Deve dichiararsi la nullità delle clausole bancarie che prevedono la capitalizzazione trimestrale degli interessi

Deve dichiararsi la nullità delle clausole bancarie che prevedono la capitalizzazione trimestrale degli interessi; dette clausole, fondandosi su un uso negoziale degli istituti di credito e non su una vera e propria norma consuetudinaria, contrastano con la previsione di cui all'art. 1283 c.c. in quanto anteriori alla scadenza degli interessi. A tal riguardo, infatti, la Cassazione, con la sentenza del 1999, ha affermato la nullità delle norme bancarie uniformi, predisposte dall'A.B.I., nella parte in cui ammettono la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, in quanto norme aventi natura pattizia e destinate a trovare applicazione solo ove siano espressamente richiamate nei singoli rapporti contrattuali stipulati con la clientela. (Tribunale Bologna Sezione 2 Civile, Sentenza del 21 gennaio 2009, n. 189)



- Leggi la sentenza integrale -

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI BOLOGNA

SECONDA SEZIONE CIVILE

nella persona del giudice unico Dott. Manuela Velotti

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo Grado iscritta al n. 6280/2001 R.G. promossa da:

Ed. elettivamente domiciliata in Via (omissis) - Bologna, presso e nello studio dell'avv. La.Fr. che la rappresenta e difende;

ATTRICE

CONTRO

Ba.Mo. S.p.A., elettivamente domiciliata in Via (omissis) - Bologna, presso e nello studio dell'avv. Be.Ar.Ve. che la rappresenta e difende;

CONVENUTA

in punto a: "conto corrente bancario"

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 29 aprile 2001 la Ed. S.n.c. conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Bologna la Ba.Mo. S.p.A. per sentirla condannare alla restituzione della somma di Lire 6.659.582, oltre interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria sino al saldo, illegittimamente addebitate a titolo di capitalizzazione trimestrale degli interessi operata dall'istituto di credito sul conto corrente bancario n. (omissis) intestato all'attrice per tutta la durata del rapporto.

Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio la banca convenuta, contestando integralmente la domanda ed assumendo la piena legittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente, in quanto fondata su un uso normativo.

Concludeva quindi per il rigetto della domanda, chiedendo in subordine, nell'ipotesi di riconoscimento a favore dell'attrice del credito vantato, che il tribunale dichiarasse non dovuta la rivalutazione monetaria, perché non cumulabile con gli interessi. La causa veniva istruita tramite c.t.u. contabile e, dopo alcuni rinvii d'ufficio, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 12/6/2008, fissata per la precisazione delle conclusioni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La società attrice pretende la restituzione delle somme che assume essere state indebitamente corrisposte all'istituto di credito convenuto nel corso del rapporto di conto corrente intrattenuto con lo stesso a titolo di capitalizzazione trimestrale degli interessi, assumendo la nullità della relativa clausola anatocistica.

In proposito va ricordato che in passato, a partire dalla sentenza della Cassazione n. 6631/1981, si era formato nella giurisprudenza di legittimità un filone interpretativo, consolidatosi negli anni, secondo il quale l'anatocismo, nell'ambito delle relazioni tra istituti di credito e clienti, costituisce un uso normativo che consente di derogare ai limiti posti dall'art. 1283 c.c.

In particolare si era affermato che gli usi normativi non richiedono di essere ricevuti nelle forme contrattuali e, salvo clausola negoziale contraria, integrano direttamente la volontà dei contraenti ai sensi dell'art. 1374 c.c. (Cass. n. 4920/87). Tale orientamento è stato peraltro sottoposto a revisione dalla sentenza n. 2374 del 1999, con la quale il supremo collegio ha affermato, contrariamente a quanto sostenuto in passato, che la capitalizzazione trimestrale degli interessi non integra un uso normativo, bensì un semplice uso negoziale, con conseguente nullità della relativa pattuizione, siccome anteriore alla scadenza, per contrasto con la norma imperativa di cui all'art. 1283 c.c. Ha invero osservato la Corte che le c.d. norme bancarie uniformi predisposte dall'A.B.I. (con effetto dall'1/01/1952), - nella parte in cui, prevedono che i conti anche saltuariamente debitori siano regolati ogni trimestre e che, con la stessa cadenza, gli interessi scaduti producano ulteriori interessi - non hanno natura normativa, bensì soltanto pattizia, consistendo in proposte di condizioni generali di contratto indirizzate dall'associazione alle banche associate e come tali rilevanti nel singolo rapporto contrattuale soltanto se richiamate secondo la disciplina dettata dagli artt. 1341 e 1342 c.c.

Ha inoltre escluso che alla suddetta clausola delle norme bancarie uniformi possa attribuirsi funzione probatoria di usi locali preesistenti, risultando gli accertamenti di conformi usi locali effettuati da alcune camere di commercio provinciali tutti successivi al 1952.

Ha infine rilevato che il generalizzato inserimento nei singoli contratti di clausole conformi alle condizioni generali predisposte dall'A.B.I., che prevedono la capitalizzazione trimestrale degli interessi a favore della banca e, di contro, la capitalizzazione annuale degli interessi in favore del cliente, non sembra dipendere dal diffuso convincimento in ordine alla loro conformità a norme di diritto già esistenti, ma piuttosto dalla loro presenza nel moduli contrattuali predisposti dagli istituti di credito secondo le direttive delle associazioni di categoria, insuscettibili di negoziazione individuale e la cui sottoscrizione è indispensabile per accedere al servizio bancario. Difetta quindi l'elemento psicologico della consuetudine che è costituito dall'opimo juris ac necessitatis.

Dall'insieme di queste considerazioni discende che la previsione contrattuale della capitalizzazione trimestrale degli interessi, risultando basata non su una vera e propria norma consuetudinaria, bensì su un semplice uso negoziale, è nulla per contrasto con l'art. 1283 c.c. in quanto anteriore alla scadenza degli interessi.

Le argomentazioni sopra sinteticamente riportate - alle quali si ritiene di aderire integralmente - sono state ribadite dalle successive pronunce della Cassazione (tra le tante vedi nn. 3096/1999, 12507/1999, 8442/2002, 7539/2005, 10599/2005, 565/2007, 4853/2007, 21141/2007), confermative del mutato orientamento.

Ne discende che la clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi applicata dalla banca deve essere considerata nulla. Tanto premesso in linea generale, va rilevato che, nel caso di specie, il c.t.u. nominato nel corso del giudizio ha accertato che il maggior addebito a titolo di interessi debitori operato dall'istituto di credito per effetto della capitalizzazione trimestrale degli interessi in luogo di quella annuale ammonta a Lire 6.470.320, pari a Euro 3.341,64.

Conseguentemente, la banca convenuta va condannata al pagamento in favore della società attrice della suddetta somma, oltre interessi legali dalla domanda sino al saldo. Per quanto riguarda invece la domanda di risarcimento del maggior danno da svalutazione ex art. 1224, secondo comma, c.c. si osserva che con la recente sentenza n. 19499/2008 le Sezioni Unite hanno composto il contrasto giurisprudenziale esistente in ordine alla sufficienza della qualità di imprenditore commerciale ai fini della presunzione dell'impiego antinflattivo della somma costituente oggetto dell'obbligazione pecuniaria, affermando che "nel caso di ritardato adempimento di una obbligazione di valuta, il maggior danno di cui all'art. 1224, secondo comma, cod. civ. può ritenersi esistente in via presuntiva in tutti i casi in cui, durante la mora, il saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi sia stato superiore al saggio degli interessi legali. Ricorrendo tale ipotesi, il risarcimento del maggior danno spetta a qualunque creditore, quale che ne sia la qualità soggettiva o l'attività svolta (e quindi tanto nel caso di imprenditore, quanto nel caso di pensionato, impiegato, ecc.), fermo restando che se il creditore domanda, a titolo di risarcimento del maggior danno, una somma superiore a quella risultante dal suddetto saggio di rendimento dei titoli di Stato, avrà l'onere di provare l'esistenza e l'ammontare di tale pregiudizio, anche per via presuntiva; in particolare, ove il creditore abbia la qualità di imprenditore, avrà l'onere di dimostrare o di avere fatto ricorso al credito bancario sostenendone i relativi interessi passivi; ovvero - attraverso la produzione dei bilanci - quale fosse la produttività della propria impresa, per le somme in essa investite; il debitore, dal canto suo, avrà invece l'onere di dimostrare, anche attraverso presunzioni semplici, che il creditore, in caso di tempestivo adempimento, non avrebbe potuto impiegare il denaro dovutogli in forme di investimento che gli avrebbero garantito un rendimento superiore al saggio legale".

Nel caso di specie, la società attrice non ha neppure allegato la superiorità del saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi rispetto al saggio degli interessi legali in relazione a tutto il periodo dell'applicazione della clausola anatocistica, né, tanto meno, ha fornito specifici elementi di prova atti a dimostrare che avrebbe potuto impiegare le somme illegittimamente corrisposte alla banca, di volta in volta, in investimenti tali da assicurarle un rendimento superiore al tasso legale.

La domanda in esame va pertanto respinta.

Le spese di lite, comprensive di quelle di c.t.u., seguono la pressoché totale soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda proposta da Ed. S.n.c. nei confronti della Ba.Mo. S.p.A. con atto di citazione notificato il 29/4/2001, condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attore della somma di Euro 3.341,64, oltre interessi legali dalla notifica dell'atto introduttivo sino al saldo, nonché delle spese di lite, che liquida in Euro 1.300,00 per onorari e Euro 1.077,00 per competenze, oltre 12,5% rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA.

Pone a carico della convenuta le spese di c.t.u. come liquidate in corso di causa.

Così deciso in Bologna il 10 dicembre 2008.

Depositata in Cancelleria il 21 gennaio 2009.

INDICE
DELLA GUIDA IN Bancario

OPINIONI DEI CLIENTI

Vedi tutte

ONLINE ADESSO 738 UTENTI