La Banca può non essere responsabile dei danni derivanti dal furto di un assegno inviato alla stanza doi compensazione

La banca, che nell'esecuzione dell'incarico ricevuto dal correntista si avvalga dell'opera di sostituti, risponde delle conseguenze dannose subite dal cliente per fatto dei predetti, in base alle disposizioni di cui all'articolo 1717 c.c., essendo tenuta a rispettare le regole del mandato. Di conseguenza, al fine di stabilire se la banca sostituente, girataria per l'incasso di un assegno tratto su altra banca, debba rispondere del danno subito dal proprio cliente a seguito della mancata levata del protesto da parte della banca sostituita, occorre accertare se la sostituzione della seconda banca alla prima, nell'esecuzione del mandato ad incassare l'assegno, debba o no considerarsi autorizzata ovvero necessitata, e, in caso affermativo, se la banca girante, nella sua qualita' di mandataria per l'incasso, abbia dato alla banca girataria le necessarie istruzioni ed abbia osservato l'ordinaria diligenza, vigilando sull'operato della stessa (Corte di Cassazione Sezione 1 Civile, Sentenza del 14 novembre 2008, n. 27230).



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISCUOLO Alessandro - Presidente

Dott. CECCHERINI Aldo - Consigliere

Dott. GIANCOLA Maria Cristina - Consigliere

Dott. TAVASSI Marina Anna - rel. Consigliere

Dott. GIUSTI Alberto - Consigliere

ha pronunciato la seguente:



SENTENZA

sul ricorso 22729/2004 proposto da:

CA. NE. SY. S. DI. TO. FR. &. C. , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CONFALONIERI 5, presso l'avvocato DI MATTIA SALVATORE, rappresentata e difesa dall'avvocato PEROCCO GIOVANNI, giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

BA. AN. PO. VE. S.P.A.;

- intimata -

avverso la sentenza n. 1130/2003 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 24/07/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/09/2008 dal Consigliere Dott. MARINA TAVASSI;

udito, per la ricorrente, l'Avvocato ALBINI CARLO, per delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GAMBARDELLA Vincenzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione, notificata in data 19.07.1993, la Ca. Ne. Sy. S.a.s. conveniva avanti il Tribunale di Padova la Ba. An. (in seguito Ba. An. Po. Ve. ) chiedendo la condanna della stessa al risarcimento in suo favore, nella misura di lire 22.313.988, per lo smarrimento di un assegno, depositato dalla societa' sul proprio conto corrente.

In data 12.09.1990 parte attrice aveva negoziato con la Banca un assegno di lire 22.313.988, emesso da Mi. sul proprio conto intrattenuto presso la Ca. Ru. ed. Ar. di. Ro. . In data 13.02.91 la Ba. An. le addebitava la somma riportata in detto assegno, giustificando l'addebito con lo smarrimento dell'assegno medesimo nel corso della trasmissione per l'incasso presso la banca trattaria. Ba. An. , costituitasi in giudizio, negava di aver alcuna responsabilita' per il danno subito dall'attrice in quanto, quando si era verificato il furto del titolo, essa aveva gia' regolarmente svolto l'incarico che le era stato affidato dalla correntista. Infatti, l'assegno era stato inviato alla Stanza di Compensazione di (OMESSO) per lo scambio; in data 9.1.1991 le era pervenuta dall' IC. una contabile dell'addebito dell'importo di vari assegni, che erano stati trafugati presso il corriere incaricato del trasporto.

Il Tribunale di Padova con sentenza n. 1521/97 del 15.07.97, rigettava la domanda attorea rilevando che l'assegno negoziato presso la Ba. An. era stato tempestivamente inviato alla Stanza di Compensazione di (OMESSO) e ricevuto dall' IC. e solo successivamente era stato smarrito.

Il Tribunale aveva altresi' ritenuto di non ravvisare alcuna responsabilita' della Banca per il ritardo nella comunicazione a Ca. Ne. Sy. dello smarrimento dell'assegno, poiche' tra la data in cui la Ba. An. aveva ricevuto la comunicazione dello smarrimento da parte di IC. e quella in cui aveva a sua volta informato dello smarrimento la correntista erano trascorsi 34 giorni; tale lasso di tempo non poteva considerarsi una violazione dell'obbligo di diligente informazione e comunque l'attrice non aveva dato prova che in quel lasso di tempo le condizioni di solvibilita' di Mi. fossero mutate.

La Ca. Ne. Sy. S.a.s. proponeva appello innanzi alla Corte d'Appello di Venezia, sostenendo la responsabilita' della Banca convenuta ai sensi degli articoli 1856 e 1717 c.c., e contestando l'affermazione del Tribunale circa la mancata prova offerta del danno subito a causa del ritardo nella comunicazione.

Ba. An. si costituiva contestando le affermazioni dell'appellante.

La Corte d'Appello di Venezia, con sentenza depositata in data 24.07.03, rigettava l'appello confermando integralmente la sentenza impugnata e condannando l'appellante al pagamento delle spese del grado.

La Corte sottolineava che la Banca appellata appariva del tutto immune da responsabilita', essendo stato consumato il reato quando questa, da un lato, aveva gia' perduto la disponibilita' materiale e giuridica del titolo e, dall'altro, aveva compiutamente assolto la parte dell'attivita' gestionale propria del mandatario. Non si vedeva, quindi, in che modo la banca-mandataria avrebbe potuto avere autonoma cognizione dell'accaduto, onde ragguagliare ancor prima il cliente.

Il Collegio del secondo grado evidenziava l'astratta legittimita' contrattuale dell'addebito dell'importo dell'assegno smarrito, per fatto non imputabile alla banca, alla luce dell'articolo 4, delle "norme che regolano i c/c di corrispondenza e i servizi connessi" e articolo 1, lettera a), delle "norme che regolano i servizi di incasso e accettazione degli effetti, documenti e assegni sull'Italia e all'estero".

Oltre alla mancata prova della rilevanza causale del breve ritardo lamentato, era difettata anche la stessa dimostrazione della sopravvenuta insolvenza della traente.

L'esibizione degli estratti conto di Mi. , istanza non esaminata dal primo giudice, si rivelava comunque ininfluente ai fini della prova dell'insolvibilita' del traente, anche laddove fossero emersi insoluti che non avrebbero dimostrato ne' la perdita del credito, ne' il venir meno della generica garanzia patrimoniale di cui all'articolo 2740 c.c..

Avverso tale decisione Ne. Ca. Sy. S.a.s. proponeva ricorso, notificato in data 20.10.04, deducendo due motivi di ricorso.

Non si costituiva la Ba. An. Po. Ve. , nonostante la notifica del ricorso per cassazione risulti regolare e tempestiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Come primo motivo di gravame Ne. Ca. Sy. deduceva la violazione e falsa applicazione di legge in riferimento agli articoli 1856, 1703, 1708, 1710 e 1712 c.c., e Regio Decreto n. 1736 del 1933, articolo 47.

La ricorrente sottolineava che l'assegno oggetto della lite era stato messo all'incasso presso la propria banca in data 11.09.90 e che quest'ultima aveva provveduto a comunicare il mancato incasso del titolo solo in data 13.02.1991, pur avendo ricevuto l'informazione dall' IC. circa il trafugamento in data 9.01.91.

La Corte aveva errato nella lettura ed interpretazione delle norme in tema di mandato, poiche' era del tutto pacifico in dottrina e in giurisprudenza e per l'espresso richiamo dell'articolo 1856 c.c., al rapporto di mandato, quindi anche all'articolo 1703 c.c. e ss., che la Banca, nell'espletamento dell'incarico di incassare un assegno tratto su un'altra banca, operava come mandatari La Banca avrebbe dovuto quindi assumere gli obblighi del mandato ed in particolare l'obbligo, ex articolo 1708 c.c., di compiere non solo gli atti per i quali il mandato era stato conferito, ma anche quelli necessari per il loro compimento, nonche', a norma dell'articolo 1710 c.c., l'obbligo di eseguire il mandato con la diligenza del buon padre di famiglia.

La Corte aveva errato attribuendo alla Banca solo l'obbligo di curare tempestivamente l'invio dell'assegno nella stanza di compensazione, poiche' lo stesso imponeva altresi' di curare e sorvegliare l'intera sequenza di operazioni, anche svolte dalla banca ove era stato tratto l'assegno, finalizzate all'esecuzione del mandato e cioe' all'incasso dell'assegno e quindi all'accredito effettivo e definitivo della somme portate dall'assegno stesso.

La Banca non doveva limitarsi ad inviare il plico, ma doveva anche curare l'accertamento dell'avvenuta ricezione del titolo e dell'esito dell'operazione, nonche' curare la comunicazione tempestiva dell'eventuale perdita o smarrimento dell'assegno.

La Corte veneziana erroneamente esimeva da responsabilita' la Banca per il ritardo nella comunicazione al cliente per il periodo successivo al ricevimento da parte dell' IC. dell'avviso di avvenuto smarrimento. La Corte territoriale aveva ritenuto che il mandato della banca si fosse esaurito nell'invio dell'assegno e che la stessa non fosse tenuta ad interessarsi della fase successiva e quindi della sorte del titolo presso l' IC. .

Il furto dell'assegno era avvenuto il 13.09.90; in occasione della denuncia presentata ai Carabinieri di Roma gia' erano stati indicati gli estremi degli assegni trafugati, cosicche' da subito la Banca, con l'ordinaria diligenza, avrebbe potuto sapere del furto dell'assegno in questione.

Per la ricorrente la Banca aveva violato anche l'articolo 47, della legge sull'assegno bancario che stabiliva i termini di comunicazione del mancato pagamento e affermava la responsabilita' per negligenza.

2. Come secondo motivo di gravame la difesa della societa' ricorrente deduceva la violazione e falsa applicazione di legge ed in particolare dell'articolo 2697 c.c., in relazione all'articolo 1992 c.c., e alla Legge Assegno, articoli 16, 24, 31, 35 e 36.

La Corte aveva sostenuto la mancata prova dell'insolvenza della traente e ritenuto inutile l'esibizione degli estratti conto bancali della Mi. .

Osservava la difesa ricorrente che unico limite all'operativita' normale dell'assegno era la mancanza di fondi nel c/c ove l'assegno era stato tratto. Nessun altro limite o controllo avrebbe potuto impedire il pagamento dell'assegno depositato nella banca trattaria. L'unica prova che era, quindi, dovuta era quella dell'esistenza o meno di fondi al momento in cui lo stesso doveva essere pagato.

La banca trattaria avrebbe pagato solo sul presupposto che vi fossero o meno fondi sul c/c poiche' null'altro rilevava, in specie la situazione patrimoniale del traente.

Il danno era strettamente collegato al particolare sistema di circolazione e di pagamento del titolo e la situazione patrimoniale generale del traente non veniva in rilievo nel caso di specie.

L'unica prova da fornire riguardava la dimostrazione se all'epoca ci fossero o meno fondi sul c/c; in tale ottica l'esibizione degli estratti conto della Mi. sarebbe stata prova idonea a dimostrare tutto cio'.

Inoltre, la Legge Assegno, articoli 31, 35, 36 e 38, miravano a salvaguardare la peculiarita' della circolazione e del pagamento dell'assegno, per cui l'assegno era sempre pagabile a vista e l'ordine di non pagare non aveva effetto, se non dopo lo spirare del termine di presentazione. Nemmeno la morte del traente poteva fermare gli effetti dell'assegno, quindi la banca trattaria era onerata solo di verificare la regolarita' delle girate.

L'applicazione di detto principio nel caso di specie pero' strideva con il complesso normativo regolante la circolazione e il pagamento dell'assegno, ponendo a carico del possessore un onere di prova che andava invece escluso a suo carico.

3. Questo Collegio ritiene che il ricorso sia infondato. Ragioni di logica richiedono l'esame congiunto dei motivi di censura.

Ed invero, puo' affermarsi che sussista in linea astratta (e salva la valutazione del singolo caso e delle modalita' in cui e' avvenuto lo smarrimento dell'assegno, di cui nel caso di specie nulla e' dato sapere) una responsabilita' della banca girataria per l'incasso piu' estesa di quella ritenuta dalla Corte d'appello.

La giurisprudenza di questa Corte, che si ritiene di ribadire nel caso di specie, si e' piu' volte espressa nel senso di affermare una responsabilita' contrattuale per inadempimento del mandato nei confronti della banca girataria per l'incasso. Cosi' ad esempio ove la stessa, avendo ricevuto l'assegno bancario non trasferibile, non dal prenditore dell'assegno, ma (in violazione del divieto di cui al Regio Decreto 2 dicembre 1933, n. 1736, articolo 43) dal terzo beneficiario di una girata, abbia accettato da questo l'incarico di incassare il titolo presso la banca trattaria, e' stata ritenuta configurabile una responsabilita' della banca per fatto dei suoi ausiliari (sez. 1, sentenza n. 18543 del 25/08/2006, rv. 591418; nella specie la banca, dopo aver accreditato, salvo buon fine, la somma portata dal titolo sul conto corrente del beneficiario della girata, aveva stornato la predetta somma, comunicando di non aver potuto presentare l'assegno alla banca trattaria e di essere impedita a procedere all'incasso in conseguenza dello smarrimento del titolo). Ed ancora e' stato ritenuto che la banca, che nell'esecuzione dell'incarico ricevuto dal correntista si avvalga dell'opera di sostituti, risponde delle conseguenze dannose subite dal cliente per fatto dei predetti, in base alle disposizioni di cui all'articolo 1717 c.c., essendo tenuta a rispettare le regole del mandato. Di conseguenza, al fine di stabilire se la banca sostituente, girataria per l'incasso di un assegno tratto su altra banca, debba rispondere del danno subito dal proprio cliente a seguito della mancata levata del protesto da parte della banca sostituita, occorre accertare se la sostituzione della seconda banca alla prima, nell'esecuzione del mandato ad incassare l'assegno, debba o no considerarsi autorizzata ovvero necessitata, e, in caso affermativo, se la banca girante, nella sua qualita' di mandataria per l'incasso, abbia dato alla banca girataria le necessarie istruzioni ed abbia osservato l'ordinaria diligenza, vigilando sull'operato della stessa (sez. 1, sentenza n. 5325 del 13/05/1991, rv. 472124; n. 4550 del 19/05/1987, rv. 453241).

Con riferimento al caso di specie, tuttavia, si deve considerare che le ragioni per le quali i giudici del merito hanno ritenuto che la domanda della societa' attrice, odierna ricorrente, non meritasse accoglimento si fondano anche su altri rilievi di natura comunque assorbente e determinante per il rigetto.

Si tratta dei rilievi in merito all'onere della prova che parte ricorrente fa oggetto del secondo motivo di censura.

La Corte d'appello, infatti, ha rimarcato la mancanza di prova circa la rilevanza causale del comportamento della banca, ed in particolare del periodo di ritardo lamentato nella comunicazione dello smarrimento del titolo, rispetto al danno lamentato dalla Ca. Ne. Sy. . Quest'ultima, infatti, nulla riferisce in merito ai tentativi fatti presso la traente al fine di ottenere il pagamento del titolo. Ne' e' dato sapere se questo fosse stato incassato da terzi ovvero se si fosse attivata o meno la procedura di ammortamento, procedura normale per il caso di smarrimento di un titolo di credito e che sarebbe stato onere della beneficiaria attivare comunque. Secondo parte ricorrente il danno subito da Ca. Ne. Sy. sarebbe strettamente collegato al particolare sistema di circolazione e di pagamento dell'assegno, non venendo in rilievo la situazione patrimoniale generale del traente. Tale assunto sembra trascurare completamente che per il caso dello smarrimento di un assegno la procedura ordinaria e' rappresentata dall'ammortamento del titolo andato smarrito, a norma della Legge Assegno, articolo 69 e ss., (Regio Decreto 21 dicembre 1933, n. 1736) o, laddove si fosse trattato di assegno non trasferibile, dalla richiesta di un duplicato.

Parte ricorrente neppure riferisce quali passi abbia esperito successivamente allo smarrimento del titolo nei confronti della traente. In tal modo la sua pretesa verso la banca, ancorche' si volesse affermare la responsabilita' di quest'ultima per lo smarrimento, si risolve nel tentativo di far pagare direttamente a questa, a titolo di risarcimento danni, quanto rappresentava invece il debito della Mi. nei confronti della Ca. Ne. Sy. .

In tale contesto l'ordine di esibizione degli estratti conto del c/c intestato alla Mi. appariva sicuramente non risolutivo, posto che al di la' dei condivisibili rilievi svolti dai giudici di merito a proposito della necessita' che venisse offerta prova dell'insolvibilita' della debitrice o del venir meno della generica garanzia patrimoniale di cui all'articolo 2740 c.c., nulla escludeva che, seppure non vi fossero stati fondi sul c/c di traenza in quel certo momento, i fondi avrebbero potuto essere ricostituiti da parte di Mi. proprio al fine di onorare il debito nei confronti di Ca. Ne. Sy. . Appare corretto e puntuale l'ulteriore rilievo della sentenza impugnata secondo cui non era certo sufficiente "la lapidaria affermazione attorea circa le difficolta' finanziarie in cui Mi. si sarebbe trovata".

E' in ogni caso da confermare il giudizio che Ca. Ne. Sy. non abbia assolto l'onere che le incombeva circa la sussistenza dell'asserito danno e circa il nesso causale fra tale danno ed il comportamento della banca.

Il ricorso e' in conclusione infondato e deve essere rigettato.

Non si provvede alla liquidazione delle spese a carico della ricorrente posto che la Ba. An. Po. Ve. ha ritenuto di non costituirsi nel presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

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