Tributi erariali diretti - Imposta sul reddito delle persone giuridiche

Massima - La società residente in Inghilterra che riceva da una società residente in Italia - di cui controlli il 10 per cento o più de potere di voto - dividendi soggetti a ritenuta d'acconto che darebbero luogo ad un credito d'imposta se fossero ricevuti da un residente in Italia, ha diritto in base all'art. 10 della L. n. 329/1990, di ratifica della Convenzione con la Gran Bretagna del 21 ottobre 1988, ad un credito di imposta pari alla metà del credito cui avrebbe diritto una persona fisica residente in Italia, e poiché si tratta di un rimborso non specificamente disciplinato dalla legge la relativa richiesta non è soggetta al termine decadenziale di cui all'art. 38 del D.P.R. n. 602/1973.

Sent. n. 21657 del 16 novembre 2004 (ud. del 26 ottobre 2004) della Corte Cass., Sez. tributaria - Pres. Riggio, Rel. Sotgiu



- Leggi la sentenza integrale -

Sent. n. 21657 del 16 novembre 2004 (ud. del 26 ottobre 2004)
della Corte Cass., Sez. tributaria - Pres. Riggio, Rel. Sotgiu
Tributi erariali diretti - Imposta sul  reddito  delle  persone  giuridiche
(Irpeg) - Base imponibile - In genere - Dividendi  percepiti  in  Italia  -
Convenzione  Italo-Britannica  del   21   ottobre   1988   ratificata   con
L. n. 329/1990 - Disciplina prevista dall'art. 10 - Portata
    Massima - La società residente in Inghilterra che riceva da una società
residente in Italia - di cui controlli il 10 per cento o più de  potere  di
voto - dividendi soggetti a ritenuta d'acconto che darebbero  luogo  ad  un
credito d'imposta se fossero ricevuti da un residente in Italia, ha diritto
in base all'art. 10 della L. n. 329/1990, di ratifica della Convenzione con
la Gran Bretagna del 21 ottobre 1988, ad un credito di  imposta  pari  alla
metà del credito cui  avrebbe  diritto  una  persona  fisica  residente  in
Italia, e poiché si tratta di un rimborso non  specificamente  disciplinato
dalla legge la relativa richiesta non è soggetta al termine decadenziale di
cui all'(1)
Svolgimento del processo - La Società Inglese B.S.L. Ltd,  con  istanza
1° marzo 1995, chiese, a' sensi della Convenzione sulle doppie  imposizioni
Italia/Regno Unito del 21 ottobre 1988, recepita dalla L. n. 329 del  1990,
il rimborso della somma di L.  196.735.000,  quale  credito  d'imposta  sui
dividendi deliberati nel 1993 dalla  Società  italiana  partecipata  C.C.L.
s.p.a..
    La Direzione Generale delle Entrate della Liguria rigettò l'istanza, in
quanto prodotta oltre il termine decadenziale  di  diciotto  mesi,  di  cui
all'art. 38 del D.P.R. n. 602 del 1973. La Commissione tributaria regionale
della Liguria,  nel  rigettare,  con  sentenza  7  aprile  2000,  l'appello
dell'Ufficio, ha ritenuto l'inapplicabilità del termine di cui all'art.  38
D.P.R. n. 602/1973 ai crediti d'imposta nascenti,  come  nella  specie,  da
erogazione di dividendi, per i quali la Società  non  residente  non  aveva
effettuato, in qualità di sostituto d'imposta, alcun versamento diretto,  e
la   conseguente   assoggettabilità   della   richiesta   di   restituzione
dell'indebito pagamento all'ordinario termine di prescrizione decennale.
    L'Amministrazione finanziaria dello Stato  e  l'Agenzia  delle  imposte
hanno chiesto la cassazione di tale sentenza sulla base di un unico motivo.
    La B.S.L. Ltd resiste con controricorso illustrato da memoria.
    Motivi dalla decisione -  Adducendo  la  violazione  dell'art.  38  del
D.P.R. n. 602 del 1973 e dell'art. 10 della L. 20 del  1992,  i  ricorrenti
sostengono  l'applicabilità  alla  fattispecie  in   esame   dell'art.   38
D.P.R. n. 602/1973, poiché  si  tratterebbe  di  evidente  duplicazione  di
imposta, dovuta a doppia imposizione. La Convenzione Italo-britannica,  nel
prevedere il recupero (per metà) del credito d'imposta, si affida  infatti,
secondo i ricorrenti, alla legge italiana per quanto attiene le modalità di
recupero,come ribadito dalla Circolare ministeriale n. 151/E/14/658 del  18
agosto 1994.
    Obietta la controricorrente che  il  pagamento  dei  dividendi  da  cui
l'Amministrazione   finanziaria   intende   far   decorrere   il    termine
decadenziale,   non   rappresenta   il   "versamento   diretto"   richiesto
dall'art. 38 del citato D.P.R., per attivare  il  meccanismo  di  rimborso,
essendo peraltro assente un sostituto d'imposta.
    Il ricorso non è fondato.
    Premesso che la norma convenzionale che si sostiene sia  stata  violata
viene  erroneamente  indicata  dalla  ricorrente   con   riferimento   alla
disposizione (art. 10 della L. n. 20/1992) che regola le doppie imposizioni
fra Italia e Francia, mentre nella specie  va  applicato  l'art.  10  della
L. 329 del 1990 di ratifica della  Convenzione  sulla  stessa  materia  fra
Italia e Regno Unito, tale erronea  indicazione  non  incide  tuttavia  sul
contenuto del ricorso, che si  incentra  chiaramente  sulla  individuazione
della norma applicabile alle ipotesi di rimborsi dovuti a  società  inglesi
non residenti, allo scopo di evitare doppie imposizioni.
    L'art. 10 della L. 5 novembre 1990, n. 329 stabilisce al n. 4-A che "un
residente del Regno Unito che riceve dividendi  da  una  società  residente
dell'Italia ... ha diritto ... ad un credito d'imposta pari alla  metà  del
credito d'imposta, con riguardo a tali dividendi, cui  una  persona  fisica
residente dell'Italia avrebbe avuto diritto se avesse ricevuto  gli  stessi
dividendi ...".
    L'applicazione corretta  di  tale  norma  richiede  innanzi  tutto  una
precisazione in  ordine  al  concetto  di  credito  d'imposta  afferente  i
dividendi del socio residente, che risiede nel riconoscimento dell'avvenuto
parziale assolvimento del prelievo tributario da parte della  società,  con
conseguente necessità di riduzione dell'onere impositivo  sulla  componente
reddituale attribuita al socio. In sostanza, la ritenuta d'imposta gravante
sui dividendi corrisposti al socio residente è strettamente correlata  alle
imposte dirette già pagate dalla società sugli utili  distribuiti.  Diversa
connotazione assume invece il dividendo pagato al socio  estero:  non  solo
non vi è infatti correlazione fra l'imposta versata all'Erario in Italia  e
l'importo di cui il socio estero può richiedere il riconoscimento a  titolo
di credito d'imposta, ma soprattutto il socio  estero  non  può  definirsi,
come ha precisato la sentenza impugnata, sostituito d'imposta, poiché né la
società italiana può, in veste di  sostituto,  chiedere  in  sua  vece,  la
restituzione del tributo a credito, né il socio estero, tassato in base  al
proprio regime tributario, è abilitato a richiedere il rimborso di ritenute
alla fonte, non corrispondendo a ciò la restituzione del credito  d'imposta
sui dividendi percepiti, che egli è abilitato a pretendere in  virtù  della
norma pattizia intervenuta fra gli Stati.
    Questa Corte ha già avuto modo di chiarire, in relazione alla norma che
regola la restituzione dei crediti d'imposta  sui  dividendi  alle  società
francesi, alcuni punti fondamentali, consistenti:
       1) nella competenza  impositiva  dello  Stato  in  cui  i  dividendi
vengono corrisposti, concorrente  con  quella  principale  dello  Stato  di
residenza del percipiente (Cass. n. 1231/2001);
       2) nel fatto che la esistenza  del  potere  impositivo  dello  Stato
estero autorizza di per sé a ritenere comunque  dovuta  nel  proprio  Stato
dalle società francesi  l'imposta  relativa  a  dividendi  percepiti  dalla
società italiana;
       3) che l'attribuzione al solo  socio  estero,  e  non  alla  società
italiana, della legittimazione ad azionare la  richiesta  di  rimborso  del
credito  d'imposta  evidenzia  l'avvenuto   adempimento   dell'obbligazione
tributaria da parte del socio  italiano,  in  adempimento  della  normativa
nazionale, cui non poteva sottrarsi;
       4)  che  le  convenzioni   internazionali   relative   alle   doppie
imposizioni in materia intervengono soltanto al  fine  di  correggere  tale
iniquo meccanismo, attribuendo un diritto  alla  restituzione  diversamente
azionabile,  in   relazione   alla   residenza   dei   soggetti   d'imposta
(Cass. n. 13678/2004).
    Tali principi  sono  egualmente  applicabili  a  tutte  le  convenzioni
intervenute sulla  materia,  a  prescindere  dalle  locuzioni  parzialmente
diverse in esse contenute, poiché il credito d'imposta azionabile dal socio
straniero non cambia natura sia che lo si  definisca  (come  avviene  nella
citata Convenzione Italia-Francia n. 20 del 1992) come "pagamento" da parte
del Tesoro italiano, sia che lo si qualifichi più esattamente come  credito
d'imposta, come avviene appunto nella Convenzione fra Italia e Regno Unito,
di cui è causa.
    La stessa Circolare sulle doppie imposizioni  n.  151/E/14/658  del  18
agosto  1994,  della   quale   l'Amministrazione   ricorrente   chiede   la
applicazione in ordine alle modalità e ai tempi del rimborso da  parte  dei
soci esteri, fa comune riferimento,nel titolo, a tutte  le  convenzioni  in
materia stipulate "con la Francia, con il Regno Unito,  con  la  Repubblica
Federale di Germania e con i Paesi Bassi", per stabilire che dovrebbe,  per
tutte indistintamente tali fattispecie, applicarsi l'art. 38 del D.P.R.  29
settembre 1973,  n.  602,  in  quanto  norma  generale  afferente  tutti  i
"versamenti diretti".
    Tale  norma  pacificamente  applicabile   (Cass.   n.   7360/1998;   n.
n. 7804/2003) in ogni caso di rimborso derivante
da  "errore  rnateriale,duplicazione  o  inesistenza  parziale   o   totale
dell'obbligo di versamenti", non può tuttavia riferirsi  alla  restituzione
(parziale) di credito d'imposta a socio non residente, poiché in  tal  caso
il tributo è stato pagato dalla Società italiana che ha erogato i dividendi
non per errore, o in eccedenza, rispetto al dovuto, ma in ottemperanza alla
legge, e il diritto ad una parziale restituzione  legittima  alla  relativa
azione non la predetta società italiana, ma il solo socio estero,  in  base
alla previsione di una norma convenzionale  garantistica  del  riequilibrio
fiscale delle posizioni di soci residenti in Stati diversi.
    Sulla base delle esposte considerazioni  il  Collegio  ritiene  di  non
poter condividere il diverso assunto della sentenza n. 1770/2004 di  questa
Corte che, con riferimento alla Convenzione intervenuta fra Italia e  Regno
Unito sulle doppie imposizioni, ha ritenuto invece l'applicabilità di  tale
norma, in luogo del termine di prescrizione ordinaria, e ciò esclusivamente
in base alla formulazione letterale della disposizione  di  cui  al  citato
art. 10, paragrafo 4-A.
    Deve infatti ritenersi che, in assenza di qualsiasi  indicazione  nella
Convenzione Italo-britannica circa il termine da osservarsi da parte  degli
soci non residenti per la richiesta  di  rimborso  non  valga  un  generico
riferimento  alle  leggi  italiane,  specie   in   presenza   del   dettato
dell'art. 29, n. 3 della L. n. 329 del 1990 che afferma  che  "le  Autorità
competenti negli Stati contraenti stabiliranno di comune  accordo  ...,  le
modalità di applicazione del presente  articolo"  (relativo  ai  rimborsi),
dettato che ha trovato un inidoneo riscontro, a quattro  anni  di  distanza
dalla emanazione della legge, in  una  circolare  interpretativa  del  solo
Stato italiano.
    Nella carenza dunque di specifica normativa sul punto,  deve  ritenersi
che il termine di cui  può  giovarsi  il  soggetto  estero  che  aziona  un
diritto,  non  strettamente  qualificabile  come  "rimborso",  sia   quello
generale di prescrizione dei diritti soggettivi.
    Il proposto ricorso deve pertanto essere rigettato.
    Sussistono giusti motivi di  compensazione  delle  spese  del  presente
giudizio.
    P.Q.M. - la Corte rigetta il ricorso.

    Compensa le spese.

INDICE
DELLA GUIDA IN Fiscalità Internazionale

OPINIONI DEI CLIENTI

Vedi tutte

ONLINE ADESSO 2212 UTENTI