architettonico e/o di interferire con particolari aggregati urbani di pregio ambientale. Pertanto, è legittimo il provvedimento comunale che ordini la chiusura di un impianto siffatto, a nulla rilevando la mancata ubicazione dell'impianto in zona A, ovvero tipizzata, del p.r.g., qualora sia sorretto da congrua istruttoria e motivazione. (Consiglio di Stato Sezione 5, Sentenza del 25 agosto 2008, n. 4079)



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale

Quinta Sezione

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso iscritto al NRG 10674\2005, proposto dalla società Er. Petroli s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Lo. Ac., Al. Ma., Gi. Ca. Di Gi., ed elettivamente domiciliata presso quest'ultimo in Ro., piazza Ma. n. (...);

contro

Comune di Ac. delle Fo., in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Al. Lo., domiciliato in Ro., via Om. n. (...), pal. (...);

per l'annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sezione III, n. 4864 del 10 novembre 2005.

Visto il ricorso in appello;

visto l'atto di costituzione in giudizio del comune di Ac. delle Fo.;

viste le memorie del comune (in data 6 febbraio 2006) e del ricorrente (in data 28 maggio 2008) a sostegno delle rispettive difese;

visti gli atti tutti della causa;

data per letta alla pubblica udienza del 10 giugno 2008 la relazione del consigliere Vito Poli, uditi gli Gi. Ca. Di Gi. e Re. su delega dell'avvocato Al. Lo.;

ritenuto e considerato quanto segue:

FATTO E DIRITTO

1. All'esito di una ispezione presso l'impianto di distribuzione di carburante Sh. (poi entrato nella titolarità della società Er. Petroli, in prosieguo Er.), ubicato nel centro abitato del comune di Ac. delle Fo., località estramuraria Po. Zu., il commissario prefettizio, dopo aver riscontrato una pluralità di cause di difformità dell'impianto rispetto sia alle prescrizioni dettate dalla disciplina stradale che alle esigenze di tutela del pregio ambientale della zona (l'impianto sorge a ridosso immediato delle ultime porzioni di mura medioevali visibili), invitò il gestore a presentare un programma di chiusura ovvero di adeguamento dell'impianto in questione (cfr. determinazione n. 100/A-F del 1 febbraio 2000).

Concesse alcune proroghe per la presentazione della domanda di adeguamento, la Er. presentò in data 26 marzo 2001 un richiesta di autorizzazione per la ristrutturazione dell'impianto.

Sollecitato dal commissario prefettizio a rendere un parere specifico sulla compatibilità del progetto con le esigenze di salvaguardia del pregio storico artistico (cfr. nota del 17 maggio 2001), l'ufficio tecnico comunale si limitò a dedurre quanto segue: "considerato che con l'intervento proposto viene migliorata sia la funzionalità dell'impianto che la sistemazione esterna da un punto di vista urbanistico; vista la relazione favorevole dell'ufficio di P.M. in merito alla regolarità connessa con il nuovo codice della strada; si esprime parere favorevole e n. o. al rilascio della relativa autorizzazione" (cfr. nota del dirigente dell'u.t.c. 21 maggio 2001 vergata a mano).

Con nota del 29 ottobre 2001 il capo ripartizione invitava il nuovo dirigente dell'Ufficio tecnico comunale a meglio redigere il parere soffermandosi sugli aspetti inerenti la tutela del pregio storico dell'area in questione.

Con nota del 12 febbraio 2002, prot. n. 2982 l'u.t.c., dopo aver ampiamente motivato sia in fatto che in diritto, formulava parere contrario sulla domanda di autorizzazione evidenziando il vulnus che il nuovo progetto recava alla cinta medioevale e la mancanza di qualsiasi opera di mitigazione dell'impatto ambientale.

Il comune di Ac., dopo aver ricostruito l'intera vicenda ed aver fatto proprio il secondo parere dell'u.t.c., ordinava la chiusura dell'impianto Er. minacciando, in caso di inottemperanza, la revoca dell'autorizzazione (cfr. determinazione comunale n. 18173 del 15 ottobre 2002).

1.1. Avverso la determinazione n. 18173 del 2002 è insorta Er. davanti al T.a.r. per la Puglia articolando i seguenti motivi:

a) violazione e falsa applicazione dell'art. 1, c. 5, e 3, c. 2, d.lgs. n. 32 del 1998 dell'art. 30, l.r. n. 13 del 1990, eccesso di potere per difetto dei presupposti legittimanti e di istruttoria, violazione dell'art. 3 l. n. 241 del 1990, difetto di motivazione, sviamento di potere; si lamenta l'inapplicabilità del piano carburanti del 1994 mai comunicato ad Er. e superato dalla disciplina recata dal d.lgs. n. 32 del 1998; che l'impianto non è ubicato in zona A di prg; l'insussistenza di incompatibilità artistico - ambientale;

b) violazione e falsa applicazione dell'art. 38, c. 3, l.r. n. 13 del 1990, eccesso di potere per difetto dei presupposti; si deduce che il comune, prima di ordinare la chiusura dell'impianto, avrebbe dovuto necessariamente individuare le aree alternative sulle quali poter trasferire l'impianto;

c) violazione e falsa applicazione dell'art. 3, c. 2, d.lgs. n. 32 del 1998, eccesso di potere per difetto dei presupposti; si contesta che il provvedimento di chiusura non abbia preventivamente concesso il termine dilatorio di 24 mesi previsto dal su menzionato art. 3.

2. L'impugnata sentenza - T.a.r. per la Puglia, sezione III, n. 4864 del 10 novembre 2005 - ha respinto con dovizia di argomenti tutte le censure condannando la Er. al pagamento delle spese di giudizio.

3. Con ricorso ritualmente notificato e depositato, Er. ha interposto appello avverso la su menzionata sentenza del T.a.r. reiterando criticamente le dogliazne articolate in prime cure.

4. Si costituiva il comune di Ac. deducendo l'infondatezza del gravame in fatto e diritto.

5. Con ordinanza cautelare di questa sezione - n. 1658 del 4 aprile 2006 - è stata respinta la domanda di sospensione degli effetti dell'impugnata sentenza "... stante il giudizio discrezionale espresso dal Comune, secondo cui anche con l'adeguamento proposto da Er. Petroli l'impianto continua a deturpare l'adiacente sito di importanza storico - architettonica".

La causa è passata in decisione all'udienza pubblica del 10 giungo 2008.

6. L'appello è infondato e deve essere respinto.

Preliminarmente il collegio rileva che:

a) il thema decidendum del giudizio è circoscritto ai motivi sviluppati in prime cure non potendo essere esaminati i profili nuovi agitati nell'atto di appello e nella memoria conclusionale (del 26 maggio 2008), in violazione del divieto dei nova sancito dall'art. 345 c.p.c. ed in spregio al carattere meramente illustrativo delle comparse conclusionali;

b) per comodità espositiva, prescindendo dall'ordine logico delle questioni, si esamineranno le censure secondo la tassonomia fatta propria dall'originario ricorrente.

6.1. Tutte le doglianze articolate nel primo motivo dell'originario ricorso sono infondate.

E' irrilevante che il piano carburanti del 1994 non sia stato comunicato all'Er. ai sensi dell'art. 30, c. 3, l.r. n. 13 cit. perché:

a) a tale violazione la norma non riconnette una causa di illegittimità;

b) il provvedimento del 1 febbraio 2000, non contestato tempestivamente, ha ribadito la situazione di incompatibilità dell'impianto alla luce della nuova normativa;

c) il provvedimento impugnato si fonda essenzialmente sulla nota del dirigente dell'ufficio tecnico comunale n. 2982 del 2002 e non sul piano carburanti del 1994 (citato solo per ragioni di completezza della ricostruzione storica dell'annosa vicenda).

Parimenti irrilevante è che l'impianto non sia ubicato in zona A del prg, che manchi una tipizzazione delle zone, che non sia un nuovo impianto soggetto alla disciplina della delibera regionale n. 11 del 2000.

Il comune, come risulta per tabulas dal parere n. 2982 del 2002, ha fatto corretta applicazione della disciplina enucleabile dall'art. 7, della delibera regionale n. 11 del 2000 (che non specifica di applicarsi ai soli nuovi impianti di distribuzione) e dall'art. 3, l.r. n. 13 cit., in forza della quale è vietata l'installazione (e la permanenza) di impianti di distribuzione di carburante in siti tali da impedire la visuale anche parziale di beni di interesse storico - architettonico e/o di interferire con particolari aggregati urbani di pregio ambientale.

La disciplina tecnica di settore, pertanto, non annette importanza decisiva ed esclusiva, ai fini della chiusura o del trasferimento, alla circostanza che gli impianti siano ubicati in zona A, ovvero tipizzata, e prescinde dalla preesistenza dei medesimi.

Quanto all'ulteriore doglianza con cui si contesta, sotto plurimi profili, la compromissione del pregio storico ed ambientale della zona, la sezione ne rileva:

a) la piena inammissibilità, andando ad impingere il merito delle valutazioni discrezionali affidate all'ente locale;

b) l'infondatezza in considerazione della presenza di una congrua istruttoria e motivazione, della assenza di contraddittorietà fra i due pareri resi dall'ufficio tecnico comunale (non essendosi interessato il primo parere dei profili di compatibilità storica ed ambientale), della mancanza totale di prova in ordine allo sviamento di potere.

6.2. Parimenti inaccoglibile è il secondo motivo dell'originario ricorso.

Come esattamente rilevato dal T.a.r., nello schema disegnato dalla norma sancita dall'art. 30, c. 3, l. r. n. 13 cit., l'offerta di un sedime alternativo è contestuale alla declaratoria di incompatibilità che però, nel caso di specie, non è stata impugnata tempestivamente (cfr. la determinazione 1 febbraio 2000); tale onere, inoltre, non costituisce presupposto di legittimità della dichiarazione di incompatibilità ben potendo il titolare dell'esercizio commerciale sollecitare, in qualsiasi tempo, il comune ad individuare una nuova possibile localizzazione dell'impianto.

Questa interpretazione della norma, oltre che suffragata dal tenore letterale della disposizione, appare logica ponendo il gestore dell'impianto, sin dal momento della dichiarazione di incompatibilità, nella condizione di conoscere tutti gli elementi utili per poter decidere fra le varie alternative.

6.3. Miglior sorte non tocca all'ultimo motivo.

Come si evince dalla lettera della norma in questione (art. 3. c. 2, d.lgs. n. 32 del 1998), il termine di 24 mesi è correlato alla realizzazione del programma di chiusura e di adeguamento dell'impianto preventivamente assentito ovvero alla revoca dell'autorizzazione (cfr. Cons. Stato sez. V, 23 gennaio 2007, n. 193); poiché nel caso di specie tale programma è stato respinto ed il provvedimento impugnato non ha ad oggetto la revoca dell'autorizzazione, bene ha fatto il comune a non concedere il predetto termine.

7. In conclusione l'appello deve essere respinto.

Le spese di giudizio, regolamentate secondo l'ordinario criterio della soccombenza, sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso meglio specificato in epigrafe:

- respinge l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;

- condanna l'appellante a rifondere in favore del comune di Ac. delle Fo. le spese del presente grado di giudizio che liquida in complessivi euro cinquemila/00 (oltre spese generali al 12,50%, I.V.A. e C.P.A.).

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 giugno 2008, con la partecipazione di:

Domenico La Medica - Presidente

Marzio Branca - Consigliere

Vito Poli Rel. Estensore - Consigliere

Francesco Caringella - Consigliere

Adolfo Metro - Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 25-08-08

(Art. 55. L. 27/4/1982, n. 186)

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