Casa:
Va rigettata la domanda di risarcimento del danno subito per effetto del silenzio - rigetto alla domanda di iscrizione nell'Albo delle Imprese
Pubblicata il 25/03/2010
Consiglio di Stato Sezione 6, Sentenza del 17 settembre 2009, n. 5546
- Leggi la sentenza integrale -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE
SEZIONE SESTA
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso iscritto al n. r.g. 3044/2004, proposto da Ba.Ma., rappresentato e difeso dall'avvocato An.Bo. ed elettivamente domiciliato presso l'avv. At.Ta., in Roma;
contro
Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, in persona del legale rappresentante in carica, non costituito in appello;
per la riforma parziale
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale dell'Abruzzo - sezione di Pescara, 23 gennaio 2003 n. 189.
Visto il ricorso in appello;
visti gli atti tutti di causa;
relatore alla pubblica udienza del 19 maggio 2009 il consigliere Rosanna De Nictolis;
udito per l'appellante l'avvocato I.Di.Do. su delega dell'avv. Bo.;
ritenuto e considerato quanto segue:
FATTO E DIRITTO
1. Con due distinti ricorsi al Tar per l'Abruzzo - Pescara l'odierno appellante impugnava il silenzio - rigetto sul ricorso proposto all'Albo Nazionale avverso il diniego di iscrizione alla Sezione regionale dell'Abruzzo dell'Albo delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, e chiedeva il risarcimento del danno subito per effetto della ritardata iscrizione.
1.1. Con la sentenza in epigrafe il Tar:
- riuniva i due ricorsi;
- dichiarava improcedibile il primo perché nel corso del giudizio di primo grado sopravveniva l'iscrizione all'albo;
- dichiarava inammissibile la domanda di risarcimento per difetto di prova del danno.
2. Ha proposto appello parziale l'originario ricorrente, limitatamente al capo che dichiara inammissibile la domanda di risarcimento del danno, lamentando di aver fornito la prova del danno, e che comunque il giudice poteva quantificare il danno in via equitatativa.
3. L'appello risulta ritualmente e tempestivamente notificato (in data 8 marzo 2004) e depositato (in data 6 aprile 2004), rispetto alla data di deposito della sentenza (che non risulta notificata).
4. La domanda di risarcimento del danno va respinta.
4.1. Al fine della risarcibilità del danno da ritardo, occorre provare che il ritardo sia ascrivibile a colpa dell'Amministrazione.
Nella specie, non si ravvisa la colpa dell'Amministrazione, atteso che il ricorrente, con la sua condotta, ha dato causa al ritardo con cui è avvenuta l'iscrizione.
Invero, sin dall'inizio del procedimento, l'interessato non ha prodotto l'autorizzazione della vettura in uso al trasporto di cose, e la prescritta documentazione bancaria.
Il procedimento amministrativo prevede nella specie una prima fase di iscrizione, seguita da una verifica d'ufficio del possesso dei requisiti.
Nella seconda fase, di verifica del possesso dei requisiti, è emerso il difetto di alcuni dei prescritti documenti, da cui è conseguita la relativa richiesta all'interessato.
Né questi ha mai contestato, con il ricorso di primo grado, la legittimità della richiesta di integrazione documentale. E, del resto, l'iscrizione è avvenuta a seguito della integrazione documentale.
Non si può pertanto imputare a colpa dell'Amministrazione il ritardo con cui è avvenuta l'iscrizione.
4.2. Va poi considerato che nel giudizio di primo grado il ricorrente non ha fornito alcuna prova del danno, essendosi limitato ad affermare, nel ricorso, di aver subito un danno pari a lire 18 milioni per forzata inattività nel corso dell'anno 1999, e a produrre una dichiarazione dei redditi percepiti nel 1999, (modello 2000).
Ma è evidente che la dichiarazione dei redditi percepiti nel 1999 di per sé non comprova il mancato reddito conseguito nel 1999 a causa della asserita forzata inattività, e che la sola affermazione di aver subito un danno di 18 milioni di lire non costituisce prova.
Né si può invocare il potere equitativo del giudice, che può solo supplire alla impossibilità di prova non imputabile alla parte, e non alla inerzia della parte nel fornire una prova che è nella sua piena disponibilità.
Neppure si può consentire alla integrazione istruttoria in grado di appello, atteso che le nuove prove in appello sono consentite solo nei ristretti limiti di cui all'art. 345, co. 3, c.p.c., che nella specie non ricorrono.
5. Per quanto esposto l'appello va respinto.
Non si fa luogo a pronuncia sulle spese, in difetto di costituzione dell'appellato.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19 maggio 2009, con la partecipazione di:
Giuseppe Barbagallo - Presidente
Paolo Buonvino - Consigliere
Aldo Fera - Consigliere
Rosanna De Nictolis - Consigliere relatore ed estensore
Domenico Cafini - Consigliere
Depositata in Segreteria il 17 settembre 2009.