Casa:
La Cai
La Centrale d'Allarme Interbancaria, un archivio informatizzato in cui vengono registrati i nominativi di tutti coloro che hanno emesso assegni senza autorizzazione o senza provvista.
A partire dal 4 giugno 2002 la circolazione dell'assegno bancario è diventata più sicura, grazie alla entrata in funzione della Centrale d'Allarme Interbancaria, un archivio informatizzato in cui vengono registrati i nominativi di tutti coloro che hanno emesso assegni senza autorizzazione o senza provvista.
La CAI, realizzata sulla base dell'analogo archivio già da tempo esistente in Francia, nasce per elevare il grado di sicurezza e l’efficienza del sistema di circolazione dell'assegno.
Non sempre infatti gli assegni vengono accettati volentieri come strumenti di pagamento, proprio per il timore che non vengano pagati. L'esistenza di una banca dati, unica a livello nazionale e consultabile da tutte le banche, consente ora di disporre di un efficace "filtro" per escludere dal sistema dei pagamenti i soggetti e i titoli a rischio.
Più specificamente, il d.lgs. 30 dicembre 1999 n. 507 in materia di depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ha previsto l’istituzione di un archivio informatizzato (Centrale Allarme Interbancaria) presso la Banca d’Italia, degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento irregolari.
L’obiettivo è, essenzialmente, quello di elevare il grado di affidabilità degli strumenti di pagamento mediante la rilevazione delle informazioni relative alle revoche dell’autorizzazione ad emettere assegni, che in passato venivano gestite unicamente dalle banche trattarie, nonché relative alle carte di pagamento ed agli assegni sottratti e/o smarriti.
I dati inseriti nell'archivio cai
Nell’archivio CAI vengono inseriti i seguenti dati: le generalità dei traenti degli assegni bancari o postali emessi senza autorizzazione o senza provvista dopo il 4 giugno 2002, nonché gli assegni non restituiti alle banche e agli uffici postali dopo la revoca dell'autorizzazione; le sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie applicate per l'emissione di assegni bancari e postali senza autorizzazione o senza provvista, nonché le sanzioni penali e connessi divieti applicati per l'inosservanza degli obblighi imposti a titolo di sanzione amministrativa accessoria; le generalità del soggetto al quale è stata revocata l'autorizzazione all'utilizzo di carte di pagamento; le carte di pagamento per le quali sia stata revocata l'autorizzazione all'utilizzo; gli assegni bancari e postali e le carte di pagamento di cui sia stato denunciato il furto o lo smarrimento.
Con riguardo ai soggetti che devono obbligatoriamente essere segnalati nell’archivio informatico, questi si dividono in tre differenti categorie:
- coloro che hanno emesso assegni in assenza di fondi necessari;
- coloro ai quali sia stata revocata l’autorizzazione all’utilizzo di carte di pagamento;
- coloro che abbiano emesso assegni senza la necessaria autorizzazione della banca trattaria.
A quest’ultima categoria sono riconducibili diverse ipotesi tra le quali quella relativa ad assegno emesso in data posteriore a quella di iscrizione in archivio effettuata dal trattario, ad assegno emesso dal correntista in data posteriore a quella di recesso della banca, o del correntista medesimo, dalla convenzione d’assegno, o ancora ad assegno recante una firma di traenza per rappresentanza di soggetto non autorizzato dal correntista, o, ancora, ad assegno emesso da soggetto che sia stato dichiarato fallito.
L’emissione di assegni in assenza di autorizzazione ovvero in assenza di fondi, è punita con sanzione amministrativa che prevede il pagamento di una somma di denaro ai sensi degli articoli 1 e 2 legge n.386/1990.
Nel caso di assegno senza autorizzazione, l’iscrizione nell’archivio informatizzato è effettuata entro il ventesimo giorno dalla presentazione al pagamento del titolo, mentre nella diversa ipotesi di assegno in difetto di provvista (totale o parziale) l’iscrizione è eseguita dopo che siano trascorsi sessanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione del titolo ed il medesimo non sia stato pagato.
Le conseguenze dell'iscrizione nell'archivio cai
L’iscrizione nell’archivio CAI determina la revoca di ogni autorizzazione ad emettere assegni per un periodo di sei mesi dalla segnalazione del nominativo. Durante tale lasso di tempo è vietato a qualunque banca o ufficio postale di stipulare nuove convenzioni di assegno con il traente e di pagare i titoli tratti dal medesimo dopo l’iscrizione in archivio, anche se emessi nei limiti di provvista.
La segnalazione per mancato pagamento di assegno senza provvista deve necessariamente essere preceduta da un preavviso di revoca del trattario, il quale comunica che alla scadenza di sessanta giorni dal termine di presentazione del titolo senza che questo sia stato pagato, il nominativo del traente sarà iscritto nell’archivio con contestuale revoca di ogni autorizzazione ad emettere assegni. Alla scadenza del medesimo termine di sessanta giorni ed in assenza di pagamento, il traente dovrà inoltre restituire tutti i moduli di assegno in suo possesso alle banche ed agli uffici postali che li abbiano rilasciati.
La comunicazione – che generalmente deve avvenire mediante telegramma o lettera raccomandata – è effettuata entro il decimo giorno dalla presentazione al pagamento del titolo.
L’iscrizione del nominativo del traente nell’archivio informatico può avere luogo solo dopo che siano decorsi almeno dieci giorni dalla data di ricevimento della comunicazione. L’eventuale omissione del preavviso di revoca rende responsabile il trattario, il quale è obbligato a pagare gli assegni emessi dal traente dopo che sia decorso il termine entro il quale deve essere effettuata la comunicazione e fino al giorno successivo alla medesima, anche se manca o è insufficiente la provvista.
La responsabilità del trattario è, poi, prevista anche nell’ipotesi in cui questi ometta o ritardi l’iscrizione nell’archivio, ovvero autorizzi il rilascio di moduli di assegni in favore di persona il cui nominativo risulti soggetto ad iscrizione.
In detta ipotesi, il trattario è obbligato in solido con il traente a pagare gli assegni emessi dallo stesso traente nel periodo in cui avrebbe dovuto operare la revoca, anche se manca o è insufficiente la provvista.
Alla luce di tutte le considerazioni svolte, ne discende che all’atto della richiesta del libretto di assegni deve sempre essere obbligatoriamente effettuata una apposita ricerca nell’archivio CAI per verificare se il soggetto richiedente sia stato segnalato e come tale impedito all’emissione degli assegni.
L’art. 125 del R.D. 21 dicembre 1933 n. 1736 dispone poi che il dipendente responsabile che consegna moduli di assegno bancario o postale a persona interdetta, in base ai dati dell’archivio, dall’emissione di assegni o soggetta a revoca delle autorizzazioni, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione fino ad un anno.
Per contro, l’art. 124 del citato regio decreto stabilisce che il richiedente all'atto del rilascio di moduli di assegno bancario o postale, deve dichiarare al trattario di non essere in alcun modo interdetto dall'emissione di assegni. Nel caso in cui dichiari il falso è punito, qualora vengano rilasciati uno o più moduli di assegno, con la reclusione da sei mesi a due anni.
L'ente gestore dell'archivio cai e la richiesta di informazioni
Ai sensi dell’art.10 bis della legge n. 386/90 (introdotto dal d.lgs. n. 507/99) la Banca d’Italia, quale titolare del trattamento dei dati, può avvalersi di un ente esterno per la gestione dell’archivio, la quale è difatti stata concessa in esclusiva, con provvedimento Banca d’Italia 15 marzo 2002, alla Società Interbancaria per l’Automazione (S.I.A.) – CedBorsa SpA, che è tenuta a presentare annualmente una relazione sull’attività svolta.L'archivio è costituito dalla sezione centrale presso la Banca d'Italia e dalle sezioni remote presso le banche, gli uffici postali, gli intermediari finanziari emittenti carte di pagamento e le prefetture.
I dati relativi all’iscrizione sono trasmessi alla sezione centrale dell'archivio dalle banche, dagli uffici postali, dagli intermediari finanziari, dai prefetti e dall'autorità giudiziaria (sezioni remote). Tali soggetti sono tenuti ad assicurare l'esattezza e la completezza dei dati trasmessi all'archivio e a provvedere tempestivamente alle cancellazioni e alle rettifiche dei dati errati.
L'ente al quale è affidata la gestione dell'archivio verifica la completezza dei dati trasmessi e qualora risultino incompleti li rinvia, respingendo la segnalazione, al soggetto che li ha trasmessi, il quale, effettuati i necessari controlli, li ritrasmette con le rettifiche e le integrazioni, richiedendo quindi una nuova segnalazione.
Successivamente alla trasmissione dei dati all’ente responsabile ed alla verifica della loro esattezza, avviene l’iscrizione nell’archivio centrale.
L’ente che cura la gestione dell'archivio trasmette giornalmente, per via telematica, i dati ricevuti alle banche, agli uffici postali, agli intermediari finanziari vigilati emittenti carte di pagamento e alle prefetture, in modo che questi siano sempre informati sulle segnalazioni realizzate.
Il soggetto interessato - anche tramite persona delegata - ha diritto ad accedere all’archivio per ottenere notizia dell’esistenza del contenuto di informazioni che lo riguardano nonché per richiedere la loro eventuale rettifica, nell’ipotesi in cui siano venuti a mancare i presupposti della segnalazione.
Ed ancora.
Ai sensi del disposto di cui all’art.10 bis legge n. 386/90 anche alle banche, agli intermediari finanziari ed agli uffici postali è consentito l’accesso alle informazioni contenute nell’archivio per le finalità previste dalla legge e per quelle connesse alla verifica della corretta utilizzazione degli assegni e delle carte di pagamento.
L’autorità giudiziaria inoltre ha accesso diretto alle informazioni contenute nell’archivio, per lo svolgimento delle proprie funzioni.
L’accesso alle informazioni può avvenire tramite il Sistema Bancario, le Poste Italiane, o l’Ente Titolare.
La Banca d’Italia, o comunque l’ente responsabile, dispone la cancellazione e la rettifica dei dati dell’archivio solo su iniziativa dell’ente che ha originato la relativa segnalazione, ovvero in attuazione di provvedimenti dell’autorità giudiziaria o del Garante per la protezione dei dati personali. Pertanto il soggetto segnalato potrà chiedere la rettifica della segnalazione, pur sempre qualora difettino i presupposti che ne giustifichino la persistenza, all’ente segnalante, il quale comunicherà alla Banca d’Italia la necessità di provvedere alla rettifica.