La "piaga" dell'usura coinvolge anche le Banche

La Corte di Cassazione conferma l'illegittimità della commissione di massimo scoperto con riferimento al tasso globale antiusura, nella determinazione del quale deve essere inserita.

Con la sentenza n.12028 della VI Sezione Penale, depositata il 26 marzo 2010, la Suprema Corte ha interpretato in maniera estensiva quanto disposto dall’articolo 644 del codice penale, norma che impone di considerare rilevanti per la determinazione dell’usura tutti gli oneri che un utente sopporti in connessione con un suo uso del credito. Tra questi, per la Corte di Cassazione, deve rientrare anche la commissione di massimo scoperto, trattandosi di un costo legato all’erogazione del credito. Tale commissione, ora non più in vigore, veniva applicata dalla Banca tutte le volte in cui il cliente avesse utilizzato lo scoperto di conto corrente ed andava a compensare l’onere cui la Banca era sottoposta per procurarsi la provvista da mettere a disposizione del cliente. La sentenza in parola trae spunto dalle istruzioni diramate dalla Banca d’Italia nell’agosto del 2009 per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi anti-usura, istruzioni che fra le varie voci di calcolo comprendono anche la “famigerata” commissione di massimo scoperto (c.m.s.). Il provvedimento in commento apre quindi la strada a future azioni legali da parte di tutti quei clienti che si erano visti addebitare dalla Banca tassi ai confini della soglia di usura, senza inserimento tra gli elementi rilevanti della c.m.s. La questione appare di grande rilevanza considerato che, dopo la riforma della c.m.s. (attuata con la L.3 agosto 2009 n.102), restano le criticità a carico delle banche in quanto le nuove commissioni che hanno sostituito la c.m.s. hanno aumentato (invece di ridurre, come era nello spirito della nuova normativa) gli oneri a carico dei clienti delle Banche (così come riconosciuto anche da un recente studio della Banca d’Italia), al punto che appare necessario un nuovo intervento legislativo, che superi le incertezze interpretative del precedente. Nel frattempo però il Codacons ha presentato la prima class action italiana (in corso di svolgimento presso la prima Sezione Civile del Tribunale di Torino) per le nuove commissioni che hanno sostituito la c.m.s., nei confronti di Intesa Sanpaolo e Unicredit, chiedendo la restituzione delle maggiori somme pagate dai correntisti per complessivi 2,8 miliardi di euro. Ma l’usura, che mai come nel 2009 aveva raggiunto livelli così alti (a causa della stretta creditizia che lascia spazio alle reti criminali che gestiscono illegalmente il circuito finanziario parallelo), è stata di recente invocata anche in altri rapporti di ambito bancario. E precisamente per gli interessi sui pagamenti rateizzati delle carte di credito “revolving” emesse da Americam Express. Ed inoltre, innanzi al Tribunale di Reggio Calabria, per i rapporti intrattenuti nei confronti di un noto imprenditore locale (con sentenza di condanna già emessa in primo grado e giudizio di appello in corso di svolgimento).   Non a caso quindi la C.O.N.S.O.B. ha di recente assunto una clamorosa decisione, chiedendo alle prime cinque Banche italiane (Unicredit, Intesa Sanpaolo, Mps, Banca Popolare di Verona e Bnl) di convocare i CdA per rivedere le procedure di vendita dei propri servizi finanziari, in quanto appare evidente il seguente assunto: LE ESIGENZE DEI BUDGET AZIENDALI PREVALGONO SUGLI INTERESSI DEI CLIENTI. E ciò non è tollerabile, considerato il ruolo pubblicistico che svolge la Banca. La C.O.N.S.O. B. ha infatti accertato che le politiche commerciali adottate per la selezione dell’offerta di servizi ai clienti e le politiche di incentivazione del personale risultano in larga parte imperniate su logiche di prodotto, anziché di servizio reso nell’interesse della clientela, in potenziale conflitto d’interesse e quindi in violazione di uno dei caposaldi della direttiva M.I.F.I.D. E ciò vale in particolare per la gestione dei derivati fuori mercato (over the counter, o.t.c.), collocati agli Enti locali. In relazione a tale questione, per la prima volta, si è di recente aperto un processo nei confronti di quattro Banche innanzi al Tribunale di Milano, per truffa aggravata (ovvero profitti illeciti per 100 milioni di euro e raggiri) ai danni del Comune di Milano a seguito della sottoscrizione di contratti su derivati avvenuta nel 2005. Situazione poi successivamente aggravatasi a seguito della sottoscrizione di nuovi prodotti allo scopo di coprire le perdite precedentemente accumulatesi: con ciò generando un meccanismo perverso di continuo peggioramento della contabilità comunale. Trattasi di un processo “pilota”, da cui ci si aspetta le linee guida per il futuro; un precedente per altri casi. Ma una prima conclusione può già essere tratta: le Banche agiscono in totale autogoverno, in assenza della politica e di una adeguata regolamentazione. E così “fioriscono” i procedimenti di natura civile sul territorio nazionale: Bnl chiamata a rispondere innanzi al Tribunale di Bologna per i derivati fatti sottoscrivere al comune di Cattolica e, in altra sede, nei confronti del Comune di Offida; Bnp Paribas citata innanzi al Tribunale di Pescara per contratti derivati “venduti” al Comune di Pescara. Mentre il Comune di Firenze attende gli sviluppi dei procedimenti in corso per dare avvio ad una propria azione. Non va meglio, com’è noto, oltreoceano: negli U.S.A. Goldman Sachs ha subito l’accusa avanzata dalla SEC di aver venduto titoli truffa selezionati per puntare sul ribasso confidando sull’ignoranza dei clienti e contribuendo ad aggravare la crisi finanziaria dei mutui subprime. E tale responsabilità è stata, clamorosamente, riconosciuta dalla grande banca d’affari americana. La logica è sempre la stessa: la probabilità che i sottoscrittori dei titoli possano guadagnare acquistando i titoli in esame è di gran lunga inferiore alla probabilità di perdere quanto investito: e quindi è quasi sempre la Banca venditrice che vince la “scommessa”. Ma tale determinante aspetto dell’operazione, molto spesso, era noto solo alle Banche.  Una logica “agghiacciante”, che, al confronto, fa apparire quasi “innocente” quella a suo tempo utilizzata per la  collocazione degli ormai pericolosi Bond Argentina detenuti in portafoglio, a danno degli “inconsapevoli” risparmiatori italiani.

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