Banche e Assicurazioni: in attesa di un nuovo rapporto con il consumatore.

Cresce l'attenzione del legislatore italiano e comunitario verso il rapporto con il cliente, cui corrisponde un adeguamento, lento e non indolore, da parte del Sistema ed una revisione delle strategie, che dovranno essere improntate ad un'offerta di prodotti più chiari e comprensibili.

Continuano i richiami da parte della Banca d’Italia e dell’Antitrust nei confronti di Banche ed Assicurazioni, per argomenti già noti all’opinione pubblica. La spesa media di conto corrente resta in Italia molto al di sopra della media UE e ciò anche dopo l’abolizione della “famosa” commissione di massimo scoperto, sostituita da nuove commissioni rivelatesi più costose per i consumatori. Altro argomento caldo è quello della portabilità dei mutui, in relazione al quale l’Antitrust ha già sanzionato n.23 banche per “pratiche commerciali scorrette”. Le Banche sanzionate non avevano infatti applicato la portabilità gratuita dei mutui, trasformando in oneroso ciò che la legge prevedeva come gratuito. Anche le Assicurazioni sono però sotto osservazione, in quanto l’Antitrust ha bocciato le recenti modifiche dei contratti pluriennali introdotte al fine di consentire la possibilità di recesso dal contratto senza oneri per il cliente, in quanto non rispondenti allo scopo. Ciò premesso, poiché il quadro normativo in Italia non appare sufficientemente chiaro e coerente, risulta opportuno approfondire alcuni aspetti delle principali disposizioni emanate di recente in materia, al fine di consentire la verifica di un corretto svolgimento del rapporto intrattenuto con la propria Banca o Compagnia Assicurativa. ACCREDITO BONIFICI: l’operazione deve essere evasa entro un giorno lavorativo se avviene per via telematica, entro due giorni se fatta allo sportello; la data di valuta e quella della disponibilità economica devono poi coincidere. VERSAMENTO ASSEGNI CIRCOLARI: l’operazione deve risultare in valuta entro un giorno lavorativo, entro quattro giorni in disponibilità. VERSAMENTO ASSEGNI BANCARI: l’operazione deve risultare in valuta entro tre giorni lavorativi, entro quattro giorni in disponibilità. TRASFERIMENTO DEL RID (domiciliazione bancaria): può e deve avvenire con la semplice compilazione di un modulo, che permette il trasferimento da vecchio a nuovo conto corrente. RIMBORSO RAPIDO: gli addebiti errati vanno rimborsati entro il tempo massimo di quindici giorni lavorativi dalla data della richiesta di rimborso. CONTO CORRENTE BASIC: le fasce di clientela più deboli possono ottenere l’apertura di un conto semplice, con canone annuo fisso e numero limitato di operazioni. TRASPARENZA NEI CONTRATTI: al cliente devono essere forniti i nuovi fogli informativi dei prodotti finanziari, redatti secondo le recenti norme emanate in materia dalla Banca d’Italia. ARBITRO BANCARIO: è il organismo indipendente a tutela dei clienti, per la risoluzione delle controversie sui servizi di pagamento. DIVIETO DI APPLICAZIONE DELLA COMMISSIOME DI MASSIMO SCOPERTO: va fatta attenzione alle nuove commissioni sostitutive introdotte dalle Banche, che in molti casi si stanno rivelando più costose per i consumatori. DIRETTIVA MIFID: impone alle Banche obblighi stringenti per l’esecuzione di ordini di acquisto di titoli da parte dei clienti, nell’ottica di una maggiore trasparenza. CAMERA DI CONCILIAZIONE presso la CONSOB: ha il compito di dirimere le questioni in materia di servizi d’investimenti. SURROGA per i mutui: per trasferire il mutuo in una banca che offre condizioni più convenienti non possono essere imposti costi di uscita, ma possono essere offerte al cliente condizioni migliorative per evitare la perdita del rapporto. In ogni caso però la procedura deve perfezionarsi entro trenta giorni dalla data della richiesta da parte della banca cessionaria alla banca cedente, pena il risarcimento in favore del cliente da parte di quest’ultima del 1% del valore del mutuo per ogni mese di ritardo. RINEGOZIAZIONE DEL MUTUO: trattasi di una richiesta (non obbligatoria) per la Banca, di modifica delle condizioni, quali tipo di tasso, spread, durata. Può essere attuata con semplice scrittura privata non autenticata e quindi senza i costi del notaio. CANCELLAZIONE IPOTECA: non serve più il notaio per cancellare le ipoteche iscritte a garanzia di mutui. La Banca entro trenta giorni dall’estinzione del debito deve dare comunicazione all’Ufficio dei Registri Immobiliari, che deve cancellare l’ipoteca entro un giorno.      ESTINZIONE ANTICIPATA del mutuo: è abolita la penale per l’estinzione anticipata anche parziale del mutuo. TASSO BCE per mutuo prima casa: è possibile scegliere un mutuo con tasso variabile indicizzato al tasso della BCE anziché all’EURIBOR. TETTO AL 4% PER I MUTUI: vale per i mutui a tasso fisso o variabile; lo Stato si accolla l’eventuale differenza fra la rata calcolata con un interesse del 4% e quella originaria. RECESSO SENZA ONERI: è previsto per i contratti assicurativi pluriennali; è possibile senza costi con un preavviso di sessanta giorni. STESSA CLASSE ASSICURATIVA PER R.C. AUTO: chi ha già assicurato un veicolo e stipula un nuovo contratto R.C. auto per un altro veicolo deve avere la stessa classe di merito. INDENNIZZO DIRETTO: in caso di incidente stradale i danneggiati non responsabili possono essere risarciti dal proprio assicuratore. PREVENTIVO ONLINE: è un servizio telematico che consente di comparare le offerte delle varie compagnie assicurative, prima della stipula di un contratto. Ciò detto, poichè l’adeguamento da parte di Banche ed Assicurazioni alle nuove norme comporta pesanti perdite di ricavi, l’applicazione delle stesse continua a costituire per il cliente una corsa ad ostacoli, a causa delle limitazioni illecite imposte nei suoi confronti. Al consumatore non resta quindi che prendere una posizione ferma critica al fine di ottenere una maggiore attenzione nei propri confronti, ricorrendo se, necessario, all’intervento di un legale onde ottenere la tutela dei propri diritti. 

INDICE
DELLA GUIDA IN Bancario

OPINIONI DEI CLIENTI

Vedi tutte

ONLINE ADESSO 724 UTENTI