Le sentenze di accertamento (così come quelle costitutive) non hanno l'idoneità ad avere efficacia anticipata rispetto al momento del passaggio in giudicato

Al di fuori delle statuizioni di condanna consequenziali, le sentenze di accertamento (così come quelle costitutive) non hanno l'idoneità, con riferimento all'art. 282 c.p.c., ad avere efficacia anticipata rispetto al momento del passaggio in giudicato, atteso che la citata norma, nel prevedere la provvisoria esecuzione delle sentenze di primo grado, intende necessariamente riferirsi soltanto a quelle aventi contenuto di condanna suscettibili dei procedimenti di esecuzione disciplinati dal terzo libro del codice di rito civile.
(Corte di Cassazione Sezione 2 Civile, Sentenza del 26 marzo 2009, n. 7369)



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni - Presidente

Dott. MIGLIUCCI Emilio - rel. Consigliere

Dott. PARZIALE Ippolisto - Consigliere

Dott. D'ASCOLA Pasquale - Consigliere

Dott. DE CHIARA Carlo - Consigliere

ha pronunciato la seguente:



SENTENZA

sul ricorso 18066/2006 proposto da:

CONDOMINIO (OMESSO), in persona dell'Amministratore pro tempore LE. G. , elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI VILLA EMILIANI 24, presso lo studio dell'avvocato CARPITELLI FRANCESCO, rappresentato e difeso dall'avvocato LEONTI Salvatore;

- ricorrente -

contro

MO. MA. , M. M. ;

- intimati -

avverso la sentenza n. 438/2005 della GIUDICE DI PACE di SIRACUSA, depositata il 22/04/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 11/12/2008 dal Consigliere Dott. EMILIO MIGLIUCCI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUZIO Riccardo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Mo.Ma. proponeva opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo (n. (OMESSO)) emesso dal Giudice di Pace di Siracusa per il pagamento della somma di lire 1.873.000, oltre interessi e spese, a favore del Condominio sito in (OMESSO), a titolo di oneri condominiali ordinari e straordinari.

L'opponente contestava il pagamento delle somme in questione, deducendo la nullita' delle delibere assembleari, in base alle quali il Condominio aveva preteso gli importi posti a base dell'ingiunzione. Costituitosi in giudizio, il Condominio resisteva alle avverse pretese.

Con sentenza n. 395/99 del 07/20.09.1999, il Giudice di Pace accoglieva l'opposizione in quanto riteneva la nullita' di tutte le delibere poste a base della pretesa monitoria.

Con sentenza n. 629 del 2003 La Suprema Corte, in accoglimento del ricorso proposto dal Condominio, cassava con rinvio la decisione del Giudice di Pace, rilevando che il Giudice adito in sede monitoria, pur funzionalmente competente a decidere sulla relativa opposizione, qualora si deduca la invalidita' della delibera assembleare posta a base della pretesa pecuniaria, non puo' compiere "incidenter tantum" l'accertamento richiesto e, se non ritiene di dover separare le cause e sospendere il processo ex articolo 295 cod. proc. civ., deve limitarsi solo all'accertamento dell'efficacia esecutiva della delibera, poiche' la condanna al pagamento contenuta nel decreto ingiuntivo e' condizionata non alla validita' della delibera assembleare, ma al perdurare della sua efficacia.

Riassunto il giudizio di rinvio dal Condominio, il Giudice di Pace con sentenza dep. il 22 aprile 2005 accoglieva l'opposizione, rilevando che nelle more il Tribunale di Siracusa aveva annullato le Delib. assembleare 8 maggio 1998 e Delib. assembleare 18 settembre 1998, poste a base della pretesa azionata con il decreto ingiuntivo, sicche' l'efficacia esecutiva delle stesse era venuta meno: non riteneva di disporre la sospensione del giudizio, osservando che, a prescindere dall'assenza di prova in ordine alla pendenza del processo, la richiesta di sospensione non era stata formulata dalla parte che vi avrebbe avuto interesse.

Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione il Condominio di (OMESSO) sulla base di due motivi illustrati da memoria.

Non ha svolto attivita' difensiva l'intimato.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente,lamentando violazione e falsa applicazione dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, in relazione agli articoli 384 e 282 cod. proc. e articolo 2697 cod. civ., censura la sentenza gravata, deducendo che:

1) il giudice aveva erroneamente considerato come atto impeditivo o estintivo dell'opposto decreto ingiuntivo la sentenza del Tribunale di Siracusa n. 1332/2002 la quale, non essendo passata in cosa giudicata perche' impugnata con l'appello, non poteva assumere alcuna incidenza sull'efficacia del decreto ne', d'altra parte, la richiamata decisione aveva efficacia esecutiva immediata, posto che l'articolo 282 cod. proc. civ., si riferisce soltanto alle sentenze di condanna e non pure a quelle costitutive o di mero accertamento; il Condominio non poteva chiedere la sospensione del giudizio in attesa della definizione di quello avente ad oggetto l'appello avverso la predetta sentenza ed in ogni caso non sussistevano in presupposti per la sospensione del giudizio;

2) in relazione a tutte le delibere impugnate si era formato il giudicato esterno, atteso che con sentenza della Corte di appello di Catania n. 451 del 4 aprile 2003 passata in cosa giudicata,pronunciata a seguito di appello proposto da altro condomino,la Delib. 8 maggio 1998, era stata ritenuta legittima,mentre l'impugnazione della Delib. 18 settembre 1998, in quanto ritenuta affetta da annullabilita' e non da nullita', era stata considerata tardiva;

3) la sentenza del Tribunale di Siracusa n. 1332/2002 aveva dichiarato la nullita' della Delib. 8 maggio 1998, mentre la Delib. 18 settembre, era stata ritenuta inoppugnabile e la Delib. 8 febbraio 1999, non era stata mai impugnata.

Con il secondo motivo il ricorrente, lamentando violazione e falsa applicazione dell'articolo 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 2, censura la sentenza gravata che, interpretando arbitrariamente il principio statuito dalla Suprema Corte, aveva posto a fondamento della pronuncia la invalidita' delle delibere poste a base del decreto.

Il primo motivo va accolto nei limiti di cui si dira'.

Il Giudice di Pace, nell'accogliere l'opposizione proposta dal Mo. , ha annullato il decreto ingiuntivo rilevando (v. in motivazione a pag. 3) che - a seguito dell'annullamento delle delibere poste a base dell'ingiunzione, pronunciato con la sentenza Tribunale di Siracusa n. 1332/2002 - era venuta meno l'efficacia di tali delibere che, secondo il principio statuito dalla decisione della Suprema Corte, era condizione per la condanna al pagamento degli importi di cui al decreto.

La decisione impugnata, nel ritenere come si e' detto che per effetto dell'annullamento era venuta meno l'efficacia delle delibere poste a base del decreto ingiuntivo, ha in tal modo considerato la sentenza del Tribunale di Siracusa munita di immediata efficacia esecutiva,nonostante che la decisione fosse stata gravata di appello.

Orbene, il Giudice di Pace, in violazione del disposto di cui all'articolo 282 cod. proc. civ., ha erroneamente ritenuto munita di immediata efficacia esecutiva una sentenza che va qualificata come di accertamento e non certo di condanna, atteso che dall'esame degli atti consentito dalla natura processuale della violazione denunciata e' emerso che la sentenza n. 1332 del Tribunale di Siracusa, ha dichiarato la nullita' della Delib. 8 maggio 1998, e la cessazione della materia del contendere in relazione all'impugnazione della Delib. 18 settembre 1998, dopo averne comunque rilevata l'inoppugnabilita' per il decorso del termine di cui all'articolo 1137 cod. civ., mentre ha dichiarato il difetto di legittimazione del Mo. ad impugnare la Delib. 16 marzo 2000.

Orbene l'articolo 282 cod. proc. civ., prevede che la sentenza di primo grado e' provvisoriamente esecutiva fra le parti: in considerazione della stessa formulazione della norma che fa riferimento all'esecuzione, devo escludersi che, al di fuori delle statuizioni di condanna consequenziali, le sentenze di accertamento (e quelle costitutive) possono avere efficacia anticipata rispetto al momento del passaggio in giudicato, essendo l'esecuzione riferibile soltanto a quelle sentenze (di condanna) suscettibili del procedimento disciplinato dal terzo libro del codice di procedura civile. Tale interpretazione trova ulteriore conferma: a) nell'articolo 283 cod. proc. civ., che, prevedendo espressamente la possibilita' di sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, necessariamente intende fare riferimento alle sentenze di condanna; b) nelle disposizioni di cui agli articoli 431 e 447 bis cod. proc. civ., che fanno riferimento alle sole ipotesi di condanna;

c) nella regola generale dell'immutabilita' dell'accertamento sancita dall'articolo 2909 cod. civ., atteso che, in mancanza di una espressa previsione legislativa in senso contrario, tale norma non consente di attribuire efficacia a un accertamento che non sia ancora definitivo.

Ne consegue che la censura formulata sub n. 1) del primo motivo e' fondata, posto che la sentenza n. 1332 del Tribunale di Siracusa, essendo stata impugnata e non potendo essere immediatamente esecutiva, non poteva incidere sull'efficacia di quelle delibere che erano state poste a base del decreto ingiuntivo.

Deve invece ritenersi infondato il rilievo formulato sub 2) del primo motivo secondo cui la legittimita' della Delib. 8 maggio 1998, e la inoppugnabilita' della Delib. 18 settembre 1998, sarebbero coperti dal giudicato di cui alla sentenza della Corte di appello di Catania n. 451 del 4 aprile 2003, posto che,come si desume dalle stesse affermazioni del ricorrente, tale sentenza e' stata resa in giudizio proposto da altro condomino: la non identita' delle parti impedisce che quella decisione possa avere efficacia di giudicato nel presente procedimento: infatti, ai sensi dell'articolo 2909 cod. civ., l'accertamento contenuto nella sentenza fa stato fra le parti, i loro eredi o aventi causa.

L'accoglimento della doglianza sub 1) comporta l'assorbimento della censura sollevate sub 3) del primo motivo nonche' del secondo motivo. Pertanto,la sentenza va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio, anche per le spese della presente fase, al Giudice di Pace di Siracusa in persona di altro magistrato.

Il giudice di rinvio dovra' attenersi al seguente principio di diritto:

"al di fuori delle statuizioni di condanna consequenziali, le sentenze di accertamento (e quelle costitutive) non hanno, ai sensi dell'articolo 282 cod. proc. civ., efficacia anticipata rispetto al momento del passaggio in giudicato, atteso che la norma citata, nel prevedere la provvisoria esecuzione delle sentenze di primo grado, intende necessariamente riferirsi soltanto a quelle sentenze (di condanna) suscettibili del procedimento disciplinato dal terzo libro codice di procedura civile".

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo del ricorso per quanto in motivazione assorbito il secondo cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese della presente fase, al Giudice di Pace di Siracusa in persona di altro magistrato.

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