Il superamento, da parte del tasso di interesse, del limite di usura, non sempre comporta la nullità né l’inefficacia della clausola negoziale

Quando il tasso dell’interesse concordato tra mutuante e mutuatario oltrepassa, durante lo svolgimento del rapporto, il limite dell’usura come definito dalla legge n. 108/1996, non si verifica la nullità né l’inefficacia della clausola negoziale che determina il tasso degli interessi stipulata prima dell’entrata in vigore della legge n. 108, ovvero della clausola stipulata in epoca successiva per un tasso non eccedente tale limite, quale risultante al momento della stipula. Né la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi in conformità al tasso validamente concordato può essere qualificata, per la circostanza che sia sopraggiunto il superamento di tale limite, contraria al dovere di buona fede nell’esecuzione del contratto.

Corte di Cassazione, Sezioni Unite civile, Sentenza 19 ottobre 2017, n. 24675



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato - Primo Presidente f.f.

Dott. AMOROSO Giovanni - Presidente di Sezione

Dott. CAPPABIANCA Aurelio - Presidente di Sezione

Dott. CAMPANILE Pietro - Consigliere

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria - Consigliere

Dott. VIRGILIO Biagio - Consigliere

Dott. MANNA Felice - Consigliere

Dott. CIRILLO Ettore - Consigliere

Dott. DE CHIARA Carlo - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:
 

SENTENZA

sul ricorso 22972/2010 proposto da:

(OMISSIS) S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS) ed (OMISSIS);

- ricorrente -

contro

(OMISSIS) S.P.A., in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS) ed (OMISSIS);

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1806/2009 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 23/06/2009.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/07/2017 dal Consigliere Dott. CARLO DE CHIARA;

udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale Dott. FUZIO Riccardo, che ha concluso chiedendo accogliersi il ricorso o, in subordine, sollevarsi eccezione di illegittimita' costituzionale;

uditi gli avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS).

FATTI DI CAUSA

1. La (OMISSIS) s.p.a. convenne in giudizio la (OMISSIS) s.p.a. chiedendo dichiararsi nulla la previsione del tasso d'interesse del 7,75 % fisso semestrale, contenuta nel mutuo decennale di 14 miliardi di lire concluso con la convenuta il 19 gennaio 1990, perche' detto tasso era superiore al tasso soglia determinato secondo le previsioni dalla L. 7 marzo 1996, n. 108, in materia di usura, entrata in vigore nel corso del rapporto. Chiese, conseguentemente, la condanna della convenuta al rimborso degli interessi gia' riscossi, dovendo il mutuo considerarsi gratuito, o comunque al rimborso della parte di tali interessi eccedente il tasso legale o quello ritenuto giusto, nonche' al risarcimento dei danni, anche morali, conseguenti al reato di usura commesso dalla banca, rifiutatasi di rinegoziare il tasso a seguito dell'entrata in vigore della Legge n. 108, cit..

La convenuta resistette e il Tribunale di Milano accolse la domanda, condannando la banca al rimborso degli interessi riscossi per la parte eccedente il tasso soglia.

2. La sentenza di primo grado e' stata integralmente riformata dalla Corte d'appello su impugnazione della banca soccombente.

Qualificato il rapporto come mutuo fondiario, la Corte ha ritenuto applicabile il Decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1976, n. 7, sulla disciplina del credito fondiario; dal che deriva, a suo giudizio, la legittimita' del contratto di mutuo, con la relativa determinazione del tasso d'interesse, e l'assorbimento di ogni altra questione.

3. La (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi.

La (OMISSIS) s.p.a. si e' difesa con controricorso.

Il ricorso e' stato assegnato alle Sezioni Unite a seguito dell'ordinanza interlocutoria 31 gennaio 2017, n. 2484 della Prima Sezione, con cui, premessa l'applicabilita' della legge n. 108 del 1996 anche ai mutui fondiari, e' stato rilevato un contrasto di giurisprudenza, all'interno di quella Sezione, sulla questione - qui rilevante in conseguenza della premessa appena indicata dell'incidenza del sistema normativo antiusura, introdotto dalla richiamata legge, sui contratti stipulati anteriormente alla sua entrata in vigore, anche alla luce della norma di interpretazione autentica di cui al Decreto Legge 29 dicembre 2000, n. 394, articolo 1, comma 1, conv. dalla Legge 28 febbraio 2001, n. 24.

Le parti hanno anche presentato memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, denunciando vizio di motivazione e violazione di norme di diritto, si contesta la qualificazione del mutuo oggetto di causa come fondiario sulla base del solo richiamo, nel contratto, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 7 del 1976, cit., a prescindere dall'accertamento dei necessari requisiti oggettivi.

2. Con il secondo motivo, denunciando violazione di norme di diritto e vizio di motivazione, si contesta che, comunque, la qualificazione del mutuo come fondiario comporti l'inapplicabilita' delle disposizioni della L. n. 108 del 1996. In base a tali disposizioni si soggiunge - il tasso d'interesse che al momento della pattuizione non ecceda la soglia dell'usura determinata secondo il meccanismo previsto dalla medesima legge, ma che superi poi tale soglia nel corso del rapporto, e' comunque illegittimo e comporta la nullita' della relativa clausola contrattuale. Il che fa sorgere la necessita' di individuare un tasso sostitutivo ai sensi degli articoli 1419 e 1339 c.c., non essendo invocabile la previsione di gratuita' del mutuo di cui all'articolo 1815, comma 2 - come modificato dalla stessa legge che e' esclusa dall'interpretazione autentica di tale disposizione imposta dal Decreto Legge n. 394 del 2000, articolo 1, comma 1, cit. Il tasso sostitutivo va individuato - si conclude - quantomeno in quello meno favorevole al mutuatario, ossia il tasso soglia, come ritenuto dal giudice di primo grado.

3. I due motivi, da esaminare congiuntamente data la loro connessione, non possono trovare accoglimento, anche se la motivazione della sentenza impugnata va corretta nei sensi che seguono (articolo 384 c.p.c., u.c.).

3.1. E' infatti privo di fondamento - come denunciato nella prima parte del secondo motivo di ricorso - l'assunto, da cui muove la Corte d'appello, che il carattere fondiario del mutuo dispensi dall'osservanza delle disposizioni della richiamata legge n. 108 sull'usura. Bastera' osservare, in proposito, che nessuna disposizione o principio normativo (del resto non specificato nella sentenza impugnata) giustifica tale assunto e che non v'e', del resto, alcuna ragione per sottrarre l'importante settore del credito fondiario al divieto di usura e ai meccanismi approntati dalla legge per renderlo effettivo.

3.2. Conseguentemente il primo motivo di ricorso, attinente alla qualificazione del mutuo come fondiario, e' assorbito.

3.3. Il fondamento, pero', della prima parte del secondo motivo di ricorso non e' sufficiente a far cadere la decisione impugnata, essendo infondata, invece, la seconda parte dello stesso motivo, avente ad oggetto la questione per la quale la Prima Sezione ha ritenuto necessario l'intervento di queste Sezioni Unite.

Essa riguarda l'applicabilita' o meno delle norme della Legge n. 108 del 1996, ai contratti di mutuo stipulati prima dell'entrata in vigore di quest'ultima e consiste, piu' precisamente, nel chiarire quale sia la sorte della pattuizione di un tasso d'interesse che, a seguito dell'operativita' del meccanismo previsto dalla stessa legge per la determinazione della soglia oltre la quale un tasso e' da qualificare usurario, si riveli superiore a detta soglia.

Peraltro la questione della configurabilita' di una "usura sopravvenuta" si pone non soltanto con riferimento ai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della legge n. 108 del 1996, come nel caso in esame, ma anche con riferimento a contratti successivi all'entrata in vigore della legge recanti tassi inferiori alla soglia dell'usura, superata poi nel corso del rapporto per effetto della caduta dei tassi medi di mercato, che sono alla base del meccanismo legale di determinazione dei tassi usurari: meccanismo basato, appunto, secondo la L. n. 108, articolo 2, sulla rilevazione trimestrale dei tassi medi praticati per le varie categorie di operazioni creditizie, sui quali viene applicata una determinata maggiorazione. E si pone, in teoria, con riguardo sia ai tassi contrattuali fissi che a quelli variabili, anche se in pratica sono essenzialmente i primi a fornire la casistica sinora nota, dato che la variabilita' consente normalmente di assorbire gli effetti del calo dei tassi medi di mercato. La questione sorse immediatamente all'indomani dell'entrata in vigore della L. n. 108. La giurisprudenza di legittimita' inizio' ad orientarsi nel senso dell'applicabilita' della legge ai rapporti pendenti alla data della sua entrata in vigore, con conseguenze sul tasso d'interesse contrattuale, sia pure riferite alla sola parte del rapporto successiva a tale data (cfr. Cass. Sez. 3 02/02/2000, n. 1126; Cass. Sez. 1 22/10/2000, n. 5286; Cass. Sez. 1 17/11/2000, n. 14899).

Cio' indusse il legislatore ad intervenire appunto con la gia' richiamata norma d'interpretazione autentica di cui al Decreto Legge n. 394 del 2000, articolo 1, comma 1, che recita: "Ai fini dell'applicazione dell'articolo 644 c.p., e dell'articolo 1815 c.c., comma 2, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento".

Si determino', quindi, nella giurisprudenza delle sezioni semplici di questa Corte (quasi tutta riferita a contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della L. n. 108 del 1996) il contrasto tra due orientamenti richiamato nell'ordinanza di rimessione.

Un primo orientamento (cfr. Cass. Sez. 3 26/06/2001, n. 8742; Cass. Sez. 1 24/09/2002, n. 13868; Cass. Sez. 3 13/12/2002, n. 17813; Cass. Sez. 3 25/03/2003, n. 4380; Cass. Sez. 3 08/03/2005, n. 5004; Cass. Sez. 1 19/03/2007, n. 6514; Cass. Sez. 3 17/12/2009, n. 26499; Cass. Sez. 1 27/09/2013, n. 22204; Cass. Sez. 1 19/01/2016, n. 801) da' alla questione della configurabilita' dell' usura sopravvenuta risposta negativa. Cio' in quanto la norma d'interpretazione autentica attribuisce rilevanza, ai fini della qualificazione del tasso convenzionale come usurario, al momento della pattuizione dello stesso e non al momento del pagamento degli interessi; cosicche' deve escludersi che il meccanismo dei tassi soglia previsto dalla legge n. 108 sia applicabile alle pattuizioni di interessi stipulate in data precedente la sua entrata in vigore, anche se riferite a rapporti ancora in corso a tale data (pacifico essendo, peraltro, nella giurisprudenza di legittimita', che la L. n. 108 del 1996, non puo' trovare applicazione quanto ai rapporti gia' esauritisi alla medesima data).

In altre decisioni, al contrario, e' stata affermata l'incidenza della nuova legge sui contratti in corso alla data della sua entrata in vigore, omettendo tuttavia di prendere in considerazione la norma d'interpretazione autentica di cui al Decreto Legge n. 394 del 2000, cit.:

- Cass. Sez. 3 13/06/2002, n. 8442; Cass. Sez. 3 05/08/2002, n. 11706 e Cass. Sez. 3 25/05/2004, n. 10032 si sono semplicemente richiamate alla giurisprudenza precedente al decreto legge;

- Cass. Sez. 1 25/02/2005, n. 4092; Cass. Sez. 1 25/02/2005, n. 4093; Cass. Sez. 3 14/03/2013, n. 6550; Cass. Sez. 3 31/01/2006, n. 2149 e Cass. Sez. 3 22/08/2007, n. 17854 hanno precisato (le prime tre in obiter dicta) che la clausola contrattuale recante un tasso che poi superi il tasso soglia non diviene, in conseguenza di tale superamento, nulla, bensi' inefficace ex nunc, e tale inefficacia non puo' essere rilevata d'ufficio;

- Cass. Sez. 1 11/01/2013, n. 602 e n. 603 hanno affermato che nei casi di superamento della soglia del tasso usurario per effetto dell'entrata in vigore della L. n. 108, cit., opera la sostituzione automatica, ai sensi dell'articolo 1319 c.c., e articolo 1419 c.c., comma 2, del tasso soglia del tempo al tasso convenzionale;

- Cass. Sez. 1 17/08/2016, n. 17150 sostiene la rilevabilita' d'ufficio dell'inefficacia di cui sopra.

Invece Cass. Sez. 1 12/04/2017, n. 9405, nell'affermare l'applicabilita' del tasso soglia in sostituzione del tasso contrattuale che sia divenuto superiore ad esso, fa espresso riferimento alla richiamata norma d'interpretazione autentica, escludendone pero' la rilevanza in quanto essa non eliminerebbe l'illiceita' della pretesa di un tasso d'interesse ormai eccedente la soglia dell'usura, ma si limiterebbe ad escludere l'applicazione delle sanzioni penali e civili di cui all'articolo 644 c.p., e articolo 1815 c.c., comma 2, ferme restando le altre sanzioni civili.

Quest'ultima tesi riprende in sostanza i contributi di una parte della dottrina, secondo la quale, mentre sarebbe sanzionata penalmente - nonche', nel mutuo, con la gratuita' - la pattuizione di interessi che superino la soglia di legge alla data della pattuizione stessa, viceversa la pretesa di pagamento di interessi a un tasso non usurario alla data della pattuizione, ma divenuto tale nel corso del rapporto, sarebbe illecita solo civilmente. Le conseguenze di tale illiceita' sono diversamente declinate (nullita', inefficacia ex nunc) nelle varie versioni della tesi in esame, ma comprendono in ogni caso la sostituzione automatica, ai sensi dell'articolo 1339 c.c., del tasso contrattuale o con il tasso soglia (secondo una versione), o con il tasso legale (secondo un'altra versione).

3.4. E' avviso di queste Sezioni Unite che debba darsi continuita' al primo dei due orientamenti giurisprudenziali sopra richiamati, che nega la configurabilita' dell'usura sopravvenuta, essendo il giudice vincolato all'interpretazione autentica dell'articolo 644 c.p., e articolo 1815 c.c., comma 2, come modificati dalla L. n. 108 del 1996, (rispettivamente all'articolo 1 e all'articolo 4), imposta dal Decreto Legge n. 394 del 2000, articolo 1, comma 1, cit.; interpretazione della quale la Corte costituzionale ha escluso la sospetta illegittimita', per violazione degli articoli 3, 24, 47 e 77 Cost., con la sentenza 25/02/2002, n. 29, e della quale non puo' negarsi la rilevanza per la soluzione della questione in esame.

E' priva di fondamento, infatti, la tesi della illiceita' della pretesa del pagamento di interessi a un tasso che, pur non essendo superiore, alla data della pattuizione (con il contratto o con patti successivi), alla soglia dell'usura definita con il procedimento previsto dalla L. n. 108, superi tuttavia tale soglia al momento della maturazione o del pagamento degli interessi stessi.

3.4.1. La ragione della illiceita' risiederebbe, come si e' visto, nella violazione di un divieto imperativo di legge, il divieto dell'usura, e in particolare il divieto di pretendere un tasso d'interesse superiore alla soglia dell'usura come fissata in base alla legge.

Sennonche' il divieto dell'usura e' contenuto nell'articolo 644 c.p.; le (altre) disposizioni della L. n. 108, cit., non formulano tale divieto, ma si limitano a prevedere (per quanto qui rileva) un meccanismo di determinazione del tasso oltre il quale gli interessi sono considerati sempre usurari a mente, appunto, dell'articolo 644 c.p., comma 3, novellato (che recita: "La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari"). La L. n. 108, articolo 2, comma 4, cit. (che recita: "Il limite previsto dall'articolo 644 c.p., comma 3, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, e' stabilito nel tasso...") definisce, si', il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, ma si tratta appunto del limite previsto dall'articolo 644 c.p., comma 3, essendo la norma penale l'unica che contiene il divieto di farsi dare o promettere interessi o altri vantaggi usurari in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilita'.

Una sanzione (che implica il divieto) dell'usura e' contenuta, per l'esattezza, anche nell'articolo 1815 c.c., comma 2, - pure oggetto dell'interpretazione autentica di cui si discute - il quale pero' presuppone una nozione di interessi usurari definita altrove, ossia, di nuovo, nella norma penale integrata dal meccanismo previsto dalla L. n. 108.

Sarebbe pertanto impossibile operare la qualificazione di un tasso come usurario senza fare applicazione dell'articolo 644 c.p.; "ai fini dell'applicazione" del quale, pero', non puo' farsi a meno perche' cosi' impone la norma d'interpretazione autentica - di considerare il "momento in cui gli interessi sono convenuti, indipendentemente dal momento del loro pagamento".

Non ha percio' fondamento la tesi che cerca di limitare l'efficacia della norma di interpretazione autentica alla sola sanzione penale e alla sanzione civile della gratuita' del mutuo, perche' in tanto e' configurabile un illecito civile, in quanto sia configurabile la violazione dell'articolo 644 c.p., come interpretato dal Decreto Legge n. 394 del 2000, articolo 1, comma 1. E non e' fuori luogo rammentare che anche la giurisprudenza penale di questa Corte nega la configurabilita' dell'usura sopravvenuta (cfr. Cass. Sez. 5 pen. 16/01/2013, n. 8353).

Tale esegesi delle disposizioni della L. n. 108, non contrasta, inoltre, con la loro ratio.

Una parte della dottrina attribuisce alla L. n. 108, una ratio calmieratrice del mercato del credito, che imporrebbe il rispetto in ogni caso del tasso soglia al momento del pagamento degli interessi.

Va pero' osservato che la ratio delle nuove disposizioni sull'usura consiste invece nell'efficace contrasto di tale fenomeno, come si legge nella relazione illustrativa del disegno di legge e come ha affermato anche la Corte costituzionale nella sentenza sopra richiamata. Il meccanismo di definizione del tasso soglia e' basato infatti - lo si e' accennato piu' sopra - sulla rilevazione periodica dei tassi medi praticati dagli operatori, sicche' esso e' configurato dalla legge come un effetto, non gia' una causa, dell'andamento del mercato.

Con tale ratio e' senz'altro coerente una disciplina che da' rilievo essenziale al momento della pattuizione degli interessi, valorizzando in tal modo il profilo della volonta' e dunque della responsabilita' dell'agente.

Un ulteriore argomento utilizzato dei sostenitori della configurabilita' dell'usura sopravvenuta e ripreso anche da Cass. Sez. 1 9405/2017, cit., e' basato su un passaggio della motivazione della richiamata sentenza della Corte costituzionale n. 29 del 2002, in cui i giudici, dopo avere escluso l'irragionevolezza dell'interpretazione autentica e la sua incompatibilita' con il dato testuale, osservano: "Restano, invece, evidentemente estranei all'ambito di applicazione della norma impugnata gli ulteriori istituti e strumenti di tutela del mutuatario, secondo la generale disciplina codicistica dei rapporti contrattuali". Poiche', si e' osservato, tale affermazione non e' un mero obiter dictum, bensi' parte della ratio decidendi, essa e' vincolante per l'interprete e impone di considerare illecita - ancorche' non penalmente, ne' a pena della gratuita' del contratto ai sensi dell'articolo 1815 c.c., comma 2, - la pretesa del pagamento di interessi a un tasso convenzionale divenuto nel tempo superiore al tasso soglia.

Non conta qui approfondire se il passaggio in questione rientri o meno nella ratio della decisione dalla Corte costituzionale. Bastera' osservare che esso contiene un'affermazione indubbiamente esatta, ma non contrastante con le conclusioni sopra raggiunte circa la validita' ed efficacia della previsione contrattuale di un tasso d'interesse che finisca poi col superare il tasso soglia nel corso del rapporto. E' evidente, infatti, che far salva la validita' ed efficacia della clausola contrattuale non significa negare la praticabilita' di altri strumenti di tutela del mutuatario previsti dalla legge, ove ne ricorrano gli specifici presupposti; significa soltanto negare che uno di tali strumenti sia costituito dalla invalidita' o inefficacia della clausola in questione.

Deve percio' concludersi che e' impossibile affermare, sulla base delle disposizioni della L. n. 108 del 1996, diverse dall'articolo 644 c.p., e articolo 1815 c.c., comma 2, come da essa novellati, che il superamento del tasso soglia dell'usura al tempo del pagamento, da parte del tasso convenzionale inferiore a tale soglia al momento della pattuizione, comporti la nullita' o l'inefficacia della corrispondente clausola contrattuale o comunque l'illiceita' della pretesa del pagamento del creditore.

3.4.2. L'illiceita' della pretesa, tuttavia, e' stata argomentata da una parte della dottrina anche su basi diverse, ossia valorizzando, piuttosto che il meccanismo della sostituzione automatica di clausole ai sensi dell'articolo 1339 c.c., e articolo 1419 c.c., comma 2, il principio di buona fede oggettiva nell'esecuzione dei contratti, di cui all'articolo 1375 c.c., per il quale sarebbe scorretto pretendere il pagamento di interessi a un tasso divenuto superiore alla soglia dell'usura come determinata al momento del pagamento stesso, perche' in quel momento quel tasso non potrebbe essere promesso dal debitore e il denaro frutterebbe al creditore molto di piu' di quanto frutti agli altri creditori in genere.

Benche' non sia questa la tesi sostenuta dalla ricorrente, di essa occorre tuttavia darsi carico per completezza.

Neppure detta tesi persuade.

Viene a suo sostegno richiamata la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il principio di correttezza e buona fede in senso oggettivo impone un dovere di solidarieta', fondato sull'articolo 2 Cost., per il quale ciascuna delle parti del rapporto e' tenuta ad agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o da quanto stabilito da singole norme di legge (Cass. Sez. 3 30/07/2004, n. 14605; Cass. Sez. 1 06/08/2008, n. 21250; Cass. Sez. U. 25/11/2008, n. 28056; Cass. Sez. 1 22/01/2009, n. 1618; Cass. Sez. 3 10/11/2010, n. 22819).

Va pero' osservato che la buona fede e' criterio di integrazione del contenuto contrattuale rilevante ai fini dell'"esecuzione del contratto" stesso (articolo 1375 c.c.), vale a dire della realizzazione dei diritti da esso scaturenti. La violazione del canone di buona fede non e' riscontrabile nell'esercizio in se' considerato dei diritti scaturenti dal contratto, bensi' nelle particolari modalita' di tale esercizio in concreto, che siano appunto scorrette in relazione alle circostanze del caso. In questo senso puo' allora affermarsi che, in presenza di particolari modalita' o circostanze, anche la pretesa di interessi divenuti superiori al tasso soglia in epoca successiva alla loro pattuizione potrebbe dirsi scorretta ai sensi dell'articolo 1375 c.c.; ma va escluso che sia da qualificare scorretta la pretesa in se' di quegli interessi, corrispondente a un diritto validamente riconosciuto dal contratto.

3.4.3. Va pertanto enunciato il seguente principio di diritto:

"Allorche' il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni della L. n. 108 del 1996, non si verifica la nullita' o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula; ne' la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato puo' essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto".

4. Con il terzo e il quarto motivo di ricorso viene censurata, rispettivamente sotto i profili del vizio di motivazione e della violazione di norme di diritto, la qualificazione data dalla Corte d'appello al mutuo per cui e' causa come finanziamento agevolato.

4.1. I motivi sono inammissibili. Tale qualificazione, infatti, non e' di per se' rilevante ai fini della decisione sul carattere usurario degli interessi, ne' sono indicate nel ricorso le ragioni della sua eventuale rilevanza.

5. Il ricorso va in conclusione respinto.

Le oscillazioni giurisprudenziali registrate a proposito della principale questione oggetto del ricorso stesso giustificano la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di legittimita'.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimita'.

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