In materia bancaria Il diritto di accesso ai dati personali deve essere garantito gratuitamente

Il diritto di accesso ai dati personali deve essere garantito gratuitamente e non può essere condizionato, per quanto attiene alle modalità di esercizio, a quanto statuito, ad altri fini, dal testo unico in materia bancaria (d.lg. 1° settembre 1993, n. 385) in riferimento al distinto diritto del cliente di ottenere copia di interi atti e documenti bancari contenenti o meno dati personali. (Garante della Privacy, Provvedimento 23 luglio 2009)



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GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, PROVVEDIMENTO 23 luglio 2009

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Filippo Patroni Griffi, segretario generale;

VISTE le due istanze datate 5 febbraio 2009 formulate ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196) nei confronti di Banca della Campania S.p.A., con le quali B. L. s.a.s. di B. L. & C. (società intestataria di tre contratti di conto corrente contrassegnati dai numeri 1264861, 201488 e 203936) ha chiesto di ottenere la comunicazione in forma intellegibile dei dati personali che la riguardano relativi ai predetti rapporti;

VISTO il ricorso presentato al Garante il 23 aprile 2009 da B. L. s.a.s. (rappresentata e difesa dagli avv.ti Simonetta Verlingieri e Costanzo Di Pietro) con il quale l'interessata ha ribadito nei confronti di Banca della Campania S.p.A. la richiesta (alla quale non aveva ricevuto idoneo riscontro, avendo la predetta banca richiesto "ai sensi dell'art. 119 T.U.B. il pagamento (…) per ciascun documento contabile (…)" di una somma di denaro) di ottenere la comunicazione in forma intellegibile di "tutti i dati personali" relativi ai citati rapporti contrattuali; rilevato che la ricorrente ha chiesto, altresì, di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 28 aprile 2009 con la quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessato, nonché la nota del 16 giugno 2009 con la quale questa Autorità ha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 7, del Codice;

VISTE le note datate 12 maggio 2009 e 23 giugno 2009 con le quali la banca resistente, nel comunicare di aver messo a disposizione una serie di informazioni, "fornite in occasione dell'accensione dei rapporti ancora in essere…", ha però condizionato la consegna degli ulteriori dati (con particolare riguardo a quelli contenuti negli estratti conto) al pagamento di una somma di denaro;

VISTE le note datate 4 giugno 2009 e 15 luglio 2009 con le quali la società ricorrente ha ribadito le proprie richieste, rilevando che "a tutt'oggi la banca non ha ottemperato all'obbligo di comunicare" le informazioni richieste;

RILEVATO che il presente ricorso viene preso in considerazione in riferimento alle richieste di accesso a tutti i dati personali riferiti ai predetti conti correnti, formulate, con espresso riferimento alla normativa sulla protezione dei dati personali, in data 5 febbraio 2009;

RILEVATO che il diritto di accesso ai dati personali, legittimamente esercitato dalla società interessata ai sensi dell'art. 7 del Codice con le citate istanze del 5 febbraio 2009, deve essere garantito gratuitamente e non può essere condizionato, per quanto attiene alle modalità di esercizio, a quanto statuito, ad altri fini, dal testo unico in materia bancaria (d.lg. 1° settembre 1993, n. 385) in riferimento al distinto diritto del cliente di ottenere copia di interi atti e documenti bancari contenenti o meno dati personali;

RITENUTO pertanto di dover accogliere il ricorso in relazione alla richiesta di accesso a tutti i dati personali relativi ai citati contratti di conto corrente (n° 1264861, n° 201488 e n° 203936) e non ancora comunicati alla società ricorrente (ivi comprese le informazioni contabili riferite ai medesimi rapporti); ritenuto che va, quindi, disposto che la resistente aderisca a tale richiesta, entro il 30 settembre 2009, dando conferma dell'avvenuto adempimento a questa Autorità entro la medesima data;

RITENUTO invece di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice in riferimento alle informazioni già comunicate alla ricorrente;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell'ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti all'odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Banca della Campania S.p.A., nella misura di euro 300, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) accoglie il ricorso in ordine alla richiesta di accesso a tutti i dati personali della società ricorrente relativi ai contratti di conto corrente n° 1264861, n° 201488 e n° 203936 non ancora messe a disposizione della stessa, e ordina a Banca della Campania S.p.A. di corrispondere, entro il 30 settembre 2009, a tale richiesta, dando conferma a questa Autorità dell'avvenuto adempimento entro la medesima data;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso con riferimento alle informazioni già messe a disposizione della ricorrente;

c) determina nella misura forfettaria di euro 300 l'ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti a carico di Banca della Campania S.p.A. che dovrà liquidarli a favore della società ricorrente.

Roma, 23 luglio 2009

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
Patroni Griffi

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