Il termine di presentazione dell'assegno bancario

La scadenza del termine e le caratteristiche dell'azione di regresso e dell'azione casuale

L'assegno bancario è pagabile a vista e deve essere presentato alla banca trattaria per il pagamento entro termini assai brevi e cioè 8 giorni (se è pagabile nello stesso Comune; cd. “assegno su piazza”), 15 giorni (se pagabile in un Comune diverso; cd. “assegno fuori piazza”), 20 giorni (se è pagabile in un Paese diverso ma nello stesso continente di emissione), 60 giorni (se Paese di altro continente).

La scadenza del termine non impedisce la presentazione dell'assegno al pagamento.

Tuttavia, l'art. 35 Legge Assegno (Legge 1736/33) attribuisce al traente (colui che ha emesso l'assegno) di disporre la revoca dell'ordine di pagamento dopo la scadenza del termine di presentazione; prima della scadenza, invece, la banca è libera di pagare o meno, restando esonerata da qualsiasi responsabilità nei confronti sia del traente che del portatore del titolo.

Tale facoltà di disporre la revoca dell'ordine di pagamento (con la quale la banca è liberata/impedita dall'effettuare il pagamento e neppure si potrà procedere al protesto dell'assegno in quanto oltrepassati i termini di presentazione all'incasso) discende dalla esigenza di permettere al traente - superato un certo lasso di tempo - di poter liberamente disporre della provvista sul conto.

Si anticipa, in particolare, che l'emissione di un assegno senza provvista è illecito amministrativo ed i detti termini servono a delimitare (in favore del traente) il periodo in cui la provvista medesima deve rimanere necessariamente integra.
La revoca dall'ordine di pagamento dovrà essere ovviamente manifestata alla banca in modo che non sia contestabile e pertanto in forma scritta.

L'azione di regresso e l'azione casuale

La presentazione tempestiva del titolo senza aver ottenuto il pagamento è condizione di procedibilità dell’azione di regresso verso i giranti e i loro avallanti (art. 45, primo comma, L.A.), consentendo così al debitore escusso di agire cartolarmente verso i precedenti obbligati.

L’azione di regresso verso il traente può essere esercitata anche se l’assegno "non sia stato presentato tempestivamente o non sia stato fatto il protesto o la constatazione equivalente" (art. 45, co. 2, L.A.), non avendo il traente - a sua volta - azione di regresso verso alcuno.

Così, testualmente, l’art.45 L.A. “Il portatore può esercitare il regresso contro i giranti, il traente e gli altri obbligati se l'assegno bancario, presentato in tempo utile, non è pagato, purché il rifiuto del pagamento sia constatato:

  1. con atto autentico (protesto)

  2. con dichiarazione del trattario scritta sull'assegno bancario con l'indicazione del luogo e del giorno della presentazione

  3. con dichiarazione di una stanza di compensazione datata e attestante che l'assegno bancario le è stato trasmesso in tempo utile e non è stato pagato

  4. Il portatore mantiene i suoi diritti contro il traente, sebbene l'assegno bancario non sia stato presentato tempestivamente o non sia stato fatto il protesto o la constatazione equivalente.

Se, dopo decorso il termine di presentazione, la disponibilità della somma sia venuta a mancare per fatto del trattario, il portatore perde tali diritti in tutto o limitatamente alla parte della somma che sia venuta a mancare” (va, in proposito, precisato che il protesto è un atto formale, effettuato da un pubblico ufficiale (notaio, ufficiale giudiziario o segretario comunale), con cui si dichiara la mancanza del pagamento. Questo atto serve per ottenere il pagamento dell'assegno dai giranti. Nei casi di assegni senza girate il protesto non è necessario).

Il portatore può chiedere in via di regresso:

  1. l'ammontare dell'assegno bancario non pagato;

  2. gli interessi al tasso legale dal giorno della presentazione;

  3. le spese per il protesto o la constatazione equivalente, quelle per gli avvisi dati e le altre spese.

Il regresso del portatore contro i giranti, il traente e gli altri obbligati si prescrive in sei mesi dallo spirare del termine di presentazione. Le azioni di regresso tra i diversi obbligati al pagamento dell'assegno bancario gli uni contro gli altri si prescrivono in sei mesi a decorrere dal giorno in cui l'obbligato ha pagato l'assegno bancario o dal giorno in cui l'azione di regresso è stata promossa contro di lui (art.75 L.A.).

Trascorso tale termine è sempre possibile l'azione causale, che è l'azione derivante dal rapporto fondamentale che ha dato causa all'emissione dell'assegno, soggetta ai termini di prescrizione propri del rapporto obbligatorio sottostante


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