La mancata contestazione dell'estratto conto da parte del correntista nel termine pattuito, ne comporta l'approvazione anche nei confronti del fideiussore

Ai sensi dell'articolo 1832 del Cc, richiamato in tema di conto corrente bancario dall'articolo 1857 del Cc, la mancata contestazione dell'estratto conto da parte del correntista nel termine pattuito, ne comporta l'approvazione. Tale approvazione produce effetti anche nei confronti del fideiussore. Ove, infatti, il debitore principale sia decaduto - a norma dell'articolo 1832 del Cc - dal diritto di impugnare gli estratti di saldo conto, il fideiussore chiamato in giudizio dalla banca medesima per il pagamento della somma dovuta non può sollevare contestazioni in ordine alla definitività di quegli estratti. (Corte di Cassazione Sezione 1 Civile, Sentenza del 18 settembre 2008, n. 23807)



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado - Presidente

Dott. RORDORF Renato - Consigliere

Dott. CECCHERINI Aldo - Consigliere

Dott. NAPPI Aniello - Consigliere

Dott. PANZANI Luciano - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:



SENTENZA

sul ricorso proposto da:

CA. Ca. e OS. Li. , elettivamente domiciliati in Roma, via dei Crociferi 44, presso l'avv. prof. Salvatore Maccarone, rappresentati e difesi dall'avv. MASI LIBERO giusta delega in atti;

- ricorrenti -

contro

BA. AN. PO. VE. s.c.r.l., societa' incorporante per fusione la Ba. Na. de. , in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione avv. Ma. Di. , elettivamente domiciliata in Roma, via Crescenzo 82, presso l'avv. Federico Bonali, rappresentata e difesa dall'avv. ALIBERTI DAVIDE del foro di Ascoli Piceno giusta delega in atti;

- controricorrente -

FALLIMENTO DITTA DI. CA. E. CA. S.R.L., in persona del curatore Dott. C. P. L. ;

- intimato -

avverso la sentenza della Corte d'appello di Ancona n. 841/03 del 27.12.2003;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 7/7/08 dal Relatore Cons. Dott. Luciano Panzani;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DESTRO Carlo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La s.r.l. Di. Ca. &. Ca. nonche' Ca. Ca. ed Os. Li. proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo del Presidente del Tribunale di Ascoli Piceno che intimava loro il pagamento della somma di lire 76.122.534 oltre interessi e spese in favore della Ba. Na. de. , nella qualita' rispettivamente, di debitore principale, la societa', e di fideiussori il Ca. e la Os. . Premesso che la s.n.c. Di. Ca. &. Ca. aveva intrattenuto contratto di conto corrente con la Ba. Na. de. sin dal 1987 e che il Ca. e la Os. avevano prestato fideiussione, mentre il solo Ca. aveva la firma per le operazioni con la banca; che il 30.11.1993 la societa' si era trasformata in s.r.l. con amministratore unico il solo Ca. e che le fideiussioni personali erano state trasferite in favore della societa' con la nuova denominazione e veste giuridica, gli opponenti esponevano che il recesso della banca dal rapporto di conto corrente intrattenuto dalla societa' e dagli affidamenti concessi, intervenuto il 6.4.1995, era giunto improvviso, immotivato ed inaspettato, con preavviso di un solo giorno per pagare il debito; che la pretesa creditoria era insussistente in ragione dell'indebita negoziazione da parte della banca di titoli illegittimi, con conseguente inefficacia e nullita' delle relative operazioni bancarie, che erano state poste in essere da tale Di. Ca. Pi. , figlio del socio della s.r.l. Di. Ca. &. Ca. , Di. Ca. Lu. ; che la societa' si era avvalsa del Di. Ca. Pi. dal 1993 sino al marzo 1995 quale fiduciario per le operazioni amministrative ed in particolare per i versamenti presso gli istituti bancari ed il pagamento delle tasse ed attivita' varie, ivi compresi gli incassi presso clienti; che il Di. Ca. Pi. si era appropriato indebitamente di somme consegnategli senza effettuare parte dei versamenti dovuti, alterando i documenti e falsificando la firma dell'amministratore per emettere titoli e per compiere operazioni bancarie e di sconto. Dichiarava il Ca. di disconoscere le sottoscrizioni apposte sui titoli. Concludevano gli opponenti perche', accertata la falsita' delle firme e l'illegittimita' delle operazioni bancarie eseguite, le stesse venissero dichiarate inefficaci; venisse dichiarata l'inammissibilita' della risoluzione del rapporto di conto corrente con conseguente illegittimita' del decreto ingiuntivo opposto. Proponevano inoltre domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni che erano loro derivati, che quantificavano in lire 500 milioni per ciascuno degli opponenti.

Si costituiva la Ba. Na. de. contestando la narrativa attorea e concludendo per il rigetto delle riconvenzionali e la conferma del decreto opposto.

Dichiarato il fallimento della debitrice principale, il giudizio interrotto veniva riassunto dal Ca. e dalla Os. , che articolavano prova per testi e richiedevano l'ammissione di consulenza tecnica d'ufficio "ai fini della ricostruzione contabile del rapporto e della determinazione giudiziale delle effettive partite di dare ed avere"; chiedevano l'esibizione di "copia dei titoli", relative distinte di versamento, specimen della firma del Ca. Ca. e comunque tutti i documenti relativi alle operazioni bancarie" su cui era fondato il credito preteso dalla banca convenuta.

Il Tribunale di Ascoli Piceno respingeva le istanze istruttorie, dichiarava improcedibile l'opposizione proposta dalla s.r.l. Di. Ca. &. Ca. in ragione dell'intervenuto fallimento; rigettava l'opposizione proposta dal Ca. e dalla Os. e le domande riconvenzionali da essi proposte, condannando gli opponenti, in solido, al pagamento delle spese processuali.

Osservava il Tribunale che la contestazione di tutte le operazioni negoziate in conto corrente relativa al periodo dal maggio 1987 al 1995 era generica e sostanzialmente indeterminata, mentre la pretesa vantata dalla banca si fondava su idonea documentazione che attestava il saldo negativo del conto corrente e le fideiussioni prestate dal Ca. e dalla Os. . L'approvazione dell'estratto conto precludeva ogni questione in ordine all'esistenza dei crediti e degli addebiti, anche in ragione della mancata specificazione dei rapporti privi di causa che sarebbero stati posti in essere dal Di. Ca. Pi. . Aggiungeva che non poteva ritenersi sussistente danno patrimoniale in relazione alle operazioni di sconto di titoli recanti la firma apparente di girata e di traenza del Ca. . La prova per testi verteva su fatti ininfluenti o non pertinenti, il recesso della banca dal rapporto in essere era giustificato ai sensi dell'articolo 6 delle norme convenzionali regolanti il rapporto di conto corrente, che prevedeva il preavviso di un giorno. Proponevano appello il Ca. e la Os. , dolendosi del mancato accoglimento dell'opposizione e del rigetto delle domande riconvenzionali, oltre che dell'erronea determinazione delle spese di lite, liquidate sul valore di lire un miliardo della causa, calcolato con riferimento alle riconvenzionali proposte, quando nei confronti di ciascuno degli appellanti si sarebbe dovuto tener conto del valore della singola riconvenzionale proposta, insistendo anche per la compensazione delle spese.

Si costituiva in giudizio la Ba. Po. An. Ve. s.c.r.l. che nelle more aveva incorporato la Ba. Na. de. .

La Corte di appello di Ancona con sentenza 27.12.2003 rigettava il gravame. Osservava che la societa' debitrice principale non aveva tempestivamente contestato gli estratti conto inviatile dalla banca, si' che essa era decaduta, ai sensi dell'articolo 1832 c.c., dal diritto di impugnarne le risultanze relative, che erano vincolanti anche per il fideiussore, in difetto di specifica contestazione. Nella specie era mancata una specifica indicazione delle poste oggetto di contestazione, riferendosi quest'ultima all'intero arco del rapporto di conto corrente, dal 1987 al 1995. Sarebbe stato onere degli appellanti indicare le poste che si riferivano ad operazioni fraudolentemente poste in essere dal fiduciario della societa' debitrice principale. L'onere della prova a carico della banca di provare il fondamento negoziale della propria pretesa, riassuntivamente esposta nella posta dell'estratto conto, sorgeva soltanto per effetto della specifica contestazione che nella specie era mancata. Ancora le scritturazioni risultanti dall'estratto conto erano di regola assistite da presunzione di veridicita', si' che soltanto la puntuale contestazione delle relative voci poteva consentire l'espletamento di consulenza tecnica. Ne' poteva parlarsi di responsabilita' della banca per l'operato di chi gli stessi opponenti indicavano come fiduciario della societa' debitrice principale. La banca aveva adempiuto ai propri doveri di diligenza e buona fede attraverso la comunicazione degli estratti conto alla debitrice principale, non essendo tenuta a nessuna altra prestazione, dovendosi ritenere la violazione dei propri doveri da parte del fiduciario relativa al rapporto tra questi ed il fiduciante, cui la banca rimaneva estranea.

La Corte di appello condivideva la valutazione del primo giudice secondo la quale l'asserita presentazione allo sconto di titoli da parte del Di. Ca. Pi. con la firma falsificata del Ca. non aveva recato altro pregiudizio alla societa' debitrice principale che il mancato pagamento dell'effetto scontato, non imputabile all'istituto di credito.

Ne derivava l'ininfluenza della prova testimoniale dedotta e l'inammissibilita' della richiesta consulenza tecnica, in ragione del suo carattere palesemente esplorativo.

Dovevano essere conseguentemente respinte le domande riconvenzionali, mentre la decisione del Tribunale di condannare gli appellanti alle spese del giudizio di primo grado appariva corretta, dovendosi guardare alla domanda proposta e non avendo la liquidazione operata dal primo giudice superato i valori massimi della tariffa forense, avuto riguardo alle questioni trattate nella loro importanza e nel loro numero ed allo svolgimento delle singole prestazioni difensive. Avverso la sentenza ricorrono per cassazione il Ca. e la Os. , articolando cinque motivi. Resiste con controricorso la Ba. Po. An. ve. s.c.r.l. Il Fallimento della s.r.l. Di. Ca. &. Ca. non ha svolto attivita' difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo i ricorrenti deducono violazione dell'articolo 1832 c.c., articoli 112, 113, 115 c.p.c., nonche' difetto e contraddittorieta' della motivazione e mancata ammissione di mezzi istruttori.

Rilevano che la Corte d'appello ha ritenuto infondata l'opposizione perche' gli estratti di conto corrente non erano stati contestati tempestivamente, ai sensi dell'articolo 1832 c.c., dalla societa' debitrice principale si' che essi facevano piena prova anche nei confronti dei fideiussori. La Corte inoltre ha aggiunto che la contestazione delle poste del conto corrente da parte degli opponenti era generica, investendo l'intero rapporto nel suo svolgimento dal 1987 al 1995, senza indicare le poste che sarebbero state il risultato dei rapporti fraudolentemente creati dal Di. Ca. Pi. , figlio del socio della societa' debitrice principale Di. Ca. Lu. .

Obiettano i ricorrenti che l'approvazione tacita dell'estratto conto non comporta novazione del credito oggetto della singola operazione, con la conseguenza che le azioni ed eccezioni relative all'atto da cui il credito deriva possono essere fatte valere anche dopo che sia avvenuta l'approvazione del conto, oltre il termine previsto dall'articolo 1832 c.c.. Aggiungono che il Ca. Ca. , all'epoca dei fatti amministratore della societa', oltre che fideiussore, aveva espressamente disconosciuto i titoli di credito asseritamente negoziati a suo nome, evidenziando la sua estraneita' alle operazioni poste in essere dal Di. Ca. Pi. . La banca non avrebbe ottemperato alla richiesta di esibire in giudizio i titoli negoziati (assegni, cambiali, tratte, quant'altro eventuale), le distinte di versamento, lo specimen della firma del Ca. , e comunque tutti i documenti relativi alle operazioni contestate. Il Tribunale, come la Corte di appello, aveva disatteso l'istanza di esibizione di tali documenti avanzata dagli opponenti. Del pari non aveva ammesso le prove testimoniali dedotte. Di conseguenza gli appellanti fideiussori non erano stati posti in condizione di provare le loro affermazioni.

Il motivo non e' fondato.

Va premesso che ai sensi dell'articolo 1832 c.c., richiamato in tema di conto corrente bancario dall'articolo 1857 c.c., la mancata contestazione dell'estratto conto da parte del correntista nel termine pattuito, ne comporta approvazione. Tale approvazione produce effetti anche nei confronti del fideiussore (Cass. 5.12.2003, n. 18650). Ove infatti (il debitore principale sia decaduto a norma dell'articolo 1832 c.c., dal diritto di impugnare gli estratti di saldo conto, il fideiussore chiamato in giudizio dalla banca medesima per il pagamento della somma dovuta non puo' sollevare contestazioni in ordine alla definitivita' di quegli estratti. Ancora la contestazione degli estratti conto deve essere specifica (cfr. da ultimo Cass. 28.7.2006, n. 17242), non potendo riferirsi genericamente all'insieme della movimentazione del conto corrente, ancorche' la mancata tempestiva contestazione dell'estratto conto da parte del correntista nel termine previsto dall'articolo 1832 c.c., renda inoppugnabili gli accrediti e gli addebiti solo sotto il profilo meramente contabile, e non precluda pertanto la contestazione della validita' e dell'efficacia dei rapporti obbligatori da cui essi derivino (Cass. 19.3.2007, n. 6514).

Nel caso in esame la Corte d'appello ha ritenuto con accertamento in fatto insindacabile in questa sede di legittimita' che gli estratti conto non fossero stati contestati nei termini dalla societa' debitrice principale e che le contestazioni mosse dai ricorrenti in ordine all'effettiva sussistenza dei crediti cui si riferivano le poste risultanti dagli estratti conto fossero generiche, non riferendosi a specifiche operazioni poste in essere dal Di. Ca. Pi. (che aveva operato come fiduciario della societa' debitrice dal 1993 al marzo 1995), ma a tutte le operazioni effettuate per l'intero arco di durata del rapporto, per ben otto anni, dal 1987 al 1995.

I ricorrenti non contestano quest'ultima circostanza, che anzi confermano quando ricordano che la banca non avrebbe ottemperato alla richiesta di produrre in giudizio i titoli negoziati (assegni, cambiali, tratte, quant'altro eventuale), le distinte di versamento, lo specimen della firma del Ca. , e comunque tutti i documenti relativi alle operazioni contestate.

Ne deriva che correttamente la Corte di merito, a fronte della contestazione generica, riferita ad un arco di ben otto anni di svolgimento del rapporto, senza nessun tentativo di meglio approfondire i fatti, sia pur nei limiti ricavabili dall'andamento del rapporto nel corso del tempo, ha ritenuto la contestazione inidonea a superare la preclusione derivante dalla mancata tempestiva impugnazione degli estratti conto, vincolante, come si e' detto, anche nei confronti dei fideiussori.

Va poi aggiunto che la censura (e qui si viene all'esame del secondo motivo) con cui i ricorrenti lamentano ulteriore violazione degli articoli 112, 113, 115, 116 c.p.c., nonche' difetto e contraddittorieta' di motivazione, perche' la Corte d'appello non avrebbe considerato che per talune delle poste vi sarebbero state tempestive e formali contestazioni e disconoscimenti, e' del tutto generica e come tale inammissibile.

2. Con il terzo motivo i ricorrenti deducono violazione dell'articolo 2697 c.c., articoli 113, 115 e 116 c.p.c., difetto di prova della pretesa della banca controricorrente nonche' difetto e contraddittorieta' della motivazione. Osservano che la banca non ha prodotto i titoli su cui si sarebbe fondata la prova della sua pretesa, ancorche' tutte le poste del conto corrente fossero state disconosciute, in particolare nelle firme di sottoscrizione. Era onere della banca provare il suo credito, mentre il saldaconto prodotto poteva costituire prova in sede monitoria, ma non nel giudizio di opposizione. La Corte di merito, nell'affermare che gli estratti conto costituivano prova sufficiente del credito, non avrebbe considerato che tali estratti conto non erano mai stati prodotti in giudizio ne' era stata fornita la prova che essi fossero stati ritualmente trasmessi alla societa' titolare del rapporto di conto corrente. Aggiungono che i ricorrenti nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo avevano anche contestato che non era stato depositato il contratto di conto corrente, si' che non era stata fornita la prova dell'esistenza del rapporto contrattuale posto che la documentazione prodotta si riferiva alla s.n.c. Di. Ca. e. Ca. , per la quale i ricorrenti avevano prestato fideiussione, non gia' l'ingiunta Di. Ca. e. Ca. s.r.l..

Di questi rilievi la sentenza di appello non avrebbe fatto alcuna menzione.

Il motivo non e' fondato.

La sentenza impugnata ha ritenuto infondate le doglianze dei ricorrenti osservando, come si e' gia' rilevato, che non vi era stata tempestiva contestazione degli estratti conto e che la contestazione riferita ai rapporti negoziali sottostanti le singole operazioni, documentate dalle poste del conto corrente, era generica si' che non era idonea a vincere la prova del credito che discendeva dalla mancata contestazione degli estratti conto.

I ricorrenti osservano che gli estratti conto non erano stati prodotti in giudizio dalla banca, ma a ben vedere la Corte d'appello non ha argomentato dall'avvenuta produzione in giudizio di tali documenti, bensi' dalla tardivita' e genericita' della contestazione, si' che la doglianza non ha colto l'effettiva ratio decidendi della decisione impugnata ed e', come tale, inammissibile.

Nel rilevare poi che nell'atto di opposizione era stato osservato che non era stato prodotto in giudizio il contratto di conto corrente e che tale rapporto contrattuale, relativo alla s.r.l. risultante dalla trasformazione della originaria s.n.c. Di. Ca. &. Ca. , non avrebbe potuto creare vincoli nei confronti dei fideiussori perche' essi avevano prestato garanzia nei confronti della s.n.c. e non della s.r.l., circostanze sulle quali la Corte d'appello non avrebbe motivato, i ricorrenti trascurano che, come risulta dalle stesse premesse in fatto del ricorso introduttivo, e' assolutamente pacifico che la s.r.l. non era altro che il risultato della trasformazione dell'originaria s.n.c. Di. Ca. e. Ca. , trasformazione che non ha determinato alcuna novazione del rapporto tra la banca ed il debitore principale ne' poteva essere idonea ad incidere sul vincolo derivante dalle fideiussioni. Ne' la Corte d'appello aveva onere di motivare in ordine all'esistenza del rapporto di conto corrente, risultando tale circostanza dedotta dagli stessi opponenti nell'atto introduttivo del giudizio, riportato nel suo integrale tenore nella parte espositiva del ricorso per cassazione, ed essendo dunque essa del tutto pacifica in causa.

3. Con il quarto motivo i ricorrenti deducono violazione degli articoli 112, 115, 116 c.p.c., nonche' difetto di motivazione.

Si dolgono che il rifiuto della Corte di merito di ammettere le prove testimoniali dedotte e di accogliere l'istanza di esibizione di documenti avrebbe impedito l'accoglimento della domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni causati ai fideiussori, accertando che la banca era venuta meno alla sua obbligazione di non avallare atti, comportamenti illegittimi e falsificazioni evidenti, rilevabili con l'ordinaria diligenza. La banca avrebbe consentito operazioni inammissibili facendo lievitare il preteso debito.

Il motivo e' assorbito, non potendosi configurare responsabilita' della banca per le operazioni risultanti dagli estratti conto una volta accertato che il credito portato da tali documenti non era stato validamente contestato e che la relativa obbligazione di pagamento era opponibile ai fideiussori.

5. Con il quinto motivo i ricorrenti si dolgono, infine, dell'asserito errore nella determinazione e nel carico delle spese, con violazione delle norme di cui al Decreto Ministeriale 5 ottobre 1994, n. 585, ed insufficiente motivazione.

La Corte d'appello ha rigettato il motivo con cui gli appellanti ricorrenti si dolevano della liquidazione delle spese effettuata dal giudice di primo grado, che le aveva liquidate in lire 18.035.000, di cui lire 380.000 per esborsi, lire 4.045.000 per diritti e lire 12.000.000 per onorari, piu' lire 1.605.000 per spese generali, oltre IVA e CPA. Ha osservato la Corte che la liquidazione effettuata dal Tribunale non aveva superato i limiti massimi della tariffa avuto riguardo alla domanda proposta dagli opponenti, ed appariva congrua in considerazione dell'importanza delle questioni trattate, del numero di esse e del modo di svolgimento delle singole prestazioni difensive. Obiettano i ricorrenti che le spese dovevano essere liquidate sul valore della domanda riconvenzionale proposta da ciascuno di essi, ammontante a 500 milioni, senza che potesse farsi luogo alla sommatoria delle due distinte riconvenzionali proposte dal Ca. e dalla Os. , potendosi al massimo effettuare l'aumento del 20% sulla somma spettante calcolata sul valore della prima domanda. Sarebbe stata inoltre opportuna la compensazione delle spese.

Il motivo e' inammissibile. Questa Corte ha affermato che la parte che intende impugnare per cassazione la sentenza di merito nella parte relativa alla liquidazione dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato ha l'onere dell'analitica specificazione delle voci della tariffa professionale che si assumono violate e degli importi considerati, al fine di consentirne il controllo in sede di legittimita', senza bisogno di svolgere ulteriori indagini in fatto e di procedere alla diretta consultazione degli atti, giacche' l'eventuale violazione della suddetta tariffa integra un'ipotesi di "error in iudicando" e non "in procedendo" (Cass. 16.2.2007, n. 3651). Nel caso in esame risulta esposto in ricorso solo il risultato finale della liquidazione delle spese, cosi' rimanendo impedito di accertare la sussistenza o meno della denunciata violazione della legge relativa all'inderogabilita' dei massimi previsti dalla tariffa professionale degli avvocati per onorari e diritti in vigore all'atto dell'esecuzione della prestazione professionale.

Al rigetto del ricorso segue la condanna dei ricorrenti, in solido, alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 5.200,00, di cui euro 5.000,00 per onorari.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti alle spese, che liquida in euro 5.200,00, di cui euro 5.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessorie come per legge.

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