La conversione di cassa continua

Il servizio di Cassa continua consente al correntista di far pervenire alla banca, sia durante che al di fuori del normale orario di cassa, determinati valori da accreditare sul conto.

Si tratta di un servizio per il cui utilizzo il Cliente si avvale di una speciale cassaforte collocata all'interno della banca e collegata all'esterno per mezzo di un sistema. Mediante particolari contenitori il Cliente può effettuare versamenti in contante e/o assegni, oltreché inoltrare disposizioni di pagamento e ordini di ritiro effetti, anche dopo l'orario di chiusura della banca.
Il servizio di Cassa continua consente al correntista di far pervenire alla banca, sia durante che al di fuori del normale orario di cassa, determinati valori da accreditare sul conto.
In un locale della banca, aperto al pubblico in ogni ora del giorno e della notte, o sulle mura esterne della banca stessa, è installato un impianto, con sportello esterno, che consente al cliente di immettervi dei bossoli, o contenitori, nei quali egli ha in precedenza racchiuso determinativi valori, accompagnati delle distinta dei valori stessi, che, datata e firmata, deve contenere oltre al dettaglio dei valori immessi, il numero del bossolo, il numero del conto, l'indicazione della filiale presso la quale è in essere il conto stesso nonché il nome e l'indirizzo dell' intestatario del conto.
All'atto dell'immissione del bossolo l'impianto rilascia automaticamente un gettone che vale come ricevuta.
L'apertura del mezzo di custodia e la verifica del contenuto dei bossoli, sono effettuate giornalmente esclusi i giorni non lavorativi, da un cassiere, accompagnato da un dipendente della banca, il quale redige un verbale con l'indicazione del numero di ciascun bossolo e dei valori in esso contenuti. I valori vengono accreditati sul conto, con l'invio al correntista della relativa nota contabile. Solo se il cliente non la riceve, deve entro cinque giorni interporre reclamo alla banca.
Quest'ultima clausola presenta in realtà il limitato scopo di fare in modo che il cliente collabori attivamente con la banca contribuendo a far emergere eventuali situazioni sospette (il mancato ricevimento della contabile può voler dire il mancato ritrovamento del bossolo dell'impianto), non potendosi ovviamente dedurre alcuna conseguenza diretta dall'inosservanza da parte del correntista del termine pattiziamente stabilito.
Se siano riscontrate differenze fra l'accreditata consistenza dei valori e le indicazioni della distinta di versamento, la banca ne dà immediata comunicazione al correntista e provvede alla registrazione del versamento per il solo importo accreditato.

Il contratto di cassa continua

Il contratto è regolato dalle Norme Bancarie Uniformi, elaborate dall'ABI, come riviste alla luce del provvedimento n°12 del 2 Dicembre 1994, reso dalla Banca d'Italia come autorità garante della concorrenza nel settore creditizio.
La cassa continua costituisce un servizio che è accessorio al contratto di conto corrente bancario.
Solo chi intrattiene con la banca un tale rapporto è ammesso ad usufruire del servizio; ma non è necessario che tale rapporto sia costituito presso lo stabilimento nel quale è installato l'impianto.
Salvo diversa limitazione, al servizio può essere ammesso anche chi abbia il conto presso una filiale o un'agenzia della banca, che sia priva dell'impianto.
Si giunge all'accordo per l'uso della cassa continua con l'accettazione da parte del correntista delle condizioni del servizio, contenute in un modulo che egli sottoscrive, e con la consegna da parte della banca delle chiavi necessarie all'apertura ed alla chiusura dello sportello esterno, nonché di uno o più bossoli vuoti e di uno o più gettoni per l'estrazione automatica dei bossoli vuoti.
Il servizio è gratuito ed accedendo esso, come si è detto, al conto corrente bancario, con lo scioglimento di tale contratto viene meno anche l'uso da parte del correntista della cassa continua.
La banca si riserva però la facoltà di revocare, sospendere o modificare in ogni tempo, e quindi indipendentemente dallo scioglimento del contratto al quale il servizio accede, l'uso della cassa continua concesso al correntista .
Una clausola facoltativa del contratto può disporre che "copia della distinta di versamento deve essere immessa contemporaneamente nell'apposita cassetta o, in mancanza di quest'ultima, inviata per posta": la finalità di detta cassetta è, evidentemente, quella di precostituire un elemento utile per un eventuale riscontro in caso di furto dei bossoli.
Riguardo alla natura giuridica del rapporto, esso deriva da quello delle cassette di sicurezza e, sulla falsariga dell'articolo 1839 cod. civ., nel contratto è stabilito che la banca, fino a quando non abbia proceduto al ritiro dei bossoli e alla verifica del loro contenuto, "risponde verso il correntista solo dell'idoneità dell'impianto, salvo il caso fortuito o di forza maggiore" : ciò significa che "in caso di deterioramento o distruzione dei valori la banca deve dare prova che l'impianto era stato costruito secondo la tecnica richiesta dalla sua destinazione e che la manutenzione del medesimo era stata fatta secondo le regole suggerite dalla normale diligenza".

La responsabilita' della banca nel servizio di cassa continua

Il servizio di cassa continua è un rapporto misto di versamento in conto corrente e di deposito, quest'ultimo per il periodo intermedio tra l'immissione del versamento ed il suo accredito in conto corrente.
Valgono, pertanto, le norme che regolano la responsabilità della banca per il deposito, anche se provvisorio, analogamente al caso in cui vengano consegnati alla banca titoli o somme da accreditare in un tempo successivo nel conto corrente.
Detto in estrema sintesi, gli aspetti salienti della disciplina sono i seguenti: il servizio si ritiene come direttamente legato al contratto di conto corrente; la banca "risponde verso il correntista solo dell'idoneità dell'impianto, salvo il caso fortuito o di forza maggiore" ; "la prova del versamento e del suo ammontare" è data "soltanto" dalla nota contabile di accreditamento che, la banca trasmette al cliente successivamente all'apertura dei bossoli, puntualizzando che "in caso di mancato ricevimento della predetta nota contabile, il correntista deve darne comunicazione scritta all'azienda di credito non oltre il quinto giorno lavorativo successivo a quello, lavorativo o non, in cui è stata effettuata la rimessa" ; al cliente vengono affidati dei contenitori e delle chiavi da parte della banca al fine di valersi del servizio; questi è tenuto a conservarli in condizioni di perfetta funzionalità e soprattutto con la massima cura.
Nel caso questi vengano smarriti, deve darne immediata comunicazione all'azienda di credito.
E' fatto inoltre obbligo di rispetto delle norme fornite dalla banca per l'utilizzo dell'impianto, facendosi carico, in modo pieno e completo, della responsabilità relativamente ad eventuali danni, diretti o indiretti e di qualsivoglia genere, derivabili alla banca, sia a causa di inesatta "esecuzione delle operazioni di apertura e di chiusura degli sportelli esterni, sia dal cattivo uso, danneggiamento e smarrimento delle chiavi, dei bossoli e dei gettoni".
La responsabilità per custodia nel servizio di cassa continua "opera per il periodo nel quale il bossolo che contiene i valori rimane nell'impianto", nonostante le norme bancarie uniformi riconoscano responsabile la banca solo per l'idoneità dell'impianto.
Alla luce di tutti i rilievi che precedono, è possibile ricollegarsi al problema delle responsabilità della banca nell'espletamento di tale "servizio" e valutare la portata delle correlate clausole delle norme bancarie uniformi.
Innanzitutto l’inquadrare la tipologia del contratto all'interno dello schema del mandato ed il collocare l'obbligazione di custodia della banca in una posizione subordinata al mandato stesso, non pregiudica la possibilità di far ricorso, per detta prestazione, ai principi relativi alla disciplina della responsabilità del depositario, tenuto al risarcimento dei danni occorsi, salvo si provi che essi furono provocati da caso fortuito o di forza maggiore. La disciplina in materia di cassa continua versamenti, si dimostra sotto questo profilo coerente a tale considerazione, laddove addossa alla banca una responsabilità per l'idoneità dell'impianto, ossia, per la custodia "salvo il caso fortuito o di forza maggiore".
L'inquadramento proposto permette inoltre di collegare saldamente la disciplina del danno risarcibile alle finalità proprie del "servizio" in esame; la perdita (derivante da sottrazione, distruzione o smarrimento) dei "valori" che il cliente dimostri di aver immesso nell'impianto, potrà, in dipendenza della natura di essi, tradursi nel riconoscimento di una somma di pari importo o di una somma ristorativa del danno in concreto subito dal cliente.
La diligenza cui si fa riferimento relativamente sia alle prestazioni di custodia che a tutte le altre richieste alla banca nell'esecuzione dell'incarico affidatole, non può essere quella del buon padre di famiglia, secondo le ordinarie regole civilistiche. Questo tipo di orientamento si realizzerebbe in una mancata valorizzazione della "natura" bancaria del servizio che si fa risalire alla sua particolare connessione funzionale rispetto al contratto di conto corrente bancario, in riferimento alla quale è possibile affermare la necessità di una diligenza qualificata dalla professionalità di chi esercita l'attività bancaria (art.1176, comma 2, cod. civ.).
Dell'obbligazione di custodia, si può da ultimo notare che, quel medesimo legame funzionale del contratto di cassa continua versamenti rispetto al contratto di conto corrente bancario, da cui si può trarre una qualificazione della diligenza della banca correlata alla professionalità di questa, il "servizio" che la banca rende al cliente, non può intendersi né prestato nell'interesse esclusivo di quest'ultimo, bensì anche della banca che, attraverso di esso si garantisce una modalità di raccolta di risparmio, in grado di favorirne il maggiore afflusso, né offerto al cliente a titolo gratuito, il quale invece partecipa alla reciproca onerosità insita nel contratto di conto corrente: fattore che pregiudica l'applicabilità del criterio del "minor rigore" di cui all'art.1768 comma 2 cod. civ..
Quanto alle affermate limitazioni alla contestabilità dell'operato della banca, la dottrina appare propensa ad individuare la loro portata regolamentare, nel senso che al cliente sia precluso sollevare eccezioni in ordine a quanto la banca dichiari aver "riscontrato" nel bossolo e abbia registrato come versato nel conto corrente del cliente.

Aspetti probatori
Il contratto di cassa continua prevede che la banca, "qualora avesse a riscontrare irregolarità di qualsiasi genere nel contante o nei titoli immessi nel bossolo o differenze fra l'accertata consistenza dei valori e le indicazioni risultanti dalla distinta di versamento, ne darà comunicazione scritta al correntista e procederà alla registrazione del versamento per il solo apporto accertato".
La doppia firma apposta sul verbale di apertura del bossolo non vale ad assicurare allo stesso l'efficacia probatoria che compete alle notazioni sui libretti di risparmio firmate da colui che appare addetto al servizio (art. 1835 cod. civ.).
D'altra parte la presenza del secondo impiegato addetto alla verifica dei contenitori e all'accreditamento sul conto corrente non può sostituire il cliente.
Tali disposizioni sono necessarie in quanto non è possibile estendere l'art.1835 cod.civ, ad ipotesi diverse e la sua validità va collegata all'art. 2698 cod.civ., che individua i limiti di efficacia dei patti che investono o modificano l'onere della prova: i patti in deroga al regime legale delle prove sono stati considerati nulli dove fra i mezzi di prova ammessi dalla legge ne sia consentito uno determinato, oppure sia escluso un mezzo che questa consente in via normale o in casi particolari, dal momento che ciò renderebbe a una delle parti eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti, come invece vieta l'art.2698 cod.civ..
Non sembra, dunque, possibile impedire all'utente di provare, se in grado, il fatto di aver effettuato il deposito anche nel caso in cui nessun bossolo sia stato reperito in sede di apertura dell'impianto.

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