Norme in materia di circolazione transfrontaliera di capitali, in attuazione della Direttiva 91/308/CEE

D.lgs.30 aprile 1997 n.125

CAMBI, VALUTE E CAPITALI STRANIERI

Decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 125 (in Gazz. Uff., 15 maggio, n. 111). - Norme in materia di circolazione transfrontaliera di capitali, in attuazione della direttiva 91/308/CEE (1).
(1) Allo scopo di agevolarne la lettura, nel presente provvedimento la nomenclatura dei Ministri e dei Ministeri è stata aggiornata sulla base degli accorpamenti e delle soppressioni intervenute negli ultimi anni.
Preambolo
(Omissis).

 
Articolo 1
1. (Omissis) (1).
(1) Sostituisce l'art. 3 e aggiunge gli artt. 3, 3-bis e 3-ter al d.l. 28 giugno 1990, n. 167, conv. in l. 4 agosto 1990, n. 227.

 
Articolo 2
1. (Omissis) (1).
(1) Modifica i commi 1, 2, 4, 5 e 6, sostituisce il comma 3, abroga il comma 7 ed aggiunge il comma 8-bis all'art. 5, d.l. 28 giugno 1990, n. 167, conv. in l. 4 agosto 1990, n. 227.

 
Articolo 3
1. (Omissis) (1).
(1) Aggiunge l'art. 5-ter al d.l. 28 giugno 1990, n. 167, conv. in l. 4 agosto 1990, n. 227.
 
Articolo 4
1. La dichiarazione prevista dall'articolo 3 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, come sostituito dall'articolo 1 del presente decreto legislativo, è effettuata in base al modello allegato al presente decreto legislativo.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri delle finanze e del commercio con l'estero, può modificare, con proprio decreto, il modello previsto dal comma 1.

 
Articolo 5
1. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia, delle finanze, del commercio con l'estero e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, può modificare con proprio decreto il limite di importo previsto dagli articoli 1, comma 1, 3, comma 1, 5, comma 3, e 5-ter, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, come modificato dal presente decreto legislativo.
 
Articolo 6
1. Con regolamento emanato a norma dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia, delle finanze, del commercio con l'estero e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono disciplinate le modalità di dichiarazione dei trasferimenti previsti dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, come sostituito dall'articolo 1 del presente decreto legislativo, le esenzioni dal relativo obbligo e le modalità di comunicazione e utilizzazione dei dati.
2. Il regolamento assicura la compatibilità del regime di tali trasferimenti con la libera circolazione delle persone e dei capitali sancita dal diritto comunitario, secondo la giurisprudenza interpretativa della Corte di giustizia delle Comunità europee e si attiene ai princìpi informatori della direttiva 91/308/CEE del Consiglio del 10 giugno 1991 ed eventuali modificazioni.
3. Dalla data di entrata in vigore del regolamento cessano di avere efficacia le corrispondenti disposizioni degli articoli 3, 3-bis e 3-ter del decreto legge n. 167 del 1990. Dalla medesima data, i riferimenti alle disposizioni previste dall'articolo 3, contenuti negli articoli 5 e 5-ter del decreto-legge n. 167 del 1990, come modificato dagli articoli 2 e 3 del presente decreto legislativo, si intendono integrati e sostituiti con i riferimenti alle corrispondenti disposizioni del regolamento.

 
Articolo 7
1. Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
Allegato unico
MODELLO
(Omissis).

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