L'assegno bancario

Analizziamo gli elementi necessari di un assegno, il protesto e l'assegno circolare.

Un assegno bancario è un titolo di credito esecutivo, che contiene un ordine di pagamento del traente al trattario per pagare una somma di denaro determinata ad un beneficiario o ad un portatore nel caso in cui l’assegno sia libero e sia stato girato ad altri.
Chi emette un assegno viene definito "traente"
Il "trattario" è la banca presso la quale il traente ha il conto corrente
Il "beneficiario" o "prenditore" è colui al quale deve essere pagato l'assegno, una volta identificato dalla banca.
Un assegno può essere intestato a un beneficiario determinato (assegno "all'ordine") oppure lo spazio dedicato al beneficiario può non essere riempito (assegno "in bianco").
Di fatto, è consigliabile intestare sempre un assegno per evitare che, in caso di smarrimento o furto, possa essere incassato da persone diverse. La banca è comunque tenuta ad identificare il portatore dell'assegno.
Il beneficiario può anche essere lo stesso traente, scrivendo ad esempio il proprio nome e cognome, oppure "a me stesso", o "a me medesimo", o "m.m." e firmando sul retro l'assegno per girata.
Per come anticipato, l’assegno, si dice titolo di credito esecutivo, perché chi è in possesso di un assegno non pagato può direttamente inviare al debitore atto di precetto e quindi iniziare la procedura esecutiva, senza necessariamente passare dalla fase dell’ingiunzione più lunga e costosa.
Quando viene emesso un assegno, i fondi devono essere disponibili prima di averlo firmato, quando non viene pagato per mancanza di fondi, oltre ad essere elevato il protesto, che viene trascritto nel Bollettino Informatico dei Protesti, se non si dà prova autentica del pagamento dello stesso entro 60 giorni si viene iscritti nella Centrale d’Allarme Interbancaria, per un periodo di 120 giorni.
L’assegno può essere sbarrato, questo vuol significare che non può essere incassato direttamente presso la banca emittente, ma può essere girato tutte le volte che si vuole.
Allo scopo di limitare i danni derivanti dallo smarrimento o dalla sottrazione di assegni, la legge ha previsto alcune clausole che possono limitarne la circolazione.
La più comune è la clausola "non trasferibile" che consente solo al beneficiario di incassare l'importo dell'assegno.
La clausola "non trasferibile" è obbligatoria per i trasferimenti superiori a 12.500,00 Euro per come disposto dalla legge n.197 del 1991.

Gli elementi necessari di un assegno

La data di emissione di un assegno é un requisito obbligatorio: la mancanza della data o la sua incompletezza rendono l'assegno non valido.
La data deve essere quella di emissione effettiva, salvo i casi ammessi dalla legge (art. 121 R.D. 21 dicembre 1933 n. 1736).
Il luogo di emissione va indicato accanto alla data.
Proprio con riguardo al luogo di emissione, un assegno si dice "su piazza" quando è pagato nello stesso comune in cui è stato emesso, "fuori piazza" se in un comune diverso da quello di emissione.
La firma è un elemento essenziale e deve corrispondere a quella depositata in banca.
Per essere valido l'assegno deve essere integro. Se un assegno ha lo spigolo superiore sinistro tagliato non può circolare e non deve essere accettato in pagamento perché potrebbe essere stato rubato: le banche, infatti, quando accettano un assegno sono tenute a tagliarne lo spigolo superiore sinistro.
Quando si riceve un assegno bancario in pagamento spesso si ritiene di poter prelevare immediatamente tale somma: in realtà occorre versarlo sul conto corrente, ma non si può disporre della somma per 15 giorni lavorativi, dopo tale termine si potrà utilizzare il denaro (cd.“disponibilità” della somma dell’assegno).
La valuta dell’assegno è la data a partire dalla quale una somma diventa fruttifera, normalmente è un giorno non festivo a partire dal quale inizia o cessa il decorso degli interessi, non è la data in cui diventa disponibile la somma dell’assegno.

Il protesto

Il protesto è un atto formale, effettuato da un pubblico ufficiale (notaio, ufficiale giudiziario o segretario comunale), con cui si dichiara la mancanza del pagamento.
Questo atto serve per ottenere il pagamento dell'assegno dai giranti.
Nei casi di assegni senza girate il protesto non è necessario.
In passato, nei casi in cui il pagamento dell’assegno non fosse avvenuto a causa di mancanza (totale o parziale) di provvista sul conto corrente ovvero di mancata autorizzazione a emettere assegni era prevista la sanzione come fattispecie di reato. La recente normativa sull’assegno (d.lgs.507 del 1999) ha trasformato questi reati in illeciti amministrativi.
La sanzione penale è rimasta solo per i casi molto gravi.
Per i soggetti responsabili di questi due illeciti, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative, la legge prevede per 6 mesi la "revoca di sistema", con due conseguenze: (a) il divieto di emettere assegni presso qualunque banca o ufficio postale; (b) l'iscrizione nella Centrale d'Allarme Interbancaria (CAI), un nuovo archivio informatizzato attivo dal 4 giugno 2002 presso la Banca d'Italia.
Se un soggetto è iscritto nella CAI, nessuna banca né ufficio postale può stipulare nuove convenzioni di assegno, né pagare assegni da lui emessi, né rilasciargli nuovi libretti.
Ebbene, nel caso in cui l'assegno dovesse risultare privo di fondi nel momento in cui viene presentato alla banca per il pagamento, la banca scriverà al cliente inviandogli un "preavviso di revoca" avvertendolo che, se non paga entro 60 giorni dalla scadenza del termine di presentazione dell’assegno, dovrà iscriverlo nella CAI. Scaduti i 60 giorni il cliente sarà tenuto a restituire subito tutti i libretti di assegni che gli ha rilasciato la banca
Vi è un ulteriore previsione di iscrizione alla CAI. Quest’ultimo è previsto per l’ipotesi in cui una persona non autorizzata emette un assegno. L’iscrizione nella CAI viene effettuata entro 20 giorni dalla presentazione dell'assegno al pagamento.
Da ultimo, nel caso in cui si avesse protestato un assegno, per ottenerne la cancellazione dal Bollettino Informatico dei protesti si sarà tenuti a pagare il titolo e tutte le spese accessorie e dopo un anno dall’elevazione del protesto si potrà chiedere la riabilitazione al Tribunale competente e successivamente ottenere la cancellazione tombale.

Assegno circolare

L'assegno circolare viene emesso dalla banca per somme che sono già disponibili presso la banca stessa al momento dell'emissione. É pagabile "a vista" e non può essere emesso senza il nome del beneficiario.
Deve contenere:

  • la denominazione di assegno circolare;
  • la promessa da parte della banca di pagare al momento della presentazione di una somma determinata;
  • il nome del beneficiario (non può essere emesso "al portatore");
  • la data e il luogo di emissione;
  • la sottoscrizione della banca emittente.

Per richiedere un assegno circolare non è necessario che il richiedente abbia un rapporto di conto corrente con la banca emittente.
La banca esegue il pagamento al beneficiario che deve presentare l'assegno all'incasso entro 30 giorni dalla data di emissione.

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