L'assegno senza provvista e l'assegno senza autorizzazione. La disciplina sanzionatoria

Le caratteristiche fondamentali dell'emissione degli assegni e le relative sanzioni.

Il decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 ha radicalmente cambiato la legge in materia di assegni, che aveva già subito una riforma alcuni anni prima (legge 15 dicembre 1990, n. 386).

Al titolo V è stata introdotta la "Riforma della disciplina sanzionatoria relativa agli assegni bancari e postali".

Con riguardo all’emissione di assegni senza provvista, si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma cha va da 516,45 a 6197,48 euro a seconda che l'assegno emesso sia inferiore o superiore a 10.329,00 euro; la sanzione amministrativa accessoria consistente nell'interdizione dall'esercizio di attività professionale o imprenditoriale, nell'interdizione dall'esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e infine la revoca delle autorizzazioni che si traduce nel divieto, della durata di sei mesi, di stipulare convenzioni di assegno con il traente e di pagare gli assegni tratti dal medesimo dopo l'iscrizione nell'archivio, anche se emessi nei limiti della provvista.

Per quanto attiene all'emissione di assegni senza autorizzazione va rilevato che le sanzioni sono sostanzialmente le stesse con un inasprimento del 100% della sanzione amministrativa che può arrivare quindi fino a 12.395,00 euro.

Per completezza si ricorda che ricorre l'ipotesi di assegno privo di autorizzazione in caso di emissione di titolo quando: a) il conto è stato chiuso precedentemente all'emissione; b) il conto è stato acceso in assenza di convenzione di assegni; c) il titolo è stato revocato prima dell'emissione; d) vi è stata una revoca aziendale all'emissione; e) è stato ricevuto un preavviso di revoca per assegno emesso precedentemente a quello in esame; f) assegno emesso su conto intestato ad altro soggetto o altre motivazioni che non giustifichino l'emissione di un assegno.

In entrambi i casi il soggetto traente viene diffidato alla CAI.

Si rammenta, in proposito, che sono appunto due le fattispecie che possono generare l’iniziativa da parte del sistema bancario per la registrazione negli archivi CAI:
l'emissione di assegno senza autorizzazione e l'emissione di assegno senza provvista:

  • Nel caso di assegno emesso senza autorizzazione, l’iscrizione avviene entro il termine di 20 giorni dal momento di presentazione dell’assegno per il pagamento;
  • Nel caso di emissione di assegno senza provvista, una volta presentato infruttuosamente il titolo nei tempi previsti dalla Legge sull’Assegno (si ripete, 8 giorni per gli assegni pagati sullo stesso Comune di emissione, 15 giorni per gli altri), indipendentemente dal fatto che si consegni il titolo o meno per il protesto o azione equivalente, la banca provvederà ad inviare il preavviso di revoca.

Nel caso in cui, inviato il preavviso di revoca, l’assegno non venga pagato nel termine di 60 giorni dalla data di scadenza di presentazione del titolo (concretamente: 60+8 = 68 giorni dalla data di emissione per gli assegni su piazza, 60+15 = 75 giorni dalla data di emissione per gli assegni fuori piazza), la banca iscriverà il nominativo alla CAI.

La presentazione al pagamento presso la banca trattaria fuori dai termini degli 8 e 15 giorni, non consente di ravvisare gli estremi di emissione senza provvista, e quindi non fa sorgere in capo alla banca trattaria gli obblighi della disciplina sanzionatoria.

Va sottolineato che il pagamento, entro il termine dei 60 giorni, può essere effettuato:

  • nelle mani del portatore
  • del titolo;
  • presso il pubblico ufficiale che ha levato il protesto;
  • presso la Banca trattaria.
Il preavviso di revoca

Per come anticipato, il preavviso di revoca è previsto per la sola ipotesi di emissione di assegno senza provvista. Tale comunicazione è volta a rendere edotto il traente delle conseguenze derivanti dalla sua eventuale iscrizione in archivio (revoca di sistema e sanzioni amministrative) nonché della possibilità di evitarle attraverso il cosiddetto pagamento tardivo.

In altri termini, il trattario è tenuto a comunicare al traente che, alla scadenza del termine di 60 giorni previsto per il pagamento tardivo, ed in mancanza di prova idonea a confortare il sopravvenuto adempimento, il suo nominativo verrà iscritto nell’archivio informatizzato CAI e che, a partire dalla stessa data, gli sarà altresì revocata ogni autorizzazione ad emettere assegni.

Nel preavviso di revoca il trattario sarà tenuto, inoltre, ad indicare la data dell’eventuale iscrizione in archivio (articolo 4, comma 5, reg. Banca d’Italia) invitando il traente a restituire “tutti i moduli di assegno in suo possesso alle banche e agli uffici postali che li hanno rilasciati”.

Di fatto, il “preavviso di revoca” viene inviato sia nel caso di assegno consegnato per il protesto, sia nel caso di assegni non protestabili.

Quanto alla forma, tale comunicazione deve avvenire mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Il preavviso di revoca dovrà essere inviato presso il cosiddetto “Domicilio eletto”, ossia l’indirizzo stabilito dal traente, indicato all’atto della conclusione della convenzione di assegno, entro 10 giorni dalla presentazione, anche in via telematica, dell’assegno al pagamento.

Qualora venga constatata l’impossibilità di eseguire la menzionata comunicazione presso il domicilio del traente, la normativa precisa che essa deve considerarsi come avvenuta.

I profili di responsabilita' delle banche

L’articolo 35 del D.lgs. n. 507/1999, nel riformulare l’articolo 10 della legge n. 386/1990, prevede che il trattario sia obbligato in solido con il traente a pagare gli assegni emessi da quest’ultimo quando:

  • ometta o ritardi l’iscrizione nell’archivio ai sensi dell’articolo 10-bis della legge citata;
  • autorizzi il rilascio di moduli di assegni in favore di un soggetto il cui nominativo risulti iscritto nell’archivio, ovvero provveda al conferimento di una nuova autorizzazione prima della scadenza del termine semestrale dall’iscrizione del nominativo in archivio.

La previsione in commento limita la responsabilità della banca ad un importo pari a 20 milioni di lire (oggi euro 10329,14) per ogni titolo.
Come può agevolmente evincersi, l’obbligazione solidale del trattario ricorre in presenza di due tipologie di condotta:

  • una di carattere omissivo, ossia l’omessa o ritardata iscrizione nell’archivio;
  • l’altra di natura commissiva, ossia l’autorizzazione al rilascio di moduli di assegni oppure conferimento di una nuova autorizzazione a favore di un soggetto revocato.

Conseguentemente, il portatore del titolo, sulla base dei principi generali che disciplinano le obbligazioni solidali passive, potrà rivalersi indifferentemente nei confronti del traente o del trattario.

La comunicazione al prefetto

Nell’ipotesi di assegni senza autorizzazione o senza provvista il pubblico ufficiale che abbia levato il protesto, oppure la banca trattaria nel caso in cui non sia stato levato protesto, sono tenuti a trasmettere al Prefetto territorialmente competente una apposita comunicazione per l’applicazione delle sanzioni amministrative.

Più precisamente, il nuovo articolo 8-bis della legge n. 386/1990, introdotto dall’articolo 33 del D.lgs. n. 507/1999, stabilisce che, nei casi di emissione di assegni senza autorizzazione, si procede a far levare il protesto o ad effettuare la constatazione equivalente, e pertanto, spetta al pubblico ufficiale inviare il rapporto di accertamento della violazione al Prefetto.

Tuttavia, nei casi in cui non sia stato levato il protesto o non sia stata effettuata la constatazione equivalente in quanto, ad esempio, l’assegno è pervenuto fuori dei termini per il protesto, le banche, nel caso in cui l’assegno sia comunque sanzionabile, sono tenute ad informare direttamente il Prefetto.

La segnalazione, in questa fattispecie, deve essere effettuata immediatamente.
Nell’ipotesi in cui siano stati emessi assegni senza provvista, la banca provvede a comunicare il mancato pagamento al pubblico ufficiale perché questo levi il protesto oppure effettui la constatazione equivalente. Di conseguenza, compete al pubblico ufficiale, decorso infruttuosamente il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione del titolo, trasmettere il rapporto di accertamento della violazione al Prefetto del luogo di pagamento dell’assegno.

Tuttavia, nel caso in cui non venga levato il protesto – ad esempio perché sul titolo è stata apposta la clausola “senza spese” o “senza protesto”, o non sia stata effettuata la constatazione equivalente - incombe sulla banca il dovere di informare il Prefetto, decorso inutilmente il termine di 60 giorni entro i quali è consentito effettuare il pagamento tardivo.

Attese le difficoltà riscontrate nella prima fase di applicazione della normativa recata dal D.lgs. n. 507/1999 in relazione alla disomogeneità dei dati che la comunicazione in parola doveva riportare, il Ministero dell’interno, con circolare M/6326/58 del 20 novembre 2001, ha divulgato un modello standard per rendere uniforme il contenuto dell’informativa e la relativa comunicazione da trasmettere al Prefetto.


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