Bonifico - Natura - Attività rilevante ai fini della revocatoria fallimentare

In tema di contratti bancari, il bonifico (ossia l’incarico del terzo dato alla banca di accreditare al cliente correntista la somma oggetto della provvista) costituisce un ordine (delegazione) di pagamento che la banca, se accetta, si impegna (verso il delegante) a eseguire. Da tale accettazione non discende un’autonoma obbligazione della banca verso il correntista delegatario, trovando lo sviluppo ulteriore dell’operazione la sua causa nel contratto di conto corrente di corrispondenza che implica un mandato generale conferito alla banca dal correntista a eseguire e ricevere pagamenti per conto del cliente, con autorizzazione a far affluire nel conto le somme così acquisite in esecuzione del mandato. Ne deriva che, secondo il meccanismo proprio del conto corrente, la banca, facendo affluire nel conto passivo il pagamento ricevuto dall’ordinante, non esaurisce il proprio ruolo in quello di mero strumento di pagamento del terzo, ma diventa l’effettiva beneficiaria della rimessa, con l’effetto di avere alterato la par condicio creditorum. Questo è quanto statuito dalla Prima Sezione della Corte di Cassazione, con sentenza n. 4762 del 28 febbraio.

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