La segnalazione di una posizione "in sofferenza" presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia non può scaturire dal mero ritardo nel pagamento del debito o dal volontario inadempimento

La segnalazione di una posizione "in sofferenza" presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia, secondo le istruzioni del predetto istituto e le direttive del CICR, richiede una valutazione, da parte dell'intermediario, riferibile alla complessiva situazione finanziaria del cliente, e non può quindi scaturire dal mero ritardo nel pagamento del debito o dal volontario inadempimento, ma deve essere determinata dal riscontro di una situazione patrimoniale deficitaria, caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile, anche se non coincidente, con la condizione d'insolvenza.
(Corte di Cassazione Sezione 1 Civile, Sentenza del 1 aprile 2009, n. 7958)



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo - Presidente

Dott. ADAMO Mario - Consigliere

Dott. RORDORF Renato - Consigliere

Dott. FORTE Fabrizio - Consigliere

Dott. DIDONE Antonio - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 29176-2005 proposto da:

GI. EZ. (c.f. (OMESSO)), in proprio e nella qualita' di titolare dello Studio professionale GI. ST., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DELLA LIBERTA' 20, presso gli avvocati MIRENGHI MICHELE, VITI STEFANO, che lo rappresentano e difendono unitamente, giusta procura speciale per Notaio Avv. ANDREA CINIGLIA di DALMINE (BERGAMO) - Rep. n. 57.985 del 03.03.09, depositata in Cancelleria il 05.03.09;

- ricorrente -

contro

BA. D'. (P.I. (OMESSO)), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NAZIONALE 91, presso il SERVIZIO CONSULENZA LEGALE, rappresentata e difesa dagli avvocati MARCUCCI MONICA, PROFETA VINCENZA, giusta procura in calce al controricorso;

BA. PO. DI. CR. S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL CLEMENTINO 94, presso l'avvocato PIERRO ANTONELLO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato TARULLO STEFANO, giusta procura a margine del controricorso;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 8344/2005 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 14/04/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/03/2009 dal Consigliere Dott. ANTONIO DIDONE;

udito, per il ricorrente, l'Avvocato MICHELE MIRENGHI che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito, per la controricorrente BA. P. VE., l'Avvocato VITTORIO MOLEA, per delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito, per la controricorrente B.I., l'Avvocato MONICA MARCUCCI che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SGROI CARMELO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

p. 1.- Con ricorso al Tribunale di Roma Decreto Legislativo n. 196 del 2003 ex articolo 152 Gi. Ez., espose:

di avere appreso in occasione del giudizio di separazione personale dalla moglie che quest'ultima aveva commesso in suo danno gravi atti di malversazione nella gestione dei rapporti bancari a lui facenti capo e, in particolare, che la Ba. Po. di. Cr. s.p.a. aveva erogato, nel (OMESSO), sul proprio c/c, un finanziamento di lire 60.000.000, parzialmente rimborsato sino all'aprile 2000 per lire 46.019.048 mediante prelievi dallo stesso c/c;

- di avere quindi contestato alla BP., con lettera (OMESSO), di non aver mai richiesto tale finanziamento; sottoscritto il relativo contratto; rilasciato disposizioni di sorta per quanto attiene i pagamenti delle rate di rimborso; comunque posto in essere qualsiasi altro atto direttamente o indirettamente collegato all'operazione;

- di avere richiesto, successivamente, alla BP. di sospendere ogni addebito sui propri conti, riguardante il pagamento del finanziamento in parola, sino a quando la situazione non fosse stata chiarita, reiterando, senza alcun risultato, le diffide e richieste in ordine al predetto finanziamento;

- che la BP. - pur ammettendo con lettera (OMESSO) che la documentazione riguardante il finanziamento in questione non era stata rinvenuta presso i propri locali ed avendo altresi' riconosciuto esplicitamente, con lettera (OMESSO), che non esistevano "ordini firmati di alcun tipo per il prelievo ed il giroconto";

- aveva comunque e nondimeno segnalato alla Centrale Rischi presso la Ba. d'. l'asserita sofferenza derivante dal mancato pagamento delle rate a rientro del finanziamento de quo dopo l'(OMESSO) e il nominativo del Gi. risultava ancora appostato in Centrale Rischi tra le "Sofferenze";

- che la banca aveva incamerato in conto rimborso del finanziamento la complessiva somma di lire 18.432.000 (euro 9.519,34), riveniente da accrediti di terzi sul conto corrente n. 1985/80 pervenuti in data successiva al 19 maggio 2000 e aveva omesso inspiegabilmente di escutere in tutto questo tempo la garanzia fideiussoria rilasciata dalla signora Ma.;

- che aveva rappresentato tale situazione alla BP. con lettera del (OMESSO) - con la quale veniva rinnovata la diffida "a procedere con la massima urgenza a tutte le necessarie rettifiche delle segnalazioni alla Centrale dei rischi presso la Ba. d'., ivi comprese quelle attinenti all'archivio storico; (...) a rifondere al sig. Gi. il pregiudizio da questi subito per la illegittima segnalazione del proprio nome alla Centrale dei Rischi tanto premesso, il Gi. convenne in giudizio la Ba. Po. di. Cr. s.p.a. e la Ba. d'. chiedendo, "previ ... gli incombenti di cui al Decreto Legislativo n. 196 del 2003 articolo 152 commi 70 e ss., nonche' previa ammissione dei mezzi di prova, che il Tribunale ordinasse "con ogni pronunzia accessoria e consequenziale di legge e del caso alla Ba. d'. l'immediata cancellazione del nominativo del ricorrente dalla Centrale Rischi gestita dalla stessa Ba. d'., categoria "Sofferenze" ovvero prescrivesse "in ogni caso le diverse misure che riterra' eventualmente necessarie a tutela dei diritti dell'interessato, assegnando un termine per la loro adozione". Chiese, altresi', la condanna della Ba. Po. di. Cr. al risarcimento del danno subito a causa dell'errata segnalazione con la rivalutazione monetaria e gli interessi dal di' del dovuto al saldo, nella misura liquidata in corso di giudizio, se del caso anche secondo equita'.

La Ba. Po. di. Cr. s.p.a. si costitui' in giudizio resistendo alla domanda, in particolare evidenziando che la moglie del ricorrente aveva agito in virtu' di procura e che, in ogni caso, il debito era sussistente ex articolo 2033 c.c.. Cio' che rendeva legittima la segnalazione alla Centrale Rischi.

Si costitui' in giudizio anche la Ba. d'. la quale, tra l'altro, a) eccepi' l'inammissibilita' nei suoi confronti del ricorso ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 196 del 2003 articolo 8 comma 2, lettera d); b) eccepi', altresi', la propria carenza di legittimazione passiva per essere la Ba. d'. del tutto estranea alle vicende dedotte in giudizio dal signor Gi., priva del potere di valutare il merito delle segnalazioni ricevute, potere competente in via esclusiva agli intermediari; priva, ancora, del potere di "modificare unilateralmente i dati delle segnalazioni senza la contemporanea ed adeguata modifica dei dati dell'azienda segnalante cui compete quantificare e classificare il grado di rischio dei rapporti in essere con la propria clientela ed eventualmente controdedurre in merito all'esattezza delle segnalazioni effettuate".

Con sentenza del 14 aprile 2005, il Tribunale di Roma respinse la domanda.

Il giudice osservo' che l'attore aveva inteso esercitare un'azione diretta alla cancellazione e al risarcimento del danno subito, a seguito di un illecito trattamento dei propri dati personali, concretatosi in una segnalazione alla cd. Centrale Rischi del proprio nominativo, in assenza delle condizioni legittimanti e che sotto l'aspetto della violazione delle norme di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (codice in materia di protezione dei dati personali), nessuna violazione appariva essere stata posta in essere dai resistenti, tenuto conto della "incontestata erogazione di somme e la mancata parziale restituzione" e considerato che "lo stato di insolvenza che giustifica "il rischio" e la segnalazione, deve valutarsi a parere del giudicante, in senso oggettivo, in considerazione dell'entita' del credito insoluto, del tempo trascorso in una situazione di inadempienza, e, sopratutto, della manifesta volonta' di non adempiere".

Contro la predetta sentenza il Gi. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. Resistono con controricorso la Ba. d'. e la Ba. Po. di. Cr. s.p.a..

Le parti controricorrenti hanno depositato memorie ex articolo 378 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

p. 2.1.- Con il primo motivo di ricorso il ricorrente denuncia: "violazione e/o falsa applicazione del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385, articolo 117, comma 3, articolo 127, comma 2, e articolo 1327 cod. civ. in relazione a quanto previsto dal Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385, articolo 51, articolo 53, comma 1, lettera b), articolo 67, comma 1, lettera b), articoli 106 e 107, come integrati: a) dalla Delib. Comitato Interministeriale del credito e del risparmio (CICR) 29 marzo 1994; b) dalla Circolare Ba. d'. n. (OMESSO) in tema di istruzioni per gli intermediari creditizi nel testo risultante dall'8 aggiornamento del 14 novembre 2001 e dal provvedimento della Ba. d'. del 5 agosto 1995 denominato "Obbligo di partecipazione degli intermediari finanziari al servizio di centralizzazione dei rischi gestito dalla Ba. d'. ". Omessa, contraddittoria o insufficiente motivazione su punto decisivo della controversia. Il tutto in relazione all'articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5".

In sintesi il ricorrente deduce che qualora si ritenesse che il Tribunale abbia ritenuto valido il negozio di finanziamento in oggetto, cosi' implicitamente rigettando la questione di nullita' posta dal ricorrente, la sentenza incorrerebbe: a) nel vizio di violazione del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385, articolo 117, comma 3, articolo 127, comma 2; b) nel vizio di omessa e/o insufficiente motivazione su punto decisivo della controversia; laddove, invece, si ritenesse che il Tribunale abbia considerato implicitamente irrilevante la questione giuridica rimessa al suo apprezzamento, la sentenza incorrerebbe a) nel vizio di violazione della disciplina speciale in tema di segnalazione alla Centrale Rischi; b) nel vizio omessa/insufficiente motivazione su punto decisivo della controversia.

p. 2.2.- Con il secondo motivo il ricorrente denuncia "Violazione e/o falsa applicazione del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385, articolo 51 e articolo 53, comma 1, lettera b), articolo 67, comma 1, lettera b), articoli 106 e 107 - come integrati: a) dalla Delib. Comitato interministeriale del credito e del risparmio (CICR) 29 marzo 1994; b) dalla Circolare Ba. d'. n. (OMESSO) dell'11 febbraio 1991 in tema di istruzioni per gli intermediari creditizi nel testo risultante dall'8 aggiornamento del 14 novembre 2001 e dal provvedimento della Ba. d'. del 5 agosto 1995 denominato "Obbligo di partecipazione degli intermediari finanziari al servizio di centralizzazione dei rischi gestito dalla Ba. d'. " - in relazione all'articolo 1 disp. gen.. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia prospettati dalle parti o rilevabili d'ufficio, il tutto in relazione all'articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5".

In sintesi il ricorrente deduce che la sentenza impugnata:

a) non applica il dato normativo come sopra chiarito ed interpretato, ma utilizza un presupposto per la segnalazione alla Centrale Rischi estraneo e comunque differente da quello voluto dall'ordinamento, incorrendo cosi' nel vizio di violazione e/o falsa applicazione della normativa richiamata;

b) non chiarisce minimamente l'itinerario logico e giuridico sotteso all'operazione ermeneutica di traslare il concetto di insolvenza in quello di inadempimento ne' chiarisce per quale ragione i due concetti dovrebbero essere considerati come equivalenti ai fini della specifica disciplina qui considerata, con cio' incorrendo in vizio di omessa/insufficiente e/o contraddittoria motivazione su questione rilevante ai fini della decisione;

c) da diversa angolazione, incorre comunque nel vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione laddove riconduce la posizione del ricorrente alla sua asserita "manifesta volonta' di non adempiere" anziche' rilevare che tale pretesa volonta' inadempiente non sussiste e non e' comunque configurabile, perche', come piu' volte rimarcato, una volta preso atto della situazione il ricorrente ha opposto alle pretese della Banca proprio le specifiche questioni richiamate nell'esposizione del primo motivo d'impugnazione con esplicito riferimento alla loro rilevanza ai fini della decisione: non dunque un comportamento strumentale e dilatorio, ma la legittima aspettativa di ottenere l'accertamento dei propri diritti.

p. 2.3.- Con il terzo motivo il ricorrente denuncia "violazione e/o falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 196 del 2003 articolo 7 articolo 8, comma 2, articoli 145, 146-151, 152; comunque, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia prospettati dalle parti o rilevabili d'ufficio. Il tutto in relazione all'articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5".

Lamenta, in estrema sintesi, che il Tribunale non abbia motivato in ordine alle eccezioni di inammissibilita' della domanda e di difetto di legittimazione sollevate dalla Ba. d'..

Deduce che la normativa di cui al Decreto Legislativo n. 196 del 2003 consentirebbe al ricorrente "di ottenere un provvedimento dell'autorita' giudiziaria che abbia come destinataria Ba. d'. ai fini della cancellazione del proprio nominativo dalla Centrale Rischi, categoria Sofferenze".

p. 3.- Osserva preliminarmente la Corte che l'esame dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla Ba. d'. nel controricorso e, sebbene non fatta oggetto di rituale ricorso incidentale, reiterata con la memoria depositata ai sensi dell'articolo 378 c.p.c., e' necessario non perche' oggetto del terzo motivo del ricorso principale (in tale parte inammissibile per difetto di interesse del ricorrente, in assenza di esplicita pronuncia del giudice del merito) ma perche' concerne, in generale, l'individuazione della disciplina applicabile alla controversia oggetto del ricorso.

Invero, il Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 disciplina il trattamento di dati personali, anche detenuti all'estero, effettuato da chiunque e' stabilito nel territorio dello Stato o in un luogo comunque soggetto alla sovranita' dello Stato (articolo 5), intendendosi per "trattamento", qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati (articolo 4).

Salvo le eccezioni elencate nell'articolo 8, l'interessato puo' esercitare i diritti di accesso (e di rettificazione, cancellazione, opposizione etc...) disciplinati dall'articolo 7, con richiesta rivolta senza formalita' al titolare o al responsabile, anche per il tramite di un incaricato, alla quale e' fornito idoneo riscontro senza ritardo ovvero con ricorso al Garante per la protezione dei dati personali. In particolare, delle dette eccezioni, in relazione alle quali i diritti di cui all'articolo 7 non possono essere esercitati con richiesta al titolare o al responsabile o con ricorso ai sensi dell'articolo 145, si riferisce alla fattispecie in esame quella prevista dall'articolo 8, comma 2, lettera d), concernente i trattamenti di dati personali effettuati "da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici economici, in base ad espressa disposizione di legge, per esclusive finalita' inerenti alla politica monetaria e valutaria, al sistema dei pagamenti, al controllo degli intermediari e dei mercati creditizi e finanziari, nonche' alla tutela della loro stabilita'". Si tratta, in particolare, dei servizi o sistemi centralizzati di rilevazione dei rischi creditizi, prevalentemente di rilevante importo, istituiti in base al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia con deliberazioni del Cicr, regolati da istruzioni della Ba. d'. e sottoposti alla relativa vigilanza.

Peraltro, anche in relazione a tali attivita' di trattamento dei dati personali il Garante, anche su segnalazione dell'interessato, provvede nei modi di cui agli articoli 157, 158 e 159 (articolo 8, comma 3). Ossia, con le modalita' indicate nell'articolo 159, il Garante provvede alla richiesta di informazioni e di esibizione di documenti e ai necessari accertamenti (articolo 158), disponendo, tra l'altro, accessi a banche di dati, archivi o altre ispezioni e verifiche nei luoghi ove si svolge il trattamento o nei quali occorre effettuare rilevazioni comunque utili al controllo del rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati personali.

Dall'esame del complesso delle norme innanzi richiamate si trae, dunque, il convincimento che la Ba. d'., in relazione al trattamento dei dati personali effettuato dalla Centrale Rischi, non e' estranea all'applicazione del codice in esame, essendo esclusi soltanto alcuni rimedi altrimenti a disposizione dell'interessato, come la tutela amministrativa (Sezione 2 del codice) e quella definita dal codice come "tutela alternativa a quella giurisdizionale" (Sezione 3), mentre resta applicabile, ovviamente, la tutela giurisdizionale di cui al Capo 2 (articolo 152) oltre a quella dinanzi al Garante nelle forme del reclamo per rappresentare una violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento di dati personali e della segnalazione al fine di sollecitare un controllo della disciplina medesima (articolo 141, lettera a e b).

La conseguenza e' quella dell'applicabilita' delle norme generali in tema di trattamento dei dati di cui all'articolo 11 ("1. I dati personali oggetto di trattamento sono: a) trattati in modo lecito e secondo correttezza; b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi; c) esatti e, se necessario, aggiornati; d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalita' per le quali sono raccolti o successivamente

trattati; e) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati. 2. I dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati) e in tema di responsabilita' per i danni cagionati per effetto del trattamento di cui all'articolo 15 "1. Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali e' tenuto al risarcimento ai sensi dell'articolo 2050 c.c.. 2. Il danno non patrimoniale e' risarcibile anche in caso di violazione dell'articolo 11").

Peraltro, che la Ba. d'. non possa sottrarsi alla disciplina comune in tema di responsabilita' civile nel trattamento dei dati discende dall'ovvia considerazione che, per errore di uno degli "incaricati" (definiti come "le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile"), la segnalazione da parte del responsabile potrebbe essere recepita e trattata in modo non corretto.

Si' che appare del tutto irrilevante la pronuncia del Garante richiamata dalla Ba. d'. in sede di memoria, con la quale e' stato ritenuto inammissibile il ricorso nei confronti della Ba. d'. "in quanto il trattamento dei dati effettuato da tale Istituto per la gestione della ... Centrale dei rischi rientra tra quelli rispetto ai quali, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettera d), del codice, non possono essere esercitati i diritti di cui all'articolo 7, ne' puo' essere proposto ricorso al Garante ai sensi dell'articolo 145 del codice" (Provvedimento del 26 luglio 2006, doc. web n. (OMESSO), del Garante per la protezione dei dati personali). D'altra parte, la Ba. d'. non si sottrae alla tutela giurisdizionale di cui all'articolo 152 del codice, il cui comma 12 dispone che con la sentenza il giudice provvede sulla domanda "anche in deroga al divieto di cui alla Legge 20 marzo 1865, n. 2248, articolo 4, all. E), quando e' necessario anche in relazione all'eventuale atto del soggetto pubblico titolare o responsabile".

p. 3.1.- Alla luce di tali premesse e precisazioni possono essere congiuntamente esaminati i primi due motivi del ricorso che, alla luce della giurisprudenza di questa stessa Sezione (Sez. 1, 12 ottobre 2007 n. 21428), sono fondati.

Va evidenziato, in proposito, che il servizio di centralizzazione dei rischi creditizi gestito dalla Ba. d'. e' disciplinato dalla delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio del 29 marzo 1994 (G.U. 20 aprile 1994, n. 91) e dalle istruzioni emanate dalla Ba. d'. in conformita' della stessa, trasfuse nella Circolare n. (OMESSO) dell'11.2.1991 e successivi aggiornamenti.

La Delib. e' stata assunta ai sensi del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385, articolo 53, comma 1, lettera b), articolo 67, comma 1, lettera b), e articolo 107, comma 2, (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di seguito denominato "Testo Unico"), i quali conferiscono al CICR il potere di emanare disposizioni aventi a oggetto il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni nei confronti, rispettivamente, delle banche, delle societa' finanziarie appartenenti a gruppi creditizi e degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale ex articolo 107 Testo Unico cit..

In particolare, il testo delle istruzioni in vigore all'epoca dei fatti dedotti dal ricorrente e' quello di cui alla Circolare n. (OMESSO) dell'11 febbraio 1991 - 8 Aggiornamento del 14 novembre 2001, essendo entrato in vigore il successivo aggiornamento nel 2005.

Tra le cinque categorie di rischi classificati nelle predette istruzioni, quella che qui rileva e' la quinta, riferita alle "sofferenze".

Secondo la Circolare (cap. 2, p. 5) "nella categoria di censimento "sofferenze" va ricondotta l'intera esposizione per cassa nei confronti di soggetti in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dall'azienda. Si prescinde, pertanto, dall'esistenza di eventuali garanzie (reali o personali) poste a presidio dei crediti.

L'appostazione a sofferenza implica una valutazione da parte dell'intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente e non puo' scaturire automaticamente da un mero ritardo di quest'ultimo nel pagamento del debito.

Costituiscono un'eccezione al principio dell'attrazione di tutti i crediti per cassa nelle sofferenze le posizioni di rischio destinate a confluire nella categoria di censimento "finanziamenti a procedura concorsuale e altri finanziamenti particolari". Non confluiscono altresi' nelle sofferenze i crediti ristrutturati e i crediti in corso di ristrutturazione, i quali vanno segnalati nella pertinente categoria di censimento ed evidenziati mediante i previsti valori della variabile di classificazione stato del rapporto.

Indipendentemente dalle modalita' di contabilizzazione adottate dagli intermediari, i crediti in sofferenza devono essere segnalati, al lordo delle svalutazioni eventualmente effettuate, per un ammontare comprensivo del capitale, degli interessi contabilizzati e delle spese sostenute per il recupero dei crediti. In caso di svalutazione di posizioni ritenute definitivamente irrecuperabili dagli organi aziendali e passate a perdita, la segnalazione dei crediti in sofferenza deve essere effettuata al netto di tali svalutazioni.

La segnalazione in sofferenza di una cointestazione presuppone che tutti i cointestatari versino in stato di insolvenza".

Il p. 6 della Circolare in questione prevede l'ipotesi della sospensione della segnalazione delle sofferenze, disponendo che "la segnalazione di una posizione di rischio tra le sofferenze non e' piu' dovuta quando:

viene a cessare lo stato di insolvenza o la situazione ad esso equiparabile;

- il credito viene rimborsato dal debitore o da terzi, anche a seguito di accordo transattivo liberatorio, di concordato preventivo o di concordato fallimentare remissorio; rimborsi parziali del credito comportano la riduzione dell'importo segnalato;

- il credito viene ceduto a terzi;

- gli organi competenti dell'intermediario con specifica delibera abbiano preso atto della non recuperabilita' del credito ovvero rinunciato ad avviare o proseguire gli atti di recupero, per motivi di convenienza economica in relazione all'ammontare del credito. Se la delibera riguarda solo una parte del credito, l'importo da segnalare nell'utilizzato va conseguentemente decurtato. Il credito, o la quota parte di esso non recuperabile, deve essere segnalato tra i crediti passati a perdita.

Il pagamento del debito e/o la cessazione dello stato di insolvenza o della situazione ad esso equiparabile non comportano la cancellazione delle segnalazioni a sofferenza relative alle rilevazioni pregresse. Il regolare adempimento di eventuali piani di rientro concordati tra intermediario e cliente non comporta automaticamente il passaggio del credito dalla categoria sofferenze ad altra categoria di censimento; spetta all'intermediario valutare caso per caso se siano venuti meno i presupposti per l'appostazione a sofferenza".

Va notato, poi, che nel glossario costituente parte integrante della Circolare in esame la "sofferenza" e' definita come l'"esposizione per cassa nei confronti di soggetti in stato di insolvenza (anche non accertato giudizialmente) o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dall'intermediario e dall'esistenza di eventuali garanzie (reali e personali) poste a presidio dei crediti" e lo stato d'insolvenza e' definito come "incapacita' non transitoria di adempiere alle obbligazioni assunte".

Alla luce dei dati normativi e delle istruzioni innanzi richiamati questa Sezione (Sez. 1, 12 ottobre 2007 n. 21428) ha gia' avuto modo di evidenziare - conformemente all'orientamento piu' diffuso nella dottrina e nella giurisprudenza di merito - che l'appostazione a sofferenza del credito, lungi dal poter discendere dalla sola analisi dello specifico o degli specifici rapporti in corso di svolgimento tra la singola banca segnalante ed il cliente, implica invece una valutazione della complessiva situazione patrimoniale di quest'ultimo, ovvero del debitore di cui alla diagnosi di "sofferenza" e che "lo stesso tenore letterale delle sopra riportate Istruzioni e, segnatamente, l'accostamento che tali Istruzioni hanno inteso di stabilire tra stato di insolvenza (anche non accertato giudizialmente) e situazioni sostanzialmente equiparabili inducano a preferire quelle ricostruzioni che, oggettivamente gemmate (secondo l'espressione che trovasi adoperata in dottrina) dalla piattaforma della norma di cui alla L.F., articolo 5, hanno tuttavia proposto, ai fini della segnalazione in sofferenza alla Centrale dei Rischi, una nozione levior rispetto a quella dell'insolvenza fallimentare, cosi' da concepire lo stato di insolvenza e le situazioni equiparabili in termini di valutazione negativa di una situazione patrimoniale apprezzata come deficitaria, ovvero, in buona sostanza, di grave (e non transitoria) difficolta' economica, senza, cioe', fare necessario riferimento all'insolvenza intesa quale situazione di incapienza, ovvero di definitiva irrecuperabilita', essendosi rilevato da piu' di un Autore che, se la nozione di insolvenza rilevante a detti fini si identificasse effettivamente con quella contemplata in ambito fallimentare e se il debitore potesse legittimamente essere appostato a sofferenza soltanto qualora versasse in uno stato di decozione, sarebbe frustrata l'utilita' del servizio di centralizzazione dei rischi, poiche' gli altri intermediari si troverebbero nell'impossibilita' di attivarsi in tempo utile per cautelare la propria posizione, laddove, del resto, in un ordine di idee nel quale la nozione stessa di sofferenza poggi sulla nozione di insolvenza fallimentare, le situazioni sostanzialmente equiparabili all'insolvenza, di cui e' parola nelle piu' volte richiamate Istruzioni, verrebbero a manifestarsi, secondo quanto trovasi affermato in dottrina, come le sfumature di una sola tonalita' cromatica, se non addirittura come delle addizioni di mero stile".

Nella concreta fattispecie - per converso - il giudice del merito ha rigettato la domanda sul solo assunto della "incontestata erogazione di somme e la mancata parziale restituzione" e dell'affermazione che "lo stato di insolvenza che giustifica il rischio e la segnalazione, deve valutarsi a parere del giudicante, in senso oggettivo, in considerazione dell'entita' del credito insoluto, del tempo trascorso in una situazione di inadempienza, e, sopratutto, della manifesta volonta' di non adempiere", senza alcun riferimento alla circostanza che la banca non era stata in grado di produrre il contratto di finanziamento sottoscritto dall'attore e che la pretesa di pagamento era fondata, sebbene subordinatamente, sull'articolo 2033 c.c. ossia su un rapporto non usualmente ricompreso tra i rapporti bancari soggetti a segnalazione, posto che "la Ba. d'., attraverso la Centrale dei rischi, fornisce agli intermediari segnalanti le informazioni necessarie per il contenimento dei rischi derivanti dal cumulo degli affidamenti in capo a un medesimo soggetto" (cit. circ.p. 2). A cio' si aggiunga che, come innanzi rilevato, in forza delle richiamate istruzioni "l'appostazione a sofferenza implica una valutazione da parte dell'intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente e non puo' scaturire automaticamente da un mero ritardo di quest'ultimo nel pagamento del debito".

Si' che cio' che rileva e' la situazione "oggettiva" di incapacita' finanziaria ("incapacita' non transitoria di adempiere alle obbligazioni assunte") mentre nessun rilievo assume la manifestazione di volonta' di non adempimento se giustificata da una seria contestazione sull'esistenza del titolo del credito vantato dalla banca.

Ulteriore riprova e' data dall'equiparazione (contenuta nel p. 6 delle Istruzioni, innanzi riportato), ai fini della cessazione dell'obbligo di segnalazione di una posizione di rischio tra le sofferenze, dell'ipotesi di cessazione dello stato di insolvenza e di quella di avvenuto rimborso del credito, dal debitore o da terzi, anche a seguito di accordo transattivo liberatorio.

Dunque, cio' che rileva e' soltanto lo stato di insolvenza "anche non accertato giudizialmente", come pure le "situazioni sostanzialmente equiparabili" ad esso.

In accoglimento dei primi due motivi di ricorso, pertanto, la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio, anche per le spese, al Tribunale di Roma - in persona di diverso magistrato - per un nuovo giudizio che tenga conto della disciplina applicabile alla concreta fattispecie (articolo 2050 c.c.) e dei principi innanzi enunciati.

Il terzo motivo e' assorbito.

P.Q.M.

La Corte accoglie i primi due motivi del ricorso e dichiara assorbito il terzo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese al Tribunale di Roma in persona di diverso magistrato.

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