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Paradisi fiscali
PARADISI FISCALI: WHITE LIST E BLACK LIST Innanzitutto si rileva che viene considerato paradiso fiscale uno Stato che: - prevede una imposizione fiscale ridotta o l'assenza di imposizione - l'assenza di trasparenza in ambito normativo - il rifiuto di politiche a sostegno dello scambio di informazioni con altri paesi - la mancanza di disposizioni che prevedono il requisito dell'esercizio di attività effettiva sul territorio nazionale.
Innanzitutto si rileva che viene considerato paradiso fiscale uno Stato che: - prevede una imposizione fiscale ridotta o l’assenza di imposizione - l’assenza di trasparenza in ambito normativo - il rifiuto di politiche a sostegno dello scambio di informazioni con altri paesi - la mancanza di disposizioni che prevedono il requisito dell’esercizio di attività effettiva sul territorio nazionale.
White e Black list: Normativa vigente
Sono previste diverse norme antielusive riguardanti varie tipologie di situazioni, e relative sia ai trasferimenti di residenza che alla collocazione fittizia della stessa in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato (Stati c.d. di black list), nonché ad operazioni intercorrenti tra imprese residenti e imprese situate fiscalmente in tali Paesi. Al contrario è previsto un elenco di stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni che viene definito white list. Si considerano “privilegiati” i regimi fiscali di Stati o territori che presentavano un livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia, o un inadeguato scambio di informazioni, oppure altre situazioni equivalenti. A tal fine ci sono diverse “liste nere”: una, relativa alle persone fisiche, redatta ai fini della presunzione di residenza per i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente (lista contenuta del decreto ministeriale 4 maggio 1999 e disciplinata dall’articolo 2, comma 2-bis del TUIR). Qualora la nuova residenza sia stabilita in Stati o territori black list, si presumevano residenti in Italia, salva prova contraria. Un’altra lista concerne le società controllate e collegate estere di cui agli artt. 167 e 168 del TUIR. Detta lista, contenuta nel decreto ministeriale 21 novembre 2001, era finalizzata ad indicare le società i cui utili fossero imputati al soggetto residente in Italia indipendentemente dalla percezione. Ulteriore lista riguarda l’indeducibilità dei componenti negativi di reddito relativi ad operazioni sostenute con imprese estere (art. 110, commi da 10 a 12-bis del TUIR) ed era recata dal decreto ministeriale 23 gennaio 2002. Si riconosce comunque la deducibilità dei componenti negativi ove fosse data dimostrazione dello svolgimento di un’attività commerciale effettiva oppure dell’effettivo interesse economico alla base delle operazioni poste in essere. Inoltre si doveva dimostrare che tali operazioni avessero avuto concreta attuazione. I criteri alla base delle vecchie black list sono il livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia, o altri criteri equipollenti. Attualmente non vi sono più pesi nella black list: gli stati precedentemente ricompresi nella black listi sono stati “trasferiti” dall’OCSE nella “grey list” in quanto tali stati si sono impegnati a rispettare i parametri OCSE riguardanti gli scambi di informazione. Peraltro fino a quando non verranno effettivamente applicati dagli stati in parola tali parametri informativi gli stessi rimarranno in questa lista alla quale si applicano le disposizioni sopra indicate previste per i paesi a fiscalità privilegiata.
STATO DELL’ARTE DELLO SCAMBIO DI INFORMAZIONI NEI PAESI OCSE
Innanzitutto si rileva, come detto, che ad oggi non vi è più alcun Paese sulla lista nera dei paradisi fiscali. In pochi giorni Uruguay, Costarica, Filippine e Malaysia sono stati "spuntati" da questo elenco dopo aver preso l'impegno formale per uno scambio di informazioni sulla base degli standard internazionali fissati proprio dall'Ocse. I precedenti paesi inscritti nella “lista nera” sono stati spostati nella “lista grigia”.
L'ulteriore promozione dalla “lista grigia” alla “lista bianca” si ottiene quando un Paese ha firmato accordi bilaterali sullo scambio di informazioni con almeno 12 dei 30 Paesi aderenti all'organizzazione.
Tuttavia si rileva che in tre Stati dell’Ocse: Austria, Lussemburgo e Svizzera, permangono significative restrizioni all’accesso alle informazioni bancarie da parte delle autorità fiscali. Nondimeno per quanto riguarda la Svizzera si segnala che sono in atto significative aperture in merito al segreto bancario, atteso che sono state stipulate nuove convenzioni che prevedono ampia collaborazione in materia penale tributaria con alcuni stati europei, sulla scia di quanto già fatto in passato con gli Stati Uniti e la Germania.
Con riferimento al quadro giuridico e amministrativo in materia di scambio di informazioni in oltre 80 Paesi. Emerge che, dall’inizio del 2006, sono state stipulate 90 nuove convenzioni (includendo sia quelle di carattere generale contro le doppie imposizioni, sia quelle limitate allo scambio di informazioni, secondo il Modello di Tax Information Exchange Agreement del 2002), mentre quattro convenzioni preesistenti sono state modificate per attenuarne i vincoli alla collaborazione amministrativa. Spicca il mutamento di indirizzo della Svizzera, le cui convenzioni fiscali prevedono tradizionalmente che lo scambio di informazioni sia limitato a quelle relative alla corretta applicazione del trattato, escludendo per contro quelle necessarie ai fini dell’attuazione delle leggi interne degli Stati contraenti. L’eccezione, rappresentata dalle onvenzioni con Usa (rinegoziata nel 1997) e Germania, si va ora generalizzando, con l’introduzione delle cosiddette broad exchange clauses (pur sempre limitate alla materia penale tributaria) nei nuovi trattati con Svezia, Finlandia e Norvegia, Regno Unito, Austria Spagna.
Alla data del 17 marzo 2010 sono passati dalla lista grigia alla lista bianca i seguenti paesi:
- Andorra
- Antigua e Barbuda
- Austria
- Bahamas
- Belgio
- Bermuda
- Isole Vergini britanniche
- Bhrain
- Isole Cayman
- Cile
- Gibilterra
- Liechtenstein
- Lussemburgo
- Malaysia
- Monaco
- Antille olandesi
- Samoa
- San Marino
- Singapore
- Svizzera
- Turks e Caicos
Questi paesi, per passare dalla lista grigia alla lista bianca, hanno sottoscritto almeno 12 trattati per lo scambio di informazioni con paesi a fiscalità avanzata. In ogni caso l’OCSE vigilerà per verificare che questi accordi siano effettivamente rispettati da tali stati.
NUOVO REGIME WHIT LIST
La legge finanziaria 2008 (art. 1 commi 83 e ss. della legge n. 244/2007) ha previsto in sostituzione delle vigenti “black list”, delle “white list” con cui si procederà all’individuazione degli Stati aventi un regime fiscale conforme agli standard di legalità e trasparenza adottati dall’Unione europea (white list).
Dette liste si aggiungeranno a quella predisposta a suo tempo in attuazione dell’articolo 11 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, che è stata mantenuta ai soli fini dell’applicazione delle disposizioni contenute nel medesimo decreto legislativo.
In particolare verranno emanate due nuove tipologie di White lists che sostituiranno il sistema delle liste attualmente in vigore e saranno relative ad operazioni di vario tipo (persone fisiche, imprese residenti o situate fiscalmente in Paesi considerati privilegiati).
Una lista sarà incentrata sul criterio dello scambio effettivo di informazioni. Tale lista riguarderà le disposizioni volte a contrastare fenomeni di esterovestizione e l’effettuazione di operazioni fittizie.
L’ altra lista sarà improntata invece al duplice criterio dello scambio effettivo di informazioni e del livello di tassazione presente negli Stati esteri. In particolare tale lista avrà per oggetto tutte quelle disposizioni normative per le quali è necessario fare riferimento anche al livello di tassazione. Quindi riguarderà la normativa CFC, dell’esenzione delle plusvalenze ecc..
Inoltre dovrebbe essere emanata un’apposita lista valevole solo ai fini dell’applicazione della presunzione di residenza fiscale in Italia.
La presunzione di residenza in un “paradiso fiscale”, e conseguentemente l’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente, scatterà non più qualora trasferisca la residenza in un paese ricompreso nella vigente “black list” di cui al D.M. 4 maggio 1999, bensì qualora il contribuente trasferisca la residenza in un paese che non sia contemplato tra quelli della futura “white list”.
Ciò implica che il contribuente e non l’amministrazione finanziaria (come del resto già avviene per il trasferimento di residenza in un paese black list) deve provare di non aver posto in essere operazioni elusive.
DECORRENZA E PERIODO TRANSITORIO
La decorrenza delle nuove disposizioni è prevista per il periodo di imposta successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto contenente la nuova white list prevista dal nuovo articolo 168-bis del DPR n. 917/1986. Fino al periodo d’imposta precedente continuino ad applicarsi le disposizioni vigenti al 31 dicembre 2007. Tale decreto, ad oggi, non è stato emanato. In ogni caso è previsto un periodo transitorio di cinque anni durante il quale verranno inclusi nella whit list gli Stati o territori attualmente non inseriti nelle diverse black list.