Tributi erariali diretti - Imposta sul reddito delle persone fisiche -

Massima - L'indennità di fine rapporto corrisposta per attività di lavoro svolte all'estero, pur essendo soggetta a tassazione separata, è esclusa dall'Irpef in forza del comma 2 dell'art. 3 del D.P.R. n. 917/1986. Infatti l'art. 20, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica stabilisce che si considerano prodotti nel territorio dello Stato se corrisposti da soggetti residenti i redditi provenienti dal pagamento di indennità di fine rapporto, perché la cessazione del rapporto di lavoro interrompe il collegamento fra il luogo di prestazione del lavoro e la corresponsione dell'emolumento, coerentemente col principio di capacità contributiva di cui all'art. 53 della Costituzione.

Sent. n. 11175 del 26 maggio 2005 (ud. del 16 marzo 2005) della Corte Cass., Sez. tributaria - Pres. Riggio, Rel. Sotgiu



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Sent. n. 11175 del 26 maggio 2005 (ud. del 16 marzo 2005)
della Corte Cass., Sez. tributaria - Pres. Riggio, Rel. Sotgiu
Tributi erariali diretti - Imposta sul  reddito  delle  persone  fisiche  -
Redditi di lavoro - Lavoro dipendente -  In  genere  -  Cittadini  italiani
all'estero  -  Redditi  di  lavoro  subordinato  -  Esclusione  dalla  base
imponibile - Corrispondente indennità di fine rapporto -  Esclusione  dalla
base imponibile - 20 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
    Massima - L'indennità di fine  rapporto  corrisposta  per  attività  di
lavoro svolte all'estero, pur essendo soggetta  a  tassazione  separata,  è
esclusa  dall'Irpef  in  forza  del  comma  2  dell'art.   3   del   D.P.R.
n. 917/1986. (1)
Svolgimento del processo  -  F.M.,  dipendente  della  E.Z.  S.p.a.  ha
chiesto  il  rimborso  della   ritenuta   Irpef   operata   dalla   società
sull'anticipo  dell'indennità  dì  fine  rapporto,  sul  presupposto   che,
prestando egli continuativamente  lavoro  all'estero  ed  essendo  iscritto
all'Anagrafe italiana residenti  all'estero,  non  doveva  essere  ritenuto
debitore nei confronti del Fisco italiano "né per retribuzioni correnti  né
per retribuzioni soggette  a  tassazione  separata",  quale  la  menzionata
indennità.
    Formatosi il silenzio rifiuto, la Commissione tributaria provinciale di
Pordenone  ha  accolto  il  ricorso  del  contribuente,  e  la  Commissione
tributaria regionale del Friuli-Venezia Giulia ha confermato, con  sentenza
16 settembre 2003, tale pronuncia sull'assunto che, costituendo l'indennità
di fine rapporto un diritto di credito  a  pagamento  differito  di  natura
sostanzialmente retributiva, doveva beneficiare dello stesso regime fiscale
di  non  assoggettamento  all'Irpef  previsto  per  i  redditi  di   lavoro
dipendente prestati all'estero.
    Il Ministero dell'economia e delle finanze e  l'Agenzia  delle  Entrate
chiedono l'annullamento di tale sentenza sulla base di un unico motivo.
    F.M. resiste con controricorso e memoria.
    Motivi della decisione - Adducendo la violazione degli artt.  2120  del
codice civile e 2, 3, 16 e 20 del  D.P.R.  22  dicembre  1986,  n.  917,  i
ricorrenti sostengono che non è decisiva, ai fini  fiscali,  l'attribuzione
della  natura  retributiva  all'indennità  di  fine  rapporto,  poiché   il
legislatore può disciplinare diversamente la tassazione delle  retribuzioni
periodiche del lavoratore italiano all'estero,  rispetto  all'indennità  di
fine  rapporto,  soggetta  a  tassazione   separata,   e   quindi   esclusa
dall'imponibile  complessivo  oggetto  dell'esclusione  Irpef,   ai   sensi
dell'art. 3, comma 2, del D.P.R. n. 917/1986, sul  ragionevole  presupposto
che le retribuzioni periodiche del lavoratore non residente sarebbero state
tassate all'estero, ciò che non accade allorché il rapporto di lavoro viene
a termine e il lavoratore italiano rientra nel proprio Paese;  ed  infatti,
l'art. 20, comma 2, del citato  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
stabilisce che si  considerano  prodotti  nel  territorio  dello  Stato  se
corrisposti da soggetti residenti i redditi provenienti  dal  pagamento  di
indennità di fine rapporto, perché la cessazione  del  rapporto  di  lavoro
interrompe il collegamento fra il luogo di  prestazione  del  lavoro  e  la
corresponsione dell'emolumento, coerentemente  col  principio  di  capacità
contributiva di cui all'art. 53 della Costituzione.
    Il ricorso non è fondato.
    Secondo  la  prevalente   giurisprudenza   di   questa   Corte   (Cass.
n. 251/2004),  cui  il  Collegio  aderisce,l'assoggettamento
dell'indennità di fine rapporto ad un regime fiscale  diverso,  in  Italia,
rispetto alla tassazione dei redditi di lavoro, non può essere  di  per  sé
considerato causa della sottrazione all'esenzione dell'emolumento  soggetto
a  tassazione  separata,  quale  la  predetta  indennità,   rispetto   alla
sottoposizione a tassazione ordinaria dei redditi da lavoro dipendente, dei
quali l'indennità di fine rapporto costituisce parte integrante.
    Infatti, secondo la normativa di  riferimento  (art.  2120  del  codice
civile, come modificato dall'art. 1 della L. n. 297/1982),  l'indennità  in
questione, anche quando consti, come  nella  specie,  di  un'anticipazione,
costituisce, come ha  correttamente  affermato  la  Commissione  tributaria
regionale, un diritto di credito a pagamento  differito,  il  quale  matura
anno per anno  in  relazione  al  lavoro  prestato  a  all'ammontare  della
retribuzione,  costituendo  in  sostanza  retribuzione  differita  (SS.UU.,
n. 8625/1987; n. 4261/2001), la quale non nasce,  contrariamente  a  quanto
sostenuto dai ricorrenti, con la cessazione  del  rapporto  di  lavoro,  ma
costituisce quota periodica afferente le  singole  retribuzioni,  e  non  è
quindi soggetta ad Irpef per  le  annualità  di  retribuzione  riferite  al
lavoro continuativamente prestato all'estero dal lavoratore dipendente  non
avente, come nella  specie,  residenza  in  Italia,  e  che  all'estero  ha
comunque percepito, per quanto può rilevare,l'anticipazione di cui è causa.
Tali considerazioni non sembrano validamente contrastate dal  solo  rilievo
del dato formale attinente alla tassazione separata dell'indennità di  fine
rapporto,  tesi   fatta   propria   da   un   indirizzo   minoritario(Cass.
n. 16233/2004),che si  riporta  pedissequamente  ad  un  precedente  (Cass.
n. 519/1999) superato dalla citata giurisprudenza successiva, la  quale  ha
tenuto presente la natura  dell'indennità  in  questione  alla  luce  della
costante giurisprudenza della  Sezione  lavoro  di  questa  Corte  e  delle
Sezioni Unite.
    Il ricorso deve essere pertanto rigettato.
    Sussistono giusti motivi di  compensazione  delle  spese  del  presente
grado di giudizio.

    P.Q.M. - la Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese.

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