In caso di cointestazione relativa a conto corrente od a deposito titoli, trova applicazione la presunzione di parità delle quote

In caso di cointestazione relativa a conto corrente od a deposito titoli, trova applicazione la presunzione di parità delle quote. Ne consegue che gioverebbe a tutti i cointestatari in misura paritaria, l'accoglimento della domanda di condanna alla reintegra proposta da uno, al quale spetti una somma superiore alla quota paritaria, nei confronti degli altri, i quali abbiano effettuato prelievi eccedendo la quota di loro spettanza. (Tribunale Genova, Sezione 6 Civile, Sentenza del 4 gennaio 2008, n. 47)







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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato nel Dicembre 2002, il sig. Ca.Cl. evocava in giudizio il proprio fratello Al., Io.Se., loro madre, e l'Un. spa, quale avente causa dal Cr. spa esponendo;

- che, unitamente al fratello ed alla madre, egli aveva aperto un conto corrente ed un deposito titoli presso il Cr.;

- che su tali conti era stata versata la complessiva somma pari ad Euro 346.026,12;

- che sui conti poteva operare, inizialmente la sig.ra Se. autonomamente, e poi dal 1996, con la firma congiunta di uno di figli, salvo prelievi limitati a Lire 15 milioni;

- che egli non aveva mai prelevato alcunché mentre dai conti erano state via via attinte somme e fatti trasferimenti vari a sua insaputa.

Chiedeva quindi accertarsi tutti i movimenti verificatisi sul conto e sul deposito titoli, condannando i cointestari, che avessero disposto delle somme comuni, a reintegrale.

Si costituivano in giudizio i convenuti affermando che la cointestazione dei titoli e del conto era avvenuta solo per comodità, ma che le somme versate sul conto corrente ed i titoli in deposito erano in realtà di esclusiva proprietà della sig.ra Io.Se.

Negavano di aver mai effettuato alcun movimento per proprio conto ed eccepivano comunque l'indeterminatezza della domanda e quindi la sua nullità, sia in ordine ai fatti costitutivi che al quantum di essa.

Lamentava poi la sig.ra Io.Se. ved. Ca. il grave nocumento provocato dall'iniziativa del figlio, che, oltre a cagionarle un danno alla persona, stante la sua avanzata età, aveva comportato da parte di Un. spa, il blocco del conto e dei titoli, con conseguente danno per non avere tempestivamente potuto liquidare titoli di cui si temeva l'imminente crollo.

Aggiungeva, poi, che già in precedenza l'odierno attore aveva assunto iniziative spiacevoli sfociate in un accordo transattivo che aveva concesso allo stesso di abitare in un immobile caduto in successione tra le odierne parti, alla morte del sig. Ca., rispettivamente suo marito e padre dei sigg.ri Ca.

Chiedevano i convenuti, quindi, il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale, il ristoro dei danni patiti, patrimoniali ed esistenziali e la condanna dell'attore per lite temeraria. Si costituiva altresì la Un. spa affermando la propria estraneità alla domanda attorea, frutto di contrasti di tipo familiare; in via subordinata, chiedeva di essere manlevata dai convenuti in caso di una qualche condanna nei propri confronti. Fissata l'udienza per la comparizione delle parti, cui presenziavano i due fratelli Ca., ma non potuta raggiungersi alcuna conciliazione, erano quindi concessi i termini per memorie ex art. 183 u.c. c.p.c., previgente, nonché ex art. 184 c.p.c. e quindi, ammessa una ctu contabile, la causa veniva fissata per la precisazione delle conclusioni e quindi, dopo alcuni rinvii, veniva effettivamente precisata nanti la scrivente, nel frattempo nominata nuovo G.I., all'udienza del 5.7.07 così come in epigrafe, dandosi quindi termine di gg. sessanta per il deposito di conclusionali e di ulteriori gg.2 0 per memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

circa la nullità della citazione

Deve preliminarmente affermarsi che la citazione di Ca.Cl., pur nella sua sinteticità, indica comunque con chiarezza, le ragioni ad essa sottese, imputando, sostanzialmente ai familiari di aver attinto dal conto comune e di aver disposto dei titoli in deposito, senza concertare le movimentazioni con esso attore, che mai aveva profittato delle somme ivi versate. L'eccezione di nullità è quindi infondata.

circa le domande dell'attore di accertamento e di condanna dei sigg.ri Ca.Al. e Se.Io.

L'attore ha avanzato innanzitutto una domanda di accertamento delle somme di sua pertinenza e di condanna dei convenuti a reintegrare tali somme, laddove prelevate in violazione della quota allo stesso spettante.

Circa la prima domanda, la ctu contabile ammessa dal precedente G.I. ha proceduto all'esame dei movimenti sul conto corrente n. 10571/00, appurando solo in parte i soggetti beneficiari, così rimanendo ignoti o non facilmente identificabili l'ordinante o il beneficiario per un saldo complessivo negativo pari ad Euro 137.072,23 (cfr. ctu. p. 14).

Il ctu si e1 fatto carico, anche, di individuare in quale percentuale le parti coinvolte nel giudizio avessero contribuito nella costituzione della iniziale provvista del conto (cfr. p. 18). Circa il deposito titoli, il ctu ha riscontrato che la maggior parte dei movimenti trovano contropartita nelle movimentazioni del conto corrente, individuando, anche in tal caso, i versamenti iniziali imputabili ai tre litiganti (cfr. ctu p. 19). Infine, valutata la consistenza del conto corrente al momento dell'indagine, e delle rimesse nette nonché dei prelevamenti effettuati dalle tre parti, il ctu ha individuato in Euro 38.173,14 la somma spettante all'attore relativamente al conto corrente.

Poiché con la cointestazione del conto le somme in esso presenti devono presumersi in quote paritarie tra i cointestari, ed essendo invece emerso che la somma spettante al Ca. è superiore alla quota di un terzo del saldo di conto corrente al momento dell'inizio delle operazioni (cfr. p. 22) che sarebbe stata (Euro 85.248,06:3 =) Euro 28.333.33, pare evidente che i prelievi degli altri cointestatari hanno ecceduto la quota loro spettante.

Il CTU non ha però individuato quale tra i convenuti abbiano materialmente effettuato tali prelievi.

La domanda di condanna alla reintegra non può, quindi, essere accolta, non senza osservare che l'attore mira al riconoscimento di quanto di sua spettanza, in difformità del principio presuntivo della spettanza di una quota paritaria tra cointestari e che la eventuale reintegra gioverebbe, invece, a tutti costoro in misura paritaria.

Per quanto riguarda invece il deposito titoli, essendo lo stesso cointestato, la quota deve riconoscersi nella misura di un terzo del ricavato della giacenza dei titoli in deposito.

circa la domanda nei confronti di Un. spa

L'attore ha svolto nei confronti di Un. spa, una domanda di condanna al pagamento delle somme accertate come a lui dovute.

In proposito però deve ritenersi che debba distinguersi la domanda del Ca. relativamente alle somme di cui al conto corrente, dalla domanda relativa ai titoli in deposito.

Invero, per tale ultima parte della domanda, il Ca. difetta di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., che si identifica con l'utilità pratica per il ricorrente ad ottenere una pronuncia che risolva una situazione di contrasto o di incertezza sulla sussistenza dei propri diritti. Poiché tale requisito è necessario per giungere ad una pronuncia nel merito, la sua assenza può essere rilevata anche d'ufficio dal Giudice (cfr. Cass. civ. 7.3.02 n. 3330).

Nel presente caso, l'Istituto non risulta essersi mai opposto ad una richiesta di corresponsione delle somme portate dai titoli al Ca.; piuttosto risulta che la Banca convenuta abbia provveduto al blocco del conto, e ciò proprio in adesione all'intimazione ricevuta dall'attore, che aveva chiesto di non consentire ulteriori movimenti ad alcuno (cfr. lettera 13.12.02).

Relativamente però alla domanda di corresponsione della somma spettante portata dal conto corrente, atteso che, per la presunzione di parità delle quote, la Banca ben avrebbe potuto opporre al Ca., laddove avesse richiesto somma superiore al terzo, tale presunzione, e considerato, invece che la somma da attribuirsi all'attore eccede questo limite, deve riconoscersi il suo interesse ad agire per ottenere l'accertamento della debenza di una somma maggiore di un terzo.

Deve però aggiungersi che la domanda di condanna avanzata dal Ca. per ottenere dalla Banca la somma spettante (ed accertata ora in Euro 38.173,14) comporta implicitamente il recesso dal contratto di conto corrente, poiché, diversamente egli continuerebbe ad essere cointestario del conto e titolare ancora di un terzo della somma residua, con conseguenze, evidentemente, distorte.

Alla corresponsione della somma suddetta, consegue, quindi, lo scioglimento del contratto di conto corrente tra Un. Banca spa e Ca.Cl.

circa le domande riconvenzionali svolte dai convenuti

I convenuti hanno chiesto, innanzitutto, la condanna dell'attore al risarcimento del danno conseguente al blocco del conto disposto dalla Banca su sua richiesta, atteso che ciò avrebbe impedito loro di vendere titoli che stavano per subire un drastico crollo delle quotazioni.

A parte il fatto che nessun elemento è stato fornito del fondamento di tale circostanza, né sono stati indicati i titoli in questione, deve osservarsi che la doglianza del Ca. è risultata fondata e che in nessun altro modo, se non con il blocco disposto dalla Banca avrebbe potuto procedersi ad un accertamento in proposito. Ma neppure può ritenersi fondata la domanda avanzata dalla sig.ra Io.Se. che lamenta danni esistenziali per il dolore inflittole dalla iniziativa del figlio, poiché, oltre a mancare, in fatto la prova di tale evento lesivo, deve escludersi che l'esercizio dell'azione giudiziale possa essere foriera di un danno ingiusto meritevole di risarcimento.

Circa, infine la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c., si osserva che, avendo la domanda attorea trovato accoglimento, neppure può esservi spazio per tale richiesta. Alla luce di quanto precede, le domande dei convenuti devono quindi essere tutte respinte.

circa la domanda riconvenzionale svolta da Un. Banca

La Banca ha chiesto di essere manlevata dagli altri convenuti, dalle domande di condanna svolte nei suoi confronti dal Ca.

Poiché la ctu ha semplicemente accertato la diversa consistenza delle quote, e comunque il Ca. ha limitato la sua richiesta entro la consistenza del conto, nessun esborso, in proprio, incombe a Un.

La domanda di manleva non può, dunque, essere accolta.

circa le spese di lite

Le spese di lite tra l'attore ed i sigg.ri Ca. e Se. devono essere poste a carico dei convenuti nella misura liquidata in dispositivo, tenuto conto della modesta differenza spettante al Ca. all'esito della CTU, rispetto alla misura della quota di un terzo delle consistenze del conto corrente, pacifica essendo la quota di un terzo per quanto sarà tratto dai titoli in deposito. Invece, incombe sull'attore l'onere di rifondere ad Un. le spese di lite alla convenuta Un. Banca spa, atteso che il comportamento pregresso di Un. non è passibile di alcuna censura.

Tra Un. e gli altri convenuti, chiamati in manleva, nonostante il rigetto di tale domanda, le spese devono essere integralmente compensate, non avendo i chiamati già convenuti dall'attore, dovuto dispiegare attività ulteriori per curare la loro difesa nei confronti della Banca.

Le spese di ctu, sono a carico integrale del Ca. che l'ha richiesta e resa necessaria non avendo neppure proposto i conteggi di suo interesse, pur essendo cointestario del conto, e potendo quindi direttamente effettuare i controlli necessari sui movimenti contabili anche ad opera degli altri titolari.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza azione ed eccezione respinte così decide: dichiara che la somma spettante a Ca.Cl. sul conto corrente n. 10571/00 presso l'AGENZIA 7 dell'Un. BANCA SPA ammonta ad Euro 38.173,14, e conseguentemente dichiara tenuta quest'ultima alla corresponsione di tale somma a Ca.Cl. con l'effetto di cui in motivazione;

dichiara che la quota spettante a Ca.Cl. dal ricavato dei titoli sul deposito n. 107/303082 è pari ad un terzo;

pone a carico di Ca.Cl. le spese di lite che liquida a favore di Un. BANCA SPA in Euro 100 per spese, Euro 1300 per diritti, Euro 2000 per onorari oltre iva, 12,50% e cpa;

respinge le domande riconvenzionali svolte da Ca.Al. e Se.Io.;

respinge la domanda di manleva avanzata da Un. BANCA SPA, dichiarando compensate le spese di lite tra quest'ultima ed i chiamati in manleva;

pone a carico di Ca.Al. e Se.Io. le spese di lite che liquida a favore dell'attore in Euro 50 per spese, Euro 1600 per diritti, Euro 2000 per onorari, oltre 12,50%, iva e cpa.

pone definitivamente a carico di Ca.Cl. le spese della ctu già liquidate.

Così deciso in Genova il 23 dicembre 2007.

Depositata in Cancelleria il 4 gennaio 2008.

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