La legge sull'assegno

Regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736

(in Gazz. Uff., 29 dicembre, n. 300)
Disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'istituto di emissione, del
banco di Napoli e del banco di Sicilia.

Dell'assegno bancario, dell'assegno circolare e di alcuni titoli speciali dell'istituto di emissione, del banco di Napoli e del banco di Sicilia.

ASSEGNI E CAMBIALI
TITOLO I.
Dell'assegno bancario.
Capo I.
Della emissione e della forma dell'assegno bancario.


Art. 1.

-- L'assegno bancario (chèque) contiene:
1° la denominazione di assegno bancario (chèque)inserita nel
contesto del titolo ed espressa nella lingua in cui esso è redatto;
2° l'ordine incondizionato di pagare una somma determinata;
3° il nome di chi è designato a pagare (trattario);
4° l'indicazione del luogo di pagamento;
5° l'indicazione della data e del luogo dove l'assegno bancario è
emesso;
6° la sottoscrizione di colui che emette l'assegno bancario
(traente).

 

 

ASSEGNI E CAMBIALI
TITOLO I.
Dell'assegno bancario.
Capo I.
Della emissione e della forma dell'assegno bancario.


Art. 2.

-- Il titolo nel quale manchi alcuno dei requisiti indicati
nell'articolo precedente non vale come assegno bancario, salvo i casi
previsti nei seguenti commi.
In mancanza di indicazione speciale, il luogo indicato accanto al
nome del trattario si reputa luogo del pagamento. Se più luoghi sono
indicati accanto al nome del trattario, l'assegno bancario è pagabile
nel luogo indicato per primo.
In mancanza di queste o di ogni altra indicazione, l'assegno
bancario è pagabile nel luogo in cui è stato emesso, e, se in esso
non vi è uno stabilimento del trattario, nel luogo dove questi ha lo
stabilimento principale.
L'assegno bancario in cui non è indicato il luogo di emissione si
considera sottoscritto nel luogo indicato accanto al nome del
traente.

CFR DLTLGT 11.01.1945 n. 17 ART 1
CFR L 12.06.1973 n. 349 ART 2

 

ASSEGNI E CAMBIALI
TITOLO I.
Dell'assegno bancario.
Capo I.
Della emissione e della forma dell'assegno bancario.


Art. 3.

-- L'assegno bancario è tratto su un banchiere. Tuttavia il titolo
emesso e pagabile fuori del territorio del regno o di territori
soggetti alla sovranità italiana è valido come assegno bancario anche
se tratto su persona che non sia banchiere.
L'assegno bancario non può essere emesso se il traente non abbia
fondi disponibili presso il trattario, dei quali abbia diritto di
disporre per assegno bancario, e in conformità di una convenzione
espressa o tacita. Il titolo tuttavia vale come assegno bancario
anche se non sia osservata tale prescrizione.

MOD RDL 27.06.1935 n. 1217 ART UNICO
CFR DLTLGT 11.01.1945 n. 17 ART 1
CFR L 12.06.1973 n. 349 ART 2

 


Art. 4.

-- L'assegno bancario non può essere accettato. Ogni menzione di
accettazione apposta sull'assegno bancario si ha per non scritta.
Ogni menzione di certificazione, conferma, visto e ogni altra
equivalente, scritta sul titolo e firmata dal trattario, ha soltanto
l'effetto di accertare l'esistenza dei fondi ed impedirne il ritiro
da parte del traente prima della scadenza del termine di
presentazione.

CFR DLTLGT 11.01.1945 n. 17 ART 1
CFR L 12.06.1973 n. 349 ART 2

 

ASSEGNI E CAMBIALI
TITOLO I.
Dell'assegno bancario.
Capo I.
Della emissione e della forma dell'assegno bancario.


Art. 5.

-- L'assegno bancario può essere pagabile:
a una persona determinata con o senza l'espressa clausola
<<all'ordine>>;
a una persona determinata con la clausola <<non all'ordine>> o
altra equivalente;
al portatore.
L'assegno bancario a favore di una persona determinata, con la
clausola <<o al portatore>> ovvero con altra equivalente, vale come
assegno bancario al portatore.
L'assegno bancario senza indicazione del prenditore vale come
assegno bancario al portatore.

CFR DLTLGT 11.01.1945 n. 17 ART 1
CFR L 12.06.1973 n. 349 ART 2

 

ASSEGNI E CAMBIALI
TITOLO I.
Dell'assegno bancario.
Capo I.
Della emissione e della forma dell'assegno bancario.


Art. 6.

-- L'assegno bancario può essere all'ordine dello stesso traente.
L'assegno bancario può essere tratto per conto di un terzo.
L'assegno bancario non può essere tratto sullo stesso traente,
salvo che il titolo sia tratto fra diversi stabilimenti di uno stesso
traente. In questo caso l'assegno non può essere al portatore.

CFR DLTLGT 11.01.1945 n. 17 ART 1
CFR L 12.06.1973 n. 349 ART 2

 

ASSEGNI E CAMBIALI
TITOLO I.
Dell'assegno bancario.
Capo I.
Della emissione e della forma dell'assegno bancario.


C}Art. 7.

-- Qualsiasi promessa d'interessi inseriti nell'assegno bancario si
ha per non scritta.

CFR DLTLGT 11.01.1945 n. 17 ART 1
CFR L 12.06.1973 n. 349 ART 2

 

ASSEGNI E CAMBIALI
TITOLO I.
Dell'assegno bancario.
Capo I.
Della emissione e della forma dell'assegno bancario.


Art. 8.

-- L'assegno bancario può essere pagabile al domicilio di un terzo,
sia nel luogo del domicilio del trattario, sia in altro luogo,
ancorché il terzo non sia banchiere.

CFR DLTLGT 11.01.1945 n. 17 ART 1
CFR L 12.06.1973 n. 349 ART 2

 

ASSEGNI E CAMBIALI
TITOLO I.
Dell'assegno bancario.
Capo I.
Della emissione e della forma dell'assegno bancario.


Art. 9.

-- L'assegno bancario con la somma da pagarsi scritta in lettere ed
in cifre vale, in caso di differenza, per la somma indicata in
lettere.
Se la somma da pagarsi è scritta più di una volta in lettere o in
cifre, l'assegno bancario, in caso di differenza, vale per la somma
minore.

CFR DLTLGT 11.01.1945 n. 17 ART 1
CFR L 12.06.1973 n. 349 ART 2

 

ASSEGNI E CAMBIALI
TITOLO I.
Dell'assegno bancario.
Capo I.
Della emissione e della forma dell'assegno bancario.


Art. 10.

-- Se l'assegno bancario contiene firme di persone incapaci di
obbligarsi per assegno, firme false o di persone immaginarie, ovvero
firme che per qualsiasi altra ragione non obbligano le persone che
hanno firmato l'assegno bancario o col nome delle quali esso è stato
firmato, le obbligazioni degli altri firmatari restano tuttavia
valide.

CFR DLTLGT 11.01.1945 n. 17 ART 1
CFR L 12.06.1973 n. 349 ART 2

 

ASSEGNI E CAMBIALI
TITOLO I.
Dell'assegno bancario.
Capo I.
Della emissione e della forma dell'assegno bancario.


Art. 11.

-- Ogni sottoscrizione deve contenere il nome e cognome o la ditta
di colui che si obbliga. é valida tuttavia la sottoscrizione nella
quale il nome sia abbreviato o indicato con la sola iniziale.

CFR DLTLGT 11.01.1945 n. 17 ART 1
CFR L 12.06.1973 n. 349 ART 2

 

ASSEGNI E CAMBIALI
TITOLO I.
Dell'assegno bancario.
Capo I.
Della emissione e della forma dell'assegno bancario.


Art. 12.

-- Il minore emancipato non autorizzato all'esercizio del commercio
e l'inabilitato non assumono obbligazione se la loro firma non sia
accompagnata da quella del curatore con la clausola <<per
assistenza>> o altra equivalente. Se sia omessa detta clausola o
altra equivalente il curatore è obbligato personalmente.

CFR DLTLGT 11.01.1945 n. 17 ART 1
CFR L 12.06.1973 n. 349 ART 2

 

ASSEGNI E CAMBIALI
TITOLO I.
Dell'assegno bancario.
Capo I.
Della emissione e della forma dell'assegno bancario.


Art. 13.

-- Il genitore o il tutore non autorizzato all'esercizio del
commercio per conto del minore o dell'interdetto si può obbligare in
nome di costoro, il primo con l'autorizzazione del tribunale, l'altro
con l'autorizzazione del consiglio di famiglia o di tutela omologata
dal tribunale, l'una e l'altra anche di carattere generale.

CFR DLTLGT 11.01.1945 n. 17 ART 1
CFR L 12.06.1973 n. 349 ART 2

 

ASSEGNI E CAMBIALI
TITOLO I.
Dell'assegno bancario.
Capo I.
Della emissione e della forma dell'assegno bancario.


Art. 14.

-- Chi appone la firma sull'assegno bancario quale rappresentante
di una persona per la quale non ha il potere di agire, è obbligato
per effetto dell'assegno bancario come se l'avesse firmato in
proprio, e, se ha pagato, ha gli stessi diritti che avrebbe avuto il
preteso rappresentato. La stessa disposizione si applica al
rappresentante che abbia ecceduto i suoi poteri.

CFR DLTLGT 11.01.1945 n. 17 ART 1
CFR L 12.06.1973 n. 349 ART 2

 

ASSEGNI E CAMBIALI
TITOLO I.
Dell'assegno bancario.
Capo I.
Della emissione e della forma dell'assegno bancario.


Art. 15.

-- La facoltà generale di obbligarsi in nome e per conto altrui
comprende anche quella di emettere e girare assegni, salvo che l'atto
di rappresentanza disponga diversamente.

CFR DLTLGT 11.01.1945 n. 17 ART 1
CFR L 12.06.1973 n. 349 ART 2

 

ASSEGNI E CAMBIALI
TITOLO I.
Dell'assegno bancario.
Capo I.
Della emissione e della forma dell'assegno bancario.


Art. 16.

-- Il traente risponde del pagamento. Ogni clausola con la quale si
esoneri da tale responsabilità si ha per non scritta.

CFR DLTLGT 11.01.1945 n. 17 ART 1
CFR L 12.06.1973 n. 349 ART 2

 

ASSEGNI E CAMBIALI
TITOLO I.
Dell'assegno bancario.
Capo II.
Del trasferimento.


Art. 17.

-- L'assegno bancario pagabile ad una persona determinata con o
senza la clausola espressa <<all'ordine>> è trasferibile mediante
girata.
L'assegno bancario pagabile ad una persona determinata con la
clausola <<non all'ordine>> o altra equivalente, non può essere
trasferito che nella forma e con gli effetti della cessione
ordinaria.
La girata può essere fatta anche a favore del traente o di
qualunque altro obbligato. Essi possono girare di nuovo l'assegno
bancario.

CFR DLTLGT 11.01.1945 n. 17 ART 1
CFR L 12.06.1973 n. 349 ART 2

 

ASSEGNI E CAMBIALI
TITOLO I.
Dell'assegno bancario.
Capo II.
Del trasferimento.


Art. 18.

-- La girata deve essere incondizionata. Qualsiasi condizione alla
quale sia subordinata si ha per non scritta.
La girata parziale è nulla.
é egualmente nulla la girata del trattario.
La girata al portatore vale come girata in bianco.
La girata al trattario vale come quietanza, salvo il caso che il
trattario abbia diversi stabilimenti e la girata sia fatta ad uno
stabilimento diverso da quello sul quale l'assegno bancario è stato
tratto.

CFR DLTLGT 11.01.1945 n. 17 ART 1
CFR L 12.06.1973 n. 349 ART 2

 

ASSEGNI E CAMBIALI
TITOLO I.
Dell'assegno bancario.
Capo II.
Del trasferimento.


Art. 19.

-- La girata deve essere scritta sull'assegno bancario o su un
foglio ad esso attaccato (allungamento). Deve essere sottoscritta dal
girante.
La girata è valida ancorché il beneficiario non sia indicato o il
girante abbia apposto soltanto la firma (girata in bianco). In questo
caso la girata per essere valida deve essere scritta a tergo
dell'assegno bancario o sull'allungamento.

CFR DLTLGT 11.01.1945 n. 17 ART 1
CFR L 12.06.1973 n. 349 ART 2

 

ASSEGNI E CAMBIALI
TITOLO I.
Dell'assegno bancario.
Capo II.
Del trasferimento.


Art. 20.

-- La girata trasferisce tutti i diritti inerenti all'assegno
bancario.
Se la girata è in bianco il portatore può:
1° riempirla col proprio nome o con quello di altra persona;
2° girare l'assegno bancario di nuovo in bianco o a persona
determinata;
3° trasmettere l'assegno bancario a un terzo, senza riempire la
girata in bianco e senza girarlo.

CFR DLTLGT 11.01.1945 n. 17 ART 1
CFR L 12.06.1973 n. 349 ART 2

 

ASSEGNI E CAMBIALI
TITOLO I.
Dell'assegno bancario.
Capo II.
Del trasferimento.


Art. 21.

-- Il girante, se non vi sia clausola contraria, risponde del
pagamento.
Egli può vietare una nuova girata; in questo caso non è
responsabile verso coloro ai quali l'assegno bancario sia stato
ulteriormente girato.

CFR DLTLGT 11.01.1945 n. 17 ART 1
CFR L 12.06.1973 n. 349 ART 2

 

ASSEGNI E CAMBIALI
TITOLO I.
Dell'assegno bancario.
Capo II.
Del trasferimento.


Art. 22.

-- Il detentore dell'assegno bancario trasferibile per girata è
considerato portatore legittimo se giustifica il suo diritto con una
serie continua di girate, anche se l'ultima è in bianco. Le girate
cancellate si hanno, a questo effetto, per non scritte. Se una girata
in bianco è seguita da un'altra girata, si reputa che il
sottoscrittore di quest'ultima abbia acquistato l'assegno bancario
per effetto della girata in bianco.

CFR DLTLGT 11.01.1945 n. 17 ART 1
CFR L 12.06.1973 n. 349 ART 2

 

ASSEGNI E CAMBIALI
TITOLO I.
Dell'assegno bancario.
Capo II.
Del trasferimento.


Art. 23.

-- Una girata apposta ad un assegno bancario al portatore rende il
girante responsabile secondo le norme sul regresso; ma non trasforma
il titolo in un assegno bancario all'ordine.

CFR DLTLGT 11.01.1945 n. 17 ART 1
CFR L 12.06.1973 n. 349 ART 2

 

ASSEGNI E CAMBIALI
TITOLO I.
Dell'assegno bancario.
Capo II.
Del trasferimento.


Art. 24.

-- Se una persona ha perduto per qualsiasi ragione il possesso di
un assegno bancario, il nuovo portatore, cui è pervenuto l'assegno
bancario -- sia che si tratti di assegno bancario al portatore, si
che si tratti di assegno bancario trasferibile per girata e rispetto
al quale il portatore giustifichi il suo diritto nella maniera
indicata nell'art. 22 -- non è tenuto a consegnarlo se non quando
l'abbia acquistato in mala fede ovvero abbia commesso colpa grave
acquistandolo.

CFR DLTLGT 11.01.1945 n. 17 ART 1
CFR L 12.06.1973 n. 349 ART 2

 

ASSEGNI E CAMBIALI
TITOLO I.
Dell'assegno bancario.
Capo II.
Del trasferimento.


Art. 25.

-- La persona contro la quale sia promossa azione in virtù
dell'assegno bancario, non può opporre al portatore le eccezioni
fondate sui suoi rapporti personale col traente o con i portatori
precedenti, a meno che il portatore, acquistando l'assegno bancario,
abbia agito scientemente a danno del debitore.

CFR DLTLGT 11.01.1945 n. 17 ART 1
CFR L 12.06.1973 n. 349 ART 2

 

ASSEGNI E CAMBIALI
TITOLO I.
Dell'assegno bancario.
Capo II.
Del trasferimento.


Art. 26.

-- Se alla girata è apposta la clausola <<valuta per incasso>>,
<<per incasso>>, <<per procura>> od ogni altra che implichi un
semplice mandato, il portatore può esercitare tutti i diritti
inerenti all'assegno bancario, ma non può girarlo che per procura.
Gli obbligati non possono in questo caso opporre al portatore se
non le eccezioni che avrebbero potuto opporre al girante.
Il mandato contenuto in una girata per procura non si estingue per
la morte del mandante o per la sopravvenuta sua incapacità.

CFR DLTLGT 11.01.1945 n. 17 ART 1
CFR L 12.06.1973 n. 349 ART 2

 

ASSEGNI E CAMBIALI
TITOLO I.
Dell'assegno bancario.
Capo II.
Del trasferimento.


Art. 27.

-- La girata fatta dopo il protesto o dopo una constatazione
equivalente oppure dopo spirato il termine per la presentazione
produce solo gli effetti di una cessione ordinaria.
La girata senza data si presume, fino a prova contraria, fatta
prima del protesto o della constatazione equivalente, oppure prima
dello spirare del termine indicato nel comma precedente.

CFR DLTLGT 11.01.1945 n. 17 ART 1
CFR L 12.06.1973 n. 349 ART 2

 

ASSEGNI E CAMBIALI
TITOLO I.
Dell'assegno bancario.
Capo III.
Dell'avallo.


Art. 28.

-- Il pagamento di un assegno bancario può essere garantito con
avallo per tutta o parte della somma.
Questa garanzia può essere prestata da un terzo, escluso il
trattario, o anche da un firmatario dell'assegno bancario.

CFR DLTLGT 11.01.1945 n. 17 ART 1
CFR L 12.06.1973 n. 349 ART 2

 

ASSEGNI E CAMBIALI
TITOLO I.
Dell'assegno bancario.
Capo III.
Dell'avallo.


Art. 29.

-- L'avallo è apposto sull'assegno bancario o sull'allungamento.
é espresso con le parole <<per avallo>> o con ogni altra formula
equivalente; è sottoscritto dell'avallante.
Si considera dato con la sola firma dell'avallante apposta sulla
faccia anteriore dell'assegno bancario, purché non si tratti della
firma del traente.
L'avallo deve indicare per chi è dato. In mancanza di questa
indicazione si intende dato per il traente.

CFR DLTLGT 11.01.1945 n. 17 ART 1
CFR L 12.06.1973 n. 349 ART 2

 

ASSEGNI E CAMBIALI
TITOLO I.
Dell'assegno bancario.
Capo III.
Dell'avallo.


Art. 30.

-- L'avallante è obbligato nello stesso modo di colui per il quale
l'avallo è stato dato.
La sua obbligazione è valida ancorché l'obbligazione garantita sia
nulla per qualsiasi altra causa che un vizio di forma.
L'avallante che paga l'assegno bancario acquista i diritti ad esso
inerenti contro l'avallato e contro coloro che sono obbligati verso
di lui per effetto dell'assegno bancario.

CFR DLTLGT 11.01.1945 n. 17 ART 1
CFR L 12.06.1973 n. 349 ART 2

 

ASSEGNI E CAMBIALI
TITOLO I.
Dell'assegno bancario.
Capo IV.
Della presentazione e del pagamento.


Art. 31.

-- L'assegno bancario è pagabile a vista. Ogni contraria
disposizione si ha per non scritta.
L'assegno bancario presentato al pagamento prima del giorno
indicato come data d'emissione è pagabile nel giorno di
presentazione.

CFR DLTLGT 11.01.1945 n. 17 ART 1
CFR L 12.06.1973 n. 349 ART 2

 

ASSEGNI E CAMBIALI
TITOLO I.
Dell'assegno bancario.
Capo IV.
Della presentazione e del pagamento.


Art. 32.

-- L'assegno bancario deve essere presentato al pagamento nel
termine di otto giorni se è pagabile nello stesso comune in cui fu
emesso; di quindici giorni se pagabile in altro comune del regno; di
trenta giorni se è pagabile nei territori comunque soggetti alla
sovranità italiana compresi nel bacino del Mediterraneo; di sessanta
giorni se è pagabile negli altri territori soggetti alla sovranità
italiana.
L'assegno bancario emesso in un paese diverso da quello nel quale è
pagabile deve essere presentato entro il termine di venti giorni o di
sessanta giorni, a seconda che il luogo di emissione e quello di
pagamento siano nello stesso o in diversi continenti.
A questo effetto gli assegni bancari emessi in un paese d'Europa e
pagabili in un paese litoraneo del Mediterraneo o viceversa sono
considerati come assegni bancari emessi e pagabili nello stesso
continente.
I termini suddetti decorrono dal giorno indicato nell'assegno
bancario come data d'emissione.

CFR DLTLGT 11.01.1945 n. 17 ART 1
CFR L 12.06.1973 n. 349 ART 2

 

ASSEGNI E CAMBIALI
TITOLO I.
Dell'assegno bancario.
Capo IV.
Della presentazione e del pagamento.


Art. 33.

-- Se un assegno bancario è tratto fra due piazze che hanno
calendari diversi, il giorno dell'emissione è sostituito con quello
corrispondente del calendario del luogo di pagamento.

CFR DLTLGT 11.01.1945 n. 17 ART 1
CFR L 12.06.1973 n. 349 ART 2

 

ASSEGNI E CAMBIALI
TITOLO I.
Dell'assegno bancario.
Capo IV.
Della presentazione e del pagamento.


Art. 34.

-- La presentazione ad una stanza di compensazione equivale a
presentazione per il pagamento.

CFR DLTLGT 11.01.1945 n. 17 ART 1
CFR L 12.06.1973 n. 349 ART 2

 

ASSEGNI E CAMBIALI
TITOLO I.
Dell'assegno bancario.
Capo IV.
Della presentazione e del pagamento.


Art. 35.

-- L'ordine di non pagare la somma dell'assegno bancario non ha
effetto che dopo spirato il termine di presentazione.
In mancanza di tale ordine, il trattario può pagare anche dopo
spirato detto termine.

CFR DLTLGT 11.01.1945 n. 17 ART 1
CFR L 12.06.1973 n. 349 ART 2

 

ASSEGNI E CAMBIALI
TITOLO I.
Dell'assegno bancario.
Capo IV.
Della presentazione e del pagamento.


Art. 36.

-- La morte del traente e la sua incapacità sopravvenuta dopo
l'emissione lasciano inalterati gli effetti dell'assegno bancario.

CFR DLTLGT 11.01.1945 n. 17 ART 1
CFR L 12.06.1973 n. 349 ART 2

 

ASSEGNI E CAMBIALI
TITOLO I.
Dell'assegno bancario.
Capo IV.
Della presentazione e del pagamento.


Art. 37.

-- Il trattario che paga l'assegno bancario può esigere che esso
gli sia consegnato quietanziato dal portatore.
Il portatore non può rifiutare un pagamento parziale.
In caso di pagamento parziale, il trattario può esigere che ne sia
fatta menzione sull'assegno bancario e gliene sia data quietanza.

CFR DLTLGT 11.01.1945 n. 17 ART 1
CFR L 12.06.1973 n. 349 ART 2

 

ASSEGNI E CAMBIALI
TITOLO I.
Dell'assegno bancario.
Capo IV.
Della presentazione e del pagamento.


Art. 38.

-- Il trattario che paga un assegno bancario trasferibile per
girata è tenuto ad accertare la regolare continuità delle girate, ma
non a verificare l'autenticità delle firme dei giranti.

CFR DLTLGT 11.01.1945 n. 17 ART 1
CFR L 12.06.1973 n. 349 ART 2

 

ASSEGNI E CAMBIALI
TITOLO I.
Dell'assegno bancario.
Capo IV.
Della presentazione e del pagamento.


Art. 39.

-- Se l'assegno bancario è pagabile in moneta che non ha corso nel
luogo di pagamento, la somma può essere pagata entro il termine di
presentazione nella moneta del paese secondo il suo valore nel giorno
del pagamento. Se il pagamento non è stato fatto alla presentazione,
il portatore può a sua scelta domandare che la somma sia pagata nella
moneta del paese secondo il valore nel giorno della presentazione o
in quello del pagamento.
Il valore della moneta estera è determinato dagli usi del luogo di
pagamento. Il traente può tuttavia stabilire che la somma da pagare
sia calcolata secondo il corso indicato nell'assegno bancario.
Le disposizioni precedenti non si applicano nel caso in cui il
traente abbia stabilito che il pagamento sia fatto in una moneta
espressamente indicata (clausola di pagamento effettivo in moneta
estera).
Se la somma è indicata in una moneta avente la stessa
denominazione, ma un valore diverso nel paese di emissione e in
quello del pagamento, si presume che l'indicazione si riferisca alla
moneta del luogo di pagamento.

CFR DLTLGT 11.01.1945 n. 17 ART 1
CFR L 12.06.1973 n. 349 ART 2

 

ASSEGNI E CAMBIALI
TITOLO I.
Dell'assegno bancario.
Capo V.
Dell'assegno bancario sbarrato, dell'assegno bancario da accreditare,
dell'assegno bancario <<non trasferibile>> e dell'assegno turistico.


Art. 40.

-- Il traente o il portatore dell'assegno bancario può sbarrarlo
con gli effetti indicati nell'articolo seguente.
Lo sbarramento è fatto con due sbarre parallele apposte sulla
faccia anteriore. Esso può essere generale o speciale.
Lo sbarramento è generale se tra le due sbarre non vi è alcuna
indicazione o vi è la semplice parola <<banchiere>> o altra
equivalente; è speciale se tra le due sbarre è scritto il nome di un
banchiere.
Lo sbarramento generale può essere trasformato in sbarramento
speciale; ma questo non può essere trasformato in sbarramento
generale.
La cancellazione dello sbarramento o del nome del banchiere si ha
per non fatta.

CFR DLTLGT 11.01.1945 n. 17 ART 1
CFR L 12.06.1973 n. 349 ART 2

 

ASSEGNI E CAMBIALI
TITOLO I.
Dell'assegno bancario.
Capo V.
Dell'assegno bancario sbarrato, dell'assegno bancario da accreditare,
dell'assegno bancario <<non trasferibile>> e dell'assegno turistico.


Art. 41.

-- L'assegno bancario con sbarramento generale non può essere
pagato dal trattario che a un banchiere o a un cliente del trattario.
Un assegno bancario con sbarramento speciale non può essere pagato
dal trattario che al banchiere designato, o, se questi è il
trattario, a un suo cliente. Tuttavia il banchiere designato può
servirsi per l'incasso di altro banchiere.
Un banchiere non può acquistare un assegno sbarrato che da un suo
cliente o da un altro banchiere. Non può incassarlo per conto di
altre persone tranne le anzidette.
Un assegno bancario con diversi sbarramenti speciali non può essere
pagato dal trattario, salvo il caso che si tratti di due sbarramenti,
di cui uno per l'incasso a mezzo di una stanza di compensazione.
Il trattario o il banchiere che non osservi le precedenti
disposizioni risponde del danno nei limiti dell'importo dell'assegno
bancario.

CFR DLTLGT 11.01.1945 n. 17 ART 1
CFR L 12.06.1973 n. 349 ART 2

 

ASSEGNI E CAMBIALI
TITOLO I.
Dell'assegno bancario.
Capo V.
Dell'assegno bancario sbarrato, dell'assegno bancario da accreditare,
dell'assegno bancario <<non trasferibile>> e dell'assegno turistico.


Art. 42.

-- Il traente o il portatore di un assegno bancario può vietare che
esso sia pagato in contanti, apponendo sulla faccia anteriore in
senso trasversale le parole <<da accreditare>> o altra espressione
equivalente.
In questo caso l'assegno bancario non può essere regolato dal
trattario che a mezzo di una scritturazione contabile (accreditamento
in conto, giro in conto, compensazione). Il regolamento per
scritturazione contabile equivale a pagamento.
La cancellazione delle parole <<da accreditare>> sia ha per non
fatta.
Il trattario che non osservi le norme sopra indicate risponde del
danno nei limiti dell'importo dell'assegno bancario.
Il trattario non è tenuto ad accreditare l'assegno che ad un
proprio correntista.

CFR DLTLGT 11.01.1945 n. 17 ART 1
CFR L 12.06.1973 n. 349 ART 2

 

ASSEGNI E CAMBIALI
TITOLO I.
Dell'assegno bancario.
Capo V.
Dell'assegno bancario sbarrato, dell'assegno bancario da accreditare,
dell'assegno bancario <<non trasferibile>> e dell'assegno turistico.


Art. 43.

-- L'assegno bancario emesso con la clausola <<non trasferibile>>
non può essere pagato se non al prenditore o, a richiesta di costui,
accreditato nel suo conto corrente. Questi non può girare l'assegno
se non ad un banchiere per l'incasso, il quale non può ulteriormente
girarlo. Le girate apposte nonostante il divieto si hanno per non
scritte. La cancellazione della clausola si ha per non avvenuta.
Colui che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal
prenditore o dal banchiere giratario per l'incasso risponde del
pagamento.
La clausola <<non trasferibile>> deve essere apposto anche dal
banchiere su richiesta del cliente.
La stessa clausola può essere apposta da un girante con i medesimi
effetti.
Le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto agli
assegni pagabili nel territorio del regno o nei territori soggetti
alla sovranità italiana.

CFR DLTLGT 11.01.1945 n. 17 ART 1
CFR L 12.06.1973 n. 349 ART 2

 

ASSEGNI E CAMBIALI
TITOLO I.
Dell'assegno bancario.
Capo V.
Dell'assegno bancario sbarrato, dell'assegno bancario da accreditare,
dell'assegno bancario <<non trasferibile>> e dell'assegno turistico.


Art. 44.

-- Il traente dell'assegno bancario può subordinarne il pagamento
all'esistenza sul titolo nel momento della presentazione di una
doppia firma conforme del prenditore (assegno turistico).

CFR DLTLGT 11.01.1945 n. 17 ART 1
CFR L 12.06.1973 n. 349 ART 2

 

ASSEGNI E CAMBIALI
TITOLO I.
Dell'assegno bancario.
capo VI.
Del regresso per mancato pagamento.


Art. 45.

-- Il portatore può esercitare il regresso contro i giranti, il
traente e gli altri obbligati, se l'assegno bancario, presentato in
tempo utile, non è pagato, purché il rifiuto del pagamento sia
constatato:
1° con atto autentico (protesto), oppure
2° con dichiarazione del trattario scritta sull'assegno bancario
con l'indicazione del luogo e del giorno della presentazione, oppure
3° con dichiarazione di una stanza di compensazione datata e
attestante che l'assegno bancario le è stato trasmesso in tempo utile
e non è stato pagato.
Il portatore mantiene i suoi diritti contro il traente, sebbene
l'assegno bancario non sia stato presentato tempestivamente o non sia
stato fatto il protesto o la constatazione equivalente. Se, dopo
decorso il termine di presentazione, la disponibilità della somma sia
venuta a mancare per fatto del trattario, il portatore perde tali
diritti in tutto o limitatamente alla parte della somma che sia
venuta a mancare.

CFR DLTLGT 11.01.1945 n. 17 ART 1
CFR L 12.06.1973 n. 349 ART 2

 

ASSEGNI E CAMBIALI
TITOLO I.
Dell'assegno bancario.
capo VI.
Del regresso per mancato pagamento.


Art. 46.

-- Il protesto o la constatazione equivalente deve farsi prima che
sia spirato il termine di presentazione.
Se la presentazione è fatta l'ultimo giorno del termine, il
pretesto o la constatazione equivalente può farsi il primo giorno
feriale successivo.

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CFR L 12.06.1973 n. 349 ART 2

 

ASSEGNI E CAMBIALI
TITOLO I.
Dell'assegno bancario.
capo VI.
Del regresso per mancato pagamento.


Art. 47.

-- Il portatore deve dare avviso al proprio girante ed al traente
del mancato pagamento entro i quattro giorni feriali successivi al
giorno del protesto o della dichiarazione equivalente, e, se vi sia
la clausola <<senza spese>>, lo stesso giorno in cui ha ricevuto
l'avviso deve informare il precedente girante dell'avviso ricevuto,
indicando i nomi e gli indirizzi di coloro che hanno dato gli avvisi
precedenti, e così di seguito, risalendo fino al traente. I termini
predetti decorrono dal ricevimento dell'avviso precedente.
Se in conformità del precedente comma l'avviso è dato a un
firmatario dell'assegno bancario, analogo avviso deve essere dato
entro lo stesso termine al suo avallante.
Se un girante non ha indicato il suo indirizzo, o la ha indicato in
maniera illeggibile, basta che l'avviso sia dato al girante che lo
precede.
Chi è tenuto a dare l'avviso può darlo in una forma qualsiasi anche
col semplice rinvio dell'assegno bancario.
Egli deve provare di aver dato l'avviso nel termine stabilito. Il
termine si considera rispettato se una lettera contenente l'avviso
sia stata spedita per posta nel termine predetto.
Chi non dà l'avviso nel termine sopra indicato non decade dal
regresso; tuttavia è responsabile della sua negligenza se abbia
causato danno, senza però che l'ammontare del risarcimento possa
superare quello dell'assegno bancario.

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CFR L 12.06.1973 n. 349 ART 2

 

ASSEGNI E CAMBIALI
TITOLO I.
Dell'assegno bancario.
capo VI.
Del regresso per mancato pagamento.


Art. 48.

-- Il traente, il girante o l'avallante può, con la clausola
<<senza spese>>, <<senza protesto>> od ogni altra equivalente,
apposta sul titolo e firmata, dispensare il portatore dall'obbligo
del protesto o della dichiarazione equivalente per esercitare il
regresso.
Tale clausola, salvo il disposto dell'art. 45, ultimo comma, non
dispensa il portatore della presentazione dell'assegno bancario, nei
termini prescritti, né dagli avvisi. La prova della inosservanza dei
termini incombe a colui che la oppone al portatore.
Se la clausola è apposta dal traente, essa produce i suoi effetti
nei confronti di tutti i firmatari; se è apposta da un girante o da
un avallante, produce i suoi effetti soltanto rispetto a costui. Se
la clausola è apposta dal traente e il portatore fa levare il
protesto o la constatazione equivalente, le spese restano a suo
carico. Se la clausola è apposta da un girante o da un avallante, le
spese del protesto o della constatazione equivalente, qualora uno di
tali atti sia stato fatto, sono ripetibili contro tutti i firmatari.

CFR DLTLGT 11.01.1945 n. 17 ART 1
CFR L 12.06.1973 n. 349 ART 2

 

ASSEGNI E CAMBIALI
TITOLO I.
Dell'assegno bancario.
capo VI.
Del regresso per mancato pagamento.


Art. 49.

-- Tutte le persone obbligate in virtù dell'assegno bancario
rispondono in solido verso il portatore.
Il portatore ha diritto di agire contro tutti i firmatari
individualmente o congiuntamente e non è tenuto ad osservare l'ordine
nel quale si sono obbligati.
Lo stesso diritto spetta a ogni firmatario che abbia pagato
l'assegno bancario.
L'azione promossa contro uno degli obbligati non impedisce di agire
contro gli altri, anche se posteriori a colui contro il quale si sia
prima proceduto.

CFR DLTLGT 11.01.1945 n. 17 ART 1
CFR L 12.06.1973 n. 349 ART 2

 

ASSEGNI E CAMBIALI
TITOLO I.
Dell'assegno bancario.
capo VI.
Del regresso per mancato pagamento.


Art. 50.

-- Il portatore può chiedere in via di regresso:
1° l'ammontare dell'assegno bancario non pagato;
2° gli interessi al tasso legale dal giorno della presentazione;
3° le spese per il protesto o la constatazione equivalente,
quelle per gli avvisi dati e le altre spese.

CFR DLTLGT 11.01.1945 n. 17 ART 1
CFR L 12.06.1973 n. 349 ART 2

 

ASSEGNI E CAMBIALI
TITOLO I.
Dell'assegno bancario.
capo VI.
Del regresso per mancato pagamento.


Art. 51.

-- Chi ha pagato l'assegno bancario può ripetere dai suoi garanti:
1° la somma integrale sborsata;
2° gli interessi sulla somma calcolati al tasso legale dal giorno
del disborso;
3° le spese sostenute.

CFR DLTLGT 11.01.1945 n. 17 ART 1
CFR L 12.06.1973 n. 349 ART 2

 

ASSEGNI E CAMBIALI
TITOLO I.
Dell'assegno bancario.
capo VI.
Del regresso per mancato pagamento.


Art. 52.

-- Qualsiasi obbligato contro il quale sia stato o possa essere
promosso il regresso può esigere, contro pagamento, la consegna
dell'assegno bancario col protesto o la constatazione equivalente e
il conto di ritorno quietanziato.
Qualsiasi girante che ha pagato l'assegno bancario può cancellare
la propria girata e quelle dei giranti susseguenti.

CFR DLTLGT 11.01.1945 n. 17 ART 1
CFR L 12.06.1973 n. 349 ART 2

 

ASSEGNI E CAMBIALI
TITOLO I.
Dell'assegno bancario.
capo VI.
Del regresso per mancato pagamento.


Art. 53.

-- Se un ostacolo insormontabile (disposizione di legge di uno
Stato o altro caso di forza maggiore) impedisce di presentare
l'assegno bancario, di levare il protesto o di ottenere la
constatazione equivalente nei termini stabiliti, questi sono
prolungati.
Il portatore è tenuto a dare avviso senza indugio del caso di forza
maggiore al girante precedente e a fare, sull'assegno bancario o
sull'allungamento, menzione datata e sottoscritta di questo avviso;
per il resto si applicano le disposizioni dell'art. 47.
Cessata la forza maggiore, il portatore deve presentare senza
indugio l'assegno bancario per il pagamento e, se necessario, levare
protesto od ottenere la constatazione equivalente.
Se la forza maggiore dura oltre quindici giorni dal giorno in cui
il portatore ha dato avviso della forza maggiore al precedente
girante, ancorché detto avviso sia stato dato prima dello spirare del
termine di presentazione, il regresso può essere esercitato senza
bisogno di presentazione, di protesto o della constatazione
equivalente.
Non sono considerati casi di forza maggiore i fatti puramente
personali al portatore o alla persona da lui incaricata di presentare
l'assegno bancario, di levare il protesto o di ottenere la
constatazione equivalente.

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CFR L 12.06.1973 n. 349 ART 2

 

ASSEGNI E CAMBIALI
TITOLO I.
Dell'assegno bancario.
capo VI.
Del regresso per mancato pagamento.


Art. 54.

-- Fra più obbligati che abbiano assunto una posizione di pari
grado nell'assegno bancario non ha luogo l'azione cambiaria e il
rapporto è regolato con le norme relative delle obbligazioni
solidali.

CFR DLTLGT 11.01.1945 n. 17 ART 1
CFR L 12.06.1973 n. 349 ART 2

 

ASSEGNI E CAMBIALI
TITOLO I.
Dell'assegno bancario.
capo VI.
Del regresso per mancato pagamento.


Art. 55.

-- L'assegno bancario ha gli effetti di titolo esecutivo per il
capitale e per gli accessori a norma degli articoli 50 e 51.
L'assegno emesso all'estero ha gli stessi effetti in quanto questi
siano ammessi dalla legge del luogo in cui l'assegno è stato emesso.
Il precetto deve contenere la trascrizione dell'assegno bancario o
del protesto e degli altri documenti necessari a dimostrare la somma
dovuta.

CFR DLTLGT 11.01.1945 n. 17 ART 1
CFR L 12.06.1973 n. 349 ART 2

 

ASSEGNI E CAMBIALI
TITOLO I.
Dell'assegno bancario.
capo VI.
Del regresso per mancato pagamento.


Art. 56.

-- L'opposizione al precetto non sospende l'esecuzione, ma il
presidente del tribunale, o il pretore competente per valore, su
ricorso dell'opponente che disconosca la propria firma o la
rappresentanza oppure adduca gravi e fondati motivi, può, con decreto
motivato non soggetto a gravame, esaminati i documenti prodotti,
sospendere in tutto o in parte gli atti esecutivi imponendo idonea
cauzione.

CFR DLTLGT 11.01.1945 n. 17 ART 1
CFR L 12.06.1973 n. 349 ART 2

 

ASSEGNI E CAMBIALI
TITOLO I.
Dell'assegno bancario.
capo VI.
Del regresso per mancato pagamento.


Art. 57.

-- Nei giudizi, tanto di cognizione quanto di opposizione al
precetto, il debitore può opporre soltanto le eccezioni di nullità
dell'assegno bancario a termini dell'art. 2 e quelle non vietate
dall'art. 25.
Se le eccezioni siano di lunga indagine, il giudice, su istanza del
creditore, deve emettere sentenza provvisoria di condanna, con
cauzione o senza.
Può anche concedere su richiesta del debitore, quando concorrano
gravi ragioni, la sospensione dell'esecuzione, imponendo, se lo
ritenga opportuno, idonea cauzione.
Se la sospensione fosse stata già concessa col decreto indicato
nell'articolo precedente, il giudice in prosieguo di giudizio
deciderà la conferma o la rivocazione del provvedimento.

CFR DLTLGT 11.01.1945 n. 17 ART 1
CFR L 12.06.1973 n. 349 ART 2

 

ASSEGNI E CAMBIALI
TITOLO I.
Dell'assegno bancario.
capo VI.
Del regresso per mancato pagamento.


Art. 58.

-- Se dal rapporto che diede causa alla emissione o alla
trasmissione dell'assegno bancario derivi un'azione, questa permane
nonostante l'emissione o la trasmissione del titolo, salvo che si
provi che vi fu novazione.
Il possessore non può esercitare l'azione causale se non offrendo
al debitore la restituzione dell'assegno bancario e depositandolo
presso la cancelleria del giudice competente, purché abbia adempiuto
le formalità necessarie per conservare al debitore stesso le azioni
di regresso che possano competergli.

CFR DLTLGT 11.01.1945 n. 17 ART 1
CFR L 12.06.1973 n. 349 ART 2

 

ASSEGNI E CAMBIALI
TITOLO I.
Dell'assegno bancario.
capo VI.
Del regresso per mancato pagamento.


Art. 59.

-- Qualora il portatore abbia perduto l'azione cambiaria contro
tutti gli obbligati e non abbia contro i medesimi az

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