Casa:
Non è un’operazione simulata la concessione di un mutuo ipotecario per consentire al cliente l’estinzione dell’esposizione a debito maturata sul conto corrente
Pubblicata il 23/03/2016
Corte di Cassazione, Sezione 1 civile, Sentenza 15 marzo 2016, n. 5087
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DIDONE Antonio - Presidente
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria - Consigliere
Dott. SCALDAFERRI Andrea - Consigliere
Dott. FERRO Massimo - rel. Consigliere
Dott. TERRUSI Francesco - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) s.p.a., in persona del l.r.p.t., rappr. e dif. dall'avv. (OMISSIS), elett. dom. presso lo studio di questi in (OMISSIS), come da procura in calce all'atto;
- ricorrente -
contro
Fallimento (OMISSIS) s.r.l., in persona del curatore fallim. p.t., rappr. e dif. dall'avv. (OMISSIS) e dall'avv. (OMISSIS), elett. dom. presso lo studio del secondo, in (OMISSIS), come da procura a margine dell'atto;
- controricorrente con ricorso incidentale -
per la cassazione del decreto Trib. Rovigo 9.3.2010, R.G. 1857/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del giorno 4 febbraio 2016 dal Consigliere relatore dott. Massimo Ferro;
udito l'avv. (OMISSIS) per il ricorrente;
udito il P.M. in persona del sostituto procuratore generale dott. CAPASSO Lucio che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale e il rigetto del ricorso incidentale.
IL PROCESSO
(OMISSIS) s.p.a. impugna il decreto Trib. Rovigo 9.3.2010 con cui veniva rigettato il proprio reclamo interposto ai sensi dell'articolo 98 L.F.avverso la non ammissione al passivo del credito vantato per una parte in chirografo e per altra in qualita' ipotecaria, secondo il primo decreto dal giudice delegato del fallimento (OMISSIS) s.r.l..
Ritenne il tribunale che: a) non erano utilizzabili nel giudizio di opposizione i documenti allegati per la prima volta dall'opponente con il ricorso; b) non risultavano muniti di data certa i documenti stessi spediti in autoprestazione ma con timbratura non all'interno del foglio di scrittura; c) non poteva essere ammesso in grado ipotecario il credito vantato per finanziamento da mutuo, trattandosi - come da prospettazione del curatore e del giudice delegato - di contratto "simulato e quindi nullo", poiche' risoltosi in operazione diretta all'estinzione di un precedente debito sul conto corrente, volto a creare apposita garanzia e dunque viziato sotto il profilo causale ex articolo 1418 codice civile; d) detta garanzia, come da deduzione della curatela, appariva a sua volta ("peraltro") revocabile ex articolo 66 L.F. e articolo 2901 codice civile, posta la gia' sussistente decozione della debitrice.
Il ricorso e' affidato a cinque motivi, cui resiste il creditore con controricorso e ricorso incidentale su un motivo.
I FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA E LE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente deduce il vizio di motivazione circa la ammissibilita' della documentazione allegata al ricorso in opposizione, relativamente al credito non ammesso in chirografo ovvero senza grado ipotecario, avendo la parte, con quelle produzioni, assolto all'onere probatorio derivatole dalla pronuncia sui limiti dei documenti di conformita' all'originale e la prova di data certa, mal governo essendo stato fatto del potere discrezionale di ammissione delle prove stesse.
Con il secondo motivo, si deduce la violazione degli articoli 93, 96, 98 e 99 L.F. e articolo 2697 codice civile, nonche' articoli 112, 113, 115 e 116 codice procedura civile, per avere il decreto impugnato trascurato la introducibilita', con il ricorso d'opposizione, anche di nuovi documenti, tanto piu' che tale facolta' era stata negata su un'eccezione tardiva della curatela.
Con il terzo motivo, si deduce il vizio di motivazione sul punto delle risultanze della CTU disposta in corso di giudizio d'opposizione e dei documenti allegati all'originaria domanda d'insinuazione al passivo, posto che il decreto, nel rigettare la domanda del credito in veste ipotecaria, ne ha presupposto la formazione contabile secondo una chiara antecedenza al fallimento del rapporto di conto corrente e dell'apertura di credito rispetto alla dichiarazione di fallimento.
Con il quarto motivo il ricorrente deduce il vizio di motivazione sul punto della incompatibilita' fra l'ipotizzata azione revocatoria dell'ipoteca e la simulazione del mutuo, avendo mancato il giudice di merito di accertare la reale volonta' dei contraenti e finendo con il sanzionare un accordo simulatorio non rinvenuto.
Con il quinto motivo, si deduce la violazione degli articoli 1414, 2901, 1343 e 1345 codice civile e articolo 2878 codice civile, comma 1, n. 3, articolo 66 L.F. ove la pronuncia ha dichiarato la simulazione del contratto di mutuo pur accertando che l'operazione dissimulata era composta dal medesimo negozio, che dunque - e piuttosto - era voluto, nonche' a sua volta revocabile l'ipoteca, nonostante tale garanzia venga meno se si estingue l'obbligazione garantita.
Con il motivo del ricorso incidentale il controricorrente fallimento deduce l'omessa pronuncia sulla domanda, proposta in via subordinata al tribunale, di declaratoria della revocabilita' ex articolo 66 L.F. e articolo 2901 codice civile del contratto di mutuo e della connessa costituzione della garanzia reale.
1. I primi due motivi del ricorso principale, da trattare in via congiunta perche' connessi, sono fondati, con assorbimento del terzo. Si tratta di censure che colgono nel segno ove contestano al tribunale rodigino di aver invocato un'inesatta preclusione alle produzioni documentali in sede di opposizione allo stato passivo, peraltro non permettendo il limitato richiamo, per una generica "scrittura" munita solo di timbro in autoprestazione, di svolgere un molo probatorio integrante la non dimostrazione innanzitutto del credito denegato nella veste del chirografo. Va invero ribadito il principio per cui il giudizio di opposizione allo stato passivo del fallimento (come disciplinato a seguito delDecreto Legislativo 12 settembre 2007, n. 169) non e' un giudizio di appello, anche se ha natura impugnatoria, ed e' pertanto regolamentato integralmente dall'articolo 99 L.F. il quale prevede, al comma 2, n. 4, che l'opponente deve indicare specificamente nel ricorso i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i documenti prodotti, ivi compresa la documentazione gia' prodotta nel corso della verifica del passivo (Cass. 24972/2013). Ne e' conseguito, secondo un indirizzo consolidato, che per la produzione di documenti a sostegno dell'istanza di ammissione al passivo, non trova applicazione il divieto di cui all'articolo 345 codice procedura civile, versandosi in un giudizio diverso da quello ordinario di cognizione e non potendo la predetta opposizione essere qualificata come un appello, pur avendo la detta natura impugnatoria; tale rimedio, infatti, mira a rimuovere un provvedimento emesso sulla base di una cognizione sommaria e che, se non opposto, acquista efficacia di giudicato endofallimentare ex articolo 96 L.F. segnando solo gli atti introduttivi ex articoli 98 e 99 L.F. con l'onere di specifica indicazione dei mezzi di prova e dei documenti prodotti, il termine preclusivo per l'articolazione dei mezzi istruttori (Cass. 4708/2011).
2. Il quarto e quinto motivo sono fondati. La censura contesta la coerenza della motivazione con cui, pervenendo al rigetto della domanda di credito, per un canto si da' atto che un effettivo mutuo sia stato concluso ed attuato, ma per altro se ne avversa la destinazione effettiva, posto che le somme cosi introitate dalla societa' debitrice sarebbero state illecitamente convogliate ad estinzione di sue passivita' pregresse. Il tribunale, con non chiara esposizione del quadro giustificativo del finale rigetto del ricorso, conclude con un giudizio di nullita' del contratto di mutuo, assunto in violazione dell'articolo 1418 codice civile e vizio della relativa causa, ma al contempo - in premessa - laconicamente riconosce il fondamento del "rilievo del curatore e del C.D." per la parte in cui si ritiene il contratto "simulato", ed ancor piu' nullo perche' diretto all'estinzione di debito pregresso e con costituzione di garanzia, di cui infine si predica ("peraltro") la revocabilita' ex articolo 66 L.F. e articolo 2901 codice civile. Ritiene il Collegio che mancano altri, essenziali, riferimenti sulla concreta portata del debito preesistente, il suo ammontare, riferito all'entita' e alla natura del mutuo (che la parte riferisce fondiario e del quale non sono state riportate le caratteristiche), la parte restituita e quella retrocessa ad estinzione dei debiti pregressi, nonche' il raffronto temporale tra i singoli atti.
3. Osserva il Collegio che la giurisprudenza di questa Corte ha conosciuto, nell'ultimo ventennio, una progressiva evoluzione infine attestata sul principio secondo cui l'erogazione di un mutuo ipotecario non destinato a creare un'effettiva disponibilita' nel mutuatario, gia' debitore in virtu' di un rapporto obbligatorio non assistito da garanzia reale, non integra necessariamente ne' le fattispecie della simulazione del mutuo (con dissimulazione della concessione di una garanzia per un debito preesistente) ne' quella della novazione (con la sostituzione del preesistente debito chirografario con un debito garantito). Essa puo' integrare, invece, - e normalmente integra - una fattispecie di procedimento negoziale indiretto, nel cui ambito il mutuo ipotecario viene erogato realmente e viene utilizzato per l'estinzione del precedente debito chirografario.
Tale affermazione, in questa sede condivisa, rileva sia per cio' che attiene al profilo della revocatoria della garanzia ipotecaria per debiti preesistenti (articolo 67, comma 1, nn. 3 e 4, L.F. testo pro tempore), sia per cio' che attiene al profilo della revocatoria di pagamenti (in se', ex articolo 67, comma 2 ovvero in quanto eseguiti con mezzi anomali, ex articolo 67, comma 1, n. 2 L. Fall.), essendo legata all'inopponibilita' del mutuo.
In particolare essa rinviene la ratio nel progressivo superamento della parzialmente dissonante tesi (Cass. 11496/1997 e Cass. 84/1999) per cui, in caso di mutuo finalizzato a conseguire l'estinzione di un anteriore debito, il procedimento, caratterizzato da motivo illecito (per violazione della par condicio creditorum), avrebbe come effetto finanche l'impossibilita' di ammettere al passivo le somme mutuate dallabanca, siccome conseguente alla dichiarazione di inefficacia dell'ipoteca, tesi erroneamente ed in via pregiudiziale fatta propria dal tribunale nella presente vicenda.
4. A fronte di simile minoritario indirizzo, la giurisprudenza di legittimita' si e' data carico della constatazione che il mutuo destinato all'estinzione di debiti pregressi, senza creazione di nuova liquidita', per quanto inefficace nei confronti della massa, e' da considerare comunque in effetti sorretto dalla volonta' dei contraenti, costituendo dunque un atto voluto, e non simulato. Il che suppone doversi riconoscere poi, a differenza di quanto accade per i casi di simulazione, il diritto del mutuante di insinuarsi al passivo quanto alle somme erogate in vista dell'estinzione del debito preesistente, benche' in chirografo attesa la revocabilita' dell'ipoteca.
Tale garanzia, da questo punto di vista, resta insensibile alla fattispecie di consolidamento prevista dal Decreto Legislativo n. 385 del 1993, articolo 39 (norma non citata ex professo in decreto ma rilevante nella specie, secondo le allegazioni delle stesse parti), stante che la revocatoria finisce con l'attingere non (atomisticamente) l'ipoteca in se', ma l'intero procedimento negoziale indiretto (leggibile in termini di collegamento) nel contesto del quale e' coinvolto il mutuo su cui l'ipoteca si fonda, secondo l'indirizzo preferibile (Cass. 4096/2003, 23669/2006, 20622/2007, 17200/2012, 1807/2013). In questo caso, ove il mutuo ipotecario risulti stipulato a copertura di un'esposizione debitoria pregressa, il fallimento, sussistendone i presupposti, ha la possibilita' di impugnare l'intera operazione, ai sensi dell'articolo 67 L.F. in quanto diretta ad estinguere con mezzi anormali la precedente obbligazione, e pure le rimesse effettuate con la provvista in quanto abbiano avuto carattere solutorio (Cass. 5265/2007).
5. Si tratta di orientamento che deve essere ulteriormente ribadito, con l'aggiornata precisazione, ai fini qui d'interesse, che va tenuta ben distinta un'operazione simile da quella volta al rifinanziamento del debitore. Il ricorso al credito come strumento di ristrutturazione del debito - cui del resto si rivolge l'attuale normativa a mezzo degli istituti di cui agli articoli 182bis, 182quater, 182quinquies L.F. - consente invero di rinegoziare i finanziamenti bancari anche nei riguardi di debiti scaduti, condizione che in se', involgendo ambiti di diffusa economia reale e meritevolezza causale ormai tipicizzata, non puo' assumere alcuna riprovevolezza ordinamentale, nemmeno sul piano concorsuale.
L'elemento caratteristico di siffatto tipo di ricorso al credito consiste tuttavia in un'operazione di effettiva, poi, erogazione di nuova liquidita' da parte della banca, funzionale non solo (e non tanto), quindi, all'azzeramento o consistente diminuzione della preesistente esposizione debitoria, con tutela rafforzata della banca mediante ipoteca configurabile come garanzia non contestuale, ma alla rimodulazione, per il tramite di nuove condizioni negoziali - per esempio afferenti il tasso di interesse - o rinnovate tempistiche dei pagamenti, dell'assetto complessivo del debito nel contesto di una nuova veste giuridico-economica degli anteriori rapporti. In cio' puo' concretamente stabilirsi il discrimine tra le due tipologie di operazioni, costituito dalla preesistenza o meno del rischio di credito effettivamente assunto dalla banca: laddove essa eroghi effettivamente nuova liquidita' al debitore, nel contesto di un'operazione non piegata all'unico obiettivo del rientro ne' dunque preordinata ad estinguere semplicemente l'obbligazione pregressa ripianando, con l'ipoteca, il rischio di credito gia' mal apprezzato al momento della sua insorgenza, si conforma alla sua funzione economica istituzionale, munendo l'impresa di nuove risorse suscettibili di rifinanziaria si tratta di funzione in tal caso connaturata all'essere il finanziamento, cui accede l'ipoteca, destinato per l'appunto ad assicurare ulteriori disponibilita' al debitore in conformita' alle regole di corretta gestione di un rischio contestualmente assunto e, per questo, nuovo.
A tali principi non si e' attenuto il tribunale rodigino, che contraddittoriamente, come sopra evidenziato, ha frainteso la finalizzazione estintiva assunta dalla nuova finanza da mutuo con una non perpiscua figura di simulazione-nullita', pur riconoscendo che al suddetto finanziamento aveva fatto seguito un principio di restituzione rateale non altrimenti ricostruito nella complessita' dell'unitaria operazione e comunque neutralizzando l'intero procedimento negoziale in una errata negazione aprioristica di ogni credito insinuabile, benche' la ricostruzione del medesimo poggiasse sulle risultanze di una consulenza tecnica d'ufficio che piuttosto lo affermava come erogato.
6. Parimenti, le affermazioni incerte sulla revocabilita', rese in termini non diretti e senza affrontare la gerarchia di rilevanza di tale domanda, per come svolta dal curatore, danno conto di una pronuncia in cui nella sostanza l'affermazione non e' entrata quale ratio decidendi, derivandone la inammissibilita' del ricorso incidentale del fallimento controricorrente, posta la devoluzione integrale del contraddittorio, anche sul punto, di nuovo al giudice di merito.
Il ricorso principale va dunque accolto quanto ai motivi primo, secondo, quarto e quinto, assorbito il terzo; va dichiarato inammissibile il ricorso incidentale; ne consegue la cassazione del decreto con rinvio al tribunale.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso principale quanto ai motivi primo, secondo, quarto e quinto, assorbito il terzo; dichiara inammissibile il ricorso incidentale; cassa con rinvio al Tribunale di Rovigo, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del presente procedimento.