Dividendi di fonte estera percepiti da soggetti non residenti

In via generale si rileva che la disciplina degli utili da partecipazione (e dei redditi ad essi assimilati) è contenuta nell'articolo 89 del DPR n. 917/1986, il quale dispone che tali redditi, se percepiti da soggetti IRES, siano esclusi dalla formazione del reddito del soggetto ricevente per il 95 per cento del loro ammontare. Se tali redditi sono percepiti da soggetti residenti in relazione a partecipazioni societarie non qualificate, allora sono soggetti ad una ritenuta a titolo di imposta nella misura del 20 per cento.

In via generale si rileva che la  disciplina  degli  utili  da  partecipazione  (e  dei redditi ad essi assimilati) è contenuta nell'articolo 89 del DPR n. 917/1986, il  quale dispone che tali redditi, se  percepiti  da  soggetti  IRES, siano esclusi dalla formazione del reddito del soggetto ricevente per il  95 per cento del loro ammontare. Se tali redditi  sono  percepiti  da  soggetti residenti in relazione a partecipazioni societarie non  qualificate,  allora sono soggetti ad una ritenuta a titolo di imposta nella misura del 20 per cento.

DIVIDENDI DI FONTE ESTERA PERCEPITI DA SOGGETTI NON RESIDENTI
(COSIDDETTI DIVIDENDI IN USCITA)

Premessa: disciplina fiscale interna della tassazione dei dividendi

In via generale si rileva che la disciplina degli utili da partecipazione (e dei redditi ad essi assimilati) è contenuta nell’articolo 89 del DPR n. 917/1986, il quale dispone che tali redditi, se percepiti da soggetti residenti IRES, siano esclusi dalla formazione del reddito del soggetto ricevente per il 95 per cento del loro ammontare. Se tali redditi sono percepiti da soggetti residenti privati in relazione a partecipazioni societarie non qualificate, allora sono soggetti ad una ritenuta a titolo di imposta nella misura del 20 per cento.

SOGGETTI NON RESIDENTI

Per quanto concerne, gli utili percepiti da soggetti non residenti si mette in evidenza che, ai senso dell’articolo 27 comma 3 del DPR n. 600/1973, “la ritenuta è operata a titolo d'imposta e con l'aliquota del 27 per cento sugli utili corrisposti a soggetti non residenti nel territorio dello Stato in relazione alle partecipazioni non relative a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato. L'aliquota della ritenuta è ridotta al 12,50 per cento per gli utili pagati ad azionisti di risparmio. I soggetti non residenti, diversi dagli azionisti di risparmio, hanno diritto al rimborso, fino a concorrenza dei quattro noni della ritenuta, dell'imposta se dimostrano di aver pagato all'estero una imposta in via definitiva sugli stessi utili mediante certificazione del competente ufficio fiscale dello Stato estero”.
La ritenuta è effettuata a prescindere dal fatto che si tratti di utili derivanti da partecipazioni qualificate o meno e indipendentemente dalla circostanza che il percettore non residente sia una persona fisica o una società.
Una disciplina di maggior favore è prevista dall’art 27 bis del DPR n. 600/1973 il quel prevede che le società non residenti che detengono una partecipazione diretta non inferiore al 25 per cento del capitale della società residente che distribuisce gli utili, hanno diritto, a richiesta, al rimborso della ritenuta di cui al terzo comma dell'art. 27, a condizione che la partecipazione sia detenuta ininterrottamente da almeno un anno .
A tal fine le società non residenti devono produrre una certificazione, rilasciata dalle competenti autorità fiscali dello Stato estero, che attesti che la società non residente possiede i requisiti indicati nel comma 2 dell'art. 96-bis del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nonché la documentazione attestante la sussistenza delle condizioni su indicate.
Inoltre, ove ricorrano le condizioni in parola, a richiesta della società beneficiaria dei dividendi, la società residente che eroga i dividendi può non applicare la ritenuta di cui al terzo comma dell'art. 27. In questo caso, la prefata documentazione deve essere acquisita unitamente alla richiesta e conservata fino a quando non siano decorsi i termini per gli accertamenti relativi al periodo di imposta in corso alla data di pagamento dei dividendi e comunque fino a quando non siano stati definiti gli accertamenti stessi.
Resta impregiudicata l'applicazione di ritenute alla fonte previste da disposizioni convenzionali che accordano rimborsi di somme afferenti i dividendi distribuiti.
Tale articolo 27 bis ha recepito le indicazioni al riguardo contenute nella direttiva c.d. società madri e figlie (modificata da ultimo con la direttiva 2003/123/CE, recepita con il decreto legislativo n. 49 del 2007). Le società rientranti in tali fattispecie possono, infatti, ai sensi dell’art. 27 bis citato, chiedere il rimborso della ritenuta subita.
La norma di cui all’articolo 27, comma 3 del D.P.R. 600/1973 ha comportato l’apertura, da parte della Commissione europea, di una procedura di infrazione nei confronti dello Stato italiano, a seguito della quale è stato emesso il parere motivato C(2006) 2544 del 28 giugno 2006.
Secondo la Commissione la previsione in questione sarebbe contraria agli articoli 56 Trattato e 31 e 40 dell’Accordo sullo Spazio economico europeo in quanto restringerebbe sia la libera circolazione dei capitali che la libertà di stabilimento, atteso che prevede una tassazione più onerosa dei dividendi corrisposti da società italiane a società residenti in altri Stati membri, o in Paesi aderenti allo Spazio Economico europeo, rispetto a quella applicata ai dividendi intersocietari domestici.
Al fine di recepire il parere della Commissione C(2006) 2544 del 28 giugno 2006, il legislatore nazionale ha inserito nell’articolo 27 (“Ritenuta sui dividendi”) del d.P.R. n. 600 del 1973, il nuovo comma 3-ter, con cui è stabilito che ai dividendi corrisposti alle società e agli enti soggetti ad un’imposta sul reddito delle società negli Stati membri dell’Unione Europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo che garantiscono un effettivo scambio di informazioni, e ivi residenti (c.d. White list) – si applica una ritenuta a titolo di imposta con aliquota dell’1,375 per cento. Tale percentuale è finalizzata ad omogeneizzare il trattamento fra soggetti residenti e non, e deriva dall’applicazione della percentuale di esclusione dalla formazione del reddito residenti (95%) all’aliquota generale dell’IRES (27,5%). Le modifiche apportate agli articoli 27-bis (“Rimborso della ritenuta sui dividendi distribuiti a soggetti non residenti”) e 27-ter (“Azioni in deposito accentrato presso la Monte Titoli S.p.A.”) derivano da esigenze di un migliore coordinamento con il nuovo dettato dell’articolo 27.
Le disposizioni citate si applicano agli utili formatisi a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. Ne consegue che – per la distribuzioni degli utili formatisi in precedenti esercizi – continuerà ad applicarsi la ritenuta alla fonte con aliquota del 27 per cento. A tal fine, è previsto che le società ed enti che distribuiscono i dividendi indichino in dichiarazione l’ammontare degli utili, o delle riserve di utili, formatisi a partire dall’esercizio di cui al periodo precedente e quelli formatisi in altri esercizi.
Inoltre si segnala che, al fine di permettere la regolare applicazione del nuovo comma 3-ter dell’art. 27 del d.P.R. n. 600 del 1973, il legislatore ha previsto una clausola transitoria in forza della quale, fino all’emanazione del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da adottarsi ai sensi del nuovo art. 168-bis TUIR, si considerano quali Stati “whit list”, ossia che assicurano un effettivo scambio di informazioni, quelli indicati nel decreto del Ministro delle finanze del 4 settembre 1996 (cosiddetto elenco stati “whit list”.
Si ricorda che per essere inseriti nella Whit List è necessaria l’ulteriore promozione dalla “lista grigia” che si ottiene quando un Paese ha firmato accordi bilaterali sullo scambio di informazioni con almeno 12 dei 30 Paesi aderenti all'organizzazione OCSE. L’OCSE inoltre vigilerà sulla effettiva applicazioni delle norme contenute sugli accordi che garantiscono lo scambio di informazioni.

 

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