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Raccolta di norme tratte del DPR n. 917/1986 concernente aspetti di fiscalità internazionale
Raccolta di norme tratte del DPR n. 917/1986 concernente aspetti di fiscalità internazionale
Raccolta di norme
Articolo 2 del DPR n. 917/1986
1. Soggetti passivi dell'imposta sono le persone fisiche, residenti e non
residenti nel territorio dello Stato.
2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che
per la maggior parte del periodo d'imposta sono iscritte nelle anagrafi
della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio
o la residenza ai sensi del Codice civile.
2-bis. Si considerano altresi' residenti, salvo prova contraria, i
cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e
trasferiti in Stati o territori diversi da quelli individuati con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale.
Articolo 18 del DPR n. 917/1986
1. I redditi di capitale corrisposti da soggetti non residenti a soggetti
residenti nei cui confronti in Italia si applica la ritenuta a titolo di
imposta o l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2, commi 1-bis e 1-ter,
del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, sono soggetti ad imposizione
sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota della ritenuta
a titolo d'imposta. Il contribuente ha la facolta' di non avvalersi del
regime di imposizione sostitutiva ed in tal caso compete il credito
d'imposta per i redditi prodotti all'estero. La disposizione di cui al
periodo precedente non si applica alle distribuzioni di utili di cui
all'articolo 27, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600.
2. Si considerano corrisposti da soggetti non residenti anche gli
interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli di cui
all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 601, nonche' di quelli con regime fiscale equiparato, emessi
all'estero a decorrere dal 10 settembre 1992
Articolo 89 del DPR n. 917/1986
Titolo:
Dividendi ed interessi. (N.d.R.: ex art.56. Per l'applicazione
delle disposizioni del presente articolo vedasi l'art. 1, commi 61 e
88 legge 24 dicembre 2007 n.244.)
1. Per gli utili derivanti dalla partecipazione in societa' semplici, in
nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello
Stato si applicano le disposizioni dell'articolo 5.
2. Gli utili distribuiti, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi
denominazione, anche nei casi di cui all'articolo 47, comma 7, dalle
societa' ed enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e c) non
concorrono a formare il reddito dell'esercizio in cui sono percepiti in
quanto esclusi dalla formazione del reddito della societa' o dell'ente
ricevente per il 95 per cento del loro ammontare. La stessa esclusione si
applica alla remunerazione corrisposta relativamente ai contratti di cui
all'articolo 109, comma 9, lettera b), e alla remunerazione dei
finanziamenti eccedenti di cui all'articolo 98 direttamente erogati dal
socio o dalle sue parti correlate, anche in sede di accertamento.
2-bis. In deroga al comma 2, per i soggetti che redigono il bilancio in
base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n.
1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, gli
utili distribuiti relativi ad azioni, quote e strumenti finanziari similari
alle azioni detenuti per la negoziazione concorrono per il loro intero
ammontare alla formazione del reddito nell'esercizio in cui sono percepiti.
3. Qualora si verifichi la condizione di cui all'articolo 44, comma 2,
lettera a), ultimo periodo, l'esclusione di cui al comma 2 si applica agli
utili provenienti dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d),
e alle remunerazioni derivanti da contratti di cui all'articolo 109, comma
9, lettera b), stipulati con tali soggetti residenti negli Stati o territori
di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai
sensi dell'articolo 168-bis, o, se ivi non residenti, relativamente ai
quali, a seguito dell'esercizio dell'interpello secondo le modalita' del
comma 5, lettera b), dell'articolo 167, siano rispettate le condizioni di
cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 87. Concorrono in ogni caso
alla formazione del reddito per il loro intero ammontare gli utili relativi
ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), che non
soddisfano le condizioni di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo
periodo.
4. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 46 e 47, ove
compatibili.
5. Se la misura non e' determinata per iscritto gli interessi si computano
al saggio legale.
6. Gli interessi derivanti da titoli acquisiti in base a contratti "pronti
contro termine" che prevedono l'obbligo di rivendita a termine dei titoli,
concorrono a formare il reddito del cessionario per l'ammontare maturato nel
periodo di durata del contratto. La differenza positiva o negativa tra il
corrispettivo a pronti e quello a termine, al netto degli interessi maturati
sulle attivita' oggetto dell'operazione nel periodo di durata del contratto,
concorre a formare il reddito per la quota maturata nell'esercizio.
7. Per i contratti di conto corrente e per le operazioni bancarie regolate
in conto corrente, compresi i conti correnti reciproci per servizi resi
intrattenuti tra aziende e istituti di credito, si considerano maturati
anche gli interessi compensati a norma di legge o di contratto.
Articolo 23 del DPR n. 917/1986
Titolo:
Applicazione dell'imposta ai non residenti.
1. Ai fini dell'applicazione dell'imposta nei confronti dei non residenti
si considerano prodotti nel territorio dello Stato:
a) i redditi fondiari;
b) i redditi di capitale corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti
nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso
di soggetti non residenti, con esclusione degli interessi e altri proventi
derivanti da depositi e conti correnti bancari e postali;
c) i redditi di lavoro dipendente prestato nel territorio dello Stato,
compresi i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui alle
lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 50;
d) i redditi di lavoro autonomo derivanti da attivita' esercitate nel
territorio dello Stato;
e) i redditi d'impresa derivanti da attivita' esercitate nel territorio
dello Stato mediante stabili organizzazioni;
f) i redditi diversi derivanti da attivita' svolte nel territorio dello
Stato e da beni che si trovano nel territorio stesso, nonche' le plusvalenze
derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in societa'
residenti, con esclusione:
1) delle plusvalenze di cui alla lettera c-bis) del comma 1,
dell'articolo 67, derivanti da cessione a titolo oneroso di partecipazioni
in societa' residenti negoziate in mercati regolamentati, ovunque detenute;
2) delle plusvalenze di cui alla lettera c-ter) del medesimo articolo
derivanti da cessione a titolo oneroso ovvero da rimborso di titoli non
rappresentativi di merci e di certificati di massa negoziati in mercati
regolamentati, nonche' da cessione o da prelievo di valute estere rivenienti
da depositi e conti correnti;
3) dei redditi di cui alle lettere c-quater) e c-quinquies) del
medesimo articolo derivanti da contratti conclusi, anche attraverso
l'intervento d'intermediari, in mercati regolamentati;
g) i redditi di cui agli articoli 5, 115 e 116 imputabili a soci,
associati o partecipanti non residenti.
2. Indipendentemente dalle condizioni di cui alle lettere c), d), e) e f)
del comma 1 si considerano prodotti nel territorio dello Stato, se
corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o
da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti:
a) le pensioni, gli assegni ad esse assimilati e le indennita' di fine
rapporto di cui alle lettere a), c), d), e) e f) del comma 1 dell'articolo
17;
b) i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui alle lettere
c), c-bis), f), h), h-bis), i) e l) del comma 1 dell'articolo 50;
c) i compensi per l'utilizzazione di opere dell'ingegno, di brevetti
industriali e di marchi di impresa nonche' di processi, formule e
informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale,
commerciale o scientifico;
d) i compensi corrisposti da imprese, societa' o enti non residenti per
prestazioni artistiche o professionali effettuate per loro conto nel
territorio dello Stato.
Articolo 100 del DPR n. 917/1986
Norme generali sulle valutazioni. (N.D.R.: ex art.76. Per
l'applicazione delle disposizioni del presente articolo vedasi
l'art. 1, commi 61 e 81 legge 24 dicembre 2007 n.244.)
1. Agli effetti delle norme del presente capo che fanno riferimento al
costo dei beni senza disporre diversamente:
a) il costo e' assunto al lordo delle quote di ammortamento gia'
dedotte;
b) si comprendono nel costo anche gli oneri accessori di diretta
imputazione, esclusi gli interessi passivi e le spese generali. Tuttavia per
i beni materiali e immateriali strumentali per l'esercizio dell'impresa si
comprendono nel costo gli interessi passivi iscritti in bilancio ad aumento
del costo stesso per effetto di disposizioni di legge. Nel costo di
fabbricazione si possono aggiungere con gli stessi criteri anche i costi
diversi da quelli direttamente imputabili al prodotto; per gli immobili alla
cui produzione e' diretta l'attivita' dell'impresa si comprendono nel costo
gli interessi passivi sui prestiti contratti per la loro costruzione o
ristrutturazione;
c) il costo dei beni rivalutati, diversi da quelli di cui
all'articolo 85, comma 1, lettere a), b) ed e), non si intende comprensivo
delle plusvalenze iscritte, ad esclusione di quelle che per disposizione di
legge non concorrono a formare il reddito. Per i beni indicati nella citata
lettera e) che costituiscono immobilizzazioni finanziarie le plusvalenze
iscritte non concorrono a formare il reddito per la parte eccedente le
minusvalenze dedotte;
d) il costo delle azioni, delle quote e degli strumenti finanziari
similari alle azioni si intende non comprensivo dei maggiori o minori valori
iscritti i quali conseguentemente non concorrono alla formazione del
reddito, ne' alla determinazione del valore fiscalmente riconosciuto delle
rimanenze di tali azioni, quote o strumenti;
e) per i titoli a reddito fisso, che costituiscono immobilizzazioni
finanziarie e sono iscritti come tali in bilancio, la differenza positiva o
negativa tra il costo d'acquisto e il valore di rimborso concorre a formare
il reddito per la quota maturata nell'esercizio.
1-bis. In deroga alle disposizioni delle lettere c), d) ed e) del comma 1,
per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili
internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002:
a) i maggiori o i minori valori dei beni indicati nell'articolo 85,
comma 1, lettera e), che si considerano immobilizzazioni finanziarie ai
sensi del comma 3-bis dello stesso articolo, imputati a conto economico in
base alla corretta applicazione di tali principi, assumono rilievo anche ai
fini fiscali;
b) la lettera d) del comma 1 si applica solo per le azioni, le quote e
gli strumenti finanziari similari alle azioni che si considerano
immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell'articolo 85, comma 3-bis;
c) per le azioni, le quote e gli strumenti finanziari similari alle
azioni, posseduti per un periodo inferiore a quello indicato nell'articolo
87, comma 1, lettera a), aventi gli altri requisiti previsti al comma 1 del
medesimo articolo 87, il costo e' ridotto dei relativi utili percepiti
durante il periodo di possesso per la quota esclusa dalla formazione del
reddito.
1-ter. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi
contabili internazionali di cui al citato regolamento (CE) n. 1606/2002, i
componenti positivi e negativi che derivano dalla valutazione, operata in
base alla corretta applicazione di tali principi, delle passivita' assumono
rilievo anche ai fini fiscali.
2. Per la determinazione del valore normale dei beni e dei servizi e, con
riferimento alla data in cui si considerano conseguiti o sostenuti, per la
valutazione dei corrispettivi, proventi, spese e oneri in natura o in valuta
estera, si applicano, quando non e' diversamente disposto, le disposizioni
dell'articolo 9; tuttavia i corrispettivi, i proventi, le spese e gli oneri
in valuta estera, percepiti o effettivamente sostenuti in data precedente,
si valutano con riferimento a tale data. La conversione in euro dei saldi di
conto delle stabili organizzazioni all'estero si effettua secondo il cambio
alla data di chiusura dell'esercizio e le differenze rispetto ai saldi di
conto dell'esercizio precedente non concorrono alla formazione del reddito.
Per le imprese che intrattengono in modo sistematico rapporti in valuta
estera e' consentita la tenuta della contabilita' plurimonetaria con
l'applicazione del cambio di fine esercizio ai saldi dei relativi conti.
3. La valutazione secondo il cambio alla data di chiusura dell'esercizio
dei crediti e debiti in valuta, anche sotto forma di obbligazioni, di titoli
cui si applica la disciplina delle obbligazioni ai sensi del codice civile o
di altre leggi o di titoli assimilati, non assume rilevanza. Si tiene conto
della valutazione al cambio della data di chiusura dell'esercizio delle
attivita' e delle passivita' per le quali il rischio di cambio e' coperto,
qualora i contratti di copertura siano anche essi valutati in modo coerente
secondo il cambio di chiusura dell'esercizio.
4. (Comma abrogato)
5. I proventi determinati a norma dell'articolo 90 e i componenti negativi
di cui ai commi 1 e 6 dell'articolo 102, agli articoli 104 e 106 e ai commi
1 e 2 dell'articolo 107 sono ragguagliati alla durata dell'esercizio se
questa e' inferiore o superiore a dodici mesi.
6. In caso di mutamento totale o parziale dei criteri di valutazione
adottati nei precedenti esercizi il contribuente deve darne comunicazione
all'agenzia delle entrate nella dichiarazione dei redditi o in apposito
allegato.
7. I componenti del reddito derivanti da operazioni con societa' non
residenti nel territorio dello Stato, che direttamente o indirettamente
controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa
societa' che controlla l'impresa, sono valutati in base al valore normale
dei beni ceduti, dei servizi prestati e dei beni e servizi ricevuti,
determinato a norma del comma 2, se ne deriva aumento del reddito; la stessa
disposizione si applica anche se ne deriva una diminuzione del reddito, ma
soltanto in esecuzione degli accordi conclusi con le autorita' competenti
degli Stati esteri a seguito delle speciali "procedure amichevoli" previste
dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni sui redditi.
La presente disposizione si applica anche per i beni ceduti e i servizi
prestati da societa' non residenti nel territorio dello Stato per conto
delle quali l'impresa esplica attivita' di vendita e collocamento di materie
prime o merci o di fabbricazione o lavorazione di prodotti.
8. La rettifica da parte dell'ufficio delle valutazioni fatte dal
contribuente in un esercizio ha effetto anche per gli esercizi successivi.
L'ufficio tiene conto direttamente delle rettifiche operate e deve procedere
a rettificare le valutazioni relative anche agli esercizi successivi.
9. Agli effetti delle norme del presente titolo che vi fanno riferimento
il cambio delle valute estere in ciascun mese e' accertato, su conforme
parere dell'Ufficio italiano dei cambi, con provvedimento dell'Agenzia delle
entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il mese successivo.
10. Non sono ammessi in deduzione le spese e gli altri componenti negativi
derivanti da operazioni intercorse con imprese residenti ovvero localizzate
in Stati o territori diversi da quelli individuati nella lista di cui al
decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis. Tale deduzione
e' ammessa per le operazioni intercorse con imprese residenti o localizzate
in Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo inclusi nella
lista di cui al citato decreto.
11. Le disposizioni di cui al comma 10 non si applicano quando le imprese
residenti in Italia forniscano la prova che le imprese estere svolgono
prevalentemente un'attivita' commerciale effettiva, ovvero che le operazioni
poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico e che le
stesse hanno avuto concreta esecuzione. Le spese e gli altri componenti
negativi deducibili ai sensi del primo periodo sono separatamente indicati
nella dichiarazione dei redditi. L'Amministrazione, prima di procedere
all'emissione dell'avviso di accertamento d'imposta o di maggiore imposta,
deve notificare all'interessato un apposito avviso con il quale viene
concessa al medesimo la possibilita' di fornire, nel termine di novanta
giorni, le prove predette. Ove l'Amministrazione non ritenga idonee le prove
addotte, dovra' darne specifica motivazione nell'avviso di accertamento.
12. Le disposizioni di cui ai commi 10 e 11 non si applicano per le
operazioni intercorse con soggetti non residenti cui risulti applicabile gli
articoli 167 o 168, concernente disposizioni in materia di imprese estere
partecipate.
12-bis. Le disposizioni dei commi 10 e 11 si applicano anche alle
prestazioni di servizi rese dai professionisti domiciliati in Stati o
territori diversi da quelli individuati nella lista di cui al decreto
ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis. Tale disposizione non
si applica ai professionisti domiciliati in Stati dell'Unione europea o
dello Spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al citato decreto.
Articolo 165 del DPR n. 917/1986
Titolo:
Credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero.
(N.D.R.: ex art. 15. Per gli effetti delle disposizioni del
presente articolo v. l'art. 11, comma 3, D.L.G. 19 novembre 2005 n.
247.)
1. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi
prodotti all'estero, le imposte ivi pagate a titolo definitivo su tali
redditi sono ammesse in detrazione dall'imposta netta dovuta fino alla
concorrenza della quota d'imposta corrispondente al rapporto tra i redditi
prodotti all'estero ed il reddito complessivo al netto delle perdite di
precedenti periodi d'imposta ammesse in diminuzione.
2. I redditi si considerano prodotti all'estero sulla base di criteri
reciproci a quelli previsti dall'articolo 23 per individuare quelli prodotti
nel territorio dello Stato.
3. Se concorrono redditi prodotti in piu' Stati esteri, la detrazione si
applica separatamente per ciascuno Stato.
4. La detrazione di cui al comma 1 deve essere calcolata nella
dichiarazione relativa al periodo d'imposta cui appartiene il reddito
prodotto all'estero al quale si riferisce l'imposta di cui allo stesso comma
1, a condizione che il pagamento a titolo definitivo avvenga prima della sua
presentazione. Nel caso in cui il pagamento a titolo definitivo avvenga
successivamente si applica quanto previsto dal comma 7.
5. Per i redditi d'impresa prodotti all'estero mediante stabile
organizzazione o da societa' controllate di cui alla sezione III del capo II
del Titolo II, la detrazione puo' essere calcolata dall'imposta del periodo
di competenza anche se il pagamento a titolo definitivo avviene entro il
termine di presentazione della dichiarazione relativa al primo periodo
d'imposta successivo. L'esercizio della facolta' di cui al periodo
precedente e' condizionato all'indicazione, nelle dichiarazioni dei redditi,
delle imposte estere detratte per le quali ancora non e' avvenuto il
pagamento a titolo definitivo.
6. Nel caso di reddito d'impresa prodotto, da imprese residenti, nello
stesso Paese estero, l'imposta estera ivi pagata a titolo definitivo su tale
reddito eccedente la quota d'imposta italiana relativa al medesimo reddito
estero, costituisce un credito d'imposta fino a concorrenza della eccedenza
della quota d'imposta italiana rispetto a quella estera pagata a titolo
definitivo in relazione allo stesso reddito estero, verificatasi negli
esercizi precedenti fino all'ottavo. Nel caso in cui negli esercizi
precedenti non si sia verificata tale eccedenza, l'eccedenza dell'imposta
estera puo' essere riportata a nuovo fino all'ottavo esercizio successivo ed
essere utilizzata quale credito d'imposta nel caso in cui si produca
l'eccedenza della quota di imposta italiana rispetto a quella estera
relativa allo stesso reddito di cui al primo periodo del presente comma. Le
disposizioni di cui al presente comma relative al riporto in avanti e
all'indietro dell'eccedenza si applicano anche ai redditi d'impresa prodotti
all'estero dalle singole societa' partecipanti al consolidato nazionale e
mondiale, anche se residenti nello stesso paese, salvo quanto previsto
dall'articolo 136, comma 6.
7. Se l'imposta dovuta in Italia per il periodo d'imposta nel quale il
reddito estero ha concorso a formare l'imponibile e' stata gia' liquidata,
si procede a nuova liquidazione tenendo conto anche dell'eventuale maggior
reddito estero, e la detrazione si opera dall'imposta dovuta per il periodo
d'imposta cui si riferisce la dichiarazione nella quale e' stata richiesta.
Se e' gia' decorso il termine per l'accertamento, la detrazione e' limitata
alla quota dell'imposta estera proporzionale all'ammontare del reddito
prodotto all'estero acquisito a tassazione in Italia.
8. La detrazione non spetta in caso di omessa presentazione della
dichiarazione o di omessa indicazione dei redditi prodotti all'estero nella
dichiarazione presentata.
9. Per le imposte pagate all'estero dalle societa', associazioni e
imprese di cui all'articolo 5 e dalle societa' che hanno esercitato
l'opzione di cui agli articoli 115 e 116 la detrazione spetta ai singoli
soci nella proporzione ivi stabilita.
10. Nel caso in cui il reddito prodotto all'estero concorra parzialmente
alla formazione del reddito complessivo, anche l'imposta estera va ridotta
in misura corrispondente.
Articolo 166 del DPR n. 917/1986
Titolo:
Trasferimento all'estero della residenza o della sede
(N.D.R.: ex art.20-bis. Per la decorrenza dell'applicazione
delle disposizioni del presente articolo, come modificato
dall'art.1 DLG 6 novembre 2007 n.199, vedasi l'art.2 del citato DLG
n.199 del 2007.)
1. Il trasferimento all'estero della residenza dei soggetti che
esercitano imprese commerciali, che comporti la perdita della residenza ai
fini delle imposte sui redditi, costituisce realizzo, al valore normale, dei
componenti dell'azienda o del complesso aziendale, salvo che gli stessi non
siano confluiti in una stabile organizzazione situata nel territorio dello
Stato. La stessa disposizione si applica se successivamente i componenti
confluiti nella stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato ne
vengano distolti. Si considerano in ogni caso realizzate, al valore normale,
le plusvalenze relative alle stabili organizzazioni all'estero. Per le
imprese individuali e le societa' di persone si applica l'articolo 17, comma
1, lettere g) e l).
2. I fondi in sospensione d'imposta, inclusi quelli tassabili in caso di
distribuzione, iscritti nell'ultimo bilancio prima del trasferimento della
residenza, sono assoggettati a tassazione nella misura in cui non siano
stati ricostituiti nel patrimonio contabile della predetta stabile
organizzazione.
2-bis. Le perdite generatesi fino al periodo d'imposta anteriore a
quello da cui ha effetto il trasferimento all'estero della residenza
fiscale, non compensate con i redditi prodotti fino a tale periodo, sono
computabili in diminuzione del reddito della predetta stabile organizzazione
ai sensi dell'articolo 84 e alle condizioni e nei limiti indicati
nell'articolo 181.
2-ter. Il trasferimento della residenza fiscale all'estero da parte di
una societa' di capitali non da' luogo di per se' all'imposizione dei soci
della societa' trasferita.
Articolo 167 del DPR n. 917/1986
Titolo:
Disposizioni in materia di imprese estere controllate. (ex
art 127-bis) (N.D.R.: Per quanto stabilito dal comma 8
vedasi il decreto 21 novembre 2001 n.429.)
1. Se un soggetto residente in Italia detiene, direttamente o
indirettamente, anche tramite societa' fiduciarie o per interposta persona,
il controllo di una impresa, di una societa' o di altro ente, residente o
localizzato in Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo
168-bis, i redditi conseguiti dal soggetto estero partecipato sono imputati,
a decorrere dalla chiusura dell'esercizio o periodo di gestione del soggetto
estero partecipato, ai soggetti residenti in proporzione alle partecipazioni
da essi detenute. Tali disposizioni si applicano anche per le partecipazioni
in soggetti non residenti relativamente ai redditi derivanti da loro stabili
organizzazioni situate in Stati o territori diversi da quelli di cui al
citato decreto.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano alle persone fisiche residenti
e ai soggetti di cui agli articoli 5 e 73, comma 1, lettere a), b) e c).
3. Ai fini della determinazione del limite del controllo di cui al comma
1, si applica l'articolo 2359 del codice civile, in materia di societa'
controllate e societa' collegate.
4. (Comma abrogato)
5. Le disposizioni del comma 1 non si applicano se il soggetto residente
dimostra, alternativamente, che:
a) la societa' o altro ente non residente svolga un'effettiva attivita'
industriale o commerciale, come sua principale attivita', nel mercato dello
stato o territorio di insediamento; per le attivita' bancarie, finanziarie e
assicurative quest'ultima condizione si ritiene soddisfatta quando la
maggior parte delle fonti, degli impieghi o dei ricavi originano nello Stato
o territorio di insediamento;
b) dalle partecipazioni non consegue l'effetto di localizzare i redditi
in Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis. Per i
fini di cui al presente comma, il contribuente deve interpellare
preventivamente l'amministrazione finanziaria, ai sensi dell'articolo 11
della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo statuto dei diritti del
contribuente.
5-bis. La previsione di cui alla lettera a) del comma 5 non si applica
qualora i proventi della societa' o altro ente non residente provengono per
piu' del 50% dalla gestione, dalla detenzione o dall'investimento in titoli,
partecipazioni, crediti o altre attivita' finanziarie, dalla cessione o
dalla concessione in uso di diritti immateriali relativi alla proprieta'
industriale, letteraria o artistica, nonche' dalla prestazione di servizi
nei confronti di soggetti che direttamente o indirettamente controllano la
societa' o l'ente non residente, ne sono controllati o sono controllati
dalla stessa societa' che controlla la societa' o l'ente non residente, ivi
compresi i servizi finanziari.
6. I redditi del soggetto non residente, imputati ai sensi del comma 1,
sono assoggettati a tassazione separata con l'aliquota media applicata sul
reddito complessivo del soggetto residente e, comunque, non inferiore al 27
per cento. I redditi sono determinati in base alle disposizioni del titolo
I, capo VI, nonche' degli articoli 84, 96, 111, 112; non si applicano le
disposizioni di cui agli articoli 58 e 86, comma 4, e 102, comma 3.
Dall'imposta cosi' determinata sono ammesse in detrazione, ai sensi
dell'articolo 165, le imposte pagate all'estero a titolo definitivo.
7. Gli utili distribuiti, in qualsiasi forma, dai soggetti non residenti
di cui al comma 1 non concorrono alla formazione del reddito dei soggetti
residenti fino all'ammontare del reddito assoggettato a tassazione, ai sensi
del medesimo comma 1, anche negli esercizi precedenti. Le imposte pagate
all'estero, sugli utili che non concorrono alla formazione del reddito ai
sensi del primo periodo del presente comma, sono ammesse in detrazione, ai
sensi dell'articolo 165, fino a concorrenza delle imposte applicate ai sensi
del comma 6, diminuite degli importi ammessi in detrazione per effetto del
terzo periodo del predetto comma.
8. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
stabilite le disposizioni attuative del presente articolo.
8-bis. La disciplina di cui al comma 1 trova applicazione anche
nell'ipotesi in cui i soggetti controllati ai sensi dello stesso comma sono
localizzati in stati o territori diversi da quelli ivi richiamati, qualora
ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
a) sono assoggettati a tassazione effettiva inferiore a piu' della meta'
di quella a cui sarebbero stati soggetti ove residenti in Italia;
b) hanno conseguito proventi derivanti per piu' del 50% dalla gestione,
dalla detenzione o dall'investimento in titoli, partecipazioni, crediti o
altre attivita' finanziarie, dalla cessione o dalla concessione in uso di
diritti immateriali relativi alla proprieta' industriale, letteraria o
artistica nonche' dalla prestazione di servizi nei confronti di soggetti che
direttamente o indirettamente controllano la societa' o l'ente non
residente, ne sono controllati o sono controllati dalla stessa societa' che
controlla la societa' o l'ente non residente, ivi compresi i servizi
finanziari.
8-ter. Le disposizioni del comma 8-bis non si applicano se il soggetto
residente dimostra che l'insediamento all'estero non rappresenta una
costruzione artificiosa volta a conseguire un indebito vantaggio fiscale. Ai
fini del presente comma il contribuente deve interpellare l'amministrazione
finanziaria secondo le modalita' indicate nel precedente comma 5.
Articolo 168 del DPR n. 917/1986
Titolo:
Disposizioni in materia di imprese estere collegate. (ex art.
127-bis)
1. Salvo quanto diversamente disposto dal presente articolo, la norma di
cui all'articolo 167, con l'esclusione di quanto disposto al comma 8-bis si
applica anche nel caso in cui il soggetto residente in Italia detiene,
direttamente o indirettamente, anche tramite societa' fiduciarie o per
interposta persona, una partecipazione non inferiore al 20 per cento agli
utili di un'impresa, di una societa' o di altro ente, residente o
localizzato in Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo
168-bis; tale percentuale e' ridotta al 10 per cento nel caso di
partecipazione agli utili di societa' quotate in borsa. La norma di cui al
presente comma non si applica per le partecipazioni in soggetti residenti
negli Stati o territori di cui al citato decreto relativamente ai redditi
derivanti da loro stabili organizzazioni situate in Stati o territori
diversi da quelli di cui al medesimo decreto.
2. I redditi del soggetto non residente oggetto di imputazione sono
determinati per un importo corrispondente al maggiore fra:
a) l'utile prima delle imposte risultante dal bilancio redatto dalla
partecipata estera anche in assenza di un obbligo di legge;
b) un reddito induttivamente determinato sulla base dei coefficienti di
rendimento riferiti alle categorie di beni che compongono l'attivo
patrimoniale di cui al successivo comma 3.
3. Per la determinazione forfettaria di cui al comma 2 si applicano i
seguenti coefficienti:
a) l'1 per cento sul valore dei beni indicati nell'articolo 85, comma 1,
lettere c), d) ed e), anche se costituiscono immobilizzazioni finanziarie,
aumentato del valore dei crediti;
b) il 4 per cento sul valore delle immobilizzazioni costituite da beni
immobili e da beni indicati nell'articolo 8-bis, comma 1, lettera a), del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni, anche in locazione finanziaria;
c) il 15 per cento sul valore delle altre immobilizzazioni, anche in
locazione finanziaria.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
stabilite le disposizioni attuative del presente articolo.
Articolo 168 bis del DPR n. 917/1986
Titolo:
Paesi e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni.
(N.D.R.: Per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo
vedasi l'art.1, comma 88 legge 24 dicembre 2007 n.244.)
1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati
gli Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni, ai
fini dell'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 10, comma
1, lettera e-bis), 73, comma 3, e 110, commi 10 e 12-bis, del presente testo
unico, nell'art. 26, commi 1 e 5, nonche' nell'articolo 27, comma 3-ter, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni, nell'articolo 10-ter, commi 1 e 9, della legge 23
marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni, negli articoli 1, comma 1, e
6, comma 1, del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, e successive
modificazioni, nell'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 25 settembre
2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001,
n. 410.
2. Con lo stesso decreto di cui al comma 1 sono individuati gli Stati e
territori che consentono un adeguato scambio di informazioni e nei quali il
livello di tassazione non e' sensibilmente inferiore a quello applicato in
Italia, ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute negli
articoli 47, comma 4, 68, comma 4, 87, comma 1, 89, comma 3, 132, comma 4,
167, commi 1 e 5, e 168, comma 1, del presente testo unico, nonche' negli
articoli 27, comma 4, e 37-bis, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.
Articolo 169 del DPR n. 917/1986
Titolo:
Accordi internazionali. (ex art. 128)
1. Le disposizioni del presente testo unico si applicano, se piu'
favorevoli al contribuente, anche in deroga agli accordi internazionali
contro la doppia imposizione.
Articolo 130 del DPR n. 917/1986
Titolo:
Soggetti ammessi alla determinazione della unica base imponibile
per il gruppo di imprese non residenti.
1. Le societa' e gli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e
b), possono esercitare l'opzione per includere proporzionalmente nella
propria base imponibile, indipendentemente dalla distribuzione, i redditi
conseguiti da tutte le proprie societa' controllate ai sensi dell'articolo
2359, primo comma, numero 1), del codice civile non residenti e rientranti
nella definizione di cui all'articolo 133.
2. L'esercizio dell'opzione di cui al comma 1 e' consentito alle societa'
ed agli enti:
a) i cui titoli sono negoziati nei mercati regolamentati;
b) controllati ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 1) del codice
civile esclusivamente dallo Stato o da altri enti pubblici, da persone
fisiche residenti che non si qualifichino a loro volta, tenendo conto delle
partecipazioni possedute da loro parti correlate, quali soggetti
controllanti ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, numeri 1) e 2), del
codice civile di altra societa' o ente commerciale residente o non residente.
3. Per la verifica della condizione di cui alla lettera b) del comma 2, le
partecipazioni possedute dai familiari di cui all'articolo 5, comma 5, si
cumulano fra loro.
4. La societa' controllante che si qualifica per l'esercizio dell'opzione
di cui al comma 1 non puo' quale controllata esercitare anche l'opzione di
cui alla sezione precedente.