Testo unico della finanza

D.lgs. 24 febbraio 1998 n.58

BANCHE
BORSA
BOT, CCT E DEBITO PUBBLICO
SOCIETA'

Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 26 marzo, n. 71). - Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (1) (2).
(1) Nel presente decreto le espressioni: «Ministro del tesoro» e: «Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica», ovunque ricorrenti, sono state sostituite dalle parole: «Ministro dell'economia e delle finanze» e le parole: «Ministero del tesoro» e: «Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica», ovunque ricorrenti, sono state sostituite dalle parole: «Ministero dell'economia e delle finanze», ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi, anche, la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 dello stesso decreto.

(2) In attuazione delle norme contenute nel presente decreto sono state approvate la Del.Consob 1° luglio 1998, concernente la disciplina degli emittenti, la Del.Consob 1° luglio 1998, concernente la disciplina dei mercati e la Del.Consob 1° luglio 1998, relativa alla disciplina degli intermediari. Con Provv. 24 gennaio 2002 (Gazz. Uff. 16 febbraio 2002, n. 40, S.O.), sono state emanate le istruzioni di vigilanza relative alla disciplina dei mercati e della gestione accentrata di strumenti finanziari.

Preambolo

(Omissis).

PARTE I

DISPOSIZIONI COMUNI

 

Articolo 1
Definizioni.
1. Nel presente decreto legislativo si intendono per:
a) «legge fallimentare»: il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni;
b) «Testo Unico bancario» (T.U. bancario); il decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni;
c) «CONSOB»: la Commissione nazionale per le società e la Borsa;
d) «ISVAP»: l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;
e) «società di intermediazione mobiliare» (SIM): l'impresa, diversa dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del T.U. bancario (1), autorizzata a svolgere servizi di investimento, avente sede legale e direzione generale in Italia;
f) «impresa di investimento comunitaria»: l'impresa, diversa dalla banca, autorizzata a svolgere servizi di investimento, avente sede legale e direzione generale in un medesimo Stato comunitario, diverso dall'Italia;
g) «impresa di investimento extracomunitaria»: l'impresa, diversa dalla banca, autorizzata a svolgere servizi di investimento, avente sede legale in uno Stato extracomunitario;
h) «imprese di investimento»: le SIM e le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie;
i) «società di investimento a capitale variabile» (SICAV): la società per azioni a capitale variabile con sede legale e direzione generale in Italia avente per oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l'offerta al pubblico di proprie azioni;
j) «fondo comune di investimento»: il patrimonio autonomo, suddiviso in quote, di pertinenza di una pluralità di partecipanti, gestito in monte; il patrimonio del fondo, sia aperto che chiuso, può essere raccolto mediante una o più emissioni di quote; (2)
k) «fondo aperto»: il fondo comune di investimento i cui partecipanti hanno diritto di chiedere, in qualsiasi tempo, il rimborso delle quote secondo le modalità previste dallo schema di funzionamento del fondo;
l) «fondo chiuso»: il fondo comune di investimento in cui il diritto al rimborso delle quote viene riconosciuto ai partecipanti solo a scadenze predeterminate;
m) «organismi di investimento collettivo del risparmio» (OICR): i fondi comuni di investimento e le SICAV;
n)"gestione collettiva del risparmio": il servizio che si realizza attraverso:
1) la promozione, istituzione e organizzazione di fondi comuni d'investimento e l'amministrazione dei rapporti con i partecipanti;
2) la gestione del patrimonio di OICR, di propria o altrui istituzione, mediante l'investimento avente ad oggetto strumenti finanziari, crediti, o altri beni mobili o immobili (3);
o) "società di gestione del risparmio" (SGR): la società per azioni con sede legale e direzione generale in Italia autorizzata a prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio (3);
o-bis) "società di gestione armonizzata": la società con sede legale e direzione generale in uno Stato membro diverso dall'Italia, autorizzata ai sensi della direttiva in materia di organismi di investimento collettivo, a prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio (3);
p) "società promotrice": la SGR che svolge l'attività indicata nella lettera n), numero 1) (3);
q) "gestore": la SGR che svolge l'attività indicata nella lettera n), numero 2) (3);
r) "soggetti abilitati": le imprese di investimento, le SGR, le società di gestione armonizzate, le SICAV nonché gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del T.U. bancario (1) e le banche autorizzate all'esercizio dei servizi di investimento (3);
s) «servizi ammessi al mutuo riconoscimento»: i servizi elencati nelle sezioni A e C della tabella allegata al presente decreto, autorizzati nello Stato comunitario d'origine;
t) «sollecitazione all'investimento»: ogni offerta, invito a offrire o messaggio promozionale, in qualsiasi forma rivolti al pubblico, finalizzati alla vendita o alla sottoscrizione di prodotti finanziari; non costituisce sollecitazione all'investimento la raccolta dei depositi bancari o postali realizzata senza emissione di strumenti finanziari;
u) «prodotti finanziari»: gli strumenti finanziari e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria;
v) «offerta pubblica di acquisto o di scambio»: ogni offerta, invito a offrire o messaggio promozionale, in qualsiasi forma effettuati, finalizzati all'acquisto o allo scambio di prodotti finanziari e rivolti a un numero di soggetti superiore a quello indicato nel regolamento previsto dall'articolo 100 nonché di ammontare complessivo superiore a quello indicato nel medesimo regolamento;
w) «emittenti quotati»: i soggetti italiani o esteri che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati italiani.
2. Per «strumenti finanziari» si intendono:
a) le azioni e gli altri titoli rappresentativi di capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali;
b) le obbligazioni, i titoli di Stato e gli altri titoli di debito negoziabili sul mercato dei capitali;
b-bis) gli strumenti finanziari, negoziabili sul mercato dei capitali, previsti dal codice civile (4);
c) le quote di fondi comuni di investimento;
d) i titoli normalmente negoziati sul mercato monetario;
e) qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire gli strumenti indicati nelle precedenti lettere e i relativi indici;
f) i contratti «futures» su strumenti finanziari, su tassi di interesse, su valute, su merci e sui relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
g) i contratti di scambio a pronti e a termine (swaps) su tassi di interesse, su valute, su merci nonché su indici azionari (equity swaps), anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
h) i contratti a termine collegati a strumenti finanziari, a tassi d'interesse, a valute, a merci e ai relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
i) i contratti di opzione per acquistare o vendere gli strumenti indicati nelle precedenti lettere e i relativi indici, nonché i contratti di opzione su valute, su tassi d'interesse, su merci e sui relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
j) le combinazioni di contratti o di titoli indicati nelle precedenti lettere.
3. Per «strumenti finanziari derivati» si intendono gli strumenti finanziari previsti dal comma 2, lettere f), g), h), i) e j).
4. I mezzi di pagamento non sono strumenti finanziari.
5. Per «servizi di investimento» si intendono le seguenti attività, quando hanno per oggetto strumenti finanziari:
a) negoziazione per conto proprio;
b) negoziazione per conto terzi;
c) collocamento, con o senza preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo, ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;
d) gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi;
e) ricezione e trasmissione di ordini nonché mediazione.
6. Per «servizi accessori» si intendono:
a) la custodia e amministrazione di strumenti finanziari;
b) la locazione di cassette di sicurezza;
c) la concessione di finanziamenti agli investitori per consentire loro di effettuare un'operazione relativa a strumenti finanziari, nella quale interviene il soggetto che concede il finanziamento;
d) la consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, di strategia industriale e di questioni connesse, nonché la consulenza e i servizi concernenti le concentrazioni e l'acquisto di imprese;
e) i servizi connessi all'emissione o al collocamento di strumenti finanziari, ivi compresa l'organizzazione e la costituzione di consorzi di garanzia e collocamento;
f) la consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari;
g) l'intermediazione in cambi, quando collegata alla prestazione di servizi d'investimento.
6-bis. Per «partecipazioni» si intendono le azioni, le quote e gli altri strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi o comunque quelli previsti dall'articolo 2351, ultimo comma, del codice civile (5).
6-ter. Se non diversamente disposto, le norme del presente decreto legislativo che fanno riferimento al consiglio di amministrazione, all'organo amministrativo ed agli amministratori si applicano anche al consiglio di gestione e ai suoi componenti (5).
6-quater. Se non diversamente disposto, le norme del presente decreto legislativo che fanno riferimento al collegio sindacale, ai sindaci e all'organo che svolge la funzione di controllo si applicano anche al consiglio di sorveglianza e al comitato per il controllo sulla gestione e ai loro componenti (5).
(1) Trattasi del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385.
(2) Lettera modificata dall'art. 5, comma 1, d.l. 25 settembre 2001, n. 351, conv., con modificazioni, in l. 23 novembre 2001, n. 410.
(3) Le attuali lettere n), o), o-bis), p), q) ed r) così sostituiscono le originarie lettere n), o), p), q) ed r), ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 274 (Gazz. Uff. 7 ottobre 2003, n. 233). L'art. 25 dello stesso decreto così dispone: "Art. 25. - Disposizioni transitorie. - 1. Le disposizioni emanate ai sensi delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi del presente decreto legislativo".
(4) Lettera aggiunta dall'art. 9.48, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall'art. 3, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi, anche, la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 37 del 2004.
(5) Comma aggiunto dall'art. 9.48, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall'art. 3, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi, anche, la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 37 del 2004.
 
Articolo 2
Rapporti con il diritto comunitario.
1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, la Banca d'Italia e la CONSOB esercitano i poteri loro attribuiti in armonia con le disposizioni comunitarie, applicano i regolamenti e le decisioni dell'Unione europea e provvedono in merito alle raccomandazioni concernenti le materie disciplinate dal presente decreto (1).
(1) Nel presente decreto le espressioni: «Ministro del tesoro» e: «Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica», ovunque ricorrenti, sono state sostituite dalle parole: «Ministro dell'economia e delle finanze» e le parole: «Ministero del tesoro» e: «Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica», ovunque ricorrenti, sono state sostituite dalle parole: «Ministero dell'economia e delle finanze», ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi, anche, la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 dello stesso decreto.
 
Articolo 3
Provvedimenti.
1. I regolamenti ministeriali previsti dal presente decreto sono adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
2. La Banca d'Italia e la CONSOB stabiliscono i termini e le procedure per l'adozione degli atti e dei provvedimenti di propria competenza.
3. I regolamenti e i provvedimenti di carattere generale della Banca d'Italia e della CONSOB sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Gli altri provvedimenti rilevanti relativi ai soggetti sottoposti a vigilanza sono pubblicati dalla Banca d'Italia e dalla CONSOB nei rispettivi Bollettini.
4. Entro il 31 gennaio di ogni anno, tutti i regolamenti e i provvedimenti di carattere generale emanati ai sensi del presente decreto sono pubblicati, a cura del Ministero dell'economia e delle finanze, in un unico compendio, anche in forma elettronica, ove anche uno solo di essi sia stato modificato nel corso dell'anno precedente (1).
(1) Nel presente decreto le espressioni: «Ministro del tesoro» e: «Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica», ovunque ricorrenti, sono state sostituite dalle parole: «Ministro dell'economia e delle finanze» e le parole: «Ministero del tesoro» e: «Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica», ovunque ricorrenti, sono state sostituite dalle parole: «Ministero dell'economia e delle finanze», ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi, anche, la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 dello stesso decreto.
 
Articolo 4
Collaborazione tra autorità e segreto d'ufficio.
1. La Banca d'Italia, la CONSOB, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, l'ISVAP e l'Ufficio italiano dei cambi collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare le rispettive funzioni. Dette autorità non possono reciprocamente opporsi il segreto d'ufficio.
2. La Banca d'Italia e la CONSOB collaborano, anche mediante scambio di informazioni, con le autorità competenti dell'Unione Europea e dei singoli Stati comunitari, al fine di agevolare le rispettive funzioni.
3. Al medesimo fine, la Banca d'Italia e la CONSOB possono cooperare, anche mediante scambio di informazioni, con le autorità competenti degli Stati extracomunitari.
4. Le informazioni ricevute dalla Banca d'Italia e dalla CONSOB ai sensi dei commi 1, 2 e 3 non possono essere trasmesse ad altre autorità italiane né a terzi senza il consenso dell'autorità che le ha fornite (1).
5. La Banca d'Italia e al CONSOB possono scambiare informazioni:
a) con autorità amministrative e giudiziarie nell'ambito di procedimenti di liquidazione o di fallimento, in Italia o all'estero, relativi a soggetti abilitati;
b) con gli organismi preposti all'amministrazione dei sistemi di indennizzo;
c) con gli organismi preposti alla compensazione o al regolamento delle negoziazioni dei mercati;
d) con le società di gestione dei mercati, al fine di garantire il regolare funzionamento nei mercati da esse gestiti.
5-bis. Lo scambio di informazioni con autorità di Paesi extracomunitari è subordinato all'esistenza di norme in materia di segreto di ufficio equivalenti a quelle vigenti in Italia (2).
6. Le informazioni indicate nel comma 5, lettere b), e d), possono essere rivelate a terzi con il consenso del soggetto che le ha fornite. Si può prescindere dal consenso se le informazioni siano fornite in ottemperanza a obblighi di cooperazione e collaborazione internazionale.
7. La Banca d'Italia e la CONSOB possono esercitare i poteri a esse assegnati dall'ordinamento anche ai fini della cooperazione con altre autorità e su richiesta delle medesime.
8. Restano ferme le norme che disciplinano il segreto d'ufficio sulle notizie, i dati e le informazioni in possesso della Banca d'Italia.
9. La Banca d'Italia può concordare con le autorità di vigilanza di altri Stati comunitari forme di collaborazione, ivi compresa la ripartizione dei compiti di ciascuna autorità, per l'esercizio della vigilanza su base consolidata nei confronti di gruppi operanti in più paesi.
10. Tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso della CONSOB in ragione della sua attività di vigilanza sono coperti dal segreto d'ufficio anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni, a eccezione del Ministro dell'economia e delle finanze. Sono fatti salvi i casi previsti dalla legge per le indagini relative a violazioni sanzionate penalmente.
11. I dipendenti della CONSOB, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, sono pubblici ufficiali e hanno l'obbligo di riferire esclusivamente alla Commissione tutte le irregolarità constatate, anche quando integrino ipotesi di reato.
12. I dipendenti della CONSOB, i consulenti e gli esperti dei quali la stessa si avvale sono vincolati dal segreto d'ufficio.
13. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici forniscono dati, notizie e documenti e ogni ulteriore collaborazione richiesta dalla CONSOB, in conformità delle leggi disciplinanti i rispettivi ordinamenti (3).
(1) Comma così sostituito dall'art. 3, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 274 (Gazz. Uff. 7 ottobre 2003, n. 233). L'art. 25 dello stesso decreto così dispone: "Art. 25. - Disposizioni transitorie. - 1. Le disposizioni emanate ai sensi delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi del presente decreto legislativo".
(2) Comma aggiunto dall'art. 3, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 274 (Gazz. Uff. 7 ottobre 2003, n. 233). L'art. 25 dello stesso decreto così dispone: "Art. 25. - Disposizioni transitorie. - 1. Le disposizioni emanate ai sensi delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi del presente decreto legislativo".
(3) Nel presente decreto le espressioni: «Ministro del tesoro» e: «Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica», ovunque ricorrenti, sono state sostituite dalle parole: «Ministro dell'economia e delle finanze» e le parole: «Ministero del tesoro» e: «Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica», ovunque ricorrenti, sono state sostituite dalle parole: «Ministero dell'economia e delle finanze», ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi, anche, la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 dello stesso decreto.

 

PARTE II

DISCIPLINA DEGLI INTERMEDIARI (1)

(1) Vedi delib. CONSOB 1º luglio 1998, n. 11522.

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Capo I

VIGILANZA

 

Articolo 5
Finalità e destinatari della vigilanza.
1. La vigilanza sulle attività disciplinate dalla presente parte ha per scopo la trasparenza e la correttezza dei comportamenti e la sana e prudente gestione dei soggetti abilitati, avendo riguardo alla tutela degli investitori e alla stabilità, alla competitività e al buon funzionamento del sistema finanziario.
2. La Banca d'Italia è competente per quanto riguarda il contenimento del rischio e la stabilità patrimoniale.
3. La CONSOB è competente per quanto riguarda la trasparenza e la correttezza dei comportamenti.
4. La Banca d'Italia e al CONSOB esercitano i poteri di vigilanza nei confronti dei soggetti abilitati; ciascuna vigila sull'osservanza delle disposizioni regolanti le materie di competenza.
5. La Banca d'Italia e al CONSOB operano in modo coordinato anche al fine di ridurre al minimo gli oneri gravanti sui soggetti abilitati e si danno reciproca comunicazione dei provvedimenti assunti e delle irregolarità rilevate nell'esercizio dell'attività di vigilanza.
 
Articolo 6
Vigilanza regolamentare.
1. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, disciplina con regolamento (1):
a) l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, le partecipazioni detenibili, l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni;
b) le modalità di deposito e di sub-deposito degli strumenti finanziari e del denaro di pertinenza della clientela;
c) le regole applicabili agli OICR aventi a oggetto;
1) i criteri e i divieti relativi all'attività di investimento, avuto riguardo anche ai rapporti di gruppo;
2) le norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio;
3) gli schemi-tipo e le modalità di redazione dei prospetti contabili che le società di gestione del risparmio e le SICAV devono redigere periodicamente;
4) i metodi di calcolo del valore delle quote o azioni di OICR;
5) i criteri e le modalità da adottare per la valutazione dei beni e dei valori in cui è investito il patrimonio e la periodicità della valutazione. Per la valutazione di beni non negoziati in mercati regolamentati, la Banca d'Italia può prevedere il ricorso a esperti indipendenti e richiederne l'intervento anche in sede di acquisto e vendita dei beni da parte del gestore.
2. La CONSOB, sentita la Banca d'Italia, tenuto conto delle differenti esigenze di tutela degli investitori connesse con la qualità e l'esperienza professionale dei medesimi, disciplina con regolamento:
a) le procedure, anche di controllo interno, relative ai servizi prestati e la tenuta delle evidenze degli ordini e delle operazioni effettuate;
b) il comportamento da osservare nei rapporti con gli investitori, anche tenuto conto dell'esigenza di ridurre al minimo i conflitti di interessi e di assicurare che la gestione del risparmio su base individuale si svolga con modalità aderenti alle specifiche esigenze dei singoli investitori e che quella su base collettiva avvenga nel rispetto degli obiettivi di investimento dell'OICR;
c) gli obblighi informativi nella prestazione dei servizi; i flussi informativi tra i diversi settori dell'organizzazione aziendale, anche tenuto conto dell'esigenza di evitare interferenze tra la prestazione del servizio di gestione su base individuale e gli altri servizi previsti dalla presente parte.
(1) Con Provv.Banca Italia 1° luglio 1998 (Gazz. Uff. 11 luglio 1998, n. 160, S.O.) è stato approvato il regolamento in materia di modalità di deposito e subdeposito degli strumenti finanziari e del denaro di pertinenza della clientela. Con Provv.Banca Italia 1° luglio 1998 (Gazz. Uff. 11 luglio 1998, n. 160, S.O.) è stato approvato il regolamento in materia di: autorizzazione delle società di gestione del risparmio; attività connesse e strumentali delle società di gestione del risparmio; adeguatezza patrimoniale e contenimento del rischio delle società di gestione del risparmio; criteri generali per la redazione e contenuto minimo del regolamento dei fondi comuni di investimento; autorizzazione alla costituzione delle società di investimento a capitale variabile (SICAV); partecipazione al capitale delle società di gestione del risparmio e delle SICAV; organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni delle società di gestione del risparmio e delle SICAV; offerta di servizi all'estero da parte di società di gestione del risparmio e di SICAV; offerta in Italia di quote di fondi comuni o di azioni di SICAV di Paesi dell'Unione europea rientranti nell'àmbito di applicazione delle direttive comunitarie in materia di organismi di investimento collettivo. Con Provv.Banca Italia 20 settembre 1999 (Gazz. Uff. 30 settembre 1999, n. 230) è stato approvato il regolamento recante disposizioni per le società di gestione del risparmio. Con Provv.Banca Italia 24 dicembre 1999 (Gazz. Uff. 13 gennaio 2000, n. 9, S.O.) sono stati approvati i prospetti contabili dei fondi comuni e della SICAV. Con Provv.Banca Italia 4 agosto 2000 (Gazz. Uff. 18 settembre 2000, n. 218, S.O.), modificato dal Provv.Banca Italia 17 giugno 2002 (Gazz. Uff. 18 luglio 2002, n. 167), è stato approvato il regolamento in materia di intermediari del mercato mobiliare. Con Provv.Banca Italia 27 agosto 2003 (Gazz. Uff. 9 settembre 2003, n. 209) sono stati modificati i citati Provv.Banca Italia 1° luglio 1998, Provv.Banca Italia 20 settembre 1999 e Provv.Banca Italia 24 dicembre 1999.
 
Articolo 7
Interventi sui soggetti abilitati.
1. La Banca d'Italia e la CONSOB, nell'ambito delle rispettive competenze, possono, con riguardo ai soggetti abilitanti:
a) convocare gli amministratori, i sindaci e i dirigenti;
b) ordinare la convocazione degli organi collegiali, fissandone l'ordine del giorno;
c) procedere direttamente alla convocazione degli organi collegiali quando gli organi competenti non abbiano ottemperato a quanto previsto dalla lettera b).
2. La Banca d'Italia può emanare, a fini di stabilità, disposizioni di carattere particolare aventi a oggetto le materie disciplinate nell'articolo 6, comma 1, lettera a).
3. Nell'interesse pubblico o dei partecipanti la Banca d'Italia e la CONSOB, ciascuna per quanto di competenza, possono ordinare la sospensione o la limitazione temporanea dell'emissione o del rimborso delle quote o azioni di OICR.
 
Articolo 8
Vigilanza informativa.
1. La Banca d'Italia e la CONSOB possono chiedere, per le materie di rispettiva competenza, ai soggetti abilitati la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalità e nei termini dalle stesse stabiliti (1).
2. I poteri previsti dal comma 1 possono essere esercitati anche nei confronti della società incaricata della revisione contabile.
3. Il collegio sindacale informa senza indugio la Banca d'Italia e la CONSOB di tutti gli atti o i fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire un'irregolarità nella gestione ovvero una violazione delle norme che disciplinano l'attività delle SIM, delle società di gestione del risparmio o delle SICAV. A tali fini lo statuto delle SIM, delle società di gestione del risparmio o delle SICAV, indipendentemente dal sistema di amministrazione e controllo adottato, assegna all'organo che svolge la funzione di controllo i relativi compiti e poteri (2).
4. Le società incaricate della revisione contabile delle SIM, delle società di gestione del risparmio o delle SICAV comunicano senza indugio alla Banca d'Italia e alla CONSOB gli atti o i fatti, rilevati nello svolgimento dell'incarico, che possano costituire una grave violazione delle norme disciplinanti l'attività delle società sottoposte a revisione ovvero che possano pregiudicare la continuità dell'impresa o comportare un giudizio negativo, un giudizio con rilievi o una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio sui bilanci o sui prospetti periodici degli OICR.
5. I commi 3, primo periodo, e 4 si applicano anche all'organo che svolge funzioni di controllo ed alle società incaricate della revisione contabile presso le società che controllano le SIM, le società di gestione del risparmio o le SICAV o che sono da queste controllate ai sensi dell'articolo 23 del testo unico bancario (3).
6. I commi 3, 4 e 5 si applicano alle banche limitatamente alla prestazione dei servizi di investimento.
(1) Con Del.Consob 1º aprile 2003, n. 14015, sono state emanate disposizioni concernenti gli obblighi di comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti da parte dei soggetti abilitati e degli agenti di cambio.
(2) Periodo aggiunto dall'art. 9.49, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall'art. 3, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi, anche, la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 37 del 2004.
(3) Comma così sostituito dall'art. 9.49, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall'art. 3, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi, anche, la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 37 del 2004.
 
Articolo 9
Revisione contabile.
1. Alle SIM, alle società di gestione del risparmio e alle SICAV si applicano le disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, sezione VI, a eccezione degli articoli 157, 158 e 165.
2. Per le società di gestione del risparmio, la società incaricata della revisione contabile provvede anche a rilasciare un giudizio, ai sensi dell'articolo 156, sul rendiconto del fondo comune.
 
Articolo 10
Vigilanza ispettiva.
1. La Banca d'Italia e la CONSOB possono, per le materie di rispettiva competenza e in armonia con le disposizioni comunitarie, effettuare ispezioni e richiedere l'esibizione dei documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari presso i soggetti abilitati.
2. Ciascuna autorità comunica le ispezioni disposte all'altra autorità, la quale può chiedere accertamenti su profili di propria competenza.
3. La Banca d'Italia e la CONSOB possono chiedere alle autorità competenti di uno Stato comunitario di effettuare accertamenti presso succursali di SIM, di SGR e di banche stabilite sul territorio di detto Stato ovvero concordare altre modalità per le verifiche (1).
4. Le autorità competenti di uno Stato comunitario, dopo aver informato la Banca d'Italia e la CONSOB, possono ispezionare, anche tramite loro incaricati, le succursali di imprese di investimento, di banche comunitarie e di società di gestione armonizzate dalle stesse autorizzate, stabilite nel territorio della Repubblica. Se le autorità di uno Stato comunitario lo richiedono, la Banca d'Italia e la CONSOB, nell'àmbito delle rispettive competenze, procedono direttamente agli accertamenti ovvero concordano altre modalità per le verifiche (1).
5. La Banca d'Italia e la CONSOB possono concordare, per le materie di rispettiva competenza, con le autorità competenti degli Stati extracomunitari modalità per l'ispezione di succursali di imprese di investimento e di banche insediate nei rispettivi territori.
(1) Comma così sostituito dall'art. 4, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 274 (Gazz. Uff. 7 ottobre 2003, n. 233). L'art. 25 dello stesso decreto così dispone: "Art. 25. - Disposizioni transitorie. - 1. Le disposizioni emanate ai sensi delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi del presente decreto legislativo".
 
Articolo 11
Composizione del gruppo.
1. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB:
a) determina la nozione di gruppo rilevante ai fini della verifica dei requisiti previsti dagli articoli 19, comma 1, lettera h), e 34, comma 1, lettera f);
b) può emanare disposizioni volte a individuare l'insieme dei soggetti da sottoporre a vigilanza sul gruppo tra quelli esercenti servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio nonché attività connesse e strumentali o altre attività finanziarie, come individuate ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettera b) del T.U. bancario. Tali soggetti sono individuati tra quelli che, non sottoposti a vigilanza consolidata ai sensi del T.U. bancario:
1) sono controllati, direttamente o indirettamente, da una SIM o da una società di gestione del risparmio;
2) controllano, direttamente o indirettamente, una SIM o una società di gestione del risparmio;
3) sono controllati, direttamente o indirettamente, dagli stessi soggetti che controllano la SIM o la società di gestione del risparmio;
4) sono partecipati almeno per il 20 per cento da uno dei soggetti indicati nei numeri 1), 2), e 3), dalla SIM o dalla società di gestione del risparmio.
 
Articolo 12
Vigilanza sul gruppo.
1. La Banca d'Italia ha la facoltà di impartire alla SIM, alla società di gestione del risparmio o alla società finanziaria posta al vertice del gruppo individuato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), disposizioni riferite al complesso dei soggetti individuati ai sensi del medesimo articolo, aventi a oggetto le materie dell'articolo 6, comma 1, lettera a). Ove lo richiedano esigenze di stabilità, la Banca d'Italia può emanare nelle stesse materie disposizioni di carattere particolare.
2. La SIM, la società di gestione del risparmio o la società finanziaria capogruppo, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, emanano disposizioni alle componenti del gruppo individuato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia. Gli amministratori delle società del gruppo sono tenuti a fornire ogni dato e informazione per l'emanazione delle disposizioni e la necessaria collaborazione per il rispetto delle norme sulla vigilanza consolidata.
3. La Banca d'Italia e la CONSOB possono chiedere, per le materie di rispettiva competenza, ai soggetti individuati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), la trasmissione, anche periodica, di dati e informazioni. Le informazioni utili all'esercizio della vigilanza possono essere richieste anche ai soggetti che, pur non svolgendo servizi di investimento, servizi di gestione collettiva del risparmio nonché attività connesse e strumentali o altre attività finanziarie, siano legati alla SIM o alla società di gestione del risparmio dai rapporti partecipativi indicati nell'articolo 11, comma 1, lettera b).
4. La Banca d'Italia può disporre nei confronti dei soggetti appartenenti al gruppo l'applicazione delle disposizioni previste dalla parte IV, titolo III, capo II, sezione VI.
5. La Banca d'Italia e la CONSOB possono, per le materie di rispettiva competenza, effettuare ispezioni presso i soggetti individuati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b). La Banca d'Italia e la CONSOB possono altresì, al fine esclusivo di verificare l'esattezza dei dati e delle informazioni forniti, effettuare ispezioni presso i soggetti che, pur non svolgendo servizi di investimento, servizi di gestione collettiva del risparmio nonché attività connesse e strumentali o altre attività finanziarie, siano legati alla SIM o alla società di gestione del risparmio dai rapporti partecipativi indicati nell'articolo 11, comma 1, lettera b).

Capo II

ESPONENTI AZIENDALI E PARTECIPANTI AL CAPITALE

 

Articolo 13
Requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali (1).
1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso SIM, società di gestione del risparmio, SICAV devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza stabiliti dal Ministro dell'economia e delle finanze, con regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la CONSOB (2).
2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica. Essa è dichiarata dal consiglio di amministrazione, dal consiglio di sorveglianza o dal consiglio di gestione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto (3).
3. In caso di inerzia, la decadenza è pronunciata dalla Banca d'Italia o dalla CONSOB.
3-bis. Nel caso di difetto dei requisiti di indipendenza stabiliti dal codice civile o dallo statuto si applicano i commi 2 e 3 (4).
4. Il regolamento previsto dal comma 1 stabilisce le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata. La sospensione è dichiarata con le modalità indicate nei commi 2 e 3 (5).
(1) Rubrica così sostituita dall'art. 9.50, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall'art. 3, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi, anche, la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 37 del 2004.
(2) Comma così modificato dall'art. 9.50, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall'art. 3, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi, anche, la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 37 del 2004. In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 11 novembre 1998, n. 468.
(3) Comma così sostituito dall'art. 9.50, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall'art. 3, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi, anche, la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 37 del 2004.
(4) Comma aggiunto dall'art. 9.50, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall'art. 3, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi, anche, la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 37 del 2004.
(5) Nel presente decreto le espressioni: «Ministro del tesoro» e: «Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica», ovunque ricorrenti, sono state sostituite dalle parole: «Ministro dell'economia e delle finanze» e le parole: «Ministero del tesoro» e: «Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica», ovunque ricorrenti, sono state sostituite dalle parole: «Ministero dell'economia e delle finanze», ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi, anche, la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 dello stesso decreto.
 
Articolo 14
Requisiti di onorabilità.
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, determina i requisiti di onorabilità dei titolari di partecipazioni nelle SIM e nelle società di gestione del risparmio, nonché dei partecipanti al capitale delle SICAV.
2. Con il regolamento previsto dal comma 1 il Ministro dell'economia e delle finanze stabilisce le soglie partecipative per l'applicazione del comma 1, tenendo conto dell'influenza che la partecipazione consente di esercitare sulla società. Per le SICAV si fa riferimento alle sole azioni nominative ed il regolamento stabilisce le ipotesi in cui, al fine dell'attribuzione del diritto di voto, tali azioni sono considerate come azioni al portatore, con riguardo alla data di acquisto.
3. Ai fini del comma 2 si considerano anche le partecipazioni possedute per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona, nonché i casi in cui i diritti derivanti dalle partecipazioni spettano o sono attribuiti ad un soggetto diverso dal titolare delle partecipazioni stesse od esistono accordi concernenti l'esercizio dei diritti di voto.
4. In assenza dei requisiti non possono essere esercitati i diritti di voto e gli altri diritti che consentono di influire sulla società, inerenti alle partecipazioni eccedenti il limite stabilito ai sensi del comma 2.
5. In caso di inosservanza del divieto, la deliberazione od il diverso atto, adottati con il voto o, comunque, il contributo determinanti delle partecipazioni di cui al comma 1, sono impugnabili secondo le previsioni del codice civile. Le partecipazioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea.
6. L'impugnazione può essere proposta anche dalla Banca d'Italia o dalla CONSOB entro centottanta giorni dalla data della deliberazione ovvero, se questa è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro centottanta giorni dall'iscrizione o, se è soggetta solo a deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, entro centottanta giorni dalla data di questo.
7. Le partecipazioni, eccedenti le soglie previste dal comma 2, dei soggetti privi dei requisiti di onorabilità devono essere alienate entro i termini stabiliti dalla Banca d'Italia o dalla CONSOB (1).
(1) Articolo così sostituito dall'art. 9.51, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall'art. 3, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi, anche, la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 37 del 2004.
 
Articolo 15
Partecipazione al capitale.
1. Chiunque, a qualsiasi titolo, intenda acquisire o cedere, direttamente od indirettamente, una partecipazione qualificata in una SIM, società di gestione del risparmio, SICAV, deve darne preventiva comunicazione alla Banca d'Italia. La comunicazione preventiva è dovuta anche per gli acquisti e le cessioni da cui derivino variazioni, in aumento od in diminuzione, della partecipazione quando ciò comporti il superamento delle soglie partecipative stabilite ai sensi del comma 5, ovvero l'acquisizione o la perdita del controllo della società (1).
2. La Banca d'Italia, entro novanta giorni dalla comunicazione, può vietare l'acquisizione della partecipazione quando ritenga che il potenziale acquirente non sia idoneo ad assicurare una gestione sana e prudente della società o a consentire l'effettivo esercizio della vigilanza. La Banca d'Italia può fissare un termine massimo per l'acquisizione nonché comunicare, anche prima della scadenza del termine, che nulla osta all'operazione.
3. Gli acquisti e le cessioni indicati nel comma 1 sono comunicati, una volta avvenuti, alla Banca d'Italia, alla CONSOB e alla società. La comunicazione è dovuta anche per le variazioni della partecipazione che comportino il superamento, in aum

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