La pattuizione di interessi che eccedono la misura legale è legittima anche in assenza dell'indicazione in cifre del tasso di interesse, se le parti, indicano criteri prestabiliti o parametri obiettivamente individuabili

La pattuizione di interessi che eccedono la misura legale è legittima anche in assenza dell'indicazione in cifre del tasso di interesse, se le parti, indicano criteri prestabiliti o parametri obiettivamente individuabili con l'ordinaria diligenza, che consentono la quantificazione concreta del tasso di interesse nel corso del rapporto. (Tribunale di Bari Sezione 1 civile, Sentenza 03.10.2006, n. 2477)



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI BARI

PRIMA SEZIONE CIVILE

in persona del giudice unico dott. Giuseppe RANAha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nella causa civile iscritta nel ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 433 dell'anno 1997.

tra

R.Co. S.r.l. corrente in Ba., Im.R. in liquidazione e Ra.Gi. elettivamente domiciliati in Ba. presso lo studio dell'avv. Fa.Pi. dal quale sono rappresentati e difesi come da mandato

OPPONENTI

CONTRO Sg. S.r.l., in qualità di Procuratore Speciale di Banca Na.De.La. elettivamente domiciliata in Ba. presso io studio dell'avv. Fa.Pi. dal quale è rappresentata e difesa come da mandato in atti eccepivano che:

- quale prova scritta era stato esibito un insufficiente saldaconto e non l'estratto certificato ex art. 50 TULB;

- gli interessi erano stati illegittimamente pattuiti secondo gli usi su chiazza e con capitalizzazione trimestrale;

- dopo il recesso della banca comunque non potevano più essere addebitati né gii interessi anatocistici nè la commissione di massimo scoperto;- che quest'ultima era stata applicata in modo illegittimo anche quando non era stato utilizzato l'intero fido;

Tutto ciò premesso, citavano la banca innanzi a questo tribunale per sentir revocare il decreto opposto e determinare le minori somme effettivamente dovute ove esistenti; il tutto con vittoria dì spese dì giudìzio.

Con comparsa del 20.10.1997, si costituiva la banca, la quale contestava l'opposizione ed eccepiva che:

gli interessi erano validamente pattuiti, con l'espressa previsione, conforme agli usi vigenti, dell'ulteriore addebito, con anatocismo, anche dopo la chiusura del conto;

che mai erano stati impugnati gli estratti conto trimestrali;

che in ogni caso la intervenuta normativa sulla tra speranza dei 1992 non poteva avere effetto retroattivo su un rapporto iniziato nel 1980;

Tutto ciò premesso, chiedeva il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese.

Con ordinanza del 25.3.1998 veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto opposto.

Alla banca opponente si affiancava con intervento volontario la Sg. s.r.l., quale cessionaria del credito.

Acquisiti documenti, espletata CTU, precisate le conclusioni in modo conforme (gli opponenti chiedevano anche la condanna alla restituzione delle somme risultate a loro credito e la banca si decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La opposizione è fondata.

In primo luogo, si rileva che il decreto impugnato è stato concesso nella sussistenza di tutti i presupposti probatori di cui all'art. 633 c.p.c., avendo la banca prodotto, oltre al contratto di conto corrente ed a quelli di fideiussione, anche il rituale estratto conto certificato ex art. 50 TULB, il quale può agevolmente essere ricongiunto logicamente e temporalmente agli estratti conto precedenti, ritualmente acquisiti in questo giudizio. Ciò consente di ritenere integrato il meccanismo di cui all'art. 1832 c.c. e di consentire a parte opponente dì sollevare specifiche eccezioni.

In secondo luogo, si rileva che, secondo i patti sottoscritti (v. contratto allegato), il tasso di interesse era stato determinato attraverso il riferimento agli usi su piazza, con capitalizzazione trimestrale.

Secondo la tradizionale giurisprudenza della Cassazione, la pattuizione dì interessi eccedenti la misura legale, per i quali l'art. 1284 comma 3 c.c. prescrive la forma scritta "ad substantiam", è legittimamente posta in essere anche in assenza dell'indicazione in cifre del tasso di interesse, qualora le parti - in osservanza del principio della determinabilità dell'oggetto del contratto di cui all'art. 1346 ce. - indichino criteri prestabiliti o parametri obiettivamente individuabili con l'ordinaria diligenza, i quali consentono la concreta quantificazione del tasso di interesse nel corso del rapporto, ancorché ciò si attui mediante il rinvio "per relationem" ad elementi estranei al documento, quali possono considerarsi, nel caso di un contratto di conto corrente bancario, le condizioni usualmente praticate dalle aziende di credito sulla scorta delle indicazioni fornite su scala nazionale dai cartello bancario (v., tra le tante decisioni Cassazione civile sez. I, 7 marzo 1992, n. 2765, in Banca borsa tit. cred. 1993,11, 390).

La Corte di Cassazione, a far data da sent. 10657 del 29.11.1996, ha tuttavia ritenuto che "l'obbligo della forma scritta sancito per la validità della pattuizione di interessi ultralegali non postula necessariamente che il documento contrattuale contenga l'indicazione in cifre dei tasso d'interesse pattuito ma può essere soddisfatto anche "per relationem", richiedendosi, in questo caso, che le parti richiamino per iscritto criteri prestabiliti ed elementi estrinseci al documento negoziale, obiettivamente individuabili, che consentano la concreta determinazione del tasso convenzionale. Al fine dell'assolviménto dell'indicato obbligo, il riferimento in uri contratto di sconto alle. "condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza" è da considerarsi sufficiente solo ove esistano vincolanti discipline del saggio fissate su scala nazionale con accordi dì cartello e non già ove tali accordi contengano diverse tipologie di tassi o, addirittura, non costituiscano più un parametro centralizzato e vincolante, essendo, in quest'ultimo caso, necessario accertare in concreto il grado dì univocità della fonte richiamata, per stabilire a quale previsione le parti abbiano potuto effettivamente riferirsi" (conformi; Cass. nn. 1705 e 13027 del 1995 e molte altre).

La banca opposta rileva che il correntista mai ha contestato, nei termine contrattuale, gli estratti conto periodici inviati dalla banca, contenenti l'indicazione dei tassi applicati. Ciò, secondo una risalente giurisprudenza di questo Tribunale, comportava la decadenza dei fideiussori, oltre che del correntista, da ogni contestazione alla misura dell'interesse, anche quando il medesimo era stato convenuto con riferimento agli usi su piazza.

In realtà, tale orientamento è stato da tempo essere rivisto, anche alla luce di una consolidata giurisprudenza di legittimità, in quanto la natura confessoria dell'approvazione degli estratti coinvolge unicamente gli eventuali fatti sfavorevoli al correntista (come la pattuizione di un interesse ultralegale) o la conformità al titolo contrattuale delle operazione scritturate. Non può invece precludere le successive eccezioni relative alla invalidità del titolo (in particolare della clausola di interessi ultralegali) per difetto dì forma o per altre ragioni, proprio perché la materia della nullità contrattuale è, come è noto, sottratta alla disponibilità delle parti (v. Cassazione civile sez. I, 18 novembre 1994, n. 9791, in Giur. it. 1995, I, 1,1882; Conforme Tribunale Napoli, 22 aprile 1994, in Gius. 1995, 174 e molte altre).

Di conseguenza, secondo la giurisprudenza di questo tribunale, alla clausola di interessi convenzionali va sostituito l'interesse legale e, a far data dall'entrata in vigore della legge sulla ed. trasparenza, con l'interesse di cui all'attuale art. 117 TULB.

Quanto alla capitalizzazione trimestrale, è noto che la Cassazione, sin dalla sentenza n. 2374/1999, depositata il 16.03.99: ha affermato che "gli interessi scaduti non possono produrre altri interessi ogni trimestre"; al contrario di quanto sostenuto dagli Istituti dì credito non esiste un uso normativo che autorizzi il cd. anatocismo al di fuori dei limiti imposti dalla legge. E' quindi nulla l'eventuale clausola Inserita dalla banca nel contratto e fatta sottoscrivere al cliente (Cassazione sentenza n. 2374/1999, depositata il 16.03.99).

Sulla base di tali criteri è stata espletata CTU contabile per operare una revisione del dare e dell'avere, anche sulla base delle altre doglianze avanzate.

Ebbene, dagli attendibili ed incontestati calcoli dei CTU emerge che vi è addirittura un credito dei correntista di Lire 294.307.380 pari ad Euro 151.997,08.

Va dunque revocato, giusta richiesta degli opponenti, il decreto opposto.

Va invece ritenuta palesemente nuova, e dunque tardiva, la richiesta di condanna alla restituzione delle somme a credito, essendo stata formulata per la prima volta, senza alcun giustificato motivo, in sede di p.c..

Ogni altra questione sollevata con l'opposizione resta assorbita dalla revoca del decreto.

Le spese di giudizio possono essere compensate, sussistendo giusti motivi in ragione della singolarità del caso.

P.Q.M.

Il Tribunale di Bari, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sulla opposizione a decreto ingiuntivo proposta, con atto di citazione notificato il 26.4.1997, da R.Co. S.r.l. corrente in Ba., Ra.Gi. e Im.R. S.r.l. nei confronti di Banca Na.De.La. S.p.A. e della Sg. S.r.l., in persona del suo legale rappresentane pro tempore, così provvede:

1) accoglie l'opposizione, e, per l'effetto, revoca il decreto opposto

2) spese compensate.

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