Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio

D.lgs.30 dicembre 1999 n.507

DEPENALIZZAZIONE

Decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 31 dicembre, n. 306). - Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della l. 25 giugno 1999, n. 205.

Preambolo

(Omissis).

 

TITOLO I

RIFORMA DEL SISTEMA SANZIONATORIO IN MATERIA DI ALIMENTI

Capo I

TRASFORMAZIONE DEI REATI IN ILLECITI AMMINISTRATIVI

Articolo 1
Depenalizzazione.
1. Sono trasformate in illeciti amministrativi, soggetti alle sanzioni stabilite dagli articoli 2 e 3, le violazioni previste come reato dalle leggi comprese nell'elenco allegato al presente decreto legislativo e da ogni altra disposizione in materia di produzione, commercio e igiene degli alimenti e delle bevande, nonché di tutela della denominazione di origine dei medesimi, fatta eccezione per i reati previsti dal codice penale e dagli articoli 5, 6 e 12 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni ed integrazioni.
 
Articolo 2
Sanzioni amministrative pecuniarie.
1. Le violazioni indicate dall'articolo 1 sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, il cui ammontare, salvo quanto previsto dal comma 2, è così determinato:
a) se la violazione è punita con la sola pena della multa o dell'ammenda, la somma dovuta è pari all'ammontare della pena pecuniaria stabilita per violazione stessa, e comunque non inferiore a lire cinquecentomila;
b) se la violazione è punita con la pena della reclusione o dell'arresto alternativa a quella della multa o dell'ammenda, è dovuta una somma da lire quindici milioni a novanta milioni quando la pena detentiva è inferiore nel massimo ad un anno, e da lire venti milioni a centoventi milioni negli altri casi;
c) se la violazione è punita con la pena della reclusione o dell'arresto sola o congiunta con la pena della multa o dell'ammenda, è dovuta una somma da lire venti milioni a centoventi milioni quando la pena detentiva è inferiore nel massimo ad un anno, e da lire trenta milioni a centottanta milioni negli altri casi.
2. Se per la violazione è prevista una pena pecuniaria proporzionale, con o senza la fissazione di limiti minimi e massimi, la somma dovuta è pari:
a) all'ammontare della multa o dell'ammenda, ove prevista in via esclusiva;
b) all'ammontare della multa o dell'ammenda, aumentato di un terzo, ove prevista in via alternativa alla reclusione o all'arresto;
c) al doppio dell'ammontare della multa o dell'ammenda, ove prevista congiuntamente alla reclusione o all'arresto.
 
Articolo 3
Sanzioni amministrative accessorie.
1. Le pene accessorie previste per le violazioni indicate dall'articolo 1 sono trasformate in sanzioni amministrative accessorie e continuano ad applicarsi nei casi e nei modi stabiliti dalle disposizioni che le prevedono. Se l'applicabilità delle pene accessorie è prevista per i casi di recidiva, le sanzioni amministrative accessorie si applicano nei casi di reiterazione delle violazioni nei sensi stabiliti dall'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, introdotto dall'articolo 94 del presente decreto legislativo.
2. Salvo quanto disposto dal comma 1, l'autorità amministrativa con l'ordinanza-ingiunzione o il giudice con la sentenza di condanna nel caso previsto dall'articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689 può applicare per le violazioni indicate dall'articolo 1, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti, le seguenti sanzioni amministrative accessorie:
a) nel caso di reiterazione specifica delle violazioni, la chiusura dello stabilimento o dell'esercizio da un minimo di cinque giorni ad un massimo di tre mesi, ovvero la sospensione fino ad un massimo di tre mesi o la revoca della licenza, dell'autorizzazione o dell'analogo provvedimento amministrativo che consente l'esercizio dell'attività;
b) per i fatti di particolare gravità dai quali sia derivato pericolo per la salute, la chiusura definitiva dello stabilimento o dell'esercizio e la revoca della licenza, dell'autorizzazione o dell'analogo provvedimento amministrativo che consente l'esercizio dell'attività.
3. Nei casi in cui possono essere applicate sanzioni amministrative accessorie a norma dei commi 1 e 2 non è ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
 
Articolo 4
Autorità competente.
1. Salvo quanto previsto dal comma 2, le sanzioni amministrative per le violazioni depenalizzate a norma dell'articolo 1 sono applicate dalle autorità amministrative competenti ad irrogare le altre sanzioni amministrative già previste dalle leggi che contemplano le violazioni stesse.

2. Per le violazioni previste dalla legge 4 novembre 1951, n. 1316, dalla legge 7 dicembre 1951, n. 1559, dalla legge 23 dicembre 1956, n. 1526, dalla legge 24 luglio 1962, n. 1104, dalla legge 9 ottobre 1980, n. 659, dalla legge 4 novembre 1981, n. 628, dalla legge 2 agosto 1982, n. 527 e dalla legge 12 gennaio 1990, n. 11, le sanzioni amministrative sono applicate, secondo le rispettive attribuzioni, dal Ministero delle politiche agricole e forestali, dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dalle regioni e dalle province autonome.

 

Capo II

MODIFICHE DELLA DISCIPLINA SANZIONATORIA

 

Articolo 5
Circostanza aggravante di delitti previsti dal codice penale.
1. (Omissis) (1).
(1) Aggiunge l'art. 517-bis al c.p.
 
Articolo 6
Modifiche alla legge 30 aprile 1962, n. 283.
1. La legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modifiche e integrazioni, è così modificata:
a) (Omissis) (1);
b) (Omissis) (2);
c) (Omissis) (3).
(1) Sostituisce il terzo comma dell'art. 6, l. 30 aprile 1962, n. 283.
(2) Sostituisce il secondo comma dell'art. 12, l. 30 aprile 1962, n. 283.
(3) Aggiunge l'art. 12-bis alla l. 30 aprile 1962, n. 283.
 
Articolo 7
Affissione e pubblicazione del provvedimento che applica sanzioni amministrative.
1. Quando è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a quindici milioni di lire per una violazione in materia di produzione, commercio e igiene degli alimenti e delle bevande, o di tutela della denominazione di origine dei medesimi, l'autorità amministrativa con l'ordinanza-ingiunzione o il giudice con la sentenza di condanna nel caso previsto dall'articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689 può disporre, tenuto conto della natura e della gravità del fatto, l'affissione o la pubblicazione del provvedimento che accerta la violazione a spese del soggetto cui la sanzione è applicata.
2. L'affissione ha ad oggetto un estratto del provvedimento contenente la sintetica indicazione dell'illecito commesso, del suo autore e della sanzione applicata. L'autorità amministrativa o il giudice stabilisce i luoghi, le modalità e la durata, comunque non superiore a quattro mesi, dell'affissione, in modo tale da assicurare un'agevole conoscibilità del provvedimento da parte del pubblico.
3. L'autorità che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione cura l'esecuzione dell'affissione, avvalendosi ove occorra degli organi di polizia municipale. Se l'affissione è disposta dal giudice penale, l'esecuzione è affidata all'organo che ha accertato la violazione.
4. La pubblicazione del provvedimento è eseguita con le modalità previste dall'articolo 36 del codice penale, in quanto applicabile.
 
Articolo 8
Chiusura dello stabilimento o dell'esercizio per mancanza dei requisiti igienico-sanitari.
1. Gli organi della pubblica amministrazione incaricati della vigilanza sull'osservanza delle disposizioni in materia di produzione, commercio ed igiene degli alimenti e delle bevande dispongono la chiusura dello stabilimento o dell'esercizio nei casi di insussistenza dei requisiti igienico-sanitari necessari ai fini del rilascio dell'autorizzazione sanitaria.
2. Il provvedimento è immediatamente revocato se la situazione viene regolarizzata.

3. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 3 del presente decreto, dall'articolo 517-bis del codice penale, dall'articolo 12-bis e dal primo comma dell'articolo 15 della legge 30 aprile 1962, n. 283.

 

TITOLO II

MODIFICA DEL SISTEMA SANZIONATORIO IN MATERIA DI DISCIPLINA DELLA NAVIGAZIONE

 

Articolo 9
Disposizioni generali.
1. (Omissis) (1).
2. (Omissis) (2).
(1) Aggiunge gli articoli 1083-bis e 1083-ter al c.nav.
(2) Modifica il comma 1, art. 1086, c.nav.
 
Articolo 10
Disposizioni sui beni pubblici destinati alla navigazione.
1. (Omissis) (1).
2. L'articolo 1163 del codice della navigazione è così modificato:
a) (Omissis) (2);
b) (Omissis) (3).
3. (Omissis) (4).
(1) Modifica l'art. 1162, c.nav.
(2) Modifica il comma 1, art. 1163, c.nav.
(3) Modifica il comma 2, art. 1163, c.nav.
(4) Modifica l'art. 1164, c.nav.
 
Articolo 11
Disposizioni sull'ordinamento e sulla polizia dei porti e degli aerodromi.
1. (Omissis) (1).
2. (Omissis) (2).
3. (Omissis) (3).
4. (Omissis) (4).
5. (Omissis) (5).
(1) Modifica l'art. 1169, c.nav.
(2) Modifica l'art. 1170, c.nav.
(3) Modifica l'art. 1171, c.nav.
(4) Modifica l'art. 1174, c.nav.
(5) Sostituisce l'art. 1175 del c.nav.
 
Articolo 12
Disposizioni sull'assunzione della gente di mare e del personale navigante.
1. L'articolo 1178 del codice della navigazione è così modificato:
a) (Omissis) (1);
b) (Omissis) (2).
2. L'articolo 1179 del codice della navigazione è così modificato:
a) (Omissis) (3);
b) (Omissis) (4).
3. L'articolo 1180 del codice della navigazione è così modificato:
a) (Omissis) (5);
b) (Omissis) (6).
(1) Modifica il comma 1 dell'art. 1178, c.nav.
(2) Modifica il comma 2 dell'art. 1178, c.nav.
(3) Modifica il comma 1 dell'art. 1179, c.nav.
(4) Modifica il comma 2 dell'art. 1179, c.nav.
(5) Modifica il comma 1 dell'art. 1180, c.nav.
(6) Modifica il comma 2 dell'art. 1180, c.nav.
 
Articolo 13
Disposizioni sulla proprietà della nave e dell'aeromobile.
1. L'articolo 1184 del codice della navigazione è così modificato:
a) (Omissis) (1);
b) (Omissis) (2).
(1) Modifica il comma 1 dell'art. 1184, c.nav.
(2) Modifica il comma 2 dell'art. 1184, c.nav.
 
Articolo 14
Disposizioni sulla polizia della navigazione.
1. (Omissis) (1).
2. L'articolo 1193 del codice della navigazione è così modificato:
a) (Omissis) (2);
b) (Omissis) (3).
3. L'articolo 1196 del codice della navigazione è così modificato:
a) (Omissis) (4);
b) (Omissis) (5).
4. (Omissis) (6).
5. L'articolo 1199 del codice della navigazione è così modificato:
a) (Omissis) (7);
b) (Omissis) (8);
c) (Omissis) (9).
6. L'articolo 1200 del codice della navigazione è così modificato:
a) (Omissis) (10);
b) (Omissis) (11);
c) (Omissis) (12).
7. (Omissis) (13).
8. L'articolo 1201-bis del codice della navigazione è così modificato:
a) (Omissis) (14);
b) (Omissis) (14);
c) (Omissis) (15);
d) (Omissis) (16).
9. L'articolo 1204 del codice della navigazione è così modificato:
a) (Omissis) (17);
b) (Omissis) (18);
c) (Omissis) (19).
10. (Omissis) (20).
11. L'articolo 1208 del codice della navigazione è così modificato:
a) (Omissis) (21);
b) (Omissis) (22).
12. (Omissis) (23).
13. (Omissis) (24).
14. (Omissis) (25).
15. (Omissis) (26).
(1) Sostituisce l'art. 1190, c.nav.
(2) Modifica il comma 1 dell'art. 1193, c.nav.
(3) Modifica il comma 2 dell'art. 1193, c.nav.
(4) Modifica il comma 1 dell'art. 1196, c.nav.
(5) Modifica il comma 2 dell'art. 1196, c.nav.
(6) Modifica l'art. 1198, c.nav.
(7) Modifica il comma 1 dell'art. 1199, c.nav.
(8) Modifica il comma 2 dell'art. 1199, c.nav.
(9) Sostituisce con due commi l'originario terzo comma dell'art. 1199, c.nav.
(10) Modifica il comma 1 dell'art. 1200, c.nav.
(11) Modifica il comma 2 dell'art. 1200, c.nav.
(12) Modifica il comma 3 dell'art. 1200, c.nav.
(13) Modifica l'art. 1201, c.nav.
(14) Modifica il comma 1 dell'art. 1201-bis, c.nav.
(15) Modifica il comma 2 dell'art. 1201-bis, c.nav.
(16) Aggiunge un comma, dopo il terzo, all'art. 1201-bis, c.nav.
(17) Modifica il comma 1 dell'art. 1204, c.nav.
(18) Modifica il comma 2 dell'art. 1204, c.nav.
(19) Aggiunge un comma, dopo il secondo, all'art. 1204, c.nav.
(20) Modifica l'art. 1207, c.nav.
(21) Modifica il comma 1 dell'art. 1208, c.nav.
(22) Modifica il comma 2 dell'art. 1208, c.nav.
(23) Modifica l'art. 1209, c.nav.
(24) Modifica l'art. 1211, c.nav.
(25) Modifica l'art. 1213, c.nav.
(26) Sostituisce l'art. 1214, c.nav.
 
Articolo 15
Modifiche all'articolo 5 della legge 29 gennaio 1986, n. 32.
1. L'articolo 5 della legge 29 gennaio 1986, n. 32 è così modificato:
a) (Omissis) (1);
b) (Omissis) (1);
c) (Omissis) (2);
d) (Omissis) (3).
(1) Modifica il comma 1 dell'art. 5, l. 29 gennaio 1986, n. 32.
(2) Modifica il comma 2 dell'art. 5, l. 29 gennaio 1986, n. 32.
(3) Aggiunge un comma, dopo il terzo, all'art. 5, l. 29 gennaio 1986, n. 32.
 
Articolo 16
Autorità competenti all'applicazione delle sanzioni amministrative.

1. Le autorità competenti ad applicare le sanzioni amministrative previste dal presente titolo sono, secondo le rispettive attribuzioni, il Ministero dei trasporti e della navigazione, l'Ente nazionale per l'aviazione civile, le regioni e le province autonome.

 

TITOLO III

RIFORMA DEL SISTEMA SANZIONATORIO IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE

 

Articolo 17
Blocco stradale o ferroviario.
1. (Omissis) (1).
2. (Omissis) (2).
(1) Sostituisce il primo e il secondo comma dell'art. 1, d.lg. 22 gennaio 1948, n. 66.
(2) Aggiunge l'art. 1-bis al d.lg. 22 gennaio 1948, n. 66.
 
Articolo 18
Autotrasporto.
1. L'articolo 26 della legge 6 giugno 1974, n. 298 è così modificato:
a) (Omissis) (1);
b) (Omissis) (2);
c) (Omissis) (3);
d) (Omissis) (4).
2. L'articolo 46 della legge 6 giugno 1974, n. 298 è così modificato:
a) (Omissis) (5);
b) (Omissis) (6).
3. L'articolo 60 della legge 6 giugno 1974, n. 298 è così modificato:
a) (Omissis) (7);
b) (Omissis) (8).
4. (Omissis) (9).
5. (Omissis) (10).
(1) Modifica il comma 1, art. 26, l. 6 giugno 1974, n. 298.
(2) Abroga il comma 2, art. 26, l. 6 giugno 1974, n. 298.
(3) Modifica il comma 3, art. 26, l. 6 giugno 1974, n. 298.
(4) Aggiunge un comma, dopo il terzo, all'art. 26, l. 6 giugno 1974, n. 298.
(5) Modifica il comma 1, art. 46, l. 6 giugno 1974, n. 298.
(6) Sostituisce il secondo comma dell'art. 46, l. 6 giugno 1974, n. 298.
(7) Modifica la rubrica e il comma 1 dell'art. 26, l. 6 giugno 1974, n. 298.
(8) Aggiunge un comma, dopo il terzo, all'art. 60. l. 6 giugno 1974, n. 298.
(9) Modifica il comma 6, art. 83, l. 6 giugno 1974, n. 298.
(10) Modifica il comma 3, art. 88, l. 6 giugno 1974, n. 298.
 
Articolo 19
Guida dei veicoli.
1. L'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 è così modificato:
a) (Omissis) (1);
b) (Omissis) (2).
2. (Omissis) (3).
3. (Omissis) (4).
4. (Omissis) (5).
5. (Omissis) (6).
6. (Omissis) (7).
7. (Omissis) (8).
8. (Omissis) (9).
(1) Sostituisce il comma 13 dell'art. 116, d.lg. 30 aprile 1992, n. 285.
(2) Sostituisce il comma 18 dell'art. 116, d.lg. 30 aprile 1992, n. 285.
(3) Sostituisce con i commi 4 e 4-bis l'originario comma 4 dell'art. 124, d.lg. 30 aprile 1992, n. 285.
(4) Sostituisce il secondo periodo del comma 7 dell'art. 126, d.lg. 30 aprile 1992, n. 285.
(5) Modifica il comma 6 dell'art. 136, d.lg. 30 aprile 1992, n. 285.
(6) Modifica il comma 4 dell'art. 213, d.lg. 30 aprile 1992, n. 285.
(7) Sostituisce il comma 6 dell'art. 216, d.lg. 30 aprile 1992, n. 285.
(8) Sostituisce il comma 6 dell'art. 217, d.lg. 30 aprile 1992, n. 285.
(9) Sostituisce il comma 6 dell'art. 218, d.lg. 30 aprile 1992, n. 285.
 
Articolo 20
Comportamenti durante la circolazione.
1. (Omissis) (1).
2. L'articolo 176 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 è così modificato:
a) (Omissis) (2);
b) (Omissis) (3).
3. (Omissis) (4).
(1) Sostituisce, con i commi 8 e 8-bis, l'originario comma 8 dell'art. 168, d.lg. 30 aprile 1992, n. 285.
(2) Modifica il comma 19 dell'art. 176, d.lg. 30 aprile 1992, n. 285.
(3) Sostituisce il primo periodo del comma 22 dell'art. 176, d.lg. 30 aprile 1992, n. 285.
(4) Modifica il comma 7 dell'art. 192, d.lg. 30 aprile 1992, n. 285.
 
Articolo 21
Dati di identificazione e targhe.
1. (Omissis) (1).
2. L'articolo 97 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 è così modificato:
a) (Omissis) (2);
b) (Omissis) (3).
3. L'articolo 100 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 è così modificato:
a) (Omissis) (4);
b) (Omissis) (5).
4. (Omissis) (6).
5. (Omissis) (7).
(1) Modifica il comma 6 dell'art. 74, d.lg. 30 aprile 1992, n. 285.
(2) Modifica il comma 9 dell'art. 97, d.lg. 30 aprile 1992, n. 285.
(3) Aggiunge un periodo al comma 14 dell'art. 97, d.lg. 30 aprile 1992, n. 285.
(4) Modifica il comma 12 dell'art. 100, d.lg. 30 aprile 1992, n. 285.
(5) Sostituisce il secondo periodo del comma 15 dell'art. 100, d.lg. 30 aprile 1992, n. 285.
(6) Modifica il comma 5 dell'art. 113, d.lg. 30 aprile 1992, n. 285.
(7) Modifica il comma 7 dell'art. 114, d.lg. 30 aprile 1992, n. 285.
 
Articolo 22
Anagrafe nazionale.
1. (Omissis) (1).
(1) Modifica il comma 11 dell'art. 226, d.lg. 30 aprile 1992, n. 285.
 
Articolo 23
Disposizioni di coordinamento e finali.
1. (Omissis) (1).
2. (Omissis) (2).
3. L'articolo 205 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 è così modificato:
a) (Omissis) (3);
b) (Omissis) (4).
4. (Omissis) (5).
(1) Modifica il comma 1 dell'art. 195, d.lg. 30 aprile 1992, n. 285.
(2) Aggiunge il comma 3-bis all'art. 202, d.lg. 30 aprile 1992, n. 285.
(3) Abroga il comma 2 dell'art. 205, d.lg. 30 aprile 1992, n. 285.
(4) Sostituisce il comma 3 dell'art. 205, d.lg. 30 aprile 1992, n. 285.

(5) Aggiunge il comma 1-bis all'art. 214, d.lg. 30 aprile 1992, n. 285.

 

TITOLO IV
RIFORMA DELLA DISCIPLINA SANZIONATORIA DELLE VIOLAZIONI FINANZIARIE
Articolo 24
Abolizione del principio di ultrattività delle norme penali finanziarie.
1. (Omissis) (1).
2. (Omissis) (2).
3. Non è ammessa ripetizione delle somme versate in applicazione delle disposizioni abrogate dal comma 2.
(1) Abroga l'art. 20, l. 7 gennaio 1929, n. 4.
(2) Abroga l'art. 7, d.l. 16 marzo 1991, n. 83, conv. in l. 15 maggio 1991, n. 154 e l'art. 7-ter, d.l. 10 giugno 1994, n. 357, conv. in l. 8 agosto 1994, n. 489.
 
Articolo 25
Depenalizzazione dei reati di contrabbando doganale.
1. (Omissis) (1).
(1) Aggiunge l'art. 295-bis al d.p.r. 23 gennaio 1973, n. 43.
 
Articolo 26
Modifica della disciplina del contrabbando abituale.
1. (Omissis) (1).
(1) Modifica l'art. 297, d.p.r. 23 gennaio 1973, n. 43.
 
Articolo 27
Depenalizzazione del reato previsto dall'articolo 2, comma 26, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n.
853. 1. (Omissis) (1).

(1) Modifica il comma 26, art. 2, l'art. 297, d.l. 19 dicembre 1984, n. 853, conv. in l. 17 febbraio 1985, n. 17.

 

TITOLO V
RIFORMA DELLA DISCIPLINA SANZIONATORIA RELATIVA AGLI ASSEGNI BANCARI E POSTALI
Articolo 28
Depenalizzazione del reato di emissione di assegno senza autorizzazione.
1. (Omissis) (1).
(1) Sostituisce l'art. 1, l. 15 dicembre 1990, n. 386.
 
Articolo 29
Depenalizzazione del reato di emissione di assegno senza provvista.
1. (Omissis) (1).
(1) Sostituisce l'art. 2, l. 15 dicembre 1990, n. 386.
 
Articolo 30
Competenza.
1. (Omissis) (1).
(1) Sostituisce l'art. 4, l. 15 dicembre 1990, n. 386.
 
Articolo 31
Sanzioni amministrative accessorie.
1. (Omissis) (1).
(1) Sostituisce, con gli articoli 5 e 5-bis, l'originario art. 5, l. 15 dicembre 1990, n. 386.
 
Articolo 32
Inosservanza delle sanzioni amministrative accessorie.
1. (Omissis) (1).
(1) Sostituisce l'art. 7, l. 15 dicembre 1990, n. 386.
 
Articolo 33
Pagamento tardivo dell'assegno e procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative.
1. (Omissis) (1).
(1) Sostituisce, con gli articoli 8 e 8-bis, l'originario art. 8, l. 15 dicembre 1990, n. 386.
 
Articolo 34
Revoca delle autorizzazioni.
1. (Omissis) (1).
(1) Sostituisce, con gli articoli 9, 9-bis e 9-ter, l'originario art. 9, l. 15 dicembre 1990, n. 386.
 
Articolo 35
Responsabilità del trattario.
1. (Omissis) (1).
(1) Sostituisce l'art. 10, l. 15 dicembre 1990, n. 386.
 
Articolo 36
Archivio informatico.
1. (Omissis) (1).
2. Con regolamento emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centocinquanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, il Ministro della giustizia, sentita la Banca d'Italia ed il Garante per la protezione dei dati personali, disciplina le modalità con cui i soggetti ivi individuati devono trasmettere i dati all'archivio previsto dal comma 1 del presente articolo e, se necessario, rettificarli o aggiornarli. Con il medesimo regolamento sono individuate le modalità con cui la Banca d'Italia, attenendosi ai dati trasmessi, provvede al loro trattamento e ne consente la consultazione. (2)
3. Con distinto regolamento emesso entro trenta giorni dall'adozione del regolamento ministeriale di cui al comma 2, la Banca d'Italia disciplina le modalità e le procedure relative alle attività previste dal medesimo regolamento ministeriale. La Banca d'Italia provvede altresì a determinare i criteri generali per la quantificazione dei costi per l'accesso e la consultazione dell'archivio da parte delle banche, degli intermediari vigilati e degli uffici postali.
(1) Aggiunge l'art. 10-bis alla l. 15 dicembre 1990, n. 386.
(2) Si veda il d.m. 7 novembre 2001, n. 458.
 
Articolo 37
Sanzioni penali.
1. (Omissis) (1).
2. (Omissis) (1).
(1) Sostituisce l'art. 124, r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736.

(2) Sostituisce l'art. 125, r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736.

 

TITOLO VI

TRASFORMAZIONE DI REATI IN ILLECITI AMMINISTRATIVI

 

Capo I

DEPENALIZZAZIONE DI REATI PREVISTI DAL CODICE PENALE

 

Articolo 38
Modifica dell'articolo 345 del codice penale, in tema di offesa all'Autorità mediante danneggiamento di affissioni.
1. (Omissis) (1).
(1) Modifica l'art. 345, c.p.
 
Articolo 39
Modifica dell'articolo 350 del codice penale, in tema di agevolazione colposa della violazione di sigilli.
1. (Omissis) (1).
(1) Modifica l'art. 350, c.p.
 
Articolo 40
Modifica dell'articolo 352 del codice penale, in tema di vendita di stampati dei quali è stato ordinato il sequestro.
1. (Omissis) (1).
(1) Modifica l'art. 352, c.p.
 
Articolo 41
Modifica dell'articolo 465 del codice penale, in tema di uso di biglietti falsificati di pubbliche imprese di trasporto.
1. L'articolo 465 del codice penale è così modificato:
a) (Omissis) (1);
b) (Omissis) (2).
(1) Modifica il comma 1 dell'art. 465, c.p.
(2) Modifica il comma 2 dell'art. 465, c.p.
 
Articolo 42
Modifica dell'articolo 466 del codice penale, in tema di alterazione di segni nei valori di bollo o nei biglietti usati.
1. L'articolo 466 del codice penale è così modificato:
a) (Omissis) (1);
b) (Omissis) (2) (3).
(1) Modifica il comma 1 dell'art. 466, c.p.
(2) Sostituisce il comma 2 dell'art. 466, c.p.
(3) Vedi d.m. 23 gennaio 2001.
 
Articolo 43
Modifica dell'articolo 498 del codice penale, in tema di usurpazione di titoli e di onori.
1. L'articolo 498 del codice penale è così modificato:
a) (Omissis) (1);
b) (Omissis) (2);
c) (Omissis) (3).
(1) Modifica il comma 1 dell'art. 498, c.p.
(2) Modifica il comma 2 dell'art. 498, c.p.
(3) Sostituisce il comma 3 dell'art. 498, c.p.
 
Articolo 44
Modifica dell'articolo 527 del codice penale, in tema di atti osceni.
1. (Omissis) (1).
(1) Modifica il comma 2 dell'art. 527, c.p.
 
Articolo 45
Modifica dell'articolo 654 del codice penale, in tema di grida e manifestazioni sediziose.
1. (Omissis) (1).

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