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In caso di pagamento di un assegno non trasferibile a soggetto differente dal legittimo beneficario, sussiste ex lege la responsabilità della banca negoziatrice
Pubblicata il 06/09/2011
Tribunale Roma Sezione 11 Civile, Sentenza del 9 giugno 2011, n. 12656
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico. G.O.T. Dot.ssa Bracciale ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritti con il numero 2262/08 nel Ruolo Generale delle causa Civili Contenziose dell'anno 2008
TRA
Li.Co. S.p.A. in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma in Fa.Ma., presso lo studio dell'avv.to En.Ca. che la rappresenta e difende, procura in atti unitamente all'avv.to Ro.Ma.
Attrice
E
Po.It. S.p.A. in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma presso la direzione Affari Legali, rappresentata - e difesa - dall'avv.to Cl.Le. giusta procura in atti
Convenuta
OGGETTO: pagamento somme
All'udienza del 9.6.2011 a seguito di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. i procuratori delle pari insistevano per l'accoglimento, delle rispettive conclusioni come rassegnate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
In via prèliminare, va segnalato. che, per effetto della modifica dell'art. 132 co. 2 n. 4) c.p.c. operata dall'art. 132, 345 e 616 del codice di procedura civile e l'articolo 118 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, come modificati dalla presente legge". Resta da precisare che la legge 18.6.2009 n. 69 è entrata in vigore il 4 luglio 2009.
Con atto di citazione ritualmente notificato la Co.As. S.p.A. ha convenuto in giudizio Po.It. S.p.A. al fine di sentire dichiarare la responsabilità di essa attrice per l'inesatto pagamento di n. 6 assegni di traenza non trasferibili emessi su richiesta di essa compagnia ed incassati presso sportelli di Poste Italiane da parsone diverse rispetto ai legittimi titolari.
Poste Italiane nel costituirsi in giudizio ha contestato le avverse deduzioni assumendo che alcuna responsabilità potrebbe essere essa ascritta dato che gli assegni di traenza in questione non sonò stati pagati a soggetti ignoti ma i presentati sono stati identificati e gli assegni sono stati pagati mediante versamento degli stessi su appositi cinti a risparmio intrattenuti presso la medesima convenuta, poste inoltre contesta lo strumento utilizzato per la spedizione in violazione del proprio regolamento in forza del quale danaro e/o valori devono essere inviati con spedizione assicurata dichiarandone il relativo valore.
La causa è stata istruita documentalmente 2 decisa a seguito di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c..
Nel merito deve evidenziarsi che la fattispecie va ricondotta ed esaminata sotto il profilo della responsabilità dell'ente negoziatore di assegno di traenza non trasferibile pertanto non assume alcun rilievo la circostanza relativa alle modalità di spedizione dell'assegno né la detta modalità può essere ritenuta sufficiente ad interrompere il nesso causale circa l'inadempimento del soggetto negoziatore in assenza a carico di quest'ultimo di avere adottato tutte le cautele esso imposte dalla diligenza del'operatore qualificato (cfr. Cass. Civ. 7618/2010).
Infatti in conformità con il principio sancito dalla Suprema Corte (cass. Civ. sez. Unite 14712/2007) relativo alla natura ex lege della responsabilità della banca negoziatrice in caso di pagamento di assegno non trasferibile a soggetto differente dal legittimo beneficiario, la fattispecie attuale a cui il detto principio si attaglia va ricondotta nell'ambito della responsabilità contrattuale con ogni conseguenza in ordine all'onere della prova.
La dove infatti come nel caso che ci occupa, l'attore abbia dedotto l'inadempimento e provato il nesso causale tra esso inadempimento e il danno lamentato è onere dalla parte convenuta fornire la prova contraria circa la compitezza della prestazione effettuata. (XFR. Cass. Civ. 2007/22361)
Nel caso di specie, è provato che gli assegni di cui si discute sono stati presentati per l'incasso ad alcuni sportelli di Po.It. e che la stessa ha provveduto al pagamento in favore di soggetti non legittimi prenditori: essa convenuta tuttavia non ha provato che l'inadempimento sia stato indotto da cause ad essa non imputabili la dove la semplice allegazione che il detto pagamento è stato effettuato mediante il versamento dell'importo sul libretto a risparmio e pertanto previa esibizione in detta sede sia di documento di riconoscimento sia del codice fiscale e la produzione in fotocopia dei relativi documento di identificazione non costituiscono elementi sufficienti al provare l'esattezza dell'adempimento. Le fotocopia dei documenti di riconoscimento non consentono di verificare la non evidenza della contraffazione degli stessi, come la apertura del rapporto di risparmio contestualmente alla negoziazione di un titolo non trasferibile da sola non esime Poste Italiane della propria responsabilità, anzi deve evidenziarsi che l'apertura di un rapporto bancario contestualmente al versamento di un titolo non trasferibile dovrebbe suggerire nell'operatore qualificato una attenzione maggiore.
Accertata pertanto la responsabilità della convenuta per violazione dell'obbligo ex lege - art. 43 legge assegni-assegni - essa imposto in tema di negoziazione di titoli non trasferibili la stessa va condannata alla refusione in favore di parte attrice dei danni consegnati al detto inadempimento e da individuarsi negli importi di cui agli assegni male negoziati ossia in complessivi Euro 12.207,00, oltre rivalutazione secondo i noti indici istat, vertendosi in tema di debito di valore ed oltre agli interessi di legge sulle somme di volta in volta rivalutate dal momento dell'inadempimento all'effettivo soddisfo.
Trattandosi di materia ove comunque l'orientamento giurisprudenziale non è univoco si ritiene sussistano giusti motivi per compensare le spes di lite.
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa, accoglie la domanda attrice e condanna la convenuta al pagamento in favore di essa parte attrice, a titolo di risarcimento del danno patito, della somma di Euro 12.207,00, oltre rivalutazione secondo i noti indici istat, vertendosi in tema di debito di valore ed oltre agli interessi di legge sulle somme di volta in volta rivalutate dal momento dell'inadempimento all'effettivo soddisfo.
Spese di lite compensate.
Dispositivo letto in udienza.
Così deciso in Roma, il 9 giugno 2011.
Depositata in Cancelleria il 9 giugno 2011.