Contratti bancari/privato - Stipula contratto con testo predisposto

L'assunto secondo cui il funzionario addetto avrebbe garantito che si trattava di un investimento sicuro si risolve in una asserzione del tutto generica, smentita comunque dalle chiare e ripetute indicazioni delle clausole contrattuali. Invero colui che addiviene alla stipula di un qualsiasi contratto dal testo predisposto, ed in particolare colui che si induce a stipulare un contratto di investimento con un istituto bancario, ha l'onere di prendere cognizione delle condizioni contrattuali, dovendo imputare a se stesso le eventuali conseguenze negative della lettura superficiale delle clausole. Nel caso di specie ben chiare) e del difetto di attenzione. La violazione degli obblighi di correttezza non è ravvisabile neppure sotto il profilo specifico dell'adeguatezza tra operazione e qualità dell'investitore. (Tribunale Bari Sezione 2 Civile, Sentenza del 27 settembre 2008, n. 2184)



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI BARI

II SEZIONE CIVILE

composta da:

1) dott. Luigi Di Lalla - Presidente

2) dott.ssa Maria Luisa Taversa

3) dott.ssa Raffaella Simone

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in 1° grado, iscritta sotto il numero 5794 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2006

TRA

Gr.Gi. domiciliato in Ba. presso l'avv. Sa.Al.e Gi.

CONTRO

Banca Mo. de. Pa. di Si. domiciliato in Ba. presso l'avv. Ca.Ca. (omissis)

Conclusioni: come da nota di precisazione della (omissis)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione notificata il 20 maggio 2006 Gr.Gi. conveniva in giudizio la s.p.a. Mo. dei Pa. di Si. con sede in Si. Esponeva che il 4 settembre 2000 aveva sottoscritto il piano finanziario denominato "Ma.Wa." sottopostogli dal direttore della filiale di Mo. della Ba. (...), poi incorporata nel Mo. dei Pa. di Si., piano della durata di anni trenta con previsione del versamento di 354 rate mensili da lire 300.000, con la assicurazione che trattavasi di investimento conveniente e privo di rischio. Aggiungeva che il funzionario aveva in realtà taciuto che il piano si articolava in più contratti, e in particolare nella concessione di un mutuo, utilizzato per l'acquisto di obbligazioni negoziate dalla stessa Ba. (...) e di quote di fondo comune Sp.Fi.Co., società collegata alla stessa banca da rapporti di gruppo; che i titoli erano costituiti in pegno a favore della banca a garanzia della estinzione delle rate di mutuo; che in caso di riscatto anticipato avrebbe dovuto corrispondere le rate a scadere e gli interessi, a titolo di penale; che gli strumenti finanziari erano caratterizzati da rischiosità elevata, tanto che la Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con delibera 6 marzo 2003 aveva statuito che la pubblicità dell'analogo piano finanziario "4 you", in quanto presentato come piano di accumulo di natura previdenziale, doveva considerarsi ingannevole. Precisava che la proposta non era stata preceduta da alcuna verifica del profilo di rischio del cliente, fatto figurare nel modulo prestampato come soggetto di grande esperienza finanziaria, là dove di trattava di semplice disoccupato; che i documenti consegnati erano di ardua intellegibilità; che non erano state fornite informazioni adeguate sulla natura del prodotto e sui rischi, in violazione dell'art. 21 d.lg.s. n. 51/1998 e dell'art. 28 Regolamento Consob n. 11522/1998; che non era stato consegnato il prospetto informativo delle obbligazioni, non quotate sui mercati regolamentati, e quello relativo alle quote di fondo /comune; che non era stato chiarito, in violazione della disciplina del credito ai consumatori, che veniva concesso un finanziamento al tasso del 6,17%, né era stato indicato sui modelli il T.A.E.G. della operazione; che non era stata informato della inadeguatezza della operazione, in violazione del precetto dell'art. 29 Reg. Consob; che non era stato evidenziato che la operazione era in conflitto di interessi; che era stato violato l'art. 14, comma 2, d.lg.s. n. 385/1993, non potendo il cliente disporre dei titoli, trattenuti in pegno dalla banca; che non erano state fornite informazioni puntuali in ordine all'andamento dei titoli; che particolarmente vessatoria era la clausola sul recesso anticipato, espressa in formula oscura e risolventesi in una gravosa penale. Aggiungeva che, mentre non era chiaro il beneficio per il cliente, la operazione era completamente squilibrata in vantaggio della banca, che lucrava gli interessi del finanziamento, il corrispettivo dei titoli da essa stessa determinato e la penale in caso di anticipato scioglimento. Assumeva che il contratto era da ritenere nullo, in quanto posto in essere in violazione di norme imperative; e comunque annullabile per errore o dolo; e in ogni caso che la banca era incorsa in grave inadempimento nella stipulazione ed esecuzione del contratto. Chiedeva pertanto che fosse dichiarata la nullità, invalidità e inefficacia del contratto e degli atti collegati per le causali esposte, e che la convenuta fosse condannata alla restituzione dell'importo delle rate versate e di quelle ulteriori che risultassero versate, oltre interessi; ovvero, che fossero annullati il contratto e i negozi collegati per dolo o errore, con condanna della banca alla restituzione degli stessi importi; che fosse dichiarato il suo diritto ad ottenere la estinzione del piano finanziario senza costi con revoca delle eventuale segnalazione alla centrale rischi; in subordine che fossero dichiarati risolti il contratto e i negozi collegati per inadempimento grave della banca, con condanna della stessa alla restituzione dei predetti importi nonché al risarcimento dei danni nella misura ritenuta di giustizia; in ulteriore subordine, che fosse operata la compensazione tra le somme risultanti dovute alla banca e quelle a lui dovute a titolo di danni, con vittoria di spese.

Si costituiva la s.p.a. Ba. Mo. dei Pa. di Si. con comparsa depositata il 21 luglio 2006. Deduceva che il contratto "Ma.Wa." era strutturato in guisa tale da consentire al cliente di acquisire, attraverso un mutuo concesso dalla banca, le disponibilità per effettuare investimenti aventi ad oggetto titoli a reddito fisso e quote di fondi comuni, tale da risultare poco rischioso; che tali caratteristiche, adeguatamente illustrate al cliente, erano specificate in dettaglio nel documento contrattuale, senza lasciare spazio ad equivoci; che era stato consegnato al cliente il documento sui rischi generali degli investimenti; che era stato acquisito il profilo personale di rischio, tale da non fare dubitare della adeguatezza della operazione; che non sussisteva alcuna situazione di squilibrio contrattuale; che il cliente era a conoscenza delle caratteristiche del piano; che gli erano stati consegnati il prospetto informativo relativo all'offerta delle quote di fondo comune e i documenti informativi relativi ai prestiti obbligazionari, pur non essendovene obbligo; che nessuna violazione era stata quindi commessa dalla banca, e nessun vizio del consenso del cliente era configurabile; che comunque il pagamento delle rate e la mancata tempestiva contestazione implicavano la convalida del contratto, ove ritenuto annullabile; che il conflitto di interessi era stato evidenziato nel contratto con caratteri idonei; che la clausola sul recesso anticipato non prevedeva alcuna penale, ma solo il meccanismo per attualizzare l'importo delle rate ancora dovute, scontandole ad un tasso di interesse di mercato; che la facoltà di recesso era stata indicata nel prospetto informativo relativo alle quote del fondo comune di investimento; che nessun rilievo rivestiva il provvedimento dell'Autorità Garante del 6 marzo 2003, relativo ai messaggi pubblicitari diffusi nel settembre 2002, là dove il contratto in questione era stato stipulato nel settembre 2000; che nessuna segnalazione alla centrale rischi era stata effettuata. Chiedeva pertanto il rigetto della domanda, e in subordine, per il caso di accoglimento, la condanna dell'attore alla restituzione dei titoli acquistati dalla banca per suo conto, con vittoria di spese.

Notificata il 7 luglio 2006 la istanza di fissazione della udienza a cura della convenuta, il giudice relatore, con ordinanza 31 gennaio 2007, rigettata la richiesta di prova testimoniale, fissava la udienza di discussione dinanzi al Collegio. Depositate le comparse conclusionali, la causa veniva discussa alla udienza del 9 maggio 2007 ed ivi riservata in decisione, venendo po' rimessa sul ruolo ai fini della ricomposizione del Collegio. Alla udienza dell'11 giugno 2008, la causa veniva definitivamente trattenuta per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Risulta dagli atti che in data 4 settembre 2000 Gr.Gi. aveva sottoscritto su modulo predisposto dalla Ba. (...), filiale di Mo., la proposta di adesione al piano finanziario denominato "Ma.Wa.".

Dall'articolato testo del documento si evince che le finalità dell'investimento venivano perseguite attraverso un meccanismo negoziale complesso, consistente: 1) nella concessione di un finanziamento da parte della banca in favore del cliente, dell'importo di lire 48.850.400 al tasso del 6,17%, da restituire nell'arco di trenta anni in 354 rate mensili da lire 300.000 a decorrere dal 31 ottobre 2000; 2) nella utilizzazione del capitale finanziato, per circa il 60%, per l'acquisto di titoli obbligazionari, ed in particolare di obbligazioni "Eu.In.Ba." del valore nominale di euro 62.000,00 al prezzo di euro 23,0220 ciascuna, da immettere nel deposito a custodia ed amministrazione da accendersi per l'occorrenza; 3) nella utilizzazione del capitale residuo per l'acquisto di quote del fondo comune di investimento "Sp.Fi.Co.", per un controvalore di lire 21.210.281, da immettersi egualmente nel deposito a custodia e amministrazione; 4) nel contestuale conferimento da parte del cliente in favore della banca del mandato ad acquistare le obbligazioni ed a sottoscrivere le quote del fondo (parte generale del modulo contrattuale).

Veniva precisato che i rapporti contrattuali, quello di finanziamento e quelli di acquisizione degli strumenti finanziari e loro custodia e amministrazione, restavano distinti e ciascuno regolato dalle proprie norme (Sezione I). Gli strumenti finanziari da acquistare con il capitale mutuato erano espressamente vincolati a garanzia nel finanziamento, con conferimento alla banca, per la ipotesi di inadempimento del cliente ai pagamenti rateali, del mandato a prelevare dal deposito tutto o parte dei titoli, ad effettuarne la vendita e ad utilizzare il ricavato per la estinzione o decurtazione del debito (Sezione II). Gli incarichi conferiti alla banca, relativamente alla negoziazione degli strumenti finanziari, alla ricezione e trasmissione degli ordini di acquisto e vendita e alla custodia e amministrazione, erano analiticamente disciplinati sotto i vari profili (Sezione III). Il piano finanziario era coperto da garanzia assicurativa, gratuita per il cliente, tesa a garantire che lo stesso fosse portato a compimento in caso di eventi futuri tali da compromettere la capacità reddituale, quali la morte o la grave invalidità permanente del sottoscrittore (Sezione IV). Il Cliente dichiarava, sia nella parte generale, pag. 2, sia nella sezione IV, punto 5, di avere ricevuto copia del contratto e degli allegati, in particolare l'Eu.In.Ba.De.Is.Pr., l'estratto delle condizioni e termini di detto titolo, l'estratto delle condizioni concernenti la copertura assicurativa, le Condizioni Economiche, il prospetto informativo relativo all'offerta al pubblico di quote dei fondi comuni di investimento mobiliare gestiti da S.Fi. s.p.a., Società di Gestione del Risparmio con sede in Mi., con il relativo regolamento e gli allegati, il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari, l'estratto del Regolamento dei servizi e delle condizioni contrattuali della Mo.Ti. s.p.a. approvato con delibera Consob n. 10771 dell'8 luglio 1997 (Sezione IV). Il documento era firmato dal Gr. sia nella parte terminale, dopo l'elenco degli allegati, sia in calce al riepilogo delle clausole approvate specificamente per iscritto.

Ulteriori e distinta ricevuta a sua firma, nella stessa data del 4 settembre 2000, attestava ancora la consegna del documento sui rischi generali degli investimenti.

L'attore ha dedotto la violazione da parte della banca delle regole di diligenza, correttezza e trasparenza di cui all'art. 21 T.U. n. 51/1998 e agli artt. 26-29 Reg. Consob n. 11522/1998, per avere presentato come un normale piano finanziario un prodotto rischioso, per avere taciuto che si articolava in contratti collegati, per averlo così indotto a compiere una operazione dannosa, fonte di perdita certa per effetto dell'investimento dell'intero importo mutuato e del basso rendimento della rendita obbligazionaria, per avere reso eccessivamente oneroso l'esercizio del recesso. Ha lamentato la omessa consegna degli allegati, in violazione del disposto dell'art. 23 T.U. fin. Ha dedotto altresì la violazione delle norme a tutela del consumatore. Ha prospettato di conseguenza la nullità del contratto per violazione di norme imperative o in subordine la sua annullabilità per vizio del consenso; in subordine ancora ne ha chiesto la risoluzione per inadempimento dell'intermediario.

Le clausole del regolamento negoziale, come innanzi riassunte, lasciavano trasparire con sufficiente evidenza il contenuto economico della operazione. L'impiego di parte del capitale per l'acquisto di obbligazioni Eu.In.Ba. con scadenza a 30 anni permetteva al sottoscrittore di recuperare alla scadenza le somme versate nel corso del trentennio per la restituzione del mutuo. Invero la possibilità di acquistare le obbligazioni ad un prezzo notevolmente inferiore a quello nominale consentiva in concreto di immettere nel portafoglio, con l'impiego di lire 27.640.119 (lire 48.850.400 capitale dato a mutuo - lire 21.210.281 importo investito nell'acquisto di quote di fondo comune) obbligazioni del valore nominale di euro 62.000,00, che, rimborsate per tale prezzo alla scadenza, andavano a coprire, e superare anzi, il totale delle 354 rate da lire 300.000 restituite dal cliente. Per tale parte l'investimento forniva la percentuale di guadagno rappresentata dagli interessi sulle obbligazioni; e non presentava alcun margine di rischio, sempre che le obbligazioni fossero state conservate fino alla scadenza. L'acquisto, con la residua parte del capitale pari a lire 21.210.281, delle quote di fondo comune di investimenti Sp.Fi.Co. rappresentava la parte aleatoria della operazione, tendenzialmente preordinata ad assicurare, nell'ipotesi di aumento del valore delle quote sul mercato, non solo il recupero delle spese di gestione dei titoli e eventualmente della parte di interessi non coperta dal valore delle obbligazioni, ma margini di guadagno più o meno elevati, in relazione all'andamento dei mercati finanziari. Attraverso tale meccanismo, il contratto "May way" veniva a rappresentare effettivamente, secondo le previsioni, uno strumento di risparmio con finalità latamente previdenziali, essendo strutturato in guisa tale da assicurare il recupero integrale del capitale e degli interessi versati e, in più, il margine assicurato dal rendimento dei fondi comuni acquistati e negoziati dal cliente nel corso dei 30 anni. È noto al riguardo, per un verso, che l'investimento in fondi azionari è operazione aleatoria che risente ampiamente delle oscillazioni del mercato, soprattutto nei periodi brevi; e, per l'altro verso, che a lungo termine la aleatorietà si riduce fortemente, rendendo quindi la operazione adeguata, per grandi linee, ad un programma di tipo previdenziale. È ancora evidente come il rendimento dei fondi comuni non fosse nella disponibilità della banca, che non poteva garantire, ed espressamente specificava di non potere garantire, quale potesse essere l'andamento del mercato dei fondi azionari nel periodo di vigenza del contratto. In definitiva l'originale meccanismo negoziale si risolveva nella erogazione di un mutuo di scopo a lungo termine, destinato, a consentire al cliente una operazione di investimento mediante l'acquisto immediato di prodotti finanziari, custoditi alla stessa banca e garantiti da copertura assicurativa, fattispecie espressamente prevista dall'art. 1, comma 6, lett. c, T.U. fin. (in tema appunto di concessione di finanziamenti agli investitori per consentire loro di effettuare operazioni relative a strumenti finanziari ove interviene lo stesso soggetto che concede il finanziamento); ed assicurava un investimento che, per un verso, consentiva attraverso l'acquisto delle obbligazioni il recupero a scadenza del mutuo delle somme restituite ratealmente dal cliente, e, per l'altro verso, permetteva con maggiori margini di rischio di speculare sulle oscillazioni di mercato relative al valore dei fondi azionari e di conseguire, in caso di andamento favorevole, margini di guadagno aggiuntivo nel lungo termine.

Ciò posto, si osserva che la domanda, nei vari profili, deve ritenersi infondata. È da escludere in primo luogo la sussistenza di fattispecie di nullità del contratto. È noto che, secondo la interpretazione prevalente, ora avallata da Cass. S.U. 19 dicembre 2007 n. 26724, la nullità del contratto di intermediazione finanziaria è ravvisabile nelle sole ipotesi espressamente previste, ed in particolare in quella di violazione dell'obbligo della forma scritta ai sensi dell'art. 23 T.U. fin., mentre non vi è spazio per il riconoscimento di ipotesi di nullità virtuale, come conseguenza della mera violazione dei doveri e degli obblighi di comportamento da parte della banca nella fase precontrattuale e in quella della stipula, violazione che può dare luogo soltanto al risarcimento del danno e alla eventuale risoluzione del contratto. In concreto erano state rispettate le prescrizioni dell'art. 23 T.U. fin., atteso che il contratto era stato redatto per iscritto, che lo stesso era stato regolarmente sottoscritto dal cliente, che la sottoscrizione era stata reiterata in calce alla clausole ritenute rilevanti ai sensi degli artt. 1341 e 1342 Cod.civ., che erano stati consegnati tutti gli allegati, ivi compreso il documento generale sui rischi negli investimenti finanziari e i prospetti informativi relativi alle obbligazioni Eu.In.Ba. e ai fondo comuni Sp.Fi.Co. Vero è che l'attore ha continuato a sostenere che in realtà gli allegati non gli erano stati consegnati. Senonché l'assunto, per un verso, è smentito sia dalla ripetuta dichiarazione di avvenuta consegna dei prospetti informativi e degli altri allegati, riportata nella parte generale del modulo e nella Sezione I (v. infra), sia dalla sottoscrizione apposta per ricezione proprio in calce all'elenco degli allegati nell'ultima pagina del modulo stesso; e, per l'altro verso, è comunque priva di rilievo, atteso che l'eventuale difetto di consegna, per le ragioni illustrate e per quelle da illustrare, non solo non determinava effetto di nullità, ma risultava in concreto privo di incidenza causale. Deve egualmente escludersi che il contratto fosse nullo per ragioni sostanziali, ossia per il contenuto obiettivamente vessatorio, tale da comportare un insormontabile squilibrio tra opposte prestazioni. I negozi collegati prevedevano diritti ed obblighi a carico di entrambe le parti, secondo schemi privi di anomalie. In particolare, riguardo al finanziamento, concesso ad un tasso fisso (6,17%) rientrante nella media dei tassi a medio-lungo termine del periodo di rifermento, il rapporto di corrispettività non subiva alcuna alterazione.

Riguardo agli investimenti, la circostanza che le obbligazioni fossero negoziate dalla stessa banca, e che i fondi azionari fossero emessi da una società collegata alla banca per rapporti di gruppo (v. infra), non implicava di per sé sola alcuna situazione di squilibrio: da un lato, le condizioni e i valori dell'acquisto iniziale dei titoli erano specificati nello stesso contratto; dall'altro, non è stato dedotto se e come eventuali successive operazioni, ordinate dal cliente, potessero essere state influenzate da reale conflitto di interessi. Quanto poi alla clausola di recesso di cui al n. 8 della Sezione II (che prevedeva la facoltà del cliente di estinguere anticipatamente il finanziamento, corrispondendo alla banca, oltre interessi ed oneri maturati sino al momento di esercizio, un importo determinato dalla somma delle rate a scadere attualizzata mediante la applicazione del "tasso swap di pari durata a quello della scadenza del finanziamento diminuito di uno spread pari allo 0,50% calcolato in base ai criteri e secondo le normative di legge", è da rilevare che la stessa non era strutturata come clausola "penale", ma era volta a disciplinare la consueta facoltà di estinzione anticipata del mutuo, attraverso un meccanismo di attualizzazione delle rate a scadere. Da un lato restava irrilevante, sotto il profilo della trasparenza, la complessità del testo, conseguenza necessaria della adozione di una formula di matematica finanziaria. Dall'altro lato, non sono emersi, e non sono stati indicati, elementi tali da far ritenere che la clausola, nei termini in cui era formulata, fosse idonea a determinare, di per sé ed in ogni caso, una situazione di squilibrio, ad imporre cioè per la estinzione anticipata un costo superiore, in termini reali, a quello necessario per compensare To. affrontato dalla banca per reperire a sua volta la provvista (a suo tempo erogata al cliente) mediante meccanismi di approvvigionamento a medio-lungo termine.

Infondata è altresì la domanda di annullamento del contratto per errore e/o dolo. L'attore ha assunto di essere stato tratto intenzionalmente in errore a) dalla presentazione del prodotto come prodotto previdenziale e investimento privo di rischi, b) dalla omessa illustrazione del reale contenuto dei contratti collegati, c) dalla incomprensibile complessità del testo contrattuale. L'assunto non ha pregio. Come già rilevato, il testo contrattuale era redatto in maniera tale da evidenziare con chiarezza, innanzitutto, il ruolo del finanziamento nella complessiva operazione, vale a dire il ricorso al credito bancario per conseguire il capitale che il cliente di per sé non aveva e che intendeva procurarsi per eseguire l'investimento. Non si vede come il soggetto, invogliato ad investire danaro (di cui non disponeva) per l'acquisto di titoli, potesse ignorare o fraintendere il nucleo di base del meccanismo propostogli, che gli consentiva, attraverso la concessione di un mutuo, di procurarsi appunto quel capitale da impiegare per l'investimento, non diversamente da una qualsivoglia altra operazione di ricorso al credito da parte di imprenditore che intendesse effettuare una qualsiasi altra forma di investimento. Comunque, nel frontespizio era evidenziato in grassetto che il cliente richiedeva "1. la concessione di un finanziamento di lire...", in relazione al quale erano indicati in dettaglio il tasso e le modalità di restituzione del mutuo ed era specificato che il finanziamento sarebbe stato "esclusivamente utilizzato per l'acquisto/sottoscrizione degli strumenti finanziari indicati ai seguenti punti n. 2 e n. 3, vincolati a garanzia del rimborso del finanziamento stesso) 'l'acquisto di obbligazioni Eu.In.Ba...", con specificazione del prezzo, del valore nominale, della scadenza; e la sottoscrizione di quote del fondo comune di investimento Sp.Fi.Co." per il controvalore indicato. Nessun dubbio poteva quindi ragionevolmente sussistere né in ordine alla operazione di base, ossia la richiesta del mutuo bancario (necessario per procurare il capitale), né riguardo al nesso strumentale tra finanziamento ed acquisto di prodotti finanziari (investimento). La completezza e chiarezza del testo contrattuale non si arrestavano al meccanismo negoziale di base, ma si estendevano poi in dettaglio a tutti i particolari del piano finanziario. Nella seconda pagina era riportata a caratteri leggibili la dichiarazione del cliente "di aver ricevuto copia e di avere preso visione del documento allegato alla presente sub 1 'European Investment Bank debt Issuance programme' che regola i termini e le condizioni del prestito obbligazionario in argomento, nonché dell''estratto delle condizioni e termini del predetto prestito allegato alla presente sub 2; di essere stato da voi preventivamente informato che gii ordini di acquisto dei titoli della Eu.In.Ba. si riferiscono ad un'operazione nella quale la ba. (...) potrebbe essere considerata avere un interesse in conflitto in quanto i titoli emessi dalla Eu.In.Ba. sono negoziati dalla banca medesima. Nonostante sia a conoscenza del conflitto di interessi sopra richiamato, autorizzo comunque espressamente l'esecuzione dell'operazione (in grassetto); di avere preso visione e ricevuto copia del prospetto informativo relativo alla offerta al pubblico di quote di Fo.Co.di In.Mo. ge. da Sp. Fi. SGR s.p.a. e facenti parte del Si.Sp., e di voler partecipare al Fo.Sp. Fi.Co.; di essere stato preventivamente informato che l'ordine relativo alla sottoscrizione di quote del Fo.Sp.Fi.Co. costituisce un'operazione in conflitto di interessi in quanto le stesse quote sono collocate dalla ba. (...) e sono emesse da un soggetto (Sp.Fi. SGR s.p.a.) collegato alla ba. (...) da rapporti di gruppo - di autorizzare la effettuazione della operazione stessa, nonostante sia a conoscenza del conflitto di interessi sopra richiamato (in grassetto). Seguiva la dichiarazione di conferimento alla banca del mandato "...a sottoscrivere le quote del Fondo e quindi a compilare, in mio nome e per mio conto, il modulo Domanda di So. previsto dal prospetto informativo..., a far registrare le quote del Fondo a mio nome, ad inoltrare, previa mia specifica richiesta, le richieste di rimborso delle quote del Fondo e ad espletare tutte le necessarie formalità amministrative"; ribadendosi infine, con dicitura in grassetto, il vincolo degli strumenti finanziari a garanzia del finanziamento.

Nella successiva Sezione I, dettante le norme generali del piano, erano riportate in caratteri chiari le dichiarazioni: "ho preventivamente preso visione e ricevuto il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari...ho ricevuto la richiesta di fornire notizie circa la mia esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la mia situazione finanziaria, i miei obiettivi di investimento, nonché circa la mia propensione al rischio. Al riguardo ho fornito apposita dichiarazione riportata nel frontespizio della presente; ho ricevuto adeguate informazioni sulla natura, sulle caratteristiche, sui rischi e sulle implicazioni dei servizi oggetto del presente accordo, con particolare riferimento ai relativi oneri e rischi patrimoniali, in maniera tale da poter acquisire la conoscenza necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento/disinvestimento; ho preso atto in particolare che a) le operazioni eventualmente eseguite su strumenti finanziari non negoziate in mercati regolamentati possono comportare gravi difficoltà di liquidare gli strumenti finanziari acquistati e comunque di valutarne il valore effettivo, b) che le operazioni eventualmente eseguite su strumenti finanziari derivati sono caratterizzate da una rischiosità molto elevata, con possibilità di perdite anche eccedenti l'esborso originario, il cui preventivo apprezzamento è ostacolato dalla loro complessità (in grassetto); che le operazioni di vendita allo scoperto di strumenti finanziari a diffusione limitata possono presentare difficoltà di ricopertura e dare luogo ad oneri aggiuntivi rispetto a quelli inizialmente preventivati; ho preso completa cognizione delle norme che regolano il finanziamento e la relativa garanzia costituita dagli strumenti finanziari, il conto corrente, i servizi di negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini. norme e condizioni riportate nella presente e nei relativi allegati; ho ritenuto sulla base di tutto quanto sopra, che i servizi e i prodotti di cui sopra risultano aderenti ai miei interessi; sono stato informato ed ho compreso, con riferimento alle quote del Fondo, che non v'è garanzia del rendimento futuro delle stesse; ho ritenuto sulla base di tutto guanto sopra, che le singole operazioni in cui si sostanzia il piano finanziario e lo stesso nel suo complesso risultano aderenti ai miei interessi (sottolineatura dell'ufficio). Con la stessa chiarezza e completezza erano poi dettate le norme particolari relative al finanziamento e alla garanzia (Sezione II); ai servizi di negoziazione, ricezione e trasmissione ordini (Sezione III); alla disciplina finale (Sezione IV).

Dalla lettura delle clausole si evince la banca aveva adempiuto agli obblighi di informazione attiva. La informazione del cliente sulla natura, sulle caratteristiche e sulle modalità di funzionamento del piano finanziario era capillare e comprensibile. Le clausole a stampa, con caratteri adeguati, ponevano in risalto in modo chiaro, completo ed insistente, sia il meccanismo negoziale prescelto, sia i termini del finanziamento, sia le caratteristiche degli strumenti finanziari oggetto dell'investimento, sia la rischiosità della parte di essi costituta dalle quote dei fondi comuni, spingendosi a rendere edotto il cliente che per queste ultime non vi era alcuna garanzia del rendimento futuro. Con chiarezza e risalto ancora maggiori, erano evidenziate le situazioni di potenziale conflitto di interesse in cui poteva venirsi a trovare la banca, per il fatto che le obbligazioni erano da essa negoziate e che le quote dei fondi comuni erano emesse da società collegata da rapporti di gruppo. Non rileva al riguardo che tale circostanza, come lamentato dall'attore in memoria conclusionale, non fosse stata ulteriormente richiamata tra le clausole specificamente sottoscritte ai sensi degli artt. 1341 e 1342 Cod. civ., atteso che essa non riguardava una mera clausola del regolamento negoziale, ma atteneva alle caratteristiche proprie dei prodotti finanziari, caratteristiche ampiamente descritte con il dovuto risalto nel testo del contratto. Il complesso delle regole era illustrato in linguaggio, necessariamente tecnico, secondo il lessico bancario, ma privo di esasperazioni. Il contraente di normale avvedutezza e diligenza non poteva non comprendere quanto con chiarezza esplicitato dal testo contrattuale, e non poteva non rendersi conto, attraverso la reiterata dichiarazione di "avere preso conoscenza", di "essere stato preventivamente informato", di "avere preso completa cognizione", di "avere ricevuto copia", "di avere compreso", di ritenere il tutto "aderente ai miei interessi", e così via, dei termini essenziali del piano, costituiti a) dalla richiesta del mutuo bancario a tasso fisso, da restituire mediante la rateazione prestabilita, b) dall'investimento immediato del capitale parte in obbligazioni a capitale garantito e parte in quote di fondi comuni, c) dalla aleatorietà dell'investimento in quote di fondi comuni, suscettibili di dare guadagno nel lungo termine ma anche di azzerarsi, per i motivi compiutamente illustrati, d) dai vincoli di garanzia in favore della banca, e) dal nesso indissolubile tra finanziamento e investimenti. La informazione era completata, infine, dalla consegna degli allegati, idonei a fornire ogni ragguaglio sia in generale sui rischi negli investimenti in strumenti finanziari (documento rischi), sia sulle caratteristiche e modalità di gestione dei prodotti in concreto acquistati (prospetti relativi alle obbligazioni e alle quote dei fondi comuni, la cui consegna non era comunque obbligatoria).

Del pari, risultano adempiuti gli obblighi di informazione passiva. È documentato invero che la banca aveva richiesto al cliente le informazioni relative alla propria esperienza finanziaria e ai propri obiettivi di investimento. Come annotato nel frontespizio del contratto con la marcatura delle corrispondenti caselle, il Gr. aveva dichiarato una esperienza finanziaria "alta" e una propensione al rischio di tipo "alto", ed aveva specificato l'obiettivo della "redditività e rivalutabilità con rischio andamento corsi". Non sono emersi elementi tali da far ritenere che la banca fosse in condizioni di dubitare della veridicità dei dati personali per tale via acquisiti. Non rileva che l'attore, come dallo stesso dedotto, fosse un piastrellista temporaneamente disoccupato (la convenuta ha assunto che si trattava invece di un imprenditore, e la circostanza è confermata dalla lettera di contestazione 8 febbraio 2006, nella quale il legale del Gr. lamentava il pregiudizio alla "attività commerciale" esercitata dal cliente), atteso che tale condizione culturale e lavorativa non era di per sé incompatibile con la capacità di comprendere nei termini essenziali la operazione proposta e con la volontà di eseguire investimenti in qualche misura rischiosi.

Deve pertanto escludersi che la banca fosse venuta meno agli obblighi di informazione e agli obblighi di trasparenza; e in ogni caso che, per le modalità di presentazione del piano, il cliente fosse stato indotto in errore essenziale, maturando una volontà negoziale che in altre condizioni non avrebbe espresso. Nulla poteva ragionevolmente indurre il soggetto a ritenere che si trattasse di un normale piano di accumulo previdenziale, tanto più che la finalità di previdenza non era neppure richiamata; ed al contrario tutto concorreva a richiamare la attenzione sui connotati essenziali della operazione di investimento e sulle caratteristiche originali della stessa. Riguardo al profilo della correttezza, è documentato che l'intermediario aveva assolto agli obblighi, sia di avvertire il cliente in ordine ai margini di rischiosità della operazione, attraverso la consegna dei documenti e attraverso i ripetuti richiami in grassetto contenuti nello stesso modulo contrattuale, sia di acquisire dal cliente stesso le informazioni sul suo profilo personale. L'assunto secondo cui il funzionario addetto avrebbe garantito che si trattava di investimento sicuro si risolve in una asserzione del tutto generica, smentita comunque dalle chiare e ripetute indicazioni delle clausole contrattuali. Invero colui che addiviene alla stipula di una qualsiasi contratto dal testo predisposto, ed i particolare colui che si induce a stipulare un contratto di investimento con un istituto bancario, ha l'onere di prendere cognizione delle condizioni contrattuali, dovendo imputare a sé stesse le eventuali conseguenze negative della lettura superficiale delle clausole (di per sé chiare) e del difetto di attenzione. La violazione degli obblighi di correttezza non è ravvisabile neppure sotto il profilo specifico della adeguatezza tra operazione proposta e qualità dell'investitore. Da un lato, non sono emersi elementi tali da far ritenere che il piano fosse stato proposto ad un soggetto con basse capacità di comprensione e di livello ed età (il Gr. era nato nel (...)) tali da potere subire sicuro pregiudizio dalla complessiva operazione a durata trentennale. Dall'altro lato, nulla esclude che i dati trascritti nel frontespizio, in ordine alla propensione al rischio e alla esperienza, fossero rispondenti alla realtà. Pr. di rilievo è anche il riferimento alla campagna pubblicitaria (ritenuta ingannevole) posta in essere dalla banca per reclamizzare il similare contratto "4 You" come prodotto a rischio basso e come innovazione alla previdenza: invero la diffusione di tale messaggio risale a periodo (2002) successivo alla conclusione del contratto (settembre 2000) e il suo contenuto non sarebbe risultato comunque idoneo a condizionare nel concreto la adesione de! cliente al piano finanziario proposto.

La riconosciuta insussistenza delle violazione contestate comporta altresì la infondatezza della domanda subordinata di risoluzione per inadempimento, dovendo escludersi che la banca fosse venuta meno agli obblighi essenziali nella fase della stipula e in quella di esecuzione del contratto.

Sulla base delle esposte considerazioni, la domanda nel suo complesso deve essere rigettata. Sussistono, in relazione alla peculiarità delle questioni trattate ed alla esistenza di margini iniziali di incertezza, i giusti motivi per compensare per metà le spese sostenute dalla convenuta, ponendosi la restante metà a carico del soccombente.

P.Q.M.

pronunciando sulla domanda proposta da Gr.Gi. nei confronti della s.p.a. Ba.Mo. dei Pa. di Si. con sede in Si. con citazione notificata il 20 maggio 2006, così provvede:

1) rigetta la domanda;

2) condanna il Gr. alla rifusione in favore della convenuta di metà delle spese del giudizio, metà liquidata in difetto di nota in euro 1.400,00 (di cui 900,00 onorario) oltre accessori, dichiarando compensata la restante metà.

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