In caso di presentazione di libretto di deposito a risparmio pagabile al portatore, vengano realizzate tutte le attivita' strumentali necessarie a garantire l'effettivo titolare del diritto

Alla luce del generale obbligo di particolare correttezza e diligenza che grava sulla banca nella esecuzione dei contratti con i clienti, l' articolo 1836 c.c., impone che, in caso di presentazione di libretto di deposito a risparmio pagabile al portatore, vengano realizzate tutte le attivita' strumentali necessarie a garantire l'effettivo titolare del diritto; conseguentemente alla banca compete il potere - dovere di esercitare il controllo sulla legittimazione del presentatore e sulla sussistenza dei presupposti per il valido esercizio della pretesa, provvedendo - qualora ricorrano circostanze tali da giustificare il sospetto che il presentatore non sia titolare del diritto alla restituzione - agli opportuni accertamenti (identificazione, richiesta di chiarimenti) e se del caso rifiutando il rimborso; pertanto, la banca che adempie la prestazione nei confronti del terzo senza assumere le necessarie cautele versa in stato di colpa grave e non e' liberata dall'obbligo di restituzione nei confronti del vero titolare (Cass., sez. 1, 3 maggio 1999, n. 4389, m. 525955).



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOSAVIO Giovanni - Presidente

Dott. PLENTEDA Donato - Consigliere

Dott. NAPPI Aniello - Consigliere

Dott. TAVASSI Marina Anna - Consigliere

Dott. GIUSTI Alberto - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Ba. In. s.p.a., domiciliata in Roma, Via Principessa Clotilde 7, presso l'avv. TROIANO R., che la rappresenta e difende unitamente all'avv. A. Melica, come da mandato a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

Pe. Ri. e Le. Ti., domiciliate in Roma, Via Monteverdi 16, presso l'avv. M. Tronci, rappresentate e difese dall'avv. LISI G., come da mandato a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 291/2004 della Corte d'appello di Lecce, depositata il 7 maggio 2004;

Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Aniello Nappi;

uditi i difensori, avv. P. Troiano per la ricorrente, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso, e avv. G. Lisi per le resistenti, che ne ha chiesto il rigetto;

Udite le conclusioni del P.M., GOLIA Aurelio, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Lecce, in riforma della decisione di primo grado, ha condannato la Ba. In. s.p.a. al pagamento della somma di euro 7.746,85 in favore delle attrici Pe.Ri. e Le.Ti., eredi di Le.Da., titolare di un libretto di deposito per lire 15.000.000 pagato dopo la morte del de cuius a persona sulla cui identita' la banca aveva rifiutato di fornire indicazioni.

Hanno ritenuto i giudici del merito che, anche a considerare come titolo al portatore il libretto nominativo di deposito, benche' in mancanza di specifiche indicazioni in tal senso sul documento, la banca era certamente venuta meno ai propri doveri di correttezza e diligenza, allorche', pur essendo stata informata da Le. Ti. della morte del padre e del mancato rinvenimento del certificato di deposito, aveva nondimeno provveduto al pagamento del libretto senza alcun preventivo controllo sull'effettiva legittimazione del portatore e senza fornire indicazioni sulla sua identita'. Sicche' lo stesso effettivo pagamento a un terzo era rimasto senza prova e comunque era stata impedita alle eredi qualsiasi iniziativa giudiziaria a tutela dei propri diritti di successione.

Contro questa decisione ricorre ora per cassazione la Ba. In. s.p.a. e propone due motivi d'impugnazione, illustrati anche da memoria, cui resistono con controricorso Pe.Ri. e Le. Ti..

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli articoli 13 62, 183 6, 1992, 2003, 2697 c.c., Decreto Legislativo n. 385 del 1993 articolo 12 vizi di motivazione della decisione impugnata.

Premesso che il libretto controverso era un certificato di deposito irregolare al portatore, lamenta che erroneamente i giudici d'appello abbiano qualificato il titolo come nominativo al portatore, pur in mancanza di indicazioni documentali in tal senso. Sostiene poi che comunque, anche a considerare come nominativo al portatore il certificato, il possesso ne legittimava la riscossione, sicche' e' ingiustificata l'affermazione di una responsabilita' del depositario per avere pagato al presentatore. Non puo' infatti ipotizzarsi una responsabilita' per colpa grave del depositario a norma degli articoli 1836 e 1992 c.c., per il solo avvertimento, non suffragato da documenti, circa l'intervenuto decesso del depositante, e in mancanza di qualsiasi prova, incombente a chi contesta l'efficacia liberatoria del pagamento. Ne' la morte del depositante, comunicata verbalmente da persona non identificata, poteva essere considerata rilevante ai fini di escludere il diritto all'incasso del portatore del titolo, La sola diligenza che puo' esigersi dalla banca e' quella dell'identificazione del presentatore e della richiesta di chiarimenti nel caso di sospetti ragionevoli sulla legittimita' del possesso. E nel caso in esame nessuna prova e' stata fornita della plausibilita' di tali sospetti, come della stessa conoscenza della morte del depositante da parte della banca, erroneamente argomentata dai giudici d'appello in ragione delle ridotte dimensioni del paesino nel quale i fatti erano avvenuti.

Il motivo e' infondato.

I giudici del merito, pur dubitando dell'effettiva trasferibilita' al portatore del certificato di deposito, hanno ritenuto che la banca debba comunque rispondere per colpa grave, a norma dell'articolo 1836 c.c., perche' omise qualsiasi cautela e pago' il titolo di credito al presentatore, benche' fosse stata avvertita della morte del depositante e dell'intenzione degli eredi di denunciare lo smarrimento del titolo.

A questa interpretazione dei fatti la banca obietta che la morte del depositante non e' di per se' significativa, che l'avvertimento non documentato era venuto da persona non identificata, che l'unico dovere di diligenza incombente alla banca sia quello della identificazione del portatore in favore del quale esegue il pagamento.

Sennonche' e' evidente che, di fronte a una persona che si presenta come figlia del depositante e ne comunica la morte, manifestando l'intento di denunciare lo smarrimento del titolo, era preciso dovere della banca verificare l'attendibilita' delle informazioni, almeno identificando la persona che le forniva. Sicche' la stessa difesa di Ba. In. s.p.a. costituisce ammissione di responsabilita' sul punto, posto che si esclude che Le.Ti. fu identificata allorche' si presento' in banca a comunicare la morte del padre. Come confessorio di responsabilita' risulta lo stesso riconoscimento di un obbligo di identificazione del presentatore, da parte di chi ha sempre rifiutato di fornire informazioni sull'identita' di colui che incasso' il credito documentato dal certificato di deposito controverso.

In realta', come ragionevolmente ritenuto dai giudici di merito, le informazioni ricevute, in particolare la morte del depositante e il temuto smarrimento del titolo, avrebbero dovuto indurre la banca a una maggiore cautela prima del pagamento al presentatore.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, "alla luce del generale obbligo di particolare correttezza e diligenza che grava sulla banca nella esecuzione dei contratti con i clienti, l' articolo 1836 c.c., impone che, in caso di presentazione di libretto di deposito a risparmio pagabile al portatore, vengano realizzate tutte le attivita' strumentali necessarie a garantire l'effettivo titolare del diritto; conseguentemente alla banca compete il potere - dovere di esercitare il controllo sulla legittimazione del presentatore e sulla sussistenza dei presupposti per il valido esercizio della pretesa, provvedendo - qualora ricorrano circostanze tali da giustificare il sospetto che il presentatore non sia titolare del diritto alla restituzione - agli opportuni accertamenti (identificazione, richiesta di chiarimenti) e se del caso rifiutando il rimborso; pertanto, la banca che adempie la prestazione nei confronti del terzo senza assumere le necessarie cautele versa in stato di colpa grave e non e' liberata dall'obbligo di restituzione nei confronti del vero titolare" (Cass., sez. 1, 3 maggio 1999, n. 4389, m. 525955).

2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione degli articoli 112, 342 e 345 c.p.c., nullita' della sentenza e del procedimento, lamentando l'illegittima ammissione in appello di mezzi di prova gia' esclusi in primo grado con decisione non impugnata specificamente.

Il motivo e' inammissibile per genericita'.

La ricorrente non precisa infatti quali siano le prove illegittimamente ammesse; ne' chiarisce quale rilevanza esse abbiano effettivamente assunto ai fini di una decisione che si fonda su una ricostruzione dei fatti non contestata neppure in questa sede dalla stessa ricorrente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese in favore del resistente, liquidandole in complessivi euro 2.100,00 di cui euro 2.000,00 per onorari, oltre spese generali e accessori come per legge

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