Il libretto bancario di deposito a risparmio fa piena prova non solo delle annotazioni, ma anche della provenienza del libretto dalla banca al cui servizio appare addetto il funzionario che ha sottoscritto dette annotazioni

Il libretto bancario di deposito a risparmio, pur non potendosi considerare atto pubblico dotato dell’efficacia probatoria privilegiata sino a querela di falso di cui all’art. 2700 c.c., è assistito dallo speciale regime delineato dall’art. 1835 c.c., sicché, ove il documento presenti i requisiti formali minimi richiesti, esso fa piena prova non solo delle annotazioni, ma anche della provenienza del libretto dalla banca al cui servizio appare addetto il funzionario che ha sottoscritto dette annotazioni.

Documento Corte di Cassazione, Sezione 1 civile, Sentenza 24 aprile 2014, n. 9277



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo - Presidente

Dott. DIDONE Antonio - Consigliere

Dott. CRISTIANO Magda - Consigliere

Dott. SCALDAFERRI Andrea - Consigliere

Dott. NAZZICONE Loredana - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24206/2007 proposto da:

(OMISSIS) (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso l'avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

(OMISSIS), gia' (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso l'avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall'avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 203/2007 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 06/04/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/03/2014 dal Consigliere Dott. LOREDANA NAZZICONE;

udito, per il ricorrente, l'Avvocato (OMISSIS), con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito, per la controricorrente, l'Avvocato (OMISSIS), con delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PATRONE Ignazio, che ha concluso per l'inammissibilita' del ricorso o in subordine rigetto.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d'appello di Salerno, con sentenza del 6 aprile 2007, in riforma parziale della decisione di primo grado, ha condannato la (OMISSIS) soc. coop. a r.l. al pagamento, in favore di (OMISSIS), della somma di euro 20.052,91, al netto di quanto gia' corrisposto al medesimo e con gli interessi legali dalla domanda, a titolo di restituzione delle somme depositate presso la banca e per la quale egli aveva ottenuto il rilascio di due libretti di deposito a risparmio.

Ha ritenuto la Corte del merito che fosse pacifica l'esecuzione delle annotazioni sui due libretti ad opera del direttore della filiale; che l'apposizione della scritta "12%", seguita da una sigla non attribuita ad alcuno, sul frontespizio dei libretti non abbia l'efficacia probatoria delle annotazioni prevista dall'articolo 1835 c.c., comma 2, mentre la banca aveva anche disconosciuto la sigla dell'apparente sottoscrittore, senza alcuna istanza di verificazione; che, tuttavia, la banca non aveva dedotto l'erroneita' degli importi annotati all'interno del libretto a titolo di interessi dovuti, onde dette annotazioni producevano gli ordinari effetti probatori, indipendentemente dalla pattuizione di un determinato tasso; che la banca non aveva provato la mala fede del (OMISSIS) nel trattare direttamente con il direttore della filiale; che il mancato ricorso a strumenti meccanici di calcolo restasse irrilevante e la banca non poteva sottrarsi al pagamento di quanto annotato nel libretto adducendo comportamenti illeciti dei propri dipendenti, gravando comunque sulla stessa la responsabilita' ex articolo 2049 c.c..

Sulla base di tali considerazioni, ha concluso per la riforma della sentenza di primo grado solo con riguardo all'applicazione del tasso degli interessi nella misura del 12% annuo, rideterminando quindi il dovuto in lire 60.650.000, da cui, detratto quanto gia' versato (lire 21.822.146), residua un credito di lire 38.826.854, pari ad euro 20.052,91, oltre agli interessi legali dalla domanda, sino al soddisfo.

Avverso la sentenza propone ricorso (OMISSIS), sulla base di due motivi. Resiste con controricorso la banca.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. - Con il primo motivo, il ricorrente censura la violazione e la falsa applicazione dell'articolo 1835 c.c., per avere la sentenza impugnata errato nel reputare dovuta la somma complessiva di lire 60.650.000, al netto di quanto gia' restituito, invece che quella di lire 71.775.797 (lire 33.039.203 e lire 38.736.594, rispettivamente per i due libretti), derivante dall'effettiva applicazione degli interessi convenzionali del 12% annuo, ed avendo la corte d'appello reputato non applicabile il tasso convenzionale, sebbene la sigla apposta sulla copertina del libretto accanto a tale misura fosse idonea a comportare la validita' del patto relativo. Invero, la c.t.u. aveva palesato come vi fosse contraddizione tra le singole partite annotate ed il saldo contabile, ammontante non all'importo ivi indicato di lire 60.650.000, ma appunto a quello di lire 71.775.797, cosi' correttamente calcolato sulla base degli interessi al tasso del 12%. Inoltre, il ricorrente sostiene che gli interessi al predetto tasso debbano essere calcolati sino all'effettivo soddisfo, avvenuto da parte della banca il 10 novembre 2005.

Con il secondo motivo, lamenta il vizio di motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria sul fatto decisivo dell'applicabilita' del tasso di interessi pari al 12% annuo.

2. - I due motivi, da trattare congiuntamente in quanto propongono entrambi la censura relativa al mancato riconoscimento del tasso degli interessi nella predetta misura, sono infondati.

2.1. - A norma dell'articolo 1835 c.c., comma 2, le annotazioni sul libretto, firmate dall'impiegato della banca che appare addetto al servizio, fanno piena prova nei rapporti tra banca e depositante. La disposizione indica la funzione primaria del libretto, che e' quella di documentare in origine il contratto di deposito, e, quindi, i singoli atti di esecuzione nello svolgimento del rapporto, attribuendo un particolare valore alle "annotazioni" sul medesimo riportate, allorche' eseguite dall'"impiegato della banca che appare addetto al servizio".

L'efficacia probatoria privilegiata e' dunque legata alla fattispecie normativa descritta: in particolare, si richiede che le annotazioni siano firmate da tale soggetto e la portata originale della disposizione sta proprio nel riferimento all'impiegato, il quale deve quindi essere, o anche meramente apparire (e secondo taluno si trattera' allora di rappresentanza tacita) addetto al servizio di sportello, il quale solo allora vincola la banca al quelle risultanze. La disciplina legale e' cioe' correlata al dato di fatto della provenienza delle annotazioni dall'impiegato che con le modalita' usuali e normali riceve i depositi ingenerando nel pubblico la legittima opinione che egli sia investito del relativo necessario potere; onere di provare la sussistenza delle condizioni ambientali previste dalla norma e' a carico del depositante.

Si e' cosi' affermato che il libretto bancario di deposito a risparmio, pur non potendosi considerare atto pubblico dotato dell'efficacia probatoria privilegiata sino a querela di falso di cui all'articolo 2700 c.c., e' assistito dallo speciale regime delineato dall'articolo 1835 c.c., sicche', ove il documento presenti i requisiti formali minimi richiesti, esso fa piena prova non solo delle annotazioni, ma anche della provenienza del libretto dalla banca al cui servizio appare addetto il funzionario che ha sottoscritto dette annotazioni (Cass., sez. 1, 16 aprile 1996, n. 3585; tale piena efficacia probatoria tra banca e depositante delle annotazioni sul libretto firmate dall'impiegato che appare addetto al servizio e' disciplina dettata a tutela dell'affidamento dei clienti per Cass., sez. 1, 16 dicembre 1991, n. 13547).

L'espressione "piena prova", contenuta anche in altre disposizioni (cfr. es. articoli 2700, 2702, 2712, 2713, 2720 e 2733 c.c.), indica che, con riguardo alle somme annotate sul libretto, la prova legale e' in se' raggiunta, reputando la legge idoneo un certo fatto determinato al fine dell'assolvimento dell'onere probatorio, in quanto il dato fenomenico a quelle condizioni e' in grado di prevalere sul dato reale; questa peculiare efficacia si sovrappone, in virtu' del suo carattere di specialita', a quella attribuita in via generale alla scrittura privata.

Ma la disciplina legale trova applicazione unicamente sul presupposto che il documento presenti i requisiti minimi che corrispondono alla individuazione dello stesso in conformita' al modello tipico: si deve, invero, ritenere esistente la suindicata rilevanza probatoria, in considerazione delle ragioni giustificatrici della previsione di essa, solo ove tali condizioni minime siano rispettate.

2.2. - Nella specie, la sentenza impugnata ha ritenuto che la sigla, apposta sulla copertina esterna del libretto sotto la scritta "12%", non potesse integrare ne' l'"annotazione" cui compete il regime legale ora illustrato di cui all'articolo 1835 c.c., ne' la pattuizione scritta degli interessi ultralegali prevista dall'articolo 1284 c.c..

Tale decisione non si presta alle censure avanzate. Se la corte d'appello ha correttamente escluso che sia integrata la prova del patto scritto della misura degli interessi convenzionali ultralegali, la stessa, peraltro, si e' comunque attenuta alla valenza probatoria ex articolo 1835 c.c. delle annotazioni riscontrate nelle pagine interne dei due libretti, quantificando l'importo dovuto nella somma risultante dal saldo di ciascuno dei due libretti, e corrispondente proprio a quella sin dal ricorso monitorio originario richiesta dal cliente.

3. - Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come nel dispositivo, ai sensi del Decreto Ministeriale 12 luglio 2012, n. 140, applicabile anche alle prestazioni professionali eseguite nel vigore delle previgenti tariffe (Cass., sez. un., 12 ottobre 2012, n. 17405).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della controricorrente, che liquida in euro 2.700,00, oltre ad euro 200,00 per esborsi ed agli accessori, come per legge.
 

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