Le clausole vessatorie

Le clausole che nel diritto bancario sono ritenute vessatorie,

A seguito della sentenza del Tribunale di Roma del 21 Gennaio 2000, sono vessatorie, ai sensi degli artt.1649 bis e segg. cod. civ.:

  • le clausole che attribuiscono alla banca il diritto di recedere in mancanza di un giustificato motivo e senza un preavviso ragionevole dai contratti bancari e finanziari stipulati con il consumatore a tempo indeterminato. In conformità a quanto dispone l'art. 1845, comma 3, cod.civ., il preavviso non può essere inferiore a 15 giorni, dato che nessuna contrattazione individuale può giustificare una riduzione del predetto termine. Va inibito ai sensi dell'art.1469 sexies cod.civ. l'uso di clausole che non escludano in modo chiaro e comprensibile tale facoltà immotivata di recesso ad nutum;
  • sono vessatorie, in quanto escludono o limitano la responsabilità del contraente professionista nei confronti del consumatore, le clausole che attribuiscono alla banca la facoltà di dare o meno esecuzione agli incarichi assunti nei confronti del cliente o di stabilire in modo discrezionale le modalità di esecuzione degli stessi;
  • le clausole sulla prestazione di servizi bancari e finanziari che escludono la responsabilità della banca per fatti non direttamente imputabili ad essa;
  • le clausole inserite nei contratti con i consumatori che attribuiscono alla banca il potere unilaterale di modificare le condizioni economiche del rapporto senza obbligo di immediata comunicazione al cliente;
  • le clausole che attribuiscono alla banca il potere di modificare unilateralmente le condizioni giuridico-normative del rapporto nei contratti a tempo indeterminato anche in assenza di un giustificato motivo (non rappresenta riferimento ad un giustificato motivo il generico rinvio alle "proprie necessità organizzative");
  • le clausole inserite nei contratti fra banca e consumatori che indicano un termine non ragionevole per i reclami del cliente in merito alle operazioni effettuate per suo conto dalla banca e le clausole che stabiliscono che le risultanze dei libri e/o delle altre scritture contabili della banca fanno prova nei confronti del cliente.

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