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Tributi erariali diretti - Imposta sul reddito delle persone fisiche -
Pubblicata il 20/04/2010
Sent. n. 11175 del 26 maggio 2005 (ud. del 16 marzo 2005) della Corte Cass., Sez. tributaria - Pres. Riggio, Rel. Sotgiu
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Sent. n. 11175 del 26 maggio 2005 (ud. del 16 marzo 2005)
della Corte Cass., Sez. tributaria - Pres. Riggio, Rel. Sotgiu
Tributi erariali diretti - Imposta sul reddito delle persone fisiche -
Redditi di lavoro - Lavoro dipendente - In genere - Cittadini italiani
all'estero - Redditi di lavoro subordinato - Esclusione dalla base
imponibile - Corrispondente indennità di fine rapporto - Esclusione dalla
base imponibile - 20 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Massima - L'indennità di fine rapporto corrisposta per attività di
lavoro svolte all'estero, pur essendo soggetta a tassazione separata, è
esclusa dall'Irpef in forza del comma 2 dell'art. 3 del D.P.R.
n. 917/1986. (1)
Svolgimento del processo - F.M., dipendente della E.Z. S.p.a. ha
chiesto il rimborso della ritenuta Irpef operata dalla società
sull'anticipo dell'indennità dì fine rapporto, sul presupposto che,
prestando egli continuativamente lavoro all'estero ed essendo iscritto
all'Anagrafe italiana residenti all'estero, non doveva essere ritenuto
debitore nei confronti del Fisco italiano "né per retribuzioni correnti né
per retribuzioni soggette a tassazione separata", quale la menzionata
indennità.
Formatosi il silenzio rifiuto, la Commissione tributaria provinciale di
Pordenone ha accolto il ricorso del contribuente, e la Commissione
tributaria regionale del Friuli-Venezia Giulia ha confermato, con sentenza
16 settembre 2003, tale pronuncia sull'assunto che, costituendo l'indennità
di fine rapporto un diritto di credito a pagamento differito di natura
sostanzialmente retributiva, doveva beneficiare dello stesso regime fiscale
di non assoggettamento all'Irpef previsto per i redditi di lavoro
dipendente prestati all'estero.
Il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle Entrate
chiedono l'annullamento di tale sentenza sulla base di un unico motivo.
F.M. resiste con controricorso e memoria.
Motivi della decisione - Adducendo la violazione degli artt. 2120 del
codice civile e 2, 3, 16 e 20 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, i
ricorrenti sostengono che non è decisiva, ai fini fiscali, l'attribuzione
della natura retributiva all'indennità di fine rapporto, poiché il
legislatore può disciplinare diversamente la tassazione delle retribuzioni
periodiche del lavoratore italiano all'estero, rispetto all'indennità di
fine rapporto, soggetta a tassazione separata, e quindi esclusa
dall'imponibile complessivo oggetto dell'esclusione Irpef, ai sensi
dell'art. 3, comma 2, del D.P.R. n. 917/1986, sul ragionevole presupposto
che le retribuzioni periodiche del lavoratore non residente sarebbero state
tassate all'estero, ciò che non accade allorché il rapporto di lavoro viene
a termine e il lavoratore italiano rientra nel proprio Paese; ed infatti,
l'art. 20, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica
stabilisce che si considerano prodotti nel territorio dello Stato se
corrisposti da soggetti residenti i redditi provenienti dal pagamento di
indennità di fine rapporto, perché la cessazione del rapporto di lavoro
interrompe il collegamento fra il luogo di prestazione del lavoro e la
corresponsione dell'emolumento, coerentemente col principio di capacità
contributiva di cui all'art. 53 della Costituzione.
Il ricorso non è fondato.
Secondo la prevalente giurisprudenza di questa Corte (Cass.
n. 251/2004), cui il Collegio aderisce,l'assoggettamento
dell'indennità di fine rapporto ad un regime fiscale diverso, in Italia,
rispetto alla tassazione dei redditi di lavoro, non può essere di per sé
considerato causa della sottrazione all'esenzione dell'emolumento soggetto
a tassazione separata, quale la predetta indennità, rispetto alla
sottoposizione a tassazione ordinaria dei redditi da lavoro dipendente, dei
quali l'indennità di fine rapporto costituisce parte integrante.
Infatti, secondo la normativa di riferimento (art. 2120 del codice
civile, come modificato dall'art. 1 della L. n. 297/1982), l'indennità in
questione, anche quando consti, come nella specie, di un'anticipazione,
costituisce, come ha correttamente affermato la Commissione tributaria
regionale, un diritto di credito a pagamento differito, il quale matura
anno per anno in relazione al lavoro prestato a all'ammontare della
retribuzione, costituendo in sostanza retribuzione differita (SS.UU.,
n. 8625/1987; n. 4261/2001), la quale non nasce, contrariamente a quanto
sostenuto dai ricorrenti, con la cessazione del rapporto di lavoro, ma
costituisce quota periodica afferente le singole retribuzioni, e non è
quindi soggetta ad Irpef per le annualità di retribuzione riferite al
lavoro continuativamente prestato all'estero dal lavoratore dipendente non
avente, come nella specie, residenza in Italia, e che all'estero ha
comunque percepito, per quanto può rilevare,l'anticipazione di cui è causa.
Tali considerazioni non sembrano validamente contrastate dal solo rilievo
del dato formale attinente alla tassazione separata dell'indennità di fine
rapporto, tesi fatta propria da un indirizzo minoritario(Cass.
n. 16233/2004),che si riporta pedissequamente ad un precedente (Cass.
n. 519/1999) superato dalla citata giurisprudenza successiva, la quale ha
tenuto presente la natura dell'indennità in questione alla luce della
costante giurisprudenza della Sezione lavoro di questa Corte e delle
Sezioni Unite.
Il ricorso deve essere pertanto rigettato.
Sussistono giusti motivi di compensazione delle spese del presente
grado di giudizio.
P.Q.M. - la Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese.