La consegna in banca, da parte del fideiussore, di somma di denaro o un libretto di deposito al portatore emesso dalla banca medesima può qualificarsi come pegno irregolare

Qualora un fideiussore, a garanzia di altrui debiti già scaduti nei confronti di una banca, dia in pegno una somma di denaro o un libretto di deposito al portatore emesso dalla banca medesima, la possibilità di qualificare tale negozio come pegno irregolare dipende dagli accordi intercorsi tra le parti e, in particolare, dal fatto che, in base a tali accordi (da interpretare ed eseguire secondo buona fede), sia stata concessa alla banca anche la facoltà di immediatamente disporre della somma ricevuta o di quella depositata sul libretto, e che resti escluso l'intento di estinguere subito il debito e di provocare la conseguente surrogazione del fideiussore nel diritto della banca creditrice verso il debitore principale. Solo ove invece ricorre l'ipotesi da ultimo evocata, la consegna alla banca delle somme o del libretto di deposito assume immediata funzione solutoria e perciò preclude alla banca medesima di ulteriormente pretendere l'adempimento dell'obbligazione da parte del debitore principale, impedendo che tale obbligazione possa continuare a produrre interessi a beneficio di detta banca. (Corte di Cassazione Sezione 1 Civile
Sentenza del 15 febbraio 2008, n. 3794 )



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SENTENZA

sul ricorso proposto da:

DE. S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ASIAGO 8, presso l'avvocato STANISLAO AURELI, rappresentata e difesa dagli avvocati INZITARI BRUNO, FRANCESCO DI BIASE, giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

IN. SA. PA. S.P.A. (gia' BA. CO. IT. S.P.A.), ST. RA., GI. FR., MA. GA., CA. MA.;

- intimati -

e sul 2 ricorso n. 11356/03 proposto da:

IN. SA. PA. S.P.A. (gia' BA. IN. S.P.A., incorporante della BA. CO. IT. S.P.A.), in persona dell'Amministratore Delegato pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA VIRGILIO 8, presso l'Avvocato CICCOTTI ENRICO, che la rappresenta e difende unitamente agli Avvocati BRUGNATELLI ENRICO, CATTANEO LAURA, giusta procura speciale per Notaio Dott.ssa RENATA HARIELLA di MILANO - Rep. n. 9740 del 15.04.03;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

contro

DE. S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ASIAGO 8, presso l'avvocato STANISLAO AURELI, rappresentata e difesa dall'avvocato BRUNO INZITARI, giusta procura a margine del controricorso al ricorso incidentale;

- controricorrente al ricorso incidentale -

contro

ST. RA., GI. FR., MA. GA., CA. MA.;

- intimati -

avverso la sentenza n. 59/02 della Corte d'Appello di BARI, depositata il 28/01/02;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/01/2008 dal Consigliere Dott. Renato RORDORF;

udito, per la ricorrente, l'Avvocato INZITARI BRUNO che ha chiesto l'accoglimento del proprio ricorso e rigetto del ricorso incidentale;

udito, per la resistente, l'Avvocato BRUOATELLI ENRICO che ha chiesto l'accoglimento del ricorso incidentale e rigetto del ricorso principale;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. APICE Umberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e accoglimento del ricorso incidentale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza emessa il 9 aprile 1998 il Tribunale di Foggia, chiudendo dinanzi a se' un complesso contenzioso derivante dalla riunione di cinque cause diverse, accerto' che un credito sorto in favore della Ba. Co. It. s.p.a., conseguente alla revoca di precedenti affidamenti accordati alla societa' De. s.r.l., era stato estinto in quanto la creditrice si era soddisfatta sugli importi di due libretti di deposito al portatore dati in pegno dal fideiussore sig. Gi.Fr.. Il tribunale accerto' anche che nulla era piu' dovuto neppure dagli altri fideiussori.

sigg.ri Ma.Ga. e Ca.Ma., i quali a loro volta nulla dovevano all'avv. St.Ra., che aveva costituito i pegni operando con provvista fornitagli dal sig. Gi.. Fu percio' dichiarata cessata la materia del contendere, con riguardo all'opposizione proposta dalla societa' debitrice avverso l'intervento della banca in una procedura esecutiva immobiliare a suo tempo iniziata da altri creditori, e furono revocati i decreti ingiuntivi in precedenza emessi. Con la stessa sentenza il tribunale rigetto', infine, anche una domanda di risarcimento dei danni, che era stata proposta dalla De. nei confronti della stessa banca creditrice.

Tale pronuncia fu impugnata, in via principale, dalla De., ed, in via incidentale, dalla Ba. Co. It., successivamente divenuta Ba. In. s.p.a.; ma la Corte d'appello di Bari, con sentenza depositata il 28 gennaio 2002, rigetto' entrambi i gravami.

La corte pugliese, dopo aver disatteso alcune eccezioni di carattere processuale che ora piu' non rilevano, affermo' anzitutto di condividere l'opinione del primo giudice secondo cui il pegno di libretto di deposito al portatore equivale ad un pegno irregolare, avente da oggetto il denaro depositato sul libretto, ogni qual volta questo sia stato emesso dalla stessa banca titolare del credito che si intende cosi' garantire, ed e' invece da considerare come pegno regolare qualora il libretto risulti emesso da una banca diversa. Nella fattispecie in esame uno dei due libretti costituiti in pegno era stato emesso da un'altra banca, ma era stato poi sostituito da un deposito in denaro, effettuato direttamente presso la Ba. Co., dalla quale era stato emesso il secondo libretto. Sin dalla data del deposito del denaro sostitutivo dell'un libretto e dell'emissione dell'altro libretto la medesima Ba. Co. aveva quindi avuto la disponibilita' di somme sufficienti a soddisfare il credito in allora maturato nei confronti della debitrice principale: di talche', pur non potendosi affermare che quest'ultima fosse stata liberata dall'obbligazione in virtu' della semplice dazione dei pegni, gli interessi passivi a suo carico avevano cessato sin da quel momento di maturare, con la conseguenza che il successivo formale incameramento delle somme ricevute in pegno da parte della banca risultava idoneo a coprire per intero l'esposizione debitoria della De., per capitale ed interessi, restando esclusa ogni maggiore pretesa.

La corte d'appello reputo' poi infondata la domanda di risarcimento dei danni proposta dalla societa' debitrice. Secondo detta corte, infatti, la revoca degli affidamenti bancari con un solo giorno di preavviso, contrattualmente consentita, non si poneva in contrasto con il dovere di buona fede della banca verso il cliente, atteso l'anomalo svolgimento del rapporto e la crisi di fiducia ingenerata dal recesso del fideiussore piu' importante; ne' comunque era provato che ne fosse derivato per la De. un danno risarcibile, considerata anche la situazione patrimoniale in cui essa gia' versava. Del pari infondate furono giudicate le pretesa risarcitorie per l'intervento dispiegato dalla banca nella procedura esecutiva cui la De. era stata assoggettata e per la richiesta di decreti ingiuntivi nei confronti di quest'ultima: perche' detta procedura esecutiva era stata promossa da altri creditori e la Ba. Co., per consentirne l'estinzione, aveva rinunciato al proprio intervento a brevissima distanza dalla rinuncia degli altri, mentre i decreti ingiuntivi non potevano aver costituito un fattore di discredito per la societa' ingiunta non essendo conoscibili da chiunque.

Per la cassazione di tale sentenza la De. ha proposto ricorso, articolato in tre motivi ed illustrato poi con memoria.

La Ba. In. - ora In. Sa. Pa. - s.p.a. si e' difesa con controricorso, formulando altresi' due motivi di ricorso incidentale, corredato poi anch'esso da memoria, al quale la De. ha ribattuto depositando a propria volta un controricorso.

Nessuno degli altri intimati ha spiegato difese in questa sede.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. I ricorsi proposti avverso la medesima sentenza debbono essere preliminarmente riuniti, come dispone l'articolo 335 c.p.c..

2. Il ricorso principale consta di tre motivi, il cui comune denominatore e' l'asserita responsabilita' della Ba. Co. (poi Ba. In. ed ora In. Sa. Pa.) per violazione dei doveri di correttezza e buona fede.

2.1. Nel primo motivo, in cui si denuncia la violazione di molteplici norme del codice civile, oltre che vizi di motivazione dell'impugnata sentenza, vengono anzitutto enunciati i comportamenti che la banca avrebbe tenuto in contrasto con i suddetti doveri di correttezza e buona fede: a) la revoca ingiustificata ed improvvisa delle linee di credito delle quali la De. godeva; b) l'infondata segnalazione alla Centrale rischi della Ba. d'. di debiti insoluti della medesima De.; c) l'occultamento degli atti con cui il fideiussore, sig. Gi., aveva estinto le passivita' della societa'; d) l'intervento nella procedura esecutiva intrapresa da terzi ed il mantenimento in vita di tale procedura ad opera di detta banca, benche' il credito fosse ormai estinto.

La ricorrente lamenta che la corte d'appello non abbia vagliato tutti tali comportamenti, al fine di affermare la responsabilita' della banca e di condannarla al richiesto risarcimento dei danni, o che non li abbia adeguatamente e motivatamente valutati.

2.2. Il secondo motivo di ricorso si sofferma, in modo particolare, sull'ultimo dei tre addebiti sopra menzionati e, denunciando ulteriori violazioni di legge e difetti di motivazione del provvedimento impugnato, lo critica nella parte in cui ha escluso l'esistenza di un possibile nesso di causalita' tra il comportamento imputato alla banca ed il discredito che l'odierna ricorrente assume di aver subito in conseguenza del protrarsi della procedura esecutiva dianzi richiamata.

2.3. Sostanzialmente non dissimile e' il tenore del terzo motivo di ricorso, nel quale si insiste ancora sulla necessita' di una valutazione complessiva del comportamento tenuto dalla banca nel corso dell'intera vicenda, si sottolinea come tale comportamento sia stato almeno una concausa del pregiudizio arrecato alla normale attivita' economica della ricorrente e si lamenta che la corte territoriale non abbia dato corso alle istanze istruttorie, tra cui la richiesta di espletamento di una consulenza tecnica, volte a quantificare il danno.

3. I surriferiti motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente, attesa la loro intima connessione, passando in rassegna i diversi addebiti che - come sopra riferito - la ricorrente muove al comportamento della controparte per farne discendere la responsabilita' risarcitoria di quest'ultima.

3.1. In termini generali conviene pero' subito rilevare come nessuna delle censure formulate, benche' argomentate anche in diritto, metta in realta' in luce le violazioni di legge denunciate nell'intestazione dei motivi di ricorso. I principi giuridici in tema di responsabilita' ai quali la ricorrente fa riferimento - sia per quel che riguarda la violazione dei doveri di correttezza e buona fede nell'esecuzione dei contratti (ed, in specie, nell'esercizio da parte della banca della facolta' di recedere dal contratto di apertura di credito in essere col cliente), sia per quel che riguarda l'uso indebito degli strumenti che il diritto processuale appronta a tutela dei diritti - non sono in realta' mai contraddetti o negati dall'impugnata sentenza, che non manca anzi di richiamarli. E' l'esistenza, nel caso concreto, di situazioni di fatto in presenza delle quali quei principi dovrebbero applicarsi ad essere invece in discussione; sicche', in definitiva, le doglianze della ricorrente non evidenziano errores in iudicando del giudice di merito, ma investono il modo in cui detto giudice ha valutato (o eventualmente trascurato di valutare) le risultanze di causa ed il governo che egli ha fatto degli strumenti istruttori.

Ne consegue che, tenuto conto dei noti limiti del giudizio di legittimita', in questa sede siffatte doglianze possono essere prese in considerazione solo sotto il profilo dell'articolo 360 c.p.c., n. 5, ossia solo nella misura in cui mettono capo alla denuncia di vizi di motivazione dell'impugnata sentenza. E, pero', occorre ricordare come la deduzione di un vizio di motivazione del provvedimento impugnato non conferisce al giudice di legittimita' il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale sottoposta alla sua attenzione, bensi' la sola facolta' di controllare, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, le argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta in via esclusiva il compito d'individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilita' e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicita' dei fatti ad essi sottesi, dando cosi liberamente prevalenza all'una o all'altra delle risultanze acquisite (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge). Sicche' il preteso vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza o contraddittorieta' della medesima, puo' dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del Giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile d'ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione (si vedano, tra le tante, Cass. 16 gennaio 2007, n. 828; e Cass. 7 marzo 2006, n. 4842). Pertanto, non vale ad integrare un vizio di motivazione, riconducibile alla previsione del citato articolo 360, n. 5, la mera difformita' del valore e del significato attribuiti dal giudice di merito agli elementi da lui esaminati rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte ricorrente: poiche', in quest'ultimo caso, il motivo di ricorso si risolverebbe in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti dello stesso giudice di merito e tenderebbe all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, sicuramente estranea alla natura e alle finalita' del giudizio di cassazione (cfr., ex multis, Cass. 5 marzo 2007, n. 5066) Cass. 2 febbraio 2007, n. 2272; e Cass. 26 gennaio 2007, n. 1754). Ne', comunque, per poter considerare la motivazione adottata dal giudice di merito adeguata e sufficiente, e' necessario che nella stessa vengano prese in esame (al fine di confutarle o condividerle) tutte le argomentazioni svolte dalle parti, ma e' sufficiente che il giudice indichi in modo ben intelligibile le ragioni del proprio convincimento, dovendosi in tal caso ritenere implicitamente disattese tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con quelle (Cass. n. 2272/07, cit.).

3.2. Cio' premesso, e passando ora ad esaminare piu' da vicino i diversi profili in relazione ai quali si articolano le censure contenute nei motivi di ricorso, puo' dirsi subito che, per quel che riguarda la revoca degli affidamenti bancari di cui godeva la De., la corte d'appello ha espresso con assoluta chiarezza il proprio convincimento, secondo cui il comportamento tenuto nel caso di specie dalla banca non solo costitui' manifestazione di una facolta' consentita dal contratto, ma neppure si pose in contrasto con gli obblighi di correttezza e buona fede comunque gravanti sulle parti del contratto medesimo, giacche' non implico' alcuna arbitraria lesione delle legittime aspettative della controparte. Le ragioni di tale convincimento sono altrettanto chiaramente esposte nell'impugnata sentenza: l'irregolare andamento del rapporto rendeva giustificabile e prevedibile la revoca dell'affidamento le condizioni patrimoniali della societa' debitrice si erano significativamente deteriorate; la stessa debitrice aveva emesso assegni privi di provvista ed era morosa persine nel pagamento di modesti debiti per forniture del servizio telefonico; il sig. Gi. era receduto dalla fideiussione in precedenza prestata, esplicitando cosi' la propria sfiducia nella societa', ed era prevedibile che altrettanto avrebbe fatto sua moglie, la quale del pari aveva prestato fideiussione, facendo cosi' venir meno le garanzie su cui principalmente si fondava l'affidamento dell'istituto di credito.

La ricorrente solleva molteplici obiezioni, nessuna delle quali appare pero' decisiva.

L'obiezione secondo cui il recesso del fideiussore non giustificherebbe la revoca dell'affidamento bancario, in quanto il medesimo fideiussore restava comunque obbligato per i debiti esistenti sino a quel momento, non coglie nel segno, il comportamento del fideiussore e' stato preso in considerazione dalla corte d'appello non per i suoi immediati effetti giuridici, ma per il segnale di sfiducia nel debitore principale che in esso era insito. Che poi la reazione della banca avrebbe potuto esser diversa, e che essa fosse o meno proporzionata al significato desumibile da siffatto segnale, involve una valutazione di merito: esula percio' dai limiti gia' ricordati del giudizio di cassazione, ne' il fatto che essa non sia condivisa dal ricorrente basta a dimostrare l'esistenza in proposito di un vizio di motivazione.

Altre obiezioni, per un verso, si rivolgono alla motivazione della sentenza di primo grado e, per altro verso, consistono in rilievi di mero fatto. Ma le prime non possono esser prese qui in considerazione, dal momento che la sentenza d'appello - la sola in questa sede valutabile - contiene una motivazione sua propria e richiama quella del tribunale solo per affermare di condividerla, ma mai in termini di motivazione per relationem. Ne' puo' dirsi che tale motivazione sia apodittica e non risponda in modo adeguato alle critiche che, in ordine ai medesimi punti di fatto, erano state mosse alla sentenza di primo grado. S'e' gia' ricordato come non occorra che la motivazione si soffermi su ogni singola argomentazione di parte, volta che le ragioni del convincimento del giudice risultino espresse con sufficiente chiarezza, ed i passaggi attraverso i Quali la corte d'appello e' pervenuta a formare il proprio convincimento sul punto - gia' sopra richiamati - rispondono pienamente a tale esigenza.

L'accertamento della fondatezza e decisivita' dei rilievi in punto fatto (per esempio se e quali debiti della De. verso terzi preesistessero alla revoca dell'affidamento bancario, o Quale fosse la causa del protesto degli assegni emessi dalla medesima societa') non sarebbe d'altronde possibile se non a patto di una nuova verifica delle risultanze istruttorie del giudizio di merito, che pero' esula dai poteri della Cassazione.

3.3. Il secondo profilo di responsabilita' addebitato alla banca riguarda la comunicazione delle insolvenze delle De. alla Centrale rischi della Ba. d'..

La censura prospettata dalla ricorrente a tal proposito appare, pero', inammissibile.

Nella sentenza impugnata non si fa cenno a tale Questione, ne' si riferisce che essa sia stata mai sollevata nel corso dei due gradi del giudizio di merito. E' pero' evidente che solo se la De. avesse espressamente posto anche una siffatta causa petendi a fondamento della propria pretesa risarcitoria il tribunale, prima, ed eventualmente la corte d'appello, poi, avrebbero avuto l'obbligo di esaminarla ed, avendo rigettato la domanda, di motivare la propria decisione anche sotto questo specifico profilo. Per potersi configurare un vizio di motivazione dell'impugnata sentenza sul punto, percio', sarebbe stato necessario che il ricorrente - sul quale incombeva il relativo onere - avesse indicato in modo puntuale e specifico, come gli imponeva il principio di autosufficienza del ricorso, se ed in quale sua difesa egli aveva sollevato la questione nel corso del giudizio di merito. Nel ricorso, invece, si fa unicamente cenno ad un provvedimento d'urgenza richiesto al fine di far eliminare la segnalazione dell'insolvenza alla Centrale rischi della Ba. d'. ed al giudizio che ne e' seguito (evidentemente diverso da quello che ha dato origine al presente ricorso per cassazione), ma nulla si dice in ordine alla trattazione del medesimo tema nel giudizio d'appello conclusosi con la sentenza qui impugnata. La quale, percio', non appare sotto questo aspetto censurabile.

3.4. Gli ulteriori addebiti che la De. ha mosso alla banca creditrice a sostegno della propria pretesa risarcitoria attengono al comportamento da detta banca tenuto nel corso della fase contenziosa del rapporto.

Il lamentato occultamento di atti solutori posti in essere da un fideiussore, che avrebbero dovuto far considerare estinto il debito della De. verso la banca gia' prima che quest'ultima intraprendesse e proseguisse le sue iniziative giudiziarie, e' enunciato dalla ricorrente come un fattore di responsabilita' distinto da Quello consistente nell'assunzione e nella prosecuzione ingiustificate di quelle medesime iniziative. In realta', i due profili s'identificano in quanto il danno che la ricorrente lamenta di aver patito e', in entrambi i casi, costituito dal discredito che la societa' avrebbe sofferto in conseguenza di dette iniziative (in particolare del pignoramento dell'azienda), oltre che dai disagi e per dagli oneri che ne sarebbero derivati.

Se la Ba. Co., pur dopo aver acquisito il pegno offerto dal fideiussore sig. Gi., avesse o meno titolo per intraprendere e proseguire le proprie iniziative di recupero del credito nei confronti della De. e' questione su cui ci si dovra' soffermare in seguito, esaminando il ricorso incidentale. E' tuttavia possibile - ed utile, per ragioni di economia processuale - decidere sin d'ora sulle riferite doglianze della ricorrente principale, perche' esse non appaiono accoglibili neppure ove si volessero tener fermo il presupposto dal quale muove l'impugnata sentenza in ordine alla sopravvenuta estinzione del credito vantato dalla banca.

3.4.1. La corte territoriale - come s'o' detto - ha ritenuto che nessuna pretesa creditoria potesse piu' vantare la banca nei confronti della De. a partire dal momento in cui il fideiussore sig. Gi. (per il tramite dell'avv. St.) aveva costituito in pegno (pegno irregolare) un libretto di deposito al portatore emesso dalla stessa banca ed aveva convertito in denaro un ulteriore pegno avente ad oggetto altro libretto originariamente emesso da un diverso istituto di credito. Nondimeno, il fatto che la Ba. Co. avesse insistito nel pretendere il pagamento dalla societa' debitrice principale, proseguendo a tal fine nelle proprie iniziative giudiziarie, e' stato ritenuto dalla medesima corte territoriale insufficiente a giustificare l'accoglimento della domanda di risarcimento dei danni proposta da detta societa'. E cio' per una ragione decisiva: per la mancata prova di un qualsiasi danno subito dalla De., sia in conseguenza dell'intervento della banca in una procedura di pignoramento immobiliare intrapresa da altro creditore, sia in conseguenza dei ricorsi per decreto ingiuntivo dalla stessa banca proposti. La corte d'appello ha infatti considerato che nessun esborso e' stato comunque sostenuto dalla societa', a fronte dei debiti da essa contratti, ed ha ritenuto che l'ipotetico discredito derivante dall'esecuzione forzata non fosse imputabile ad un creditore intervenuto a pignoramento gia' avvenuto, tanto piu' che la banca aveva poi rinunciato al proprio intervento quando anche gli altri creditori si erano fatti indietro, mentre nessun discredito poteva esser derivato alla De. dall'emanazione di decreti ingiuntivi, non essendo tali provvedimenti soggetti a pubblicita'.

A quest'ultimo rilievo la ricorrente non oppone alcuna specifica censura.

Quanto all'altro aspetto, le doglianze contenute nel ricorso muovono dal presupposto secondo cui le stesse considerazioni in base alle quali la corte di merito ha ritenuto di dover accertare l'insussistenza del credito per il quale la banca ha inteso agire esecutivamente varrebbero a dimostrare la potenzialita' dannosa del comportamento illegittimamente posto in essere dalla stessa banca, tenuto conto degli effetti che una procedura esecutiva di tal fatta e' idonea a produrre a scapito di chi la subisca. Al che, tuttavia, occorre obiettare che, in una causa in cui non e' stata formulata una domanda di condanna generica al risarcimento dei danni, bensi' di condanna al risarcimento di danni da accertare e liquidare nel medesimo giudizio, l'onere dell'attore non si esaurisce nell'allegare e nel dimostrare l'esistenza di una mera potenzialita' di danno subito, ma postula che sia fornita la prova certa e concreta di tale danno, cosi' da consentirne la liquidazione, oltre che la prova del nesso causale tra il danno stesso ed i comportamenti illegittimi addebitati alla controparte (potendosi far ricorso alla liquidazione in via equitativa, quando sussistano i presupposti indicati dall'articolo 1226 c.c., solo a condizione che l'esistenza del danno sia comunque dimostrata e pur sempre sulla scorta di elementi idonei a fornire parametri plausibili di quantificazione).

Per il resto, le critiche che nel ricorso vengono rivolte alla decisione impugnata nuovamente si risolvono in un'inammissibile richiesta di riesame del giudizio di merito sul punto. Esse essenzialmente sono tese a sostenere che la partecipazione della banca al processo esecutivo, promosso da altro creditore sui beni della De., avrebbe avuto un diverso e ben maggiore rilievo di quanto reputato dalla corte d'appello; ma cio' investe un profilo di valutazione precluso al giudice di legittimita' e postula, per altro verso, una (almeno in parte) differente ricostruzione dei singoli passaggi del menzionato processo esecutivo. Presuppongono pero', in tal modo, una revisione di accertamenti di fatto, o il loro compimento ex novo, che allo stesso giudice di legittimita' non possono esser chiesti, non foss'altro perche' non gli e' consentito prendere conoscenza diretta delle risultanze documentali, ed istruttorie in genere, della causa di merito.

Il rilievo, poi, secondo il quale la partecipazione attiva della banca al menzionato procedimento esecutivo avrebbe dovuto esser considerato almeno quale concausa del danno sofferto dall'odierna ricorrente, la quale si sarebbe vista bloccare la propria attivita' aziendale ed avrebbe subito un grave discredito, non e' condivisibile. Lo potrebbe forse essere solo a patto di postulare - e pero' difetta qualsiasi elemento per farlo - che nessuna delle azioni esecutive promosse da altri precedenti creditori avesse fondamento; ma, ove questo non sia, sul piano logico appare difficilmente contestabile l'affermazione della corte d'appello secondo la quale l'intervento di un ulteriore preteso creditore - sia pure in ipotesi non realmente titolare di alcun credito - nulla poteva concretamente aggiungere al discredito gia' subito dal debitore per effetto del pignoramento da altri promosso (ne', ovviamente, all'effetto paralizzante gia' provocato alle attivita' aziendali da detto pignoramento), trattandosi di una conseguenza che non dipende dal moltiplicarsi delle iniziative dei diversi creditori, bensi' dal nero fatto che un procedimento di tal genere sia stato posto in essere. Ragion per la quale appare logicamente corretta anche l'ulteriore considerazione della corte di merito che ha sottolineato come la Ba. Co. ebbe a rinunciare al proprio intervento nel procedimento esecutivo a brevissimo intervallo di tempo da quando gli altri creditori precedenti avevano fatto altrettanto. Infatti alla banca, nella situazione data, sarebbe stato in astratto possibile imputare unicamente gli effetti pregiudizievoli subiti dalla De. per il protrarsi del procedimento esecutivo in conseguenza della sola residua presenza attiva della medesima banca; ma il giudice di merito ha escluso in concreto che, considerata la brevita' del tempo trascorso tra la rinuncia processuale degli altri creditori e quella della stessa Ba. Co., potesse nella specie configurarsi un danno risarcibile; e trattasi, ancora una volta, di una valutazione in punto di fatto, che non e' in questa sede sindacabile.

Pertanto, appare chiaro come in siffatto contesto non possano trovare spazio neppure le doglianze della ricorrente concernenti la mancata ammissione di mezzi istruttori volti a determinare l'entita' dei pretesi danni. Doglianze peraltro di per se' non ammissibili, in quanto non corredate dalla specifica Indicazione del tenore delle richieste istruttorie non accolte, onde questa corte non sarebbe comunque in grado di valutare se si tratta di richieste ammissibili e potenzialmente decisive ai fini della conclusione della causa, oppure inammissibili perche' meramente esplorative.

3.5. Per tutte le suesposte ragioni, il ricorso principale deve, quindi, esser rigettato.

4. Occorre ora procedere all'esame del ricorso incidentale, che investe la statuizione con cui l'impugnata sentenza ha accertato l'estinzione totale del credito per capitale ed interessi vantato dalla banca ricorrente nei riguardi della societa' De., per effetto prima della costituzione di pegni irregolari, da parte del fideiussore sig. Gi., con conseguente sospensione del corso degli interessi dovuti sul debito garantito, e poi dell'incameramento, ad opera della banca, di detti pegni, idonei a coprire l'ammontare del debito capitale e degli interessi fin quando maturati.

4.1. La ricorrente incidentale, col primo motivo, lamentando la violazione di molteplici disposizioni del codice civile e difetti di motivazione del provvedimento impugnato, contesta che il pegno di libretti di deposito al portatore possa essere, in alcun caso, considerato alla stregua di un pegno irregolare, attesa la natura giuridica di tali libretti che li rende irriducibili al semplice credito di restituzione delle somme in essi menzionate. Per la configurazione di un pegno irregolare - osserva ancora la ricorrente - e' d'altronde necessaria non solo la mancata individuazione del denaro o dei titoli costituti in garanzia, ma anche il conferimento alla banca della facolta' di disporne, che nel caso di specie la corte d'appello ha del tutto omesso di accertare.

4.2. Nega comunque, la medesima ricorrente, dolendosi ancora nel secondo motivo della violazione dell'articolo 1851 c.c., e di visi di motivazione della sentenza impugnata, che la dazione in pegno possa, in simili casi, avere effetti solutori - neppur solo condizionati - specie quando il pegno sia costituto da un garante terzo al quale un siffatto intento sia estraneo. A maggior ragione si dovrebbe quindi escludere che la dazione del pegno ad opera del terzo possa incidere sul decorso degli interessi passivi, destinati in ogni caso a maturare nei confronti del debitore fino alla data dell'effettiva estinzione del debito garantito.

5. Lo censure contenute nei due riportati motivi del ricorso incidentale appaiono logicamente tra loro connesse e possono quindi essere senz'altro esaminate congiuntamente.

5.1. Il ragionamento svolto dalla corte d'appello si articola in tra essenziali passaggi: 1) il pegno di cui si tratta e' un pegno irregolare e percio' la banca creditrice ha acquisito immediatamente la proprieta' del denaro depositato presso di lei; 2) la costituzione del pegno irregolare ha provocato (non gia' l'immediata estinzione dell'obbligazione gravante sul debitore principale, bensi') il congelamento del corso degli interessi afferenti al debito garantito, atteso che la banca ha potuto a propria volta godere di quelli che maturavano sulle somme acquisite per effetto del pegno; 3) quando detta banca ha anche formalmente incamerato le somme ricevute in pegno, il debito principale si e' estinto completamente, in quanto quelle somme erano sufficienti a coprire l'importo del capitale e degli interessi maturati sino alla data della costituzione del pegno.

Le critiche della ricorrente incidentale investono, specificamente, i primi due passaggi del ragionamento appena sintetizzato e, nei termini di cui si dira', appaiono fondate.

5.1.1. Nessuno degli argomenti offerti alla discussione induce a discostarsi dall'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la possibilita' di configurare come irregolare un pegno avente ad oggetto un libretto di deposito al portatore non soltanto presuppone che questo sia stato emesso dalla stessa banca creditrice che lo riceve poi in garanzia (come in particolare sottolineato da Cass. 29 settembre 1997, n. 9528; e Cass. 13 aprile 1977, n. 1380), ma anche che il contratto di costituzione di pegno riconosca a detta banca il potere di immediatamente dispone. Non diversamente da quel che accade per la costituzione in pegno di somme di denaro, di titoli o di altri beni fungibili, insomma, il dato che rileva ai fini della configurabilita' del pegno come irregolare non e' solo costituito dalla natura del bene, ma anche e soprattutto dalla volonta' delle parti di conferire al creditore la facolta' di disporre del bene stesso (o, nel caso si tratti di titolo di credito o documento di legittimazione, del relativo diritto) per soddisfare i propri crediti: facolta' di disposizione solo in presenza della quale la fattispecie esula dai confini del pegno regolare per rientrare, viceversa, nella disciplina prevista dall'articolo 1851 c.c., con la conseguenza che il creditore acquisisce immediatamente la proprieta' del denaro o dei beni, destinati poi, al momento dell'adempimento, ad essere restituiti in equivalente per intero, oppure, in caso d'inadempimento, nella sola misura eventualmente eccedente l'ammontare del credito garantito (ai vedano Cass. 6 dicembre 2006, n. 26154; Cass. 20 aprile 2006, n. 9306; Cass. 10 marzo 2006, n. 5290; Cass. 16 giugno 2005, n. 12964; Cass. 24 maggio 2004, n. 10000; Cass. 5 marzo 2004, n. 4507; Cass. 9 maggio 2000, n. 5845; Cass. 18 giugno 1996, n. 5592).

Giova aggiungere - perche' cio' tocca anche il secondo dei due passaggi argomentativi dell'impugnata sentenza sopra richiamati - che la suaccennata facolta' per il creditore di disporre del denaro o degli altri beni fungibili costituiti in pegno irregolare non implica affatto che un tal genere di pegno abbia funzione solutoria, e percio' immediatamente satisfattiva (ancorche' in un non recente passato cio' sia stato adombrato da autorevole dottrina e sia talvolta riecheggiato anche in qualche pronuncia di questa corte: si veda, ad esempio, Cass. n. 4507/04, cit.). Il pegno e' ai preordinato ad assicurare la possibilita' di futura soddisfazione del creditore, ma cio' non significa che questa si attui gia' con la sola costituzione del pegno medesimo, la cui finalita' essenziale, regolare o irregolare che esso sia, e' di garanzia. Ammettere che l'acquisto da parte del creditore della proprieta' dei beni ottenuti in pegno implichi, di per se stesso, l'estinzione del debito garantito contrasta con la medesima nozione di garanzia, la quale necessariamente presuppone l'esistenza di un'obbligazione il cui adempimento si intende appunto garantire, e che invece, ove la dazione di pegno assumesse immediata funzione solutoria, paradossalmente resterebbe priva di oggetto proprio nel momento in cui e' posta in essere. Ne' giova, al fine di eliminare tale contraddizione, ipotizzare che l'effetto solutorio sia sottoposto alla condizione risolutiva del successivo adempimento dell'obbligazione garantita. Costruzione, questa, non solo inutilmente complessa, e priva di alcun solido appiglio normativo, ma comunque insoddisfacente sul piano logico: perche', ove l'obbligazione principale davvero fosse estinta con la sola costituzione del pegno irregolare, mal si comprende come potrebbe poi ancora parlarsi del successivo adempimento di un de'bito ormai non piu' esistente (o, semmai, esistente non piu' nei confronti dell'originario avente diritto ma solo del terzo datore di pegno, surrogatosi nella posizione del creditore soddisfatto). Per non dire, poi, della difficolta' stessa di ammettere che un pagamento - ove si neghi la sua natura di atto negoziale - possa essere sottoposto a condizione.

In realta' la funzione solutoria non riguarda la costituzione del pegno, ma si verifica solo nella fase di escussione del pegno medesimo, allorche' cioe' il sopravvenuto inadempimento del debito principale alla scadenza autorizza il creditore ad incamerare in via definitiva il denaro o gli altri beni fungibili ricevuti in garanzia e quindi gli consente di "autosoddisfare" il proprio credito proprio attraverso questo meccanismo santificato, che lo sottrae alla necessita' di procedere altrimenti in via esecutiva, salvo l'obbligo di restituire l'eccedenza, come previsto dal citato articolo 1851 c.c. (si vedano anche, quanto al modo in cui opera il descritto meccanismo di soddisfazione del credito, conseguente all'incameramento del pegno irregolare, Sez. un. 14 maggio 2001, n. 202, e le - peraltro non in tutto coincidenti - pronunce di Cass. 3 aprile 2003, n. 5111, e Cass. 5 novembre 2004, n. 21237).

5.1.2. Alcune considerazioni ulteriori pero' si rendono necessaria quando - come nel caso di specie e accaduto - la costituzione del pegno sia opera di un terzo e risulti essere intervenuta in un momento successivo alla scadenza dell'obbligazione principale.

Non sembra ragionevole dubitare che, in via di principio, una garanzia possa esser concessa in relazione ad un'obbligazione gia' scaduta (lo riconosce esplicitamente, del resto, la L.F., articolo 67); e cio' anche indipendentemente dalla necessita' di ipotizzare una contestuale dilazione della scadenza del debito garantito, giacche' in tutti i casi e' evidente l'interesse del creditore a veder rafforzate le probabilita' di soddisfacimento delle proprie ragioni, fin quando ogni possibile prospettiva di adempimento tardivo dell'obbligazione da parte del debitore non sia definitivamente sfumata, senza per questo rinunciare a pretendere tale adempimento. In tal caso, pero', il modo di operare del meccanismo di escussione della garanzia e l'individuazione del momento in cui esso puo' essere concretamente attuato non possono piu' evidentemente essere ancorati all'inadempimento del debito, ormai gia' verificatosi sin dalla precedente scadenza dell'obbligazione cui la garanzia accede. Li si deve invece necessariamente ricavare dal tenore degli accordi intercorsi tra il creditore e colui che costituisce la garanzia per il debito scaduto.

Solo la verifica dell'effettivo contenuto negoziale di detti accordi - tanto piu' quando al creditore siano stati consegnati denaro o altri beni fungibili ad opera di un terzo - consente, del resto, di affermare con certezza che davvero si e in presenza di un pegno. Non puo' infatti neppure escludersi, almeno in astratto, che la qualificazione giuridica data dalle parti all'operazione non corrisponda al suo effettivo contenuto, e che il giudice, cui in definitiva compete l'esatto inquadramento giuridico della fattispecie, possa viceversa individuare in essa, a seconda dei casi, gli estremi di una datio in solutum o di un adempimento del terzo, riconducibile alla previsione dell'articolo 1180 c.c.. Ne' la circostanza che il terzo datore rivesta anche, al contempo, la qualifica di fideiussore - cose appunto si verifica nel presente caso - muta i termini del problema: resta pur sempre da stabilire se egli abbia inteso solo aggiungere alla garanzia personale un'ulteriore garanzia pignoratizia di natura reale, o se abbia inteso eseguire un pagamento, come tale idoneo ad estinguere senz'altro l'obbligazione (anche su di lui gravante per effetto della prestata fideiussione), con conseguente sua surrogazione nei diritti del creditore a norma dell'articolo 1949 c.c..

Non e' peraltro superfluo aggiungere che il principio di buona fede, cui debbono essere ispirati tanto l'interpretazione quanto l'esecuzione dei contratti (articoli 1366 e 1375 c.c.) e che deve improntare anche gli accordi tra creditore e garante, impone pur sempre al medesimo creditore l'obbligo di tener conto degli altrui interessi, ove questi non siano incompatibili con altrettanto legittimi interessi propri, e percio' di prestare la propria collaborazione all'adempimento dell'obbligazione. Donde consegue che anche la scelta di quando e come avvalersi dal meccani amo satisfattorio, insito nell'escussione del pegno irregolare, non puo' reputarsi totalmente rimesso all'arbitrio del creditore: il quale sara' invece tenuto a darvi diligentemente corso ogni qual volta un'eventuale inerzia non trovi plausibile giustificazione e si risolva unicamente in un aggravio per il debitore (che potrebbe per questo veder ulteriormente lievitare gli interessi passivi conteggiati a suo carico) e di riflesso anche per il datore di pegno (che, correlativamente, potrebbe veder maggiorata l'entita' del credito garantito e percio' ridotta la possibilita' di recuperare il residuo valore del pegno).

5.1.3. A quest'ultimo proposito occorre infine considerare che, qualora il contenuto degli accordi intercorsi tra creditore e datore di pegno confermi che proprio della costituzione di un pegno (ancorche' irregolare) si e' trattato, appare priva di giustificazione l'affermazione della corte d'appello secondo cui la semplice costituzione di detto pegno renderebbe l'obbligazione principale improduttiva di ulteriori interessi. E' vero, invece, che qualsiasi costituzione di garanzia - se tale e' - rafforza il diritto del creditore ad ottenere l'adempimento dell'obbligazione, della quale non modifica pero' il regime giuridico. Non viene percio' meno l'obbligo di adempimento gravante sul debitore, ne' quindi si elide il titolo in base al quale ne possano scaturire obblighi accessori, ivi compresi quelli di corrispondere interessi legali o convenzionali. La circostanza che il creditore, avendo acquisito la disponibilita' (e la proprieta') dei beni fungibili ottenuti in pegno si trovi, a propria volta, a godere dei frutti di tali beni - e quindi degli interessi, se si tratta di denaro - fa si che il ricavato debba essere imputato a deconto prima delle spese, poi degli interessi e poi del capitale dovuti dal debitore (come si argomenta dall'articolo 2791 c.c.), ma non sospende affatto automaticamente il corso degli interessi sul debito garantito, il cui tasso non necessariamente, del resto, corrisponde a quello degli interessi che maturano sulle somme date in pegno.

5.2. Alla stregua di tali considerazioni appare dunque evidente come il ragionamento svolto dalla corte d'appello sia affetto da un duplice errore: il primo - e decisivo - consiste nell'aver ritenuto l'indagine sulla natura dei beni oggetto della dazione di pegno sufficiente ad affermare che la banca creditrice acquisto' l'immediata facolta' di disporre di tali beni e che, di conseguenza, si e' trattato di pegni irregolari, e nell'aver omesso di procedere invece all'esame in concreto dell'effettiva volonta' delle parti al riguardo, espressamente anzi dichiarando di reputare irrilevanti "eventuali diverse intese intercorse tra il garante e la banca stessa" (sentenza impugnata, pag. 28); il secondo risiede nella gia' criticata opinione secondo cui la mera dazione del pegno irregolare avente ad oggetto un libretto di deposito e la trasformazione in denaro del pegno (originariamente regolare) avente ad oggetto un ulteriore libretto avrebbero implicato il venir meno della produzione di interessi sul debito garantito.

5.3. S'impone, dunque, la cassazione dell'impugnata sentenza, limitatamente al punto investito dal ricorso incidentale, con conseguente rinvio della causa alla medesima Corte d'appello di Bari (in diversa composizione), affinche' la riesamini alla luce del seguente principio di diritto:

"Qualora un fideiussore, a garanzia di altrui debiti gia' scaduti nei confronti di una banca, dia in pegno una somma di danaro o un libretto di deposito al portatore emesso dalla banca medesima, la possibilita' di qualificare tale negozio come pegno irregolare dipende dagli accordi intercorsi tra le parti ed, in particolare, dal fatto che, in base a tali accordi (da interpretare ed eseguire secondo buona fede), sia stata concessa alla banca anche la facolta' di immediatamente disporre della somma ricevuta o di quella depositata sul libretto, e che resti escluso l'intento di estinguere subito il debito e di provocare la conseguente surrogazione del fideiussore nel diritto della banca creditrice verso il debitore principale. Solo ove invece ricorra l'ipotesi da ultimo evocata, la consegna alla banca delle somme o del libretto di deposito assume immediata funzione solutoria e percio' preclude alla banca medesima di ulteriormente pretendere l'adempimento dell'obbligazione da parte del debitore principale, impedendo che tale obbligandone possa continuare a produrre interessi a beneficio di detta banca".

6. Il giudice di rinvio provvedere anche in ordine alle spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La corte riunisce i ricorsi, rigetta quello principale, accoglie l'incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia la causa alla Corte d'appello di Bari, in diversa composizione, demandandole di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimita'.


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