In tema di mutuo, in caso di contestazione contrattuale, l’onere della prova grava sul mutuante

In caso di contestazione su un contratto di mutuo l'onere della prova grava sul mutuante, il quale sara' tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda e pertanto, non soltanto l'avvenuta consegna della somma ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione. La domanda di restituzione di una somma assertivamente concessa a mutuo dovra' pertanto richiedere l'assolvimento dell'onere della prova per i seguenti aspetti: 1) prova della consegna della somma; 2) prova, natura e titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione.(Cass. 2404/2010) Il contratto di mutuo (articolo 1813 c.c.) puo' concludersi anche oralmente con la consegna della somma. Il mutuatario deve tuttavia provare il fatto storico del prestito del denaro.

Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 24 aprile 2015, n. 8409



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRUTI Giuseppe Maria - Presidente

Dott. SPIRITO Angelo - Consigliere

Dott. FRASCA Raffaele - Consigliere

Dott. LANZILLO Raffaella - Consigliere

Dott. D'AMICO Paolo - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25559-2011 proposto da:

(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS) (STUDIO (OMISSIS)), rappresentato e difeso dall'avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

(OMISSIS), (OMISSIS), considerati domiciliati ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato (OMISSIS), giusta procura speciale a margine del controricorso;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 224/2011 della CORTE D'APPELLO DI LECCE SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO, depositata il 07/09/2011, R.G.N. 394/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/02/2015 dal Consigliere Dott. PAOLO D'AMICO;

udito l'Avvocato (OMISSIS) per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PATRONE Ignazio che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

(OMISSIS) convenne dinanzi al Tribunale di Taranto (OMISSIS) e (OMISSIS) per sentirli condannare alla restituzione in suo favore della somma di euro 49.000,00, avendo versato agli stessi il complessivo importo di euro 55.000,00 a mezzo distinte rimesse ed avendo ricevuto soltanto la minore somma di euro 6.000,00.

Si costituirono i convenuti negando il credito.

Il Tribunale accolse la domanda di (OMISSIS) ritenendo che l'attore aveva provato il versamento di tale globale somma attraverso le deposizioni di (OMISSIS) e (OMISSIS); in particolare aveva dimostrato di aver erogato euro 55.000,00 ricevendo in restituzione la somma di euro 6.000,00.

Avverso tale sentenza interposero appello (OMISSIS) e (OMISSIS).

La Corte d'appello ha accolto l'appello e per l'effetto, in totale riforma dell'impugnata sentenza, ha rigettato la domanda proposta da (OMISSIS) contro (OMISSIS) e (OMISSIS) condannando il primo al rimborso delle spese del giudizio.

La suddetta Corte ha ritenuto che le deposizioni di (OMISSIS) e (OMISSIS) non offrono sufficienti riscontri probatori della domanda attrice.

Propone ricorso per cassazione (OMISSIS) con quattro motivi.

Resistono con controricorso (OMISSIS) e (OMISSIS).

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell'articolo 115 c.p.c., in relazione all'articolo 360 c.p.c., n. 3, - Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio - articolo 360 c.p.c., n. 5.

Lamenta il ricorrente che le argomentazioni addotte dalla Corte d'appello derivano da una analisi superficiale degli atti di causa, la quale ha condotto ad una motivazione non soltanto carente ma lontana dalle effettive risultanze in atti. In particolare (OMISSIS) contesta la natura de relato delle deposizioni testimoniali, non avendo il giudice d'appello indicato le ragioni che lo hanno indotto a tale convincimento.

Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 115, 116 e 228 c.p.c. in relazione all'articolo 360 c.p.c., n. 3, - Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, articolo 360 c.p.c., n. 5.

Lamenta il ricorrente che la Corte d'appello ha del tutto trascurato la promessa di pagamento dei convenuti in presenza di testimoni e, quindi, l'intervenuto riconoscimento del credito.

Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell'articolo 115 e 342 c.p.c., nonche' articolo 24 Cost., in relazione all'articolo 360 c.p.c., n. 3 - omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, articolo 360 c.p.c., n. 5.

Il ricorrente censura la sentenza d'appello nella misura in cui la stessa ha formulato riferimento all'assenza di prova scritta del credito quale indice di inattendibilita' dell'esistenza del credito medesimo. E lamenta inoltre che la Corte d'appello ha violato l'articolo 342 c.p.c. nella misura in cui, adducendo ad elemento di valutazione l'assenza di prova scritta, ha preso in esame un elemento non ricompreso fra quelli oggetto dell'impugnativa.

Con il quarto motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'articolo 163 c.p.c. e articolo 183, testo previgente c.p.c, in relazione all'articolo 360 c.p.c., n. 3, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, articolo 360 c.p.c., n. 5.

Il ricorrente contesta l'impugnata sentenza nella parte in cui la stessa ha ritenuto che la domanda sia stata originariamente prospettata "in modo inesatto" e rettificata in fase successiva.

I quattro motivi, che per la stretta connessione devono essere congiuntamente esaminati, sono infondati.

L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonche' la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilita' dei testi e sulla credibilita' di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute piu' idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass., 21 luglio 2010, n. 17097).

Nella fattispecie in esame la Corte d'appello ha ritenuto che la testimonianza di (OMISSIS) abbia un contenuto confuso e inconferente, sia per la mancata, esatta identificazione dell'interlocutore, sia perche' essenzialmente de relato.

E' poi del tutto carente sulle circostanze e sulla consistenza delle dazioni di denaro la testimonianza di (OMISSIS) legata da rapporto coniugale con l'attore.

Correttamente la suddetta sentenza ha ritenuto pertanto non provata la circostanza della dazione di denaro.

L'onere probatorio e' a carico dell'attore, con le relative conseguenze nel caso di mancata dimostrazione dei fatti costitutivi del contratto di mutuo. La sentenza di questa Corte n. 6295/2013 ha confermato un principio ormai cristallizzato in giurisprudenza secondo il quale, in caso di contestazione su un contratto di mutuo l'onere della prova grava sul mutuante, il quale sara' tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda e pertanto, non soltanto l'avvenuta consegna della somma ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione. La domanda di restituzione di una somma assertivamente concessa a mutuo dovra' pertanto richiedere l'assolvimento dell'onere della prova per i seguenti aspetti: 1) prova della consegna della somma; 2) prova, natura e titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione.(Cass. 2404/2010)

Il contratto di mutuo (articolo 1813 c.c.) puo' concludersi anche oralmente con la consegna della somma. Il mutuatario deve tuttavia provare il fatto storico del prestito del denaro.

Nella fattispecie in esame tale prova non e' stata fornita dal ricorrente.

Conclusivamente, il ricorso deve essere respinto con condanna di parte ricorrente alle spese del giudizio di cassazione che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese del giudizio di cassazione che si liquidano in euro 1.000,00 di cui euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.
 

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