Il cliente è vittima di un assegno a vuoto: la banca girataria deve far levare il protesto e restituirgli il titolo

Alle operazioni bancarie in conto corrente, si applica il principio contenuto nell'art. 1829 c.c., richiamato dal successivo art. 1857 c.c., secondo cui l'accreditamento, sul conto corrente del cliente, dell'importo di un assegno trasferito alla banca per l'incasso deve ritenersi sempre effettuato "salvo incasso" (o "salvo buon fine", o "con riserva di verifica"), con la conseguenza che, se il credito portato dall'assegno non venga soddisfatto dal terzo obbligato, la banca può eliminare la partita dal conto reintegrando il correntista nelle sue ragioni con la restituzione del titolo. Ne discende che la banca girataria per l'incasso di un assegno bancario è tenuta non soltanto a far levare il protesto (art. 45 della Legge Assegno), al fine di conservare integre le ragioni del proprio girante nei confronti degli obbligati di regresso, ma ha anche l'obbligo, discendente dal disposto del richiamato art. 1829 c.c. di restituire il titolo al correntista girante per l'incasso. (Corte di Cassazione Sezione 1 Civile
Sentenza del 16 luglio 2008, n. 19587)



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado - Presidente

Dott. GILARDI Gianfranco - rel. Consigliere

Dott. NAPPI Aniello - Consigliere

Dott. BERNABAI Renato - Consigliere

Dott. FITTIPALDI Onofrio - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

AU. AN., rappresentato e difeso, in virtu' di procura a margine del ricorso, dagli Avv.ti PROTO PISANI Nicola ed Omelia MANFREDINI, presso lo studio della quale ultima in Roma, via delle Milizie n. 19 e' elettivamente domiciliato;

- ricorrente -

contro

SA. IM. s.p.a., quale incorporante del Ba. di. Na. s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtu' di procura in calce al ricorso, dall'Avv. UMMARINO Roberto, elettivamente domiciliata presso il Sa. Im. s.p.a. a (OMESSO);

- resistente -

avverso la sentenza n. 605/2002 della Corte d'appello di Napoli, depositata il 19 febbraio 2002;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 9 giugno 2008 dal Dott. Gianfranco GILARDI;

udito per il ricorrente l'Avv. Nicola PROTO PISANI;

udito per il P.M. il Sostituto Procuratore Generale Dott. DESTRO Carlo, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 24 maggio 1999 l'avv. Au. An. conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli il Ba. di. Na. esponendo di aver versato il (OMESSO), sul c/c n. (OMESSO) intrattenuto presso l'agenzia n. (OMESSO) del convenuto, l'assegno Ca. di (OMESSO) dell'importo di lire 7.000.000, emesso da De. Fe. Ma. all'ordine di Pa. Do. e da quest 'ultimo girato ad esso attore. Con nota senza data il Ba. di. Na. gli aveva comunicato che l'assegno era stato protestato, addebitando gli la somma di lire 7.000.000 con valuta 31 luglio 1998 e rimettendogli un certificato di avvenuto protesto. Con raccomandata A.R. del (OMESSO), rimasta priva di riscontro, l'attore aveva chiesto al Ba. di. Na. l'originale o copia autentica dell'assegno con il verbale di protesto, e con altra raccomandata del (OMESSO) aveva chiesto al convenuto di riaccreditargli la somma di lire 7.000.000 in quanto erano scaduti i termini per agire in via cartolare. Dopo che con lettera del (OMESSO) il Ba. di. Na. aveva comunicato che l'assegno era stato trattenuto dalla Procura della Repubblica di Viterbo, la quale non rilasciava copie autentiche successive, con una terza raccomandata del (OMESSO) l'attore aveva rinnovato al Ba. di. Na. la richiesta di riaccredito della somma portata dall'assegno per violazione dell'articolo 1829 c.c.. Tanto premesso, l' Au. chiedeva la condanna del convenuto al pagamento della suddetta somma, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Costituitosi il contraddittorio, il Ba. di. Na. chiedeva il rigetto della domanda, affermando di avere evaso sollecitamente la richiesta dell'attore alla Ca. di (OMESSO) e di avere comunicato all'attore la risposta della Ca.; in subordine, previa chiamata in causa della Ca., chiedeva la condanna di quest'ultima al risarcimento in favore dell'attore. La Ca., chiamata in causa dal Ba. di. Na., chiedeva il rigetto sia della domanda principale sia della domanda di garanzia. Con sentenza depositata il 16 gennaio 2001 il Tribunale di Napoli rigettava la domanda; e la decisione veniva confermata dalla Corte d'appello di Napoli con sentenza del 10 gennaio - 19 febbraio 2002 contro la quale Au.An. ha proposto ricorso sulla base di quattro motivi, ulteriormente illustrati con memoria successiva. Il Sa. IM. s.p.a, quale incorporante del Ba. di. Na. s.p.a.) ha resistito notificando controricorso. Con ordinanza del 17 dicembre - 23 gennaio 2008 e' stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti della Ca. di. Ri. de. Pr. di. Vi. s.p.a., incombente cui il ricorrente ha provveduto con atto notificato il 12 febbraio 2008. La Ca. di. Ri. de. Pr. di. Vi. s.p.a. non ha svolto difese.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilita' del ricorso formulata dalla resistente sotto il profilo del decorso del termine per proporre impugnazione. Come risulta, infatti, dalla relata di notifica, non solo la consegna del plico contenente l'atto da notificare (consegna sufficiente, nei confronti del notificante, a far ritenere eseguita la notificazione) e' stata effettuata il 3 aprile 2003, ma anche il recapito al destinatario e' avvenuto in data 7 aprile 2003 e, quindi, sicuramente nel termine di un anno e 46 giorni dal deposito della sentenza (19 aprile 2002), considerato che il 6 aprile 2003 cadeva di domenica.

E' infondata anche l'eccezione di inammissibilita' del ricorso formulata dalla resistente sotto il profilo della mancanza nel ricorso stesso della firma e della autenticazione da parte dell'Avv. Omelia Manfredini, uno dei due difensori del ricorrente. Secondo l'orientamento consolidato di questa Corte, infatti, nel caso di mandato alle liti conferito a piu' difensori ciascuno di essi, in difetto di una espressa ed inequivoca volonta' della parte circa il carattere congiunto e non disgiunto del mandato, ha pieni poteri di rappresentanza processuale (cfr., tra la altre, Cass. 29 marzo 2007, n. 7697; 6 giugno 2006, n. 13252).

Il ricorrente, infine, ha specificamente richiamato nei singoli motivi non solo (con riguardo alle ritenute violazioni di legge) l'articolo 360 c.p.c., n. 3, ma altresi' - con riferimento ai vizi di motivazione dedotti - l'articolo 360 c.p.c., n. 5 sicche', senza necessita' di ulteriori approfondimenti, nessun dubbio puo' sussistere circa l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilita' formulata dalla resistente anche sotto il profilo dell'asserita inosservanza del disposto di cui all'articolo 360 c.p.c..

Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione degli articoli 1829 e 1857 cod. civ., in relazione all'articolo 360 c.p.c., n. 3, nonche' omessa, contraddittoria e/o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all'articolo 360 c.p.c., n. 5 in quanto la Corte d'appello non ha considerato che l'eliminazione, dal conto corrente intrattenuto da esso Au. presso il Ba. di. Na., del credito corrispondente all'assegno versato su detto conto, con correlativo addebito della somma di lire 7.000.000 avrebbe potuto avvenire solo previa reintegra del correntista nelle sue ragioni. Con il secondo motivo il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione degli articoli 1856 e 1710 cod. civ., articoli 115, 116 e 324 c.p.c., in relazione all'articolo 360 c.p.c., n. 3, nonche' omessa, contraddittoria e/o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all'articolo 360 c.p.c., n. 5 in quanto la Corte d'appello non ha tenuto nel debito conto del comportamento negligente del Ba. di. Na. e affermando che la Procura della Repubblica di Viterbo, benche' richiestane, non aveva rilasciato l'assegno ne' copia di esso, ha omesso di considerare che in realta' la Ca. di. Ri. de. Pr. di. Vi. aveva inviato al Ba. di. Na. copia legale dell'assegno rilasciato dalla Procura di Viterbo.

Con il terzo motivo il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione degli articoli 1829, 1857, 1856, 1710, 1218, 1227 cod. civ., in relazione all'articolo 360 c.p.c., n. 3, nonche' omessa, contraddittoria e/o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all'articolo 360 c.p.c., n. 5 in quanto la Corte d'appello, dando rilievo ad un'inesistente inerzia di esso ricorrente, non ha tenuto conto della negligenza grave ed evidente del Ba. di. Na..

Con il quarto motivo il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'articolo 45, n. 3 Legge Assegno, in relazione all'articolo 360 c.p.c., n. 3, nonche' omessa, contraddittoria e/o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all'articolo 360 c.p.c., n. 5 in quanto la Corte d'appello, addebitando ad esso ricorrente di non essersi attivato per farsi rilasciare dalla Stanza di compensazione di Roma, in qualita' di portatore del titolo, la dichiarazione di cui all'articolo 45, n. 3 Legge Assegno, ha omesso di considerare che la norma in questione prevede un modo di constatazione del mancato pagamento sostitutivo del protesto, non gia' la possibilita' di sostituire con la dichiarazione della stanza la mancata disponibilita' del protesto (gia' elevato dagli organi ad esso preposti) e del titolo.

I quattro motivi possono essere esaminati congiuntamente ed il ricorso e' fondato. Come ripetutamente affermato da questa Corte, infatti, alle operazioni bancarie in conto corrente si applica il principio contenuto nell'articolo 1829 cod. civ., richiamato dal successivo articolo 1857 c.c., secondo cui l'accreditamento, sul conto corrente del cliente, dell'importo di un assegno trasferito alla banca per l'incasso deve ritenersi sempre effettuato "salvo incasso" (o "salvo buon fine", o "con riserva di verifica"), con la conseguenza che, se il credito portato dall'assegno non venga soddisfatto dal terzo obbligato, la banca puo' eliminare la partita dal conto reintegrando il correntista nelle sue ragioni con la restituzione del titolo (cfr., tra le altre, Cass. 27 novembre 2003, n. 18118). La banca girataria per l'incasso di un assegno bancario e' tenuta dunque non soltanto a far levare il protesto (articolo 45, Legge Assegno), al fine di conservare integre le ragioni del proprio girante nei confronti degli obbligati di regresso, ma ha anche l'obbligo, discendente dal disposto del richiamato articolo 1829 cod. civ., di restituire il titolo al correntista girante per l'incasso (cfr., tra le altre, Cass. 25 giugno 2004, n. 11852). La presunzione di clausola "salvo incasso" non opera solo allorquando risulti una contraria volonta' delle parti volonta' che - ove l'inclusione nel conto corrente bancario avvenga mediante girata di un titolo di credito - puo' essere desunta non solo dal fatto che la girata medesima sia piena e non gia' per l'incasso, ma anche da altre circostanze di fatto, quale un inequivoco comportamento della banca (cosi', tra le altre, Cass. n. 18118/2003, cit.).

Nella specie sarebbe stato dunque onere del Ba. di. Na., giratario per l'incasso dell'assegno (la circostanza non costituisce oggetto di contestazione) reintegrare il correntista nelle sue ragioni, provvedendo alla restituzione del titolo o - nell'impossibilita' della restituzione - alla consegna di una copia autentica di esso. Nell'affermare che da parte del Ba. di. Na. vi fu la tempestiva comunicazione del protesto, la Corte d'appello non ha tenuto conto che tale comunicazione non era sufficiente per assolvere all'obbligo incombente sull'istituto di credito ai sensi dell'articolo 1829 cod. civ., senza che il correntista fosse tenuto a fare richiesta della restituzione del titolo o della consegna della copia autentica di esso. Peraltro e' certo che l' Au. effettuo' le proprie rimostranze alla banca, lamentando il mancato rispetto dell'articolo 1829 cod. civ., con raccomandata del (OMESSO), quando mancava piu' di un mese alla scadenza del termine di prescrizione per l'azione di regresso; e la circostanza che l'assegno protestato fosse nel materiale possesso della Procura della Repubblica del Tribunale di Viterbo non vale certo a dimostrare che prima della ricezione di detta lettera, raccomandata il Ba. di. Na. non avesse avuto la possibilita' di ottenere una copia autentica del titolo, copia autentica che in realta', rilasciata dalla Procura della Repubblica di Viterbo alla Ca. di. Ri. de. Pr. di. Vi., era stata da questa trasmessa al Ba. di. Na. : sicche' la motivazione contenuta al riguardo nella sentenza impugnata appare incongrua ed inadeguata.

Consegue da quanto sopra che il ricorso deve essere accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, anche ai fini delle spese del giudizio di legittimita'.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, anche ai fini delle spese del giudizio di legittimita'.

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