MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 25 SETTEMBRE 2001, N. 350.
Dopo l'articolo 1, è inserito il seguente:
"Art. 1-bis (Conversione in euro dei valori bollati).
1. I tabaccai e gli altri rivenditori autorizzati alla vendita al pubblico dei valori bollati possono restituire al loro punto di approvvigionamento i valori, compresi i foglietti cambiari, privi dell'indicazione in euro a decorrere dal 1 gennaio 2002 e non oltre il 28 febbraio 2002, ottenendo la contestuale sostituzione con valori di corrispondente importo in euro, al netto dell'aggio a suo tempo percepito, previa verifica dell'assenza di abusi e falsificazioni nei valori conferiti.
2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono determinate le modalità di attuazione della conversione dei valori di cui al presente articolo e delle forme di controllo finalizzate a garantire in maniera tempestiva e completa la tutela contro possibili abusi e falsificazioni nella fase di introduzione dell'euro anche con riferimento ai valori citati.
3. Con le medesime modalità di cui al comma 1 ha luogo la sostituzione dei valori con indicazione sia in lire che in euro, una volta determinata la nuova tariffa del bollo in euro, a decorrere dal giorno successivo a tale determinazione e fino al giorno finale del secondo mese successivo.
4. Quanto previsto dal presente articolo si applica anche ai valori postali, ancorché gli stessi non siano dichiarati ufficialmente fuori corso per l'affrancatura".
All'articolo 2, comma 9, le parole: "lo stipendio e la tredicesima mensilità dovute" sono sostituite dalle seguenti: "lo stipendio e la tredicesima mensilità dovuti".
All'articolo 5, al comma 1 è premesso il seguente:
"01. Al primo comma dell'articolo 461 del codice penale, dopo la parola: "filigrane sono inserite le seguenti: ", programmi informatici ".
All'articolo 8, comma 3, le parole: "quindicimila euri" sono sostituite dalle seguenti: "quindicimila euro" e le parole: "articolo 145 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385" sono sostituite dalle seguenti: "articolo 145 del testo unico di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385".
All'articolo 9, comma 1, lettera a), le parole: "approvato con" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al".
L'articolo 10 è sostituito dal seguente:
"Art. 10 (Disposizioni in materia di imposta sostitutiva sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati). - 1. Al decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Non sono soggetti ad imposizione gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari di cui all'articolo 2, comma 1, percepiti da soggetti residenti in Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni e che non siano residenti negli Stati o territori di cui all'articolo 76, comma 7-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come individuati dai decreti di cui al medesimo comma 7-bis. Non sono altresì soggetti ad imposizione gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari percepiti da:
a) enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
b) gli investitori istituzionali esteri, ancorché privi di soggettività tributaria, costituiti in Paesi di cui al primo periodo;
c) Banche centrali, anche in relazione all'investimento delle riserve ufficiali dello Stato, di Paesi che non hanno stipulato con la Repubblica italiana convenzioni per evitare la doppia imposizione sul reddito, purché tali Paesi non siano inclusi nei decreti emanati ai sensi del predetto articolo 76, comma 7-bis. ;
b) all'articolo 6, il comma 2 è abrogato;
c) all'articolo 7, il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. La banca o la società di intermediazione mobiliare di cui al comma 1 deve acquisire:
a) un'autocertificazione dell'effettivo beneficiario dei proventi dei titoli che attesti il possesso dei requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 6 per la non applicazione dell'imposta. Relativamente agli investitori istituzionali privi di soggettività tributaria, si considera beneficiario effettivo l'investitore istituzionale stesso e l'autocertificazione di cui al primo periodo deve essere resa dal relativo organo di gestione. L'autocertificazione deve essere redatta in conformità a quanto stabilito con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 30 novembre 2001. La predetta autocertificazione produce effetti salvo revoca e non deve essere presentata qualora in precedenza siano state prodotte al medesimo intermediario certificazioni equivalenti per le stesse o altre finalità;
b) i dati identificativi del soggetto non residente effettivo beneficiario dei proventi dei titoli depositati, nonché il codice identificativo del titolo e gli elementi necessari a determinare gli interessi, premi ed altri frutti, non soggetti ad imposta sostitutiva, di sua pertinenza ;
d) all'articolo 7, comma 4, primo periodo, le parole: "dell'attestazione sono sostituite dalle seguenti: "della dichiarazione ; nel secondo periodo, le parole: "La predetta attestazione sono sostituite dalle seguenti: "La predetta dichiarazione .
2. All'articolo 26-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le lettere a) e b) sono sostituite dalla seguente:
"a) soggetti residenti all'estero, di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni" ;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. I requisiti di cui al comma 1 sono attestati mediante la documentazione di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239" .
3. All'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, le lettere a) e b) sono sostituite dalla seguente:
"a) soggetti residenti all'estero, di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni" .
4. All'articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano nei confronti dei soggetti residenti all'estero, di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni" .
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai redditi di capitale divenuti esigibili, nonché alle plusvalenze e agli altri redditi diversi di natura finanziaria realizzati a decorrere dal 1 gennaio 2002. Sino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 76, comma 7-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per l'individuazione dei Paesi e territori aventi un regime fiscale privilegiato si fa riferimento agli Stati e alle società indicati nel decreto ministeriale 24 aprile 1992.
6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere previste modalità semplificate di acquisizione delle informazioni da parte degli intermediari, basate sull'utilizzo di mezzi informatici, che garantiscano adeguati livelli di sicurezza, riservatezza e affidabilità dei dati".
All'articolo 11:
al comma 1, lettera a), le parole: "approvato con" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al";
al comma 1, lettera b), le parole: "emanato con" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al";
al comma 1, lettere c), d), e), g) e h), le parole: "d.l." e "d. lgs." sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "decreto-legge" e "decreto legislativo";
al comma 1, la lettera f) è soppressa.
All'articolo 12, comma 1, primo periodo, le parole: "comunque detenute alla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "detenute almeno al 1 agosto 2001"; al medesimo comma 1, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: ", rientrano nel patrimonio personale e i relativi guadagni rientrano conseguentemente nel reddito imponibile".
All'articolo 13, comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Nella dichiarazione gli interessati devono inoltre attestare che le attività da rimpatriare erano da essi detenute fuori dal territorio dello Stato, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, almeno al 1 agosto 2001".
All'articolo 14:
al comma 1, lettera c), dopo la parola: "nonché" è inserita la seguente: "per";
al comma 4, sono aggiunte, in fine, le parole: "e di tutti gli altri reati, con particolare riguardo alle norme antiterrorismo nonché per l'attività di contrasto del delitto di cui all'articolo 416-bis del codice penale";
dopo il comma 5, è inserito il seguente:
"5-bis. Relativamente alle attività finanziarie rimpatriate diverse dal denaro, gli interessati considerano quale costo fiscalmente riconosciuto a tutti gli effetti, in mancanza della dichiarazione di acquisto, l'importo risultante da apposita dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, ovvero quello indicato nella dichiarazione riservata. In quest'ultimo caso gli interessati comunicano all' intermediario, ai fini degli articoli 6 e 7 del predetto decreto legislativo, la ripartizione dell'importo complessivo indicato nella dichiarazione riservata fra le diverse specie delle predette attività".
All'articolo 17:
al comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: "e tutte le altre disposizioni in materia penale, di lotta alla criminalità organizzata e al terrorismo";
dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
"2-bis. L'utilizzo delle modalità di cui agli articoli 12, 15 e 16 per effettuare il rimpatrio o la regolarizzazione di attività detenute all'estero derivanti da reati diversi da quelli per i quali é esclusa la punibilità ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera c), non produce gli effetti di cui al medesimo articolo 14 ed è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 100 per cento del valore corrente delle attività oggetto della dichiarazione riservata".
All'articolo 19:
al comma 1, lettera a), sono aggiunte, in fine, le parole: "e con la confisca di beni di corrispondente valore";
al comma 1, lettera b), sono aggiunte, in fine, le parole: "e con la confisca di beni di corrispondente valore";
dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
"2-bis. L'interessato che attesta falsamente nella dichiarazione prevista dall'articolo 13 la detenzione fuori del territorio dello Stato del denaro o delle attività rimpatriate alla data indicata ai sensi dell'articolo 12, comma 1, è punito con la reclusione da tre mesi a un anno".
All'articolo 20:
i commi 1 e 2 sono soppressi;
nella rubrica le parole: "Vincoli di destinazione e" sono soppresse.
All'articolo 21, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
"1-bis. All'articolo 1 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "30 novembre 2001 sono sostituite dalle seguenti: "28 febbraio 2002, con indicazione, oltre al numero e alle generalità dei lavoratori emersi, del relativo costo del lavoro in misura non inferiore a quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento" ;
b) al comma 2, lettera a), terzo periodo, le parole da "dell'8 per cento fino alla fine sono sostituite dalle seguenti: "del 7 per cento per il primo periodo, del 9 per cento per il secondo periodo e dell'11 per cento per il terzo periodo, e, ai fini dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, si applicano tassi di premio ridotti rispettivamente del 75 per cento per il primo anno, del 70 per cento per il secondo anno e del 65 per cento per il terzo anno ";
c) dopo il comma 2, è inserito il seguente:
"2-bis. Per il periodo di imposta in corso alla data di presentazione della dichiarazione di emersione di cui al comma 1 non si applicano le sanzioni previste ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per le violazioni concernenti la liquidazione e i versamenti periodici di tale imposta, nonché per la mancata presentazione della dichiarazione di inizio attività, e non sono dovuti interessi, a condizione che il versamento dell'imposta sia effettuato entro il termine previsto per il versamento dovuto in base alla dichiarazione; non si applicano altresì le sanzioni previste per l'omessa effettuazione delle ritenute e dei relativi versamenti dovuti fino alla data di presentazione della dichiarazione" ;
d) al comma 3, dopo le parole: "e dei contributi previdenziali sono inserite le seguenti: "e premi assicurativi" ;
e) al comma 4, il quarto periodo è sostituito dai seguenti: "I lavoratori possono, a domanda, ricostruire la loro posizione pensionistica relativamente ai periodi di lavoro pregressi effettuati presso l'impresa che presenta la dichiarazione di emersione alla quale appartengono alla data del 28 febbraio 2002. La ricostruzione, che avviene esclusivamente mediante contribuzione volontaria, integrata fino ad un massimo del 66 per cento della quota a carico del datore di lavoro dal fondo di cui all'articolo 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, consente di coprire, fino ad un massimo di sessanta mesi, periodi contributivi di venti mesi ogni dodici mesi di lavoro svolto presso la suddetta impresa a far data dal 28 febbraio 2002. La ricostruzione avviene alla fine di ogni periodo lavorativo di dodici mesi" ;
f) il comma 8 è sostituito dal seguente:
"8. Le maggiori entrate derivanti dal recupero di base imponibile connessa ai programmi di emersione, con esclusione di quelle contributive, affluiscono al fondo di cui all'articolo 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è determinata la quota destinata alla riduzione della pressione contributiva, al netto delle risorse destinate all'integrazione del contributo previdenziale dei lavoratori che si impegnano nei programmi di emersione ai sensi del comma 2, lettera b), del presente articolo, in misura non superiore al 66 per cento della quota residua rispetto alla contribuzione previdenziale versata, e agli oneri concernenti la eventuale ricostruzione della loro posizione previdenziale relativamente agli anni pregressi, ai sensi del comma 4 del presente articolo, nei limiti delle risorse all'uopo disponibili presso il fondo; con lo stesso decreto è inoltre determinata la misura del trattamento previdenziale relativa ai periodi oggetto della dichiarazione di emersione in proporzione alle quote contributive versate, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze è altresì determinata la quota residua del predetto fondo destinata al riequilibrio dei conti pubblici. I commi 2 e 3 dell'articolo 5 della citata legge n. 388 del 2000 sono abrogati" ;
g) dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:
"8-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze procede annualmente, sentite le organizzazioni sindacali e di categoria, ad una verifica dei risultati del processo di emersione in base al numero degli imprenditori e dei lavoratori che si sono avvalsi delle disposizioni per incentivare l'emersione dell'economia sommersa, alla differenziazione degli stessi per il settore di attività e ubicazione dei relativi insediamenti produttivi e, per i lavoratori, alla rispettiva anzianità contributiva, nonché delle conseguenti maggiori entrate derivanti dal recupero di base imponibile ".
All'articolo 22:
al comma 1, capoverso 1, le parole: "10.000 euri" sono sostituite dalle seguenti: "10.000 euro";
al comma 1, capoverso 8, il primo periodo è sostituito dal seguente: "I titoli emessi dalla società di cui al comma 1 sono assimilati ai fini fiscali ai titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e si considerano emessi all'estero qualora siano ammessi a quotazione in almeno un mercato regolamentato estero ovvero ne sia previsto il collocamento anche sui mercati esteri".
All'articolo 25, comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: "I titoli di cui al comma 1 sono assimilati ai fini fiscali ai titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e si considerano emessi all'estero qualora siano ammessi a quotazione in almeno un mercato regolamentato estero ovvero ne sia previsto il collocamento anche sui mercati esteri".
L'articolo 26 è soppresso.
Il titolo del decreto-legge è sostituito dal seguente: "Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro, in materia di tassazione dei redditi di natura finanziaria, di emersione di attività detenute all'estero, di cartolarizzazione e di altre operazioni finanziarie".